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LE CAUSE LIBERALES CAUSE RELATIVE ALLA LIBERTÀ

Si poteva verificare che un soggetto schiavo ritenesse di essere libero, o viceversa, un soggetto libero

ritenesse di essere schiavo. Nel primo caso, esisteva un l’azione che consentiva di accertare l’effettivo

status del soggetto, e quindi eventualmente di riconoscere la sua libertà, chiamata vindicatio in

libertatem (rivendica in libertà).

Nel secondo caso, in cui un soggetto libero si riteneva schiavo e pretendeva che venisse riconosciuta la

sua condizione di schiavitù, l’azione corrispondente era la vindicatio in servitutem

L’azione di rivendica era un vero e proprio processo, risalente all’epoca arcaica, in cui l’esito del

processo era la libertà o la schiavitù. Erano esemplati sui processi di rivendica che avevano come scopo

la rivendica di una posizione soggettiva su un diritto reale (tipo la rivendica della proprietà su un

bene). La posizione di libero, dato che da solo lo schiavo non aveva la capacità di stare in giudizio, si

otteneva con il sostegno di un soggetto terzo che si prestava ad assumere il ruolo di adsertor libertatis

(o in caso contrario adesertor servitutis).

In epoca arcaica, la forma processuale di rivendica era la legis actio sacramento in rem, che emulava la

tipica forma processuale della legis actio; nel processo formulare, ossia dalla epoca repubblicana,

l’azione processuale era una rei vindicatio (rivendica della cosa) si fingeva un processo di rivendica in

cui la rivendica non riguardava una cosa ma uno schiavo.

LE MANUMISSIONI

Precocemente, fin dall’epoca arcaica, era ammessa la possibilità che uno schiavo potesse essere

liberato. Questa possibilità era diffusa anche in altri popoli antichi, ma ciò che caratterizza la

liberazione dello schiavo a Roma è il fatto che la manomissione aveva come conseguenza

l’acquisizione della cittadinanza romana oltre alla conquista della liberazione.

La manomissione avveniva su iniziativa del padrone, quindi se un membro della comunità avesse

voluto far acquisire un nuovo cittadino alla res publica, questa avrebbe dovuto accettarlo. La questione

aveva quindi rilevanza pubblicistica. Alcune manumissioni rientrano nel campo del ius civile, e alcune

più tarde che emergono all'ordinamento solo perché il pretore da tutela a situazioni concrete, con cui

la posizione giuridica dei manomessi assume rilevanza.

Istituzioni di Ulpiano: "Anche le manumisioni sono di diritto delle genti. Ma manumissio è la missio

dalla manus, cioè la concessione della libertà: infatti, finquando qualcuno è in servitù, è sottoposto alla

mano e alla potestà, il manomesso è liberato dalla potestà. La qual cosa trae origine dal diritto delle

genti, pochè secondo il diritto naturale tutti nascono liberi e non è nota la manomissione, essendo la

servitù sconosciuta: ma, dopo che la schiavitù si diffuse per il diritto dei popoli, segui il beneficio della

manumissione."

Le manumissioni non si dividono solo fra civile e onorarie in base all'ordinamento in cui la

manomissione trova tutela, ma vi è un dibattito riguardo la loro collocazione nell'ordinamento del

diritto delle genti, il che ha a che fare con la percezione dei singoli popoli. In generale le manumissioni

sono atti giuridici che fanno riferimento allo ius gentium perché si tratta di un atto comune alle singole

genti. FORME DI MANUMISSIONE

Si distinguono fra manumissioni di ius civile e manumissioni di ius honorarium

"I liberti sono cittadini romani, che sono stati manomessi in modo legittimo (secondo il ius civile), e

cioè per verghetta o tramite censimento o tramite testamento, non essendoci nessun diritto che

impedisce. Vindicta (per verghetta) sono manomessi di fronte ad un magistrato del popolo romano, o

console o pretore o proconsole. Censo (tramite censimento) venivano manomessi un tempo coloro i

quali, in seguito al comando dei padroni, sono inseriti nelle liste del censo tra i cittadini romani"

A. MANUMISSIONI DI IUS CIVILE

Manumissio testamentaria: forma di manumissione più antica e più duratura, richiamata già nelle

o XII Tavole, che non la disciplina ma la cita. Si tratta di una manomissione mortis causa, che si fa

nello specifico nel testamento. Era anche la più utilizzata, per motivo economico, in quanto era più

probabile che un padrone si liberasse di uno schiavo dopo la morte piuttosto che se ne privasse

quando era ancora in vita. Gli eredi avrebbero dovuto liberare lo schiavo all'apertura del

testamento. Il testatore doveva usare forme specifiche nel testamento, il che designa il

formalismo e il ritualismo del diritto arcaico.

La manomissione testamentaria era sottoponibile a condizione o a termine la condizione citata

dalle tavole è che lo stico dia una somma di denaro all'erede: "Se il testatore ha disposto che il suo

schiavo] fosse libero alla condizione se dà 10.000 assi all'erede, esso ottiene la libertà anche se è

stato venduto dall'erede, se dà il danaro all'acquirente o lo schiavo sarebbe diventato libero solo

dopo un certo termine".

Nel frattempo, lo schiavo rimaneva nella condizione giuridica schiavile ma acquisiva lo statu liber.

