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ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA:
Gli organi giudiziari ordinari a seconda della funzione che sono chiamati a svolgere sono suddivisi
in organi giudicanti (funzione di giudice) e organi requirenti (operano come pubblici ministeri,
hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti)
(Rientrano tra gli organi requirenti il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d'appello, il Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di Cassazione).
Pubblico ministero: complesso di uffici pubblici e organi ai quali è attribuito il compito di proporre
azioni nell'interesse dello Stato-comunità. La Costituzione ne garantisce l'indipendenza. La
titolarità delle funzioni attribuite al PM spetta al procuratore della Repubblica (dirigente dell'ufficio)
che le esercita tramite i propri sostituti. Le funzioni del pubblico ministero consistono nel vigilare
riguardo all'osservanza delle leggi, alla tutela dei diritti dello Stato/delle persone giuridiche/degli
incapaci e nell'esercizio dell'azione penale.
Ministro della Giustizia: nominato direttamente dalla Costituzione, è legittimato in via autonoma a
sollevare conflitti di attribuzione contro altri poteri dello Stato, il Guardasigilli, aggiunge il visto sulle
leggi e gli atti a contenuto normativo prima della loro pubblicazione, si occupa dell'organizzazione
e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, e ha la facoltà di promuovere l'azione
disciplinare nei confronti dei magistrati, attivando il relativo procedimento di fronte all'apposita
sezione del Consiglio superiore. 49
La giustizia in Italia si suddivide in: civile (ordinaria); penale (ordinaria); speciale.
GIUSTIZIA CIVILE: è la giustizia più diffusa nel nostro ordinamento per l’elevato numero di
controversie civili. Nell’azione civile la controversia sorge tra privati o tra privati e pubblica
amministrazione. Colui che avvia la procedura prende il nome di attore, colui che si difende di
convenuto. Ci si rivolge ad un giudice che è chiamato a decidere una controversia applicando la
legge del Codice civile e le leggi collaterali (tutte le leggi collegate al Codice civile).
La giustizia civile prevede tre livelli di giudizio: in primo grado troviamo il tribunale o il giudice di
pace* (magistrato onorario), in secondo grado la Corte d'appello (sia il tribunale di primo grado
che il tribunale di secondo grado sono giudici di merito, significa che devono decidere chi ha
ragione e chi ha torto, quindi entrano nel merito della questione) e in terzo grado la Corte di
cassazione (unica in tutto il paese, è un giudice di legittimità, cioè ha il compito di assicurare
l'uniforme interpretazione della legge da parte dei diversi giudici e di giudicare se il processo è
stato fatto bene oppure no. Se la Cassazione dice che il processo si è svolto correttamente, allora
si ha la sentenza definitiva, se invece la Cassazione dice che il processo non è stato svolto
correttamente, allora la sentenza viene cancellata e si ritorna in Corte d’appello).
La Corte di Cassazione ha dunque diversi compiti:
• Giudicare come ultimo grado sulle sentenze emanate dagli altri organi giurisdizionali (anche
giurisdizioni speciali militare e tributaria, ma non contabile amministrativa).
• Risolve conflitti di competenza tra giudici ordinari.
• Dirimere i conflitti di attribuzione tra giudici e p.a.
La giustizia civile nel nostro paese è in grandissima difficoltà per le numerose controversie civili, e
proprio per cercare di ridurre il numero di cause nei tribunali è stato istituito 30 anni fa la figura del
*Giudice di pace: si colloca prima del Tribunale di primo grado ed è un giudice onorario che si può
occupare di tutte quelle cause civili che hanno un contenuto economico inferiore ai 5.000 €.
Possono diventare giudici di pace ex avvocati, ex professore di diritto, ex funzionari pubblici,
laureati in giurisprudenza che, quando vanno in pensione possono chiedere di fare il giudice di
pace. Caratteristica del giudice di pace è quella di essere chiamato a decidere non soltanto
secondo legge, ma anche secondo equità (il giudice deve decidere secondo giustizia, quindi
secondo legge, invece il giudice di pace è un po’ più libero, perché può decidere utilizzando il
comune buon senso del padre di famiglia).
Il giudice di appello del giudice di pace è il tribunale (non si va in corte d’appello), quindi proprio
quel tribunale che si voleva alleggerire, si riempie di cause di secondo grado, cioè di tutte quelle
decisioni del Giudice di Pace che non sono condivise dalle parti.
(es di questione risolta da giudice di pace: fino a 10 anni fa i comuni nascondevano gli autovelox
perché era diventato un modo per fare cassa. I giudici di pace hanno iniziato ad accogliere tutti i
ricorsi degli automobilisti che lamentavano il fatto che gli autovelox venivano nascosti e non
avevano quindi una funzione di prevenzione dell'infrazione ma solo una funzione di punizione.
Poiché lo scopo del codice della strada non è punire, ma farci sapere che ci sono delle regole da
rispettare, i giudici di pace, ragionando con il buon senso del padre di famiglia, hanno iniziato a
fare sentenze nelle quali si leggeva che il comune non può prendere l'automobilista alla sprovvista
ma lo deve avvisare. Quindi adesso i comuni sono costretti a segnalare l'autovelox).
