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PARLAMENTO

Funzioni: Ha la funzione legislativa.

Struttura: È costituito da due camere, dato che le due camere svolgono le stesse

bicameralismo perfetto

funzioni si parla di . Tutte le funzioni che la costituzione

stabilisce al Parlamento devono essere espletate nello stesso modo da entrambe le

camere.

La Camera è interamente elettiva, mentre nel Senato vi sono anche membri

non elettivi, i SENATORI, che di distinguono in:

- SENATORI A VITA DI DIRITTO → gli ex PDR

- SENATORI A VITA DI NOMINA PRESIDENZIALE → 5 cittadini nominati dal

PDR che hanno illustrato la patria per alti meriti nel campo sociale, scientifico,

artistico o letterario.

La legislatura di queste camere dura 5 anni, ma potrebbe durare anche meno di 5

anni e l'unico organo che può sciogliere queste camere è il presidente della

Repubblica.

In caso di guerra la durata può essere prorogata. Diversa dalla proroga è la prorogatio,

significa che finché non si riuniscono le nuove camere hanno il potere quelle

precedenti.

Sedute pubbliche: quando si riuniscono le camere.

Le decisioni vengono prese quando si raggiungono le maggioranze, si parla di

quorum. Il quorum fa riferimento alle maggioranze che devono essere raggiunte per

strutturale

prendere le decisioni. Il quorum è il quorum che deve essere raggiunto

affinché la seduta sia valida. Una volta raggiunto il quorum strutturale bisogna

funzionale

raggiungere il quorum che è quello dato dalla maggioranza semplice, a

meno che la costituzione non faccia riferimento a maggioranze particolari.

Il Parlamento in seduta comune

è un organo collegiale composto da tutti i rappresentanti della Camera dei deputati e

del Senato. Svolge le funzioni indicate nella costituzione. Il Parlamento agisce in

seduta comune presso la Camera dei deputati e la Presidenza compete al presidente

della Camera. Decide quando bisogna eleggere il presidente della Repubblica. La

costituzione dice che il giuramento che fa il presidente dopo la sua elezione avviene

davanti a questo organo. A questo organo compete l'elezione di 1/3 dei membri della

Corte costituzionale. Deve eleggere 1/3 del consiglio superiore della magistratura. Si

occupa della messa in stato di accusa del presidente della Repubblica, il presidente

della Repubblica non è responsabile dal punto di vista politico degli atti compiuti

nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla

costituzione. Prima di essere giudicato viene messo in stato d'accusa.

I senatori a vita vengono scelti dal presidente della Repubblica tra coloro che hanno

illustrato la patria per grandissimi meriti come previsto dalla costituzione. A questi si

vanno ad affiancare gli ex presidenti della Repubblica.

Composizione e funzionamento delle camere:

- presidente delle camere, viene eletto a suffragio universale delle camere.

L'elezione del proprio presidente è il primo atto da compiere nella prima seduta.

Il presidente della Camera dei deputati funge da presidente quando il

Parlamento si riunisce in seduta comune. Il presidente del Senato della

Repubblica sostituisce il presidente della Repubblica in caso di assenza o

malattia. Ogni regolamento prevede che l'elezione del presidente avvenga con il

raggiungimento di maggioranze qualificate che stabiliscono che ci sono una

serie di votazioni in cui si deve raggiungere questa maggioranza.

Trascorso un certo numero di votazioni si passa alla maggioranza semplice. Ogni

camera deve eleggere quattro vicepresidenti, i quali aiutano il presidente

nell'organizzazione dei lavori dell'assemblea.

- L’ufficio di Presidenza è un organo amministrativo interno composto dal

presidente, i vicepresidenti, i questori e dai segretari.

- I gruppi parlamentari non sono dei veri e proprio organi all'interno della camera

ma sono un insieme di deputati e senatori che sono la proiezione dei partiti che

siedono all'interno delle camere.

- Le giunte parlamentari sono organi interni nominati dal presidente della Camera

- Le commissioni parlamentari rappresentano i gruppi che siedono nella camera.

Sono di due tipi:

Monocamerali: strutturate all'interno di ogni camera.

 Bicamerali: da membri sia della camera che del Senato.

Elezioni nuove camere

Alla scadenza dei cinque anni, le Camere terminano il loro mandato ed entro

settanta giorni dovranno tenersi le elezioni per dare vita alle nuove Camere. Tale

termine è perentorio, non può essere dunque superato e tutti devono

obbligatoriamente rispettarlo.

Le nuove Camere dovranno convocarsi entro i venti giorni successivi

all’elezione.

Qualora per qualche motivo il PDR dovesse sciogliere le Camere anticipatamente,

dovrà comunque essere rispettato il termine dei settanta giorni entro cui dovranno

svolgersi le nuove elezioni. Durante i settanta giorni prima delle elezioni, le Camere

che hanno esaurito il proprio mandato resteranno in carica per gli atti necessari, quelli

di ordinaria amministrazione e quelli per ragioni di urgenza.

Scioglimento delle camere

Le Camere possono essere sciolte dal PDR, sentiti prima i pareri obbligatori dei relativi

presidenti (eccez. Semestre bianco).

