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La Costituzione Italiana
Artt. 13 – 54 diritti e doveri dei cittadini
Artt. 55 – 139 ordinamento della Repubblica, organizzazione dell’intera Repubblica
Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII) che sono servite a coordinare i rapporti giuridici fino all’entrata invigore (dal 2 giugno 1946 al 1° gennaio 1948)
Articolo 1
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
L’art. 1 detta i caratteri generali della nuova Repubblica.
Il primo comma qualifica l’Italia con una serie di specificazioni (Repubblica, democratica, fondata sul lavoro).
Repubblica = contenuto del referendum istituzionale, l’idea di Repubblica viene riempita dall’assemblea costituente di un forte contenuto di relazioni tra Stato e società. Non esiste più il re e il principio dinastico, ma è presente una diversa
Impostazione delle relazioni tra istituzioni e società.
Democratica = democrazia significa governo del popolo. Con l'espressione Repubblica democratica si stabiliscono una serie di collegamenti tra popolo e istituzioni che rendono sempre ogni manifestazione dell'ordinamento espressione della democrazia: la struttura costituzionale prevede delle strutture di contatto che non consentono una separazione tra Stato e società, ci deve essere infatti una costante integrazione tra Stato e società che consente ai cittadini la partecipazione all'organizzazione dello Stato. Il Parlamento viene posto al centro dell'organizzazione costituzionale. Per la prima volta la Costituzione ha introdotto la democrazia diretta (referendum, ecc.). Non solo lo Stato impersona le esigenze collettive, ma anche le autonomie locali e regionali, che contribuiscono a rendere costante la relazione tra Stato e società.
Fondata sul lavoro = confronto tra idee distanti
E contrapposte (comuniste e socialiste e liberaldemocratiche). L'idea del fondamento sul lavoro vuole valorizzare il lavoro, che consente al singolo di inserirsi della società e sentirsi parte di tale dando il suo contributo. Diventa quindi un valore significativo perché inserisce l'uomo in un contesto sociale, introduce le relazioni sociali e quindi le relazioni giuridiche. Il lavoro diventa l'elemento preso in considerazione dalla Costituzione per costruire l'ordinamento giuridico.
Il secondo comma ha un contenuto giuridico e costituzionale molto articolato. È presente la chiara affermazione della sovranità popolare. È un superamento della teoria che attribuisce la sovranità allo Stato, affermatasi in parte con la rivoluzione francese e portata a compimento con la dottrina tedesca. Attribuisce la sovranità al popolo sia nel titolo (ne è titolare) sia nell'esercizio. Il fatto di avere la titolarità
La sovranità comporta anche il dovere di esercitarla nelle forme e limiti della Costituzione. Non viene meno lo Stato di diritto, il popolo non può agire liberamente, ma opera attraverso la Costituzione.
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Il secondo articolo è il principio personalista e comunitario della Costituzione, e parte dalla centralità del fattore umano. L'uomo preesiste allo Stato e all'ordinamento giuridico e deve essere tutelato, nei suoi diritti inviolabili sia come singolo sia nelle formazioni sociali. La Costituzione parte dall'idea di riconoscere il fatto che la condizione umana è determinata innanzitutto dai rapporti sociali. La personalità dell'uomo si svolge nelle
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
È dedicato al principio di eguaglianza ed è diviso in due commi. Il primo comma tratta l'eguaglianza formale (presente anche nello Stato liberale), mentre il secondo comma tratta l'eguaglianza sostanziale, una novità.
La Costituzione italiana introduce il principio dell'eguaglianza. Esistono due tipi di eguaglianza: formale e sostanziale.
L'eguaglianza formale impedisce al legislatore di fare discriminazioni e richiede che tutti i cittadini siano trattati allo stesso modo. Nella Costituzione italiana vengono elencati i fattori di discriminazione dell'epoca. Questo principio era già presente negli Stati liberali, ma la nuova Costituzione repubblicana lo concepisce in modo più significativo nei confronti della società.
Nel secondo comma si stabilisce il principio di eguaglianza sostanziale, che implica che la Repubblica, attraverso il suo ordinamento giuridico, deve contribuire alla realizzazione dell'eguaglianza sostanziale. Questo significa che la Repubblica deve affrontare gli ostacoli di carattere economico e sociale che influiscono maggiormente sulla condizione umana. Questi ostacoli limitano la libertà e l'eguaglianza tra i cittadini e impediscono lo sviluppo completo della personalità umana.
