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PA
per ottenere un provvedimento di autorizzazione. Quindi, non si apre un procedimento. La SCIA come
atto sostituisce qualsiasi atto di consenso proveniente dalla PA, non è che equivale a un provvedimento,
ma evita la necessità di un provvedimento di autorizzazione della PA. Per questo motivo vengono posti
dei limiti:
La PA si limita a verificare i requisiti e presupposti di legge quando svolge attività vincolata; quindi,
➢ il primo limite è che l’atto del privato non può sostituire un provvedimento discrezionale della
PA, non può sostituire un’autorizzazione che si baserebbe su valutazioni che fa l’amministrazione.
Si tratta solo di sostituire autorizzazioni che, se ci fossero, sarebbero provvedimenti vincolati,
perché il privato si sostituisce alla PA nella verifica dei presupposti di legge.
Non deve essere presente alcun limite di legge o contingente complessivo o specifici strumenti
➢ di programmazione settoriale (ad esempio se la legge prevede che un'attività deve rispettare
determinate
caratteristiche, limitando già a priori le possibilità di azione del privato); questo di fatto
fa parte della verifica dei presupposti di legge;
Attività escluse perché entrano in gioco interessi relativi a settori sensibili: ambientali,
➢ paesaggistici, culturali, di sicurezza pubblica, ecc.;
Con il d. lgs. 222/2016 (in attuazione della riforma Madia) è stata inserita una tabella divisa in
➢ sezioni (attività commerciali, edilizia, ambiente) in cui vengono individuate una serie di oltre 200
attività e viene riportato quale regime amministrativo si applica ad ognuno di esse: se è necessaria
l’autorizzazione; i casi di silenzio assenso; i casi di scia; i casi in cui basta una comunicazione
all’amministrazione. Si può notare che i casi di scia sono prevalentemente previsti rispetto per
attività commerciali, imprenditoriali e artigianali, di edilizia; nel settore ambiente sono molto più
numerose le attività che richiedono l'autorizzazione, essendo un ambito più sensibile.
Controllo ex post
Nonostante non ci sia una previa autorizzazione, l’amministrazione competente deve controllare che il
privato abbia i requisiti autocertificati entro 60 giorni dalla presentazione della scia. Il privato, dopo la
presentazione dell’atto, può subito cominciare l’attività, senza aspettare l’esito del controllo. Prima della
direttiva europea, quando c’era la DIA (Denuncia di Inizio Attività Edilizia) il privato doveva aspettare un
certo numero di giorni prima di iniziare. Con questo controllo, l’amministrazione può:
Se non sono decorsi 60 giorni (o 30 per la scia edilizia) → Inibire la prosecuzione dell’attività
1) qualora il privato abbia iniziato senza averne i presupposti, a meno che non sia possibile
conformarsi alla legislazione vigente. C’è una sorta di soccorso istruttorio: se la SCIA è incompleta
ma si può regolarizzare, la Pa che sta controllando chiede al privato di completarla, altrimenti
inibisce l’attività del privato.
Se sono decorsi 60 giorni (o 30 per la scia edilizia) → inibire la prosecuzione dell'attività solo in
2) presenza di un interesse pubblico prevalente ed entro un termine di 12 mesi.
In origine la PA poteva applicare il 21−nonies, quindi annullare d'ufficio la SCIA, ma questo è
✓ un controsenso perché l'annullamento d'ufficio riguarda i provvedimenti e non atti del privato;
Il problema viene risolto con la riforma Madia che modifica
✓
L'art. 19.4 "Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti […] l’amministrazione competente
adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste
dall’articolo 21−nonies."
Quindi, la PA può inibire l’attività del privato non d’ufficio, ma solo in presenza delle condizioni previste
dall’articolo 21−nonies: Se c’è un interesse pubblico prevalente;
▪ Entro un termine di 12 mesi.
▪
Se scade anche il termine dei 12 mesi → non può inibire l'attività salvo che il privato abbia
3) fatto
dichiarazioni false (l’art. 19 rinvia all’art.21−nonies, che prevede questo).
Tutela del terzo o del controinteressato
Riguarda i casi in cui un privato comunica la scia, ma un terzo intende opporsi.
Art. 19.6-ter: “La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio Gli
interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia,
esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del d. legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.
In origine si trattava la SCIA come un provvedimento tacito direttamente impugnabile, mentre dal 2011 si
considera solamente come un atto del privato: sostituisce l’autorizzazione solo nel senso che la evita,
ma non è un provvedimento tacito; quindi, non può essere impugnato di fronte al giudice amministrativo.
