Teoria generale – lezione 3
Diritto
Il diritto: regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una società in un dato momento storico →connessione tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale. Il diritto è una manifestazione naturale e spontanea della società, nasce dalla relazione sociale tra le persone.
Diritto pubblico
Il diritto pubblico si differenzia dagli altri diritti perché studia il comportamento dello Stato e il rapporto tra lo Stato e i singoli. Lo Stato è composto da tre elementi essenziali:
- Sovranità, poteri originario, supremo e indipendente (non sottomesso a nessun altro Stato)
- Popolo, collettività su cui esercita il potere
- Territorio su cui ha validità il potere
La parola "Stato" è il prodotto di una teoria di Machiavelli. Il carattere della sovranità viene invece teorizzato da Jean Bodin, per sovranità intende tutti i poteri che riguardano il territorio e il popolo. In una società di carattere globale, anche il concetto di sovranità è sottoposto a cambiamenti (es. l’Unione Europea). Sovranismo: volontà di porre nuovamente il carattere di sovranità ad una nazione.
Il diritto vale in un certo luogo e in un certo periodo storico, si evolve e cambia. È un processo giuridico ampio, costante e ininterrotto, mutua insieme alla società.
Caratteri del Diritto Pubblico
Il Diritto Pubblico ha caratteri di:
- Effettività, la regola è riconosciuta come obbligatoria e assistita da sanzioni (conseguenze)
- Certezza, ci sono strumenti (in Italia e Paesi di Civil Law dei testi ufficiali scritti) che garantiscono la conoscibilità delle regole e la presenza di apparati (strutture organizzative) che le fanno rispettare
- Relatività, le regole e la loro interpretazione si evolvono in base alle esigenze della società
La struttura statale ha come obiettivo la produzione, la diffusione e l’accertamento del diritto.
Norme giuridiche
Il diritto funziona attraverso le norme giuridiche, delle regole generali e astratte, che valgono per una serie di persone (generale) e che si possono applicare a più casi (fattispecie astratta). Sono composte da fattispecie astratta ed effetti giuridici.
Fattispecie astratta: descrizione dell’atto o fatto che la norma intende disciplinare.
- Atto: manifestazione della volontà di un soggetto (es. un omicidio)
- Fatto: accadimento oggettivo che prescinde dalla volontà di un soggetto (es. emergenza sanitaria)
Una norma ha degli effetti giuridici, cioè le conseguenze che il diritto prevede per il verificarsi di un atto o di un fatto. Gli effetti giuridici possono creare posizioni soggettive di vantaggio o di svantaggio.
Posizioni di vantaggio e di svantaggio
Le posizioni di vantaggio sono il diritto soggettivo e l’interesse legittimo.
Il diritto soggettivo si verifica quando la norma ha l’obiettivo di tutelare il soggetto, può essere:
- Diritto assoluto, la posizione individuale è tutelata nei confronti della generalità indistinta dei consociati, può essere fatto valere nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento
- Diritto relativo, può essere fatto valere soltanto nei confronti di un soggetto determinato
L'interesse legittimo si verifica quando la norma ha l’obiettivo di tutelare l’interesse generale e pubblico, perciò può produrre in via indiretta anche una tutela per il singolo. Si verifica nel diritto amministrativo (es. concorso pubblico). La nozione di interesse legittimo è particolarmente rilevante nel diritto italiano.
Le posizioni di svantaggio comportano per il singolo un elemento negativo, si tratta di comportamenti a cui il soggetto è tenuto per consentire la soddisfazione di un interesse. Possono essere di tre tipi:
- Doveri, per soddisfare un interesse generale (es. il dovere di pagare le tasse)
- Obblighi, per soddisfare un interesse particolare (es. l’obbligo di pagare l’affitto)
- Oneri, per soddisfare un interesse proprio (es. documentazione da presentare quando si chiede un permesso)
Le norme giuridiche sono composte quindi da fattispecie astratta ed effetti giuridici, e si rivolgono ai soggetti giuridici, che possono essere persone fisiche e/o persone giuridiche (individualità create dal diritto). Devono essere presenti regole che definiscono la volontà delle persone giuridiche e le modalità con cui agiscono.
Tutte le persone fisiche sono in possesso dalla nascita della capacità giuridica, cioè sono titolari di diritti e destinatari di doveri. La capacità di agire consiste nell’idoneità a svolgere in concreto le attività riconnesse ai soggetti, si acquista con la maggiore età.
