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PARLAMENTO
Funzioni: Ha la funzione legislativa.
Struttura: È costituito da due camere, dato che le due camere svolgono le stesse
bicameralismo perfetto
funzioni si parla di . Tutte le funzioni che la costituzione
stabilisce al Parlamento devono essere espletate nello stesso modo da entrambe le
camere.
La Camera è interamente elettiva, mentre nel Senato vi sono anche membri
non elettivi, i SENATORI, che di distinguono in:
- SENATORI A VITA DI DIRITTO → gli ex PDR
- SENATORI A VITA DI NOMINA PRESIDENZIALE → 5 cittadini nominati dal
PDR che hanno illustrato la patria per alti meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico o letterario.
La legislatura di queste camere dura 5 anni, ma potrebbe durare anche meno di 5
anni e l'unico organo che può sciogliere queste camere è il presidente della
Repubblica.
In caso di guerra la durata può essere prorogata. Diversa dalla proroga è la prorogatio,
significa che finché non si riuniscono le nuove camere hanno il potere quelle
precedenti.
Sedute pubbliche: quando si riuniscono le camere.
Le decisioni vengono prese quando si raggiungono le maggioranze, si parla di
quorum. Il quorum fa riferimento alle maggioranze che devono essere raggiunte per
strutturale
prendere le decisioni. Il quorum è il quorum che deve essere raggiunto
affinché la seduta sia valida. Una volta raggiunto il quorum strutturale bisogna
funzionale
raggiungere il quorum che è quello dato dalla maggioranza semplice, a
meno che la costituzione non faccia riferimento a maggioranze particolari.
Il Parlamento in seduta comune
è un organo collegiale composto da tutti i rappresentanti della Camera dei deputati e
del Senato. Svolge le funzioni indicate nella costituzione. Il Parlamento agisce in
seduta comune presso la Camera dei deputati e la Presidenza compete al presidente
della Camera. Decide quando bisogna eleggere il presidente della Repubblica. La
costituzione dice che il giuramento che fa il presidente dopo la sua elezione avviene
davanti a questo organo. A questo organo compete l'elezione di 1/3 dei membri della
Corte costituzionale. Deve eleggere 1/3 del consiglio superiore della magistratura. Si
occupa della messa in stato di accusa del presidente della Repubblica, il presidente
della Repubblica non è responsabile dal punto di vista politico degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla
costituzione. Prima di essere giudicato viene messo in stato d'accusa.
I senatori a vita vengono scelti dal presidente della Repubblica tra coloro che hanno
illustrato la patria per grandissimi meriti come previsto dalla costituzione. A questi si
vanno ad affiancare gli ex presidenti della Repubblica.
Composizione e funzionamento delle camere:
- presidente delle camere, viene eletto a suffragio universale delle camere.
L'elezione del proprio presidente è il primo atto da compiere nella prima seduta.
Il presidente della Camera dei deputati funge da presidente quando il
Parlamento si riunisce in seduta comune. Il presidente del Senato della
Repubblica sostituisce il presidente della Repubblica in caso di assenza o
malattia. Ogni regolamento prevede che l'elezione del presidente avvenga con il
raggiungimento di maggioranze qualificate che stabiliscono che ci sono una
serie di votazioni in cui si deve raggiungere questa maggioranza.
Trascorso un certo numero di votazioni si passa alla maggioranza semplice. Ogni
camera deve eleggere quattro vicepresidenti, i quali aiutano il presidente
nell'organizzazione dei lavori dell'assemblea.
- L’ufficio di Presidenza è un organo amministrativo interno composto dal
presidente, i vicepresidenti, i questori e dai segretari.
- I gruppi parlamentari non sono dei veri e proprio organi all'interno della camera
ma sono un insieme di deputati e senatori che sono la proiezione dei partiti che
siedono all'interno delle camere.
- Le giunte parlamentari sono organi interni nominati dal presidente della Camera
- Le commissioni parlamentari rappresentano i gruppi che siedono nella camera.
Sono di due tipi:
Monocamerali: strutturate all'interno di ogni camera.
Bicamerali: da membri sia della camera che del Senato.
Elezioni nuove camere
Alla scadenza dei cinque anni, le Camere terminano il loro mandato ed entro
settanta giorni dovranno tenersi le elezioni per dare vita alle nuove Camere. Tale
termine è perentorio, non può essere dunque superato e tutti devono
obbligatoriamente rispettarlo.
Le nuove Camere dovranno convocarsi entro i venti giorni successivi
all’elezione.
Qualora per qualche motivo il PDR dovesse sciogliere le Camere anticipatamente,
dovrà comunque essere rispettato il termine dei settanta giorni entro cui dovranno
svolgersi le nuove elezioni. Durante i settanta giorni prima delle elezioni, le Camere
che hanno esaurito il proprio mandato resteranno in carica per gli atti necessari, quelli
di ordinaria amministrazione e quelli per ragioni di urgenza.
Scioglimento delle camere
Le Camere possono essere sciolte dal PDR, sentiti prima i pareri obbligatori dei relativi
presidenti (eccez. Semestre bianco).