Pertanto, il controinteressato può solamente:
Sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione;
1. In caso di inerzia dell'amministrazione, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31
2. del d.lgs.104/2010 (“ricorso contro i silenzi dell’amministrazione”)
Secondo la Corte costituzionale la tutela del terzo risulta debole, soprattutto perché la SCIA non è
sottoposta a particolari regimi di pubblicità e quindi al terzo potrebbero sfuggire i termini. Per questo
motivo la Corte Costituzionale ha lasciato un monito al legislatore a modificare ancora l’art. 19.
CAPITOLO 4
Profilo soggettivo della pubblica amministrazione 22
Organizzazione della pubblica amministrazione
La pubblica amministrazione è l’insieme di apparati, strutture e organizzazioni alle quali va applicato in
misura maggiore il diritto amministrativo. A queste si devono aggiungere altri soggetti a cui, pur essendo
Analizzare la PA dal punto di vista soggettivo (o organizzativo) significa gli apparati, le organizzazioni, le strutture che possono
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essere ricondotte al concetto di PA, cioè quali sono le PA alle quali viene applicato il diritto amministrativo.
formalmente privati, viene applicato in misura più o meno estesa il diritto amministrativo, in un regime
che si può dire “misto”. A tal proposito si pensi al seguente schema:
Amministrazioni a cui si applica solo il diritto amministrativo;
➢ Soggetti privati a cui si applica parzialmente – in maniera più o meno ampia – il diritto amministrativo;
➢ Soggetti privati – società a partecipazione pubblica – a cui si applica in misura marginale il diritto
➢ amministrativo.
Soggetto giuridico pubblico – o operatore giuridico – è destinatario di norme giuridiche, è idoneo ad
essere titolare di situazioni giuridiche soggettive ed è dotato di capacità giuridica – che può essere
esercitata pienamente solo dalle persone fisiche, che la acquisiscono al momento della nascita. Nello
specifico, con soggetto giuridico si intendono sia persone fisiche, sia persone giuridiche pubbliche e
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private. Le amministrazioni non sono persone fisiche, ma sono soggetti giuridici; hanno una capacità
giuridica, ma più limitata rispetto alla persona fisica – es. non sono destinatarie di norme relative al
diritto di famiglia o alla successione – di fatto sono entità fittizie, cioè create artificialmente.
Imputazione della responsabilità
Le amministrazioni hanno la capacità di agire, cioè di produrre atti di cui il soggetto agente è titolare e
responsabile; perciò, è necessario individuare un meccanismo per imputare l'atto giuridico alla pubblica
amministrazione – il problema è cioè imputare ad un soggetto che non è una persona fisica, la titolarità e
la responsabilità di un atto giuridico.
Il modello che si è utilizzato storicamente è quello della rappresentanza – art. 1388 cc: “Il
❖ contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle
facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.” Questo
modello prevede che siano presenti due soggetti separati e che l'atto si trasferisca sul
rappresentato solo per quanto riguarda gli effetti. La responsabilità – in caso di danni causati da
dolo o colpa – rimane in capo al rappresentante. Applicato alla PA il modello diventa problematico
perché, semplificando, sull'amministrazione si trasferiscono i soli effetti dell'atto, quindi
l'amministrazione in sé rimane incapace.
Oggi si parla invece di “immedesimazione inorganica” o teoria dell’organo: secondo questo
❖ modello l’organo è il centro di imputazione dell’atto giuridico e dal punto di vista funzionale è la
persona fisica che compie l’atto. Tuttavia, l'organo imputa la titolarità e la responsabilità alla PA. In
questo caso non c’è distinzione tra due soggetti – per questo si parla di immedesimazione – per
cui l’atto compiuto dall’organo è atto compiuto dall’amministrazione, così come la responsabilità
dell'amministrazione è responsabilità dell'organo. Dal punto di vista organizzativo l'organo è un
ufficio – cioè una partizione dell'amministrazione composta di risorse di vario tipo: umane,
finanziarie, materiali, ecc. – che ha rilevanza esterna; da un punto di vista giuridico l’organo è la
persona fisica .In sostanza, la teoria dell’organo ci consente di ritenere la PA responsabile degli
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atti che compie. Quando si parla di rapporto rispetto all’immedesimazione organica, il soggetto in
realtà è uno solo, quindi non è un vero rapporto. Si parla più propriamente di rapporto quando si
parla di rapporto di impiego nella PA, che in quanto tale è fatto di diritti e doveri – es. persona
svolge il proprio lavoro, ma ha diritto a stipendio, ferie, ecc.
Classificazione degli organi amministrativi
La seguente classificazione ha una valenza più descrittiva che giuridica. Ogni manuale ne crea infatti di
differenti, quindi si farà riferimento alle sole distinzioni che potranno tornare utili per questo corso.
Interni/esterni: l’organo esterno è quello che emana provvedimenti – atti con rilevanza esterna –;
l’organo interno emana atti