L’ordinamento giuridico consiste in un sistema coordinato di norme non in contrasto tra loro, chiuso e completo, potenzialmente in grado di disciplinare tutti i casi che si verificano nell’evoluzione sociale. L’apparato organizzativo ha il compito di assicurare la produzione (apparati legislativi), l’applicazione (amministrazione) e l’osservanza del diritto (magistratura).
Santi Romano ha teorizzato l’ordinamento giuridico (libro "L’ordinamento giuridico"), cioè una struttura che ha l’obiettivo di produrre, applicare e fare rispettare l’osservanza del diritto. La grande innovazione della sua teoria consiste nel fatto che il concetto di ordinamento giuridico è completamento disconnesso dal concetto di ordinamento dello Stato.
Gli ordinamenti giuridici – lezione 4
Negli ordinamenti giuridici alcune norme costruiscono delle organizzazioni, cioè degli apparati che hanno il fine di garantire la vita dell’ordinamento e il suo evolversi in base alle esigenze della società. Per potersi evolvere devono essere presenti degli organi in grado di produrre delle norme, organi in grado di applicarle alla vita reale e concreta ed organi che hanno il compito di fare rispettare le leggi.
Una caratteristica degli ordinamenti giuridici è la loro pluralità. Principio della pluralità degli ordinamenti giuridici: ad ogni gruppo sociale corrisponde un ordinamento giuridico. Si ha un ordinamento giuridico quando un complesso normativo che riguarda una società è organizzato in sistema, quindi le norme sono tra loro coordinate.
I comuni sono degli ordinamenti giuridici nati molto prima dell’unità d’Italia, e le province sono state create nel 1865 per verificare che tutti i comuni del territorio attuassero le leggi italiane. Un ordinamento giuridico non riguarda solamente lo Stato, esistono infatti altri ordinamenti giuridici come la criminalità organizzata, che nonostante siano in contrasto con le normative statali, sono comunque definiti ordinamenti giuridici.
L’ordinamento giuridico si può classificare in:
- Ordinamenti particolari, soddisfano gli interessi specifici appartenenti ad un singolo settore (es. ordinamento sportivo o religioso)
- Ordinamenti generali, cercano di soddisfare tutti i possibili interessi sociali (es. lo Stato)
Ogni ordinamento statale può avere diversi modi di produzione e applicazione dell’ordinamento giuridico, perciò sono nati ordinamenti di Common Law (ordinamento inglese) e ordinamenti di Civil Law (ordinamento generalmente europeo).
L’ordinamento di Common Law nasce in Inghilterra nel Medio Evo, ha come elemento fondante la stratificazione dei precedenti giurisprudenziali, cioè i giudici decidono il diritto del caso concreto. Questo porta a stratificare una serie di norme che nel tempo consentono di definire le regole di comportamento. Principio dello stare decisis: obbligo del giudice di attenersi alle decisioni precedenti. Nel diritto inglese è presente quindi il principio del precedente vincolante, nella situazione in cui si presenti un caso già verificatosi in passato, il giudice è obbligato a decidere in maniera analoga al caso precedente e ad applicare la stessa soluzione che i suoi predecessori avevano trovato. Il diritto si basa sull’esperienza sociale e si evolve quando si presentano casi nuovi. È prevalentemente consuetudinario, ma sono comunque presenti alcuni atti di diritto scritto molto importanti dal punto di vista costituzionale, come la Magna Charta Libertatum (del 1215), la Petition of rights e il Bill of rights. Gli atti scritti sono principalmente di limitazione del potere sovrano, e sono molto antichi. Gli USA sono di Common Law, pur avendo una Costituzione scritta, i Paesi una volta appartenenti al Commonwealth sono generalmente di Common Law.
