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MISURE DI SICUREZZA

Le misure di sicurezza per i minorenni erano già disciplinate dal codice penale, il

quale aveva introdotto qualche di erenza tra le misure di sicurezza dei minori e

degli adulti.

Le misure di sicurezza rappresentano il secondo binario sanzionatorio. La pena è la

sanzione penale mediante la quale lo Stato punisce il soggetto che ha commesso

un fatto nell’esercizio della propria libertà morale: la punizione è la reazione a una

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ff fi fi fi ffi ff fi ff ff fi

scelta di azione di un soggetto dotato di discernimento. La pena guarda

essenzialmente al passato: è la reazione dello Stato a un fatto ed è quindi

caratterizzata dal principio di proporzionalità.

Le misure di sicurezza sono delle sanzioni penali che non condividono le stesse

funzioni della pena, il c.p. quali che le misure di sicurezza come amministrative e

questo per rendere evidente che le misure di sicurezza rispondono alla disciplina

delle pena. Queste nascono come misure di pro lassi: sono pensate per soggetti

autori di reato che il giudice ritenga socialmente pericolose. Che proprio perché

pericolosi sono diversi dal semplice autore di reato. Il soggetto pericoloso rischia di

recidivare comportamenti illeciti e dunque è un soggetto che deve essere trattato in

un’ottica special-preventiva. Quando la pericolosità di un soggetto è la

conseguenza di una condizione psicopatologica dell’autore si parla di reo

pericoloso e malato di mente (reo-folle).

Le misure di sicurezza prevedono una disciplina principalmente uniforme che non

di erenzia i presupposti applicativi in base all’età del reo: il presupposto è la

pericolosità sociale. La nozione di pericolosità era identica, no al 1988, per minori

e per adulti. Per i minori era prevista una speci ca misura di sicurezza: riformatorio.

Le misure di sicurezza potevano essere applicate non solo al soggetto imputabile, in

tal caso se il reo è imputabile ed è autore di un reato il giudice può condannare il

soggetto sia ad una pena sia una misura di sicurezza. Ma la speci cità delle misure

di sicurezza è quella di potersi applicare anche a soggetti non imputabili questo

perché non è uno strumento di punizione di un soggetto perché la punizione

presuppone la capacità di colpevolezza del reo: la punizione presuppone la libertà

morale del soggetto. L’assoggettamento alle misure di sicurezza non presuppone la

libertà morale del soggetto perché l’applicazione serve ad agganciare un soggetto

per poterlo trattare e renderlo sicuro. Le misure di sicurezza perseguono l’obiettivo

di modi care il comportamento, rendendolo non pericoloso.

Tali misure si protraggono no al persiste del presupposto della pericolosità sociale:

se il giudice non perviene alla dichiarazione di cessata pericolosità sociale, il

soggetto rimaneva a assoggettato tutta la vita alla misura di sicurezza —> ergastolo

bianco (ospedali psichiatrici giudiziari).

Le misure di sicurezza funzionavano anche come strumenti di garanzia della

sicurezza sociale mediante l’estromissione del reo dal contesto sociale per tutto il

resto della vita e non sulla base di una decisione che commisurava la durata della

misura sulla base del fatto commesso, ma sulla base della ragione di controllo.

Il minore di anni 18 poteva essere assoggettato a una misura di sicurezza, ma non

solo il minore che ha commesso un reato tra i 14 e i 18 anni, ma anche il minore

infra-quattordicenne: il minore non imputabile può essere assoggettato a una

misura di sicurezza.

