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Estratto del documento

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA:

Gli organi giudiziari ordinari a seconda della funzione che sono chiamati a svolgere sono suddivisi

in organi giudicanti (funzione di giudice) e organi requirenti (operano come pubblici ministeri,

hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti)

(Rientrano tra gli organi requirenti il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore

generale della Repubblica presso la Corte d'appello, il Procuratore generale della Repubblica

presso la Corte di Cassazione).

Pubblico ministero: complesso di uffici pubblici e organi ai quali è attribuito il compito di proporre

azioni nell'interesse dello Stato-comunità. La Costituzione ne garantisce l'indipendenza. La

titolarità delle funzioni attribuite al PM spetta al procuratore della Repubblica (dirigente dell'ufficio)

che le esercita tramite i propri sostituti. Le funzioni del pubblico ministero consistono nel vigilare

riguardo all'osservanza delle leggi, alla tutela dei diritti dello Stato/delle persone giuridiche/degli

incapaci e nell'esercizio dell'azione penale.

Ministro della Giustizia: nominato direttamente dalla Costituzione, è legittimato in via autonoma a

sollevare conflitti di attribuzione contro altri poteri dello Stato, il Guardasigilli, aggiunge il visto sulle

leggi e gli atti a contenuto normativo prima della loro pubblicazione, si occupa dell'organizzazione

e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, e ha la facoltà di promuovere l'azione

disciplinare nei confronti dei magistrati, attivando il relativo procedimento di fronte all'apposita

sezione del Consiglio superiore. 49

La giustizia in Italia si suddivide in: civile (ordinaria); penale (ordinaria); speciale.

GIUSTIZIA CIVILE: è la giustizia più diffusa nel nostro ordinamento per l’elevato numero di

controversie civili. Nell’azione civile la controversia sorge tra privati o tra privati e pubblica

amministrazione. Colui che avvia la procedura prende il nome di attore, colui che si difende di

convenuto. Ci si rivolge ad un giudice che è chiamato a decidere una controversia applicando la

legge del Codice civile e le leggi collaterali (tutte le leggi collegate al Codice civile).

La giustizia civile prevede tre livelli di giudizio: in primo grado troviamo il tribunale o il giudice di

pace* (magistrato onorario), in secondo grado la Corte d'appello (sia il tribunale di primo grado

che il tribunale di secondo grado sono giudici di merito, significa che devono decidere chi ha

ragione e chi ha torto, quindi entrano nel merito della questione) e in terzo grado la Corte di

cassazione (unica in tutto il paese, è un giudice di legittimità, cioè ha il compito di assicurare

l'uniforme interpretazione della legge da parte dei diversi giudici e di giudicare se il processo è

stato fatto bene oppure no. Se la Cassazione dice che il processo si è svolto correttamente, allora

si ha la sentenza definitiva, se invece la Cassazione dice che il processo non è stato svolto

correttamente, allora la sentenza viene cancellata e si ritorna in Corte d’appello).

La Corte di Cassazione ha dunque diversi compiti:

• Giudicare come ultimo grado sulle sentenze emanate dagli altri organi giurisdizionali (anche

giurisdizioni speciali militare e tributaria, ma non contabile amministrativa).

• Risolve conflitti di competenza tra giudici ordinari.

• Dirimere i conflitti di attribuzione tra giudici e p.a.

La giustizia civile nel nostro paese è in grandissima difficoltà per le numerose controversie civili, e

proprio per cercare di ridurre il numero di cause nei tribunali è stato istituito 30 anni fa la figura del

*Giudice di pace: si colloca prima del Tribunale di primo grado ed è un giudice onorario che si può

occupare di tutte quelle cause civili che hanno un contenuto economico inferiore ai 5.000 €.

Possono diventare giudici di pace ex avvocati, ex professore di diritto, ex funzionari pubblici,

laureati in giurisprudenza che, quando vanno in pensione possono chiedere di fare il giudice di

pace. Caratteristica del giudice di pace è quella di essere chiamato a decidere non soltanto

secondo legge, ma anche secondo equità (il giudice deve decidere secondo giustizia, quindi

secondo legge, invece il giudice di pace è un po’ più libero, perché può decidere utilizzando il

comune buon senso del padre di famiglia).

Il giudice di appello del giudice di pace è il tribunale (non si va in corte d’appello), quindi proprio

quel tribunale che si voleva alleggerire, si riempie di cause di secondo grado, cioè di tutte quelle

decisioni del Giudice di Pace che non sono condivise dalle parti.

(es di questione risolta da giudice di pace: fino a 10 anni fa i comuni nascondevano gli autovelox

perché era diventato un modo per fare cassa. I giudici di pace hanno iniziato ad accogliere tutti i

ricorsi degli automobilisti che lamentavano il fatto che gli autovelox venivano nascosti e non

avevano quindi una funzione di prevenzione dell'infrazione ma solo una funzione di punizione.

Poiché lo scopo del codice della strada non è punire, ma farci sapere che ci sono delle regole da

rispettare, i giudici di pace, ragionando con il buon senso del padre di famiglia, hanno iniziato a

fare sentenze nelle quali si leggeva che il comune non può prendere l'automobilista alla sprovvista

ma lo deve avvisare. Quindi adesso i comuni sono costretti a segnalare l'autovelox).