GIUSTIZIA PENALE: è la reazione dell'ordinamento giuridico contro chi viola le regole di pacifica
convivenza (perché chi viola la pacifica convivenza sottrae serenità alla collettività).
Nell’azione penale abbiamo: un imputato, ossia colui che al termine delle indagini viene
sospettato di aver commesso il reato; un Pubblico Ministero, ossia un magistrato che svolge la
funzione di pubblica accusa; un giudice, che dovrà decidere se l'imputato è colpevole o innocente;
la parte lesa, ossia la vittima del reato, è una parte eventuale (il processo si fa anche senza la
partecipazione della parte lesa, ma se ne viene ammessa la presenza, non ha alcun ruolo). 50
Ci si rivolge in primo grado al giudice di pace (per reati minori, come la diffamazione, ossia
l’offesa alla reputazione di una persona assente) o al tribunale o alla corte d'assise in cui il
giudice di primo grado è affiancato dalla giuria popolare*; (per reati più gravi, come l’omicidio
volontario), in secondo grado alla Corte d'appello o alla Corte d'assise d’appello; e terzo ed
ultimo appello alla Corte di cassazione (Nel caso in cui il processo non sia stato svolto
correttamente) (in materia penale è molto più frequente)
*Per un imputato è sempre peggio la giuria popolare perché ragiona secondo regole etiche, e le
regole etiche sono più severe delle regole giuridiche.
GIURISDIZIONE SPECIALE:
Sono considerate giurisdizioni speciali la giustizia amministrativa (la più importante), contabile e
militare.
La giurisdizione amministrativa tutela gli interessi dei cittadini che sono stati lesi dalla pubblica
amministrazione. È esercitata in I grado dai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), istituiti
almeno in ogni capoluogo e composti da almeno un Presidente e 5 magistrati amministrativi.
In II grado è previsto il “Consiglio di stato”, unico e competente per tutto il territorio nazionale,
articolato in tre sezioni giurisdizionali, ciascuna composta da almeno un presidente e 4 consiglieri.
Il processo ha inizio attraverso un’istanza (ricorso), proposto in breve termine da chi si ritiene leso
da un atto della pubblica amministrazione.
La giurisdizione contabile si occupa di:
• responsabilità contabile di coloro che maneggiano denari o valori pubblici e sono tenuti alla
presentazione del rendiconto di gestione;
• responsabilità per danno erariale provocato all'amministrazione da un dipendente pubblico.
• Ricorsi in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici.
È esercitata dalla Corte dei conti in I grado in “sezioni regionali” istituiti in ogni regione e in II
grado in “sezioni centrali” competenti su tutto il territorio nazionale.
La giustizia militare (esercitata dai tribunali militari) ha giurisdizione sui membri appartenenti alle
forze armate sia in tempo di guerra che in tempo di pace.
*La giurisdizione tributaria esercita la giurisdizione nelle controversie fra i cittadini e
l’amministrazione finanziaria dello Stato.
L’art. 111 stabilisce i principi che valgono per ogni processo affinché essi sia giusto:
• Contradditorio
• Condizioni di parità tra le parti
• Giudice terzo e imparziale
• Ragionevole durata del processo
• Obbligo dei provvedimenti giurisdizionali
Principi riguardo al processo penale:
• Principio del contradditorio nella formazione della prova
In materia penale, principio di:
• Stretta legalità: Nessuno può essere punito se non in forza ad una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
• Personalità della responsabilità penale: Divieto di responsabilità per fatto altrui,
stabilisce che la responsabilità penale richiede un nesso di colpevolezza oggettivo e
soggettivo con il fatto commesso.
• Presunzione di non colpevolezza: l'imputato non è considerato colpevole sino a
condanna definitiva. (L'imputato non deve provare la propria innocenza, ma è l’accusa che
deve provare la sua colpevolezza)
• Finalità rieducativa della pena: Finalità primaria è il reinserimento del colpevole nella
Comunità attraverso la rieducazione ai valori su cui si fonda la società civile. 51
LA MAGISTRATURA:
Prima della costituzione:
I giudici erano nominati dal sovrano e amministravano la giustizia in nome del re. La loro carriera
dipendeva dal governo.
Oggi:
La Costituzione stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo, ed è la magistratura
l'insieme dei soggetti che esercitano il potere giudiziario (i magistrati sono un ordine, non sono un
potere). La magistratura è un ordine autonomo e indipendente. Autonomo perché il potere
giudiziario è separato rispetto agli altri poteri dello Stato ed ogni giudice è indipendente, perché il
giudice è soggetto soltanto alla legge (principio di soggezione dei giudici soltanto alla legge),
e quindi ogni giudice non ha un superiore gerarchico e non è soggetto alla regola del precedente
(ogni magistrato è indipendente dagli altri magistrati).
La soggezione alla legge, ovvero alle norme approvate da organi eletti dal popolo, rende i giudici
indirettamente subord