Manumissione vindicta: manumissione inter vivos, che avveniva quando il padrone era ancora in

o vita. Anche questa forma è antica, antecedente alle 12 tavole e che sfrutta le forme del processo

per legis actiones (la prima forma processuale). Questa forma risale all'ultima epoca monarchica

o alla prima epoca repubblicana.

Fingendo il rituale di un processo, si svolgeva in iure: dapprima davanti a un rex, e in epoca

repubblicana davanti al pretore. Se ci si trovava in provincia, la manumissione si sarebbe sarebbe

svolta davanti al proconsole che amministrava la provincia. Si andava effettivamente in giudizio

davanti al pretore e si fingeva un processo di rivendica (come la vindicatio in libertatem e

servitutem).

Anche qui troviamo il padrone dello schiavo, un soggetto denominato adsertor, ossia l'assertore

scelto dal padrone, che doveva asserire la libertà dello schiavo e il pretore. L'adsertor faceva una

finta rivendica della libertà dello schiavo, il padrone dello schiavo non si opponeva (forse una

seconda fase accetta verbalmente). Lo schiavo è presente in giudizio ma tace perché sprovvisto di

capacità di stare in giudizio. Il pretore pronunciava l'addixio in libertatem affermazione della

libertà dello schiavo, statuendone la libertà. Questa si realizza giuridicamente solo con l'addixio

del pretore. Si chiamava manumissio vindicta perché l'adsertor durante il processo toccava la testa

dello schiavo con una bacchetta chiamata vindicta (funzione rituale). La manumissio vindicta non

cade in disuso e viene usata anche in epoca tardoantica.

Manumissiu censu: la forma più recente, forse risalente alla riforma di Servio Tullio. Consisteva

o nella richiesta che il padrone faceva di inserire schiavo nelle liste del censimento.

Se non si era cittadini romani non si rientrava nelle liste di censimento redatte dai censori. Se il

padrone avesse fatto formale richiesta al censore di inserire lo schiavo nelle liste, sarebbe stato

un'affermazione indiretta di liberazione dello schiavo, che avveniva comunque con formule

formali specifiche. Questa forma di manumissio rimane vigente solo fino alla prima fase del

principato, quindi ha vita breve.

Dalla tarda repubblica in poi iniziano a diffondersi le manumissioni riconosciute dal ius

honorarium. La loro caratteristica era il fatto di essere concluse in contesti informali.

B. MANUMISSIONI DI IUS HONORARIUM

• Manumissio inter amicos il padrone, in un contesto sociale, affermava di voler liberare uno

schiavo, chiamando a testimoni gli avventori di un banchetto ad esempio.

• Manumissio per epistolam l’affermazione della volontà di liberare lo schiavo avveniva in

una lettera che il padrone inviava ad un conoscente.

Sono manumissione prive di formalità e pertanto prive di effetti per il ius civile. Quindi dal punto di

vista del ius civile non avrebbero condotto alla liberazione e alla cittadinanza, e di conseguenza il

padrone avrebbe potuto revocare la condizione di libertà. Dato che l’uso di queste manumissioni

informali si faceva sempre più diffuso il pretore prende in carico l’ingiustizia delle scelte dei padroni.

Nel momento in cui il padrone si avvaleva della vindicatio in servitutem per riaffermare la sua potestas

sullo schiavo, il pretore usa il potere della denegatio ationis: fa una valutazione della causa e denega

l’azione del padrone quando la questione è manifestamente infondata o ingiusta. Così il pretore non

creava posizioni giuridiche nuove né riconosceva giuridicamente un nuovo tipo informale di

manumissio, ma con il suo intervento consentiva a queste forme di manumissione rimanessero in

piedi, facendo si che poi emergessero anche a livello giuridico. Addirittura, nel principato si procede ad

una regolamentazione delle conseguenze di queste manumissioni, ma attraverso un intervento

legislativo la lex iunia norbana nel 19 d.C. afferma che seppure l’ordinamento accetti queste forme

di manumissione, non è possibile che gli schiavi manomessi in queste forme acquistino la cittadinanza

piena, ma avranno la posizione di latini iuniani.

La pratica di manomettere gli schiavi diventò comune quando in epoca repubblicana Roma si stava

espandendo. Il fatto che ci fosse una continua immissione di cittadini romani o latini nella comunità

divento inaccettabile dal punto di vista del potere del principe durante il principato, in quanto il

principe ambiva a un controllo diretto su atti rilevanti anche di ordine pubblico. Per questo si

succedono una serie di leggi che mirano a limitare le manumissioni:

• Legge fufia caninia (2 a.C.) imponeva un limite percentuale alle manumissioni che dipendeva

dal numero di schiavi che si possedeva, relativo solo alle manumissioni testamentarie. Da quel

momento in poi, inoltre, le manumissioni dovevano essere fatte per nome; pertanto, non si

potevano liberare gruppi di schiavi.

• Legge Elia Sensia (4 d.C.) impone i divieti di manomettere schiavi che avessero avuto

condotta turpe, o che avessero l’effetto di condurre a una frode ai creditori (accadeva che un

soggetto che conosceva la propria condizione di dissesto patrimoniale manomettesse i propri

schiavi per evitare che essi finissero nella distribuzione dell’attivo del proprio patrimonio fra i

creditori), inoltre erano previste limitazioni di età per schiavi che potevano essere manomessi e

per i padroni che manomettevano.

LA CONDIZIONE GIURIDICA DEL LIBERTO

Lo schiavo liberato acquista o la cittadinanza o la latinitas iuniana,

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher iacopopecchioli2002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Tamburi Francesca.
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