PROROGATIO: si innesta nel momento in cui il mandato è ormai scaduto ed il nuovo
Parlamento non si è ancora insediato ed è incentrata sulla volontà di eliminare
dannosi vuoti di potere.
PROROGA: atto che va disposto con legge dal Parlamento e definisce un
allungamento del mandato delle Camere, può essere adottato esclusivamente in
caso di guerra.
Status di parlamentare
Rapporto tra parlamentare e corpo elettorale (Art. 67)
rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
“Ogni membro del Parlamento
senza vincolo di mandato ”
● RAPPRESENTANZA NAZIONALE → nell’esercizio delle sue funzioni ogni
parlamentare rappresenta politicamente l’intera nazione e non solo il gruppo dei suoi
elettori.
● DIVIETO DEL MANDATO IMPERATIVO → non deve costituirsi un legame tanto
forte tra elettori ed
eletto, per cui la rappresentanza politica deve essere libera da influenze e interessi
particolari e il parlamentare deve essere libero di votare in dissenso rispetto al gruppo
parlamentare di appartenenza se non ne condivide obiettivi o strategie.
Prerogative (Art. 68 1° co.):
● INSINDACABILITÀ non sono chiamati a rispondere delle opinioni
espresse o dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
(Art. 68 2°e 3° co.):
● IMMUNITÀ PENALE nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto a
perquisizione, arresto o intercettazioni, a meno che non sia colto nell’atto di
commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio.
(Art. 69):
● INDENNITÀ i membri del Parlamento ricevono una retribuzione
economica, l’indennità, stabilita dalla legge per permettere l’esercizio parlamentare a
tutti, anche coloro che non godono di situazioni economiche favorevoli e per non
essere assoggettati a condizionamenti, dipendenze o controlli da parte di altri poteri.
Limiti al diritto di essere eletti (Art. 65)
• INELEGGIBILITÁ: condizione giuridica che impedisce l’esercizio del diritto a
candidarsi alle cariche di parlamentare della Repubblica nei casi previsti dalla legge
ordinaria (decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957 n. 361):
- presidenti delle giunte provinciali
- sindaci di comuni con più di 20.000 abitanti
- capo e vicecapo di polizia e ispettori generali di pubblica sicurezza
- ufficiali generali, ammiragli, ufficiali superiori delle forze armate dello Stato
- magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori
- giudici della Corte costituzionale
• INCOMPATIBILITÁ: condizione in cui si trova un candidato eletto
contemporaneamente a due cariche pubbliche per cui deve optare per una delle due,
visto che l’esercizio di entrambe è impossibile.
• INCANDIDABILITÁ: impossibilità di candidarsi alla carica parlamentare per coloro
che siano stati
condannati a pene superiori a due anni di reclusione per reati connessi al delitto di
associazione mafiosa o di terrorismo; per reati commessi da pubblici ufficiali contro la
Pubblica Amministrazione; o per condanne per delitti non colposi per i quali sia
prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni.
L’autonomo potere di verifica da parte delle Camere.
Con l’art. 66 la Cost. affida a ciascuna delle Camere il potere autonomo di verificare
se sussistano, per i propri componenti, cause personali di ineleggibilità o
incompatibilità. Le operazioni di verifica vengono compiute da organismi
appositamente previsti: la Giunta per le elezioni per la Camera e la Giunta per le
elezioni e le immunità per il Senato.
GOVERNO
Il governo è un organo costituzionale e detiene il potere esecutivo. Deve ottenere il
voto di fiducia dopo essersi presentato alle camere.
Deve ottenere il voto di fiducia per svolgere le funzioni:
- Politica, L'azione del programma di governo
- Deliberativa, adozione di atti che sono conseguenza del programma, quindi atti
aventi forza di legge e fonti secondarie del diritto
- Di controllo, verifica il rispetto di obblighi da parte della pubblica
amministrazione.
È composto da vari organi, alcuni di questi sono necessari, altri non necessari e altri
ausiliari.
Necessari:
Consiglio dei ministri
I. , è un organo collegiale a cui viene attribuita la funzione
di indirizzo politico, approva i disegni di legge e decide se apporre la questione
di fiducia.
Presidente del Consiglio dei ministri
II. , dirige la politica del governo, convoca
i ministri. È nominato dal presidente della Repubblica.
Ministri
III. , da una parte agiscono come membri del consiglio, dall'altra sono posti
ai vertici delle amministrazioni (ministeri).
Non necessari:
I. Ministri senza portafoglio, non sono preposti da un ministero, svolgono funzioni
delegate dal presidente del consiglio, sono previsti da norme legislative.
II. Sottosegretari di Stato, esercitano i compiti che quest'ultimo delega loro. Non
fanno parte del Consiglio dei ministri.
III. Comitati interministeriali, istituiti per legge o sei provvisori dal presidente del
consiglio, ex comitato.
Ausiliari del governo:
I. Consiglio di Stato, organo di consulenza giuridico amministrativa del governo.
II. Corte dei Conti, esercita il controllo preventivo sulla legittimità, controllo
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, partecipa al controllo sulla
gestione finanziaria.
III. Consiglio nazionale di economia e del lavoro.
Crisi di governo
la crisi di governo può essere:
Parlamentare , conseg