Gli ordinamenti di Civil Law caratterizzano la tradizione del continente europeo (Germania, Francia, Italia, Spagna, ecc.), si basano sul diritto scritto. La Civil Law nasce dopo la rivoluzione francese, per porre fine all’assolutismo. Alcuni organi dello Stato hanno come obiettivo la produzione di leggi e di atti di diritto scritto. Il Parlamento ha il compito di definire la legge. L’apparato amministrativo ha il compito di rendere applicabili e rispettate le leggi, mentre la magistratura e i giudici devono applicare la legge al caso concreto. Montesquieu aveva teorizzato la divisione dei poteri. Gli ordinamenti di Civil Law necessitano di una gerarchia delle fonti per poter funzionare, cioè alcuni atti scritti prevalgono sugli altri. Oggi al vertice c’è la Costituzione, poi la legge, sotto la quale si trovano atti minori come regolamenti. In un sistema di Civil Law, le fonti si pongono in un sistema, ed è necessario che siano coordinate secondo 4 criteri:
- Gerarchico, alcune fonti prevalgono sulle altre
- Cronologico, il legislatore può cambiare la propria volontà rispetto ai casi passati, sulla base dell’evoluzione della società. In caso di contrasto, la norma successiva sulla norma precedente
- Di competenza, si applica la norma che il legislatore individua come competente
- Di specialità, la norma che disciplina un caso specifico prevale su quella generale
L’interpretazione è l’elemento che consente alle norme di evolversi. In Italia ci sono ancora norme nate durante il periodo fascista, ancora in vigore grazie alla diversa interpretazione. La disposizione di una norma è la frase contenuta nel testo, mentre la norma è la regola che si ricava dal testo. L’interpretazione avviene sulla base di diversi criteri:
- Interpretazione letterale, il giudice si attiene alle parole contenute nella legge
- Interpretazione logica, la norma viene analizzata nella sua coerenza dal punto di vista logico
- Interpretazione analogica, vengono analizzate anche le regole per casi simili
- Interpretazione sistematica, porta a guardare all’ordinamento complessivo nella sua coerenza
Le forme di Stato – lezione 5
Forma: elemento di struttura che consente di identificare un determinato oggetto. Forma di Stato: insieme delle finalità che lo Stato si propone di raggiungere e i valori a cui si ispira nelle azioni. Si definisce analizzando il rapporto tra Stato e società. Forma di governo: comprende i mezzi organizzativi che consentono di attuare le finalità definite dalla forma di Stato. Si definisce analizzando il rapporto tra gli organi statali. Come per lo Stato, anche le regioni hanno una forma di governo ben precisa (rapporti tra gli organi di una regione).
Storicamente sono esistite diverse forme di Stato. Nell’Alto Medioevo (476 – 1000 d.C.) si sviluppa lo Stato patrimoniale, caratterizzato dalla presenza di due poteri universali (Impero e Chiesa). Lo Stato Patrimoniale si basa sulla struttura feudale, cioè sugli accordi di privati a difesa del diritto di proprietà. I singoli signori controllano popolazioni e territorio attraverso degli accordi di natura privatistica. Manca ancora la sovranità e l’unificazione di amministrazione, esercito e fisco, elementi caratteristici di uno Stato. Non si tratta ancora di Stati veri e propri.
Dal basso Medioevo alla Rivoluzione francese (1000 – 1789 d.C.) si iniziano a formare le prime vere e proprie forme di Stato, nasce infatti lo Stato assoluto. Fin dal basso Medioevo si hanno i primi Stati assoluti, ma la loro affermazione principale avviene nel 1500 con la nascita degli Stati nazionali (prima manifestazione della sovranità). Si verifica lo Stato assoluto quando il potere riesce ad unificare tutta la gestione del proprio gruppo sociale, ed è in grado di gestire autonomamente tutti gli interessi della collettività. È un re o monarca colui che si incarica di difendere la popolazione e di definire e regolare tutti i possibili interessi della società. Tutta l’organizzazione risponde al re, la legislatura esprime la sua volontà, l’amministrazione applica la volontà del re e la giustizia è applicata in difesa del re. La struttura amministrativa è stabile, così come l’esercito e il sistema fiscale. In questa fase si affermano le grandi monarchie assolute (Francia e Spagna).
Lo Stato di polizia si realizza alla fine del XVIII secolo. In alcuni contesti non si sviluppa lo Stato liberale della rivoluzione francese, ma le monarchie assolute attuano delle riforme per applicare alcune idee dell’illuminismo allo Stato assoluto. Degli esempi sono la monarchia di Federico II di Prussia, la monarchia di Caterina II di Russia e l’impero Asburgico di Maria Teresa d’Austria. I monarchi spesso invitano illuministi a palazzo, e attuano misure per dedicare maggiori attenzioni al benessere dei propri sudditi, pur non garantendo organi di rappresentanza. L’azione amministrativa è sottoposta al principio di legalità, cioè la legge disciplina il funzionamento dell’amministrazione.