PROROGATIO: si innesta nel momento in cui il mandato è ormai scaduto ed il nuovo

Parlamento non si è ancora insediato ed è incentrata sulla volontà di eliminare

dannosi vuoti di potere.

PROROGA: atto che va disposto con legge dal Parlamento e definisce un

allungamento del mandato delle Camere, può essere adottato esclusivamente in

caso di guerra.

Status di parlamentare

Rapporto tra parlamentare e corpo elettorale (Art. 67)

rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni

“Ogni membro del Parlamento

senza vincolo di mandato ”

● RAPPRESENTANZA NAZIONALE → nell’esercizio delle sue funzioni ogni

parlamentare rappresenta politicamente l’intera nazione e non solo il gruppo dei suoi

elettori.

● DIVIETO DEL MANDATO IMPERATIVO → non deve costituirsi un legame tanto

forte tra elettori ed

eletto, per cui la rappresentanza politica deve essere libera da influenze e interessi

particolari e il parlamentare deve essere libero di votare in dissenso rispetto al gruppo

parlamentare di appartenenza se non ne condivide obiettivi o strategie.

Prerogative (Art. 68 1° co.):

● INSINDACABILITÀ non sono chiamati a rispondere delle opinioni

espresse o dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

(Art. 68 2°e 3° co.):

● IMMUNITÀ PENALE nessun membro del Parlamento può

essere sottoposto a

perquisizione, arresto o intercettazioni, a meno che non sia colto nell’atto di

commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio.

(Art. 69):

● INDENNITÀ i membri del Parlamento ricevono una retribuzione

economica, l’indennità, stabilita dalla legge per permettere l’esercizio parlamentare a

tutti, anche coloro che non godono di situazioni economiche favorevoli e per non

essere assoggettati a condizionamenti, dipendenze o controlli da parte di altri poteri.

Limiti al diritto di essere eletti (Art. 65)

• INELEGGIBILITÁ: condizione giuridica che impedisce l’esercizio del diritto a

candidarsi alle cariche di parlamentare della Repubblica nei casi previsti dalla legge

ordinaria (decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957 n. 361):

- presidenti delle giunte provinciali

- sindaci di comuni con più di 20.000 abitanti

- capo e vicecapo di polizia e ispettori generali di pubblica sicurezza

- ufficiali generali, ammiragli, ufficiali superiori delle forze armate dello Stato

- magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori

- giudici della Corte costituzionale

• INCOMPATIBILITÁ: condizione in cui si trova un candidato eletto

contemporaneamente a due cariche pubbliche per cui deve optare per una delle due,

visto che l’esercizio di entrambe è impossibile.

• INCANDIDABILITÁ: impossibilità di candidarsi alla carica parlamentare per coloro

che siano stati

condannati a pene superiori a due anni di reclusione per reati connessi al delitto di

associazione mafiosa o di terrorismo; per reati commessi da pubblici ufficiali contro la

Pubblica Amministrazione; o per condanne per delitti non colposi per i quali sia

prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni.

L’autonomo potere di verifica da parte delle Camere.

Con l’art. 66 la Cost. affida a ciascuna delle Camere il potere autonomo di verificare

se sussistano, per i propri componenti, cause personali di ineleggibilità o

incompatibilità. Le operazioni di verifica vengono compiute da organismi

appositamente previsti: la Giunta per le elezioni per la Camera e la Giunta per le

elezioni e le immunità per il Senato.

GOVERNO

Il governo è un organo costituzionale e detiene il potere esecutivo. Deve ottenere il

voto di fiducia dopo essersi presentato alle camere.

Deve ottenere il voto di fiducia per svolgere le funzioni:

- Politica, L'azione del programma di governo

- Deliberativa, adozione di atti che sono conseguenza del programma, quindi atti

aventi forza di legge e fonti secondarie del diritto

- Di controllo, verifica il rispetto di obblighi da parte della pubblica

amministrazione.

È composto da vari organi, alcuni di questi sono necessari, altri non necessari e altri

ausiliari.

Necessari:

 Consiglio dei ministri

I. , è un organo collegiale a cui viene attribuita la funzione

di indirizzo politico, approva i disegni di legge e decide se apporre la questione

di fiducia.

Presidente del Consiglio dei ministri

II. , dirige la politica del governo, convoca

i ministri. È nominato dal presidente della Repubblica.

Ministri

III. , da una parte agiscono come membri del consiglio, dall'altra sono posti

ai vertici delle amministrazioni (ministeri).

Non necessari:

I. Ministri senza portafoglio, non sono preposti da un ministero, svolgono funzioni

delegate dal presidente del consiglio, sono previsti da norme legislative.

II. Sottosegretari di Stato, esercitano i compiti che quest'ultimo delega loro. Non

fanno parte del Consiglio dei ministri.

III. Comitati interministeriali, istituiti per legge o sei provvisori dal presidente del

consiglio, ex comitato.

Ausiliari del governo:

I. Consiglio di Stato, organo di consulenza giuridico amministrativa del governo.

II. Corte dei Conti, esercita il controllo preventivo sulla legittimità, controllo

successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, partecipa al controllo sulla

gestione finanziaria.

III. Consiglio nazionale di economia e del lavoro.

Crisi di governo

la crisi di governo può essere:

Parlamentare , conseg

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A.A. 2023-2024
25 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Atripaldi Mariangela.