Rimuovendo tali ostacoli, la persona ha la possibilità di promuovere e sviluppare la propria persona, indipendentemente dalla realtà sociale da cui proviene. L'azione della Repubblica diventa positiva, non solo si astiene dal compiere discriminazioni, ma interviene per bilanciare una serie di condizioni su cui l'individuo non può intervenire. L'art. 3 permette alla Costituzione di partecipare alla realtà calandosi nei rapporti sociali e impone come obbligo fondamentale del diritto quello di creare uguaglianza. Articolo 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Nel primo comma si trova l'enunciazione del diritto al lavoro, mentre nel secondo comma si trovaL'enunciazione del dovere al lavoro. Il primo comma stabilisce che è compito della Repubblica favorire uno sviluppo economico e sociale che porti alla creazione di occupazione. Il secondo comma stabilisce che l'uomo ha il dovere di svolgere un'attività che consenta lo sviluppo collettivo, quindi attività di partecipazione alla società. Questo per evitare qualsiasi forma di attività parassitaria svolta sulle spalle della società.
Articolo 5: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
L'articolo 5 è il principio autonomista della Costituzione. Presenta diversi elementi in dialogo:
- L'unità e indivisibilità della Repubblica e il riconoscimento e promozione delle autonomie
locali2) Il decentramento amministrativo dei servizi che dipendono dallo Stato3) I criteri che devono ispirare la legislazione dello Stato
Questo articolo ha cercato di chiudere il dibattito sulle autonomie locali. L'autonomia è l'espressione dell'autogoverno locale, cioè la volontà del governo locale di darsi regole proprie e diverse dalle regole degli altri territori. Questo principio tiene conto delle diversità e difformità distribuite su tutto il territorio italiano e consente una disciplina normativa differente per ogni realtà territoriale.
È significativo il fatto che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, che preesistono alla Repubblica (esistevano già prima della nascita della Repubblica italiana). L'espressione "una e indivisibile" è tipica della rivoluzione francese, e viene posta in relazione alle autonomie locali perché proprio le autonomie locali
vengono considerate come un veicolo e un mezzo di costruzione dell'unità e indivisibilità della Repubblica. La Costituzione riconosce che è presente un'ampia diversità di condizioni nel territorio repubblicano, e la possibilità di avere soluzioni giuridiche diverse per ogni comunità contribuisce a ridurre le diseguaglianze e a costruire la vera unità dell'ordinamento. Con diversità si intende la diversità di carattere economico e sociale; il territorio italiano è da sempre caratterizzato da una diversità economica e sociale. La Costituzione riconosce che la possibilità di trovare soluzioni giuridiche adatte ai diversi contesti economico e sociali consente di migliorare la condizione complessiva e quindi di arrivare a una situazione di omogeneità sociale all'interno della Repubblica. Le autonomie locali hanno sempre avuto un ruolo importante nella storia italiana, e laLa Costituzione ha introdotto questa soluzione non per contrapporre diverse identità etniche e culturali ma esclusivamente per una questione di diversità economiche e sociali.
Il decentramento è la capacità dello Stato di arrivare in periferia, quindi di creare dei servizi statali distribuiti su tutto il territorio. I servizi non devono essere erogati solo dal centro, quindi da Roma, ma devono erogarsi in tutto il territorio.
Il terzo elemento vuole indicare che per ogni autonomia territoriale si dovrebbero attuare legislazioni differenti adeguate al territorio stesso, ma in realtà ciò non si è mai verificato nell'esperienza repubblicana. La legislazione repubblicana è stata anzi fortemente uniforme su tutto il territorio.
I principi fondamentali - Artt. 6-12 - lezione 13
Gli articoli 6 e seguenti hanno un contenuto più tecnico, una struttura più strettamente giuridica. Stabiliscono una serie di criteri di
ordine organizzativo che consentono all'ordinamento repubblicano di funzionare in determinati settori.Articolo 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche
Dedicato alla tutela delle minoranze linguistiche. È un elemento significativo, perché supera l'ordine organizzativo che consente all'ordinamento repubblicano di funzionare in determinati settori.