GIUSTIZIA PENALE: è la reazione dell'ordinamento giuridico contro chi viola le regole di pacifica

convivenza (perché chi viola la pacifica convivenza sottrae serenità alla collettività).

Nell’azione penale abbiamo: un imputato, ossia colui che al termine delle indagini viene

sospettato di aver commesso il reato; un Pubblico Ministero, ossia un magistrato che svolge la

funzione di pubblica accusa; un giudice, che dovrà decidere se l'imputato è colpevole o innocente;

la parte lesa, ossia la vittima del reato, è una parte eventuale (il processo si fa anche senza la

partecipazione della parte lesa, ma se ne viene ammessa la presenza, non ha alcun ruolo). 50

Ci si rivolge in primo grado al giudice di pace (per reati minori, come la diffamazione, ossia

l’offesa alla reputazione di una persona assente) o al tribunale o alla corte d'assise in cui il

giudice di primo grado è affiancato dalla giuria popolare*; (per reati più gravi, come l’omicidio

volontario), in secondo grado alla Corte d'appello o alla Corte d'assise d’appello; e terzo ed

ultimo appello alla Corte di cassazione (Nel caso in cui il processo non sia stato svolto

correttamente) (in materia penale è molto più frequente)

*Per un imputato è sempre peggio la giuria popolare perché ragiona secondo regole etiche, e le

regole etiche sono più severe delle regole giuridiche.

GIURISDIZIONE SPECIALE:

Sono considerate giurisdizioni speciali la giustizia amministrativa (la più importante), contabile e

militare.

La giurisdizione amministrativa tutela gli interessi dei cittadini che sono stati lesi dalla pubblica

amministrazione. È esercitata in I grado dai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), istituiti

almeno in ogni capoluogo e composti da almeno un Presidente e 5 magistrati amministrativi.

In II grado è previsto il “Consiglio di stato”, unico e competente per tutto il territorio nazionale,

articolato in tre sezioni giurisdizionali, ciascuna composta da almeno un presidente e 4 consiglieri.

Il processo ha inizio attraverso un’istanza (ricorso), proposto in breve termine da chi si ritiene leso

da un atto della pubblica amministrazione.

La giurisdizione contabile si occupa di:

• responsabilità contabile di coloro che maneggiano denari o valori pubblici e sono tenuti alla

presentazione del rendiconto di gestione;

• responsabilità per danno erariale provocato all'amministrazione da un dipendente pubblico.

• Ricorsi in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici.

È esercitata dalla Corte dei conti in I grado in “sezioni regionali” istituiti in ogni regione e in II

grado in “sezioni centrali” competenti su tutto il territorio nazionale.

La giustizia militare (esercitata dai tribunali militari) ha giurisdizione sui membri appartenenti alle

forze armate sia in tempo di guerra che in tempo di pace.

*La giurisdizione tributaria esercita la giurisdizione nelle controversie fra i cittadini e

l’amministrazione finanziaria dello Stato.

L’art. 111 stabilisce i principi che valgono per ogni processo affinché essi sia giusto:

• Contradditorio

• Condizioni di parità tra le parti

• Giudice terzo e imparziale

• Ragionevole durata del processo

• Obbligo dei provvedimenti giurisdizionali

Principi riguardo al processo penale:

• Principio del contradditorio nella formazione della prova

In materia penale, principio di:

• Stretta legalità: Nessuno può essere punito se non in forza ad una legge che sia entrata in

vigore prima del fatto commesso.

• Personalità della responsabilità penale: Divieto di responsabilità per fatto altrui,

stabilisce che la responsabilità penale richiede un nesso di colpevolezza oggettivo e

soggettivo con il fatto commesso.

• Presunzione di non colpevolezza: l'imputato non è considerato colpevole sino a

condanna definitiva. (L'imputato non deve provare la propria innocenza, ma è l’accusa che

deve provare la sua colpevolezza)

• Finalità rieducativa della pena: Finalità primaria è il reinserimento del colpevole nella

Comunità attraverso la rieducazione ai valori su cui si fonda la società civile. 51

LA MAGISTRATURA:

Prima della costituzione:

I giudici erano nominati dal sovrano e amministravano la giustizia in nome del re. La loro carriera

dipendeva dal governo.

Oggi:

La Costituzione stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo, ed è la magistratura

l'insieme dei soggetti che esercitano il potere giudiziario (i magistrati sono un ordine, non sono un

potere). La magistratura è un ordine autonomo e indipendente. Autonomo perché il potere

giudiziario è separato rispetto agli altri poteri dello Stato ed ogni giudice è indipendente, perché il

giudice è soggetto soltanto alla legge (principio di soggezione dei giudici soltanto alla legge),

e quindi ogni giudice non ha un superiore gerarchico e non è soggetto alla regola del precedente

(ogni magistrato è indipendente dagli altri magistrati).

La soggezione alla legge, ovvero alle norme approvate da organi eletti dal popolo, rende i giudici

indirettamente subord

Dettagli
A.A. 2024-2025
71 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher yleniadesivo03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Papa Anna.