N.B: la Rivoluzione Francese: la presa della Bastiglia (14 luglio 1789) segna la fine dell’assolutismo (ancien regime). Il primo atto giuridico della rivoluzione francese è la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789), con cui vengono definiti i diritti individuali. Per la prima volta il diritto è stato considerato come un prodotto della ragione umana (razionalismo giuridico). Il sistema successivo alla rivoluzione francese è un sistema deterministico. Il concetto di Costituzione serve ad affermare i diritti individuali. Con la rivoluzione francese sono riconosciuti giuridicamente solo Stato e individuo, le formazioni sociali no. Il potere non è più riconosciuto a una persona fisica (spersonalizzazione del potere), ma solo qualcosa che le persone fisiche possono utilizzare, se accettano di utilizzare le forme e i limiti prescritte dal diritto (costruzione formale).
Lo Stato liberale si sviluppa nel continente europeo dalla rivoluzione francese (14 luglio 1789) alla fine della Prima Guerra Mondiale. Lo Stato liberale caratterizza anche l’Inghilterra secondo i caratteri della Common Law, perché il funzionamento del potere era sottoposto a regole ben precise. Gli Stati liberali sono caratterizzati dalla presenza di una Costituzione (inizialmente erano quasi tutte ottriate, cioè concesse dal sovrano), la garanzia delle libertà individuali e del diritto di proprietà e dall’intervento indiretto dello Stato nell’economia. Nasce lo Stato di diritto, cioè la volontà di sottoporre il funzionamento integrale dello Stato al diritto (spersonalizzazione del potere). Così facendo ogni potere politico deve agire e comportarsi secondo regole precise che lo limitano. L’Inghilterra era uno Stato liberale già prima della Rivoluzione Francese. Nel 1791 viene approvata la prima Costituzione della rivoluzione francese (monarchia costituzionale), che definisce la divisione dei poteri. La persona viene definita in ambito giuridico intangibile per lo Stato, se non nei modi e nei casi previsti dalla Legge. Lo Stato riconosce inoltre il diritto proprietario. Cesare Beccaria è il più importante illuminista italiano, le sue idee hanno rivoluzionato il modo di operare dello Stato. Le Costituzioni del 1800 prevedono il diritto di voto a suffragio censitario, perciò non tutti possono votare, ma solo chi appartiene ai più elevati ceti sociali e paga le tasse (partecipazione limitata su base censitaria).
Dalla fine della WW1 (considerata come il suicidio della forma di Stato europea) alla fine della WW2 si sviluppa lo Stato totalitario (totalitarismi), in cui il potere politico è accentrato nel Capo o nel partito al potere. Nascono diversi disagi sociali a causa della profonda crisi dopo la WW1. Cambia il modello economico europeo (società industriale), nasce il proletariato e la diffusione di idee socialiste comporta problemi sociali intensi che premono sullo Stato liberale, poco attrezzato ad affrontarli. Nascono partiti che cercano di risolvere in maniera autoritaria (senza attenzione per le libertà individuali) e totale i problemi sociali presenti. Uno degli obiettivi degli Stati totalitari è la risoluzione di tutti i problemi sociali in maniera autoritaria. Lo Stato interviene nella società e nell’economia direttamente, con apparati specifici per affrontare lo sviluppo industriale (industrializzazione forzata).
Lo Stato socialista è la variante dello Stato totalitario, e si sviluppa in alcuni Paesi europei (in particolare la Russia), dalla fine della WW1 agli anni Novanta. Si basa sulle teorie comuniste (derivate dal Marxismo e Leninismo). I mezzi di produzione e di sviluppo economico e industriale sono di proprietà statale. L’industria deve avere finalità attribuite dallo Stato (Chernobyl era di proprietà statale). Solo le libertà collettive sono riconosciute, nessun riconoscimento è attribuito alle volontà individuali (il diritto allo studio è un obiettivo sociale, lo Stato decide quale percorso di studi seguire). L’organizzazione statale è basata sul partito comunista e sulle gerarchie di partito. Tipica caratteristica è l’economia pianificata: lo Stato definisce gli obiettivi e le modalità di sviluppo economico e industriale (industria pesante).
Lo Stato sociale si realizza dal secondo dopoguerra, è un’evoluzione dello Stato liberale. Caratterizza la forma di Stato della Repubblica Italiana. Lo Stato agisce tenendo conto delle esigenze e necessità in ambito sociale.
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