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ff fi fi fi fi fi fi fi

La disciplina delle misure di sicurezza era caratterizzata da una serie di norme che

contenevano delle presunzioni di un duplice tipo: principalmente presunzioni di

pericolosità sociale di chi si fosse reso autore di particolari reati. L’autore di questi

reati veniva ritenuto per legge socialmente pericoloso e quindi destinatario di una

misura di sicurezza che in alcuni casi veniva indicata direttamente dalla legge.

presunzione di pericolosità sociale presunzione di

Duplice presunzione: e

adeguatezza di una determinata misura: automatismo sanzionatorio. Questo

modo particolare di costruire le norme era funzionale a degli scopi di politica

criminale, perché la conseguenza di una presunzione e di un automatismo

sanzionatorio è quella di sottrarre al giudice il suo normale potere valutativo: il

giudice dovrebbe compiere una valutazione discrezionale avvalendosi di un parere

di un esperto. Chiaramente questa scelta politico criminale è marcatamente

autoritaria perché all’interno di uno stato liberale il legislatore non può generalizzare

rispetto a caratteristiche personali di un soggetto: non può dichiarare la pericolosità

di un soggetto solo in relazione alla commissione di un reato.

Questo sistema delle presunzioni viene poi riformato: le presunzioni di pericolosità

sociale scompaiono nel 1986 mediante una riforma importante operata dalla legge

663. Ciò fa emergere che, nonostante l’entrata in vigore di una Costituzione

repubblicana, la cultura politica e giuridica è sempre stata caratterizzata da un

approccio severo e conservativo. Prima della politica è stata la corte costituzionale

a promuovere le riforme, a partire da decisioni in campo minorile.

La prima sentenza con cui la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente

illegittima una presunzione di pericolosità sociale ha riguardato una norma inerente

alla disciplina delle misure di sicurezza: in questo caso era prevista una presunzione

di pericolosità sociale del minore autore di reato infra-quattrordicenne. Fino ad

allora la corte aveva sempre dichiarato infondate le questioni e ha sempre difeso la

legittimità delle presunzioni di pericolosità sociale ritenendola conforme al principio

di uguaglianza in senso formale. In realtà perché due situazioni possano ritenersi

uguali vi deve essere un fattore tale da farle ritenere e ettivamente simili, e tale non

è la commissione di un reato. Il reato non è un pro lo in grado da far ritenere che

due persone che abbiano commesso il medesimo fatto possano essere ritenute

entrambe socialmente pericolose. In tale ottica la presunzione di pericolosità sociale

si ponevano invece in contrasto con il principio di uguaglianza perché trattavano

alla stessa maniera delle persone che in realtà erano diverse.

Sulla base di questa ri essione nel 1971 la Corte costituzionale dichiara la

presunzione di pericolosità illegittima per violazione dell’art. 3, perché nisce per

pari care il trattamento di soggetti diversi. Non esiste nessuna massima di

esperienza in grado di confermare razionalmente una presunzione di pericolosità

sociale.

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fi fl fi ff fi

La Corte Costituzionale ha a ermato che le presunzioni relative ai fatti oggettivi

possono essere legittime se conformi a massime di esperienza o al sapere

scienti co.

Nella sentenza del’86 la Corte a erma che la presunzione di pericolosità sociale del

minore infra-quattordicenne è da ritenere incompatibile con l’art. 3 perché

considera, sulla base di una generalizzazione, pericolosi tutti i minori che hanno

commesso determinati tipi di reati quando avevano meno di 14 anni,. La corte

a erma che tale presunzione non ha alcuna base empirica e non è controllabile

scienti camente. Inoltre, data la mutevolezza della personalità del minore non è

possibile ssarne delle caratteristiche rispetto alla personalità. L’età, più che

confermare la personalità di un soggetto, la smentisce: è raro che si possa dichiate

di un minore di 14 anni la pericolosità sociale.

Il legislatore del 1988 compie una scelta prudente ma più audace: tiene fermo il

sistema delle misure di sicurezza e non modi ca la tipologia delle misure, ma ne

modi ca profondamente le modalità di esecuzione. La novità più importante, però,

de nizione della pericolosità sociale del minore:

ha riguardato la il minore può

ritenersi socialmente pericoloso quando, per le speci che modalità e circostanze

del fatto commesso e alla luce delle risultanze degli accertamenti sulla personalità,

è ragionevole ritenere che vi siano concrete probabilità che egli commetta in futuro

gravi delitti con uso di armi, mediante mezzi di violenza personale, mediante mezzi

diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale o delitti di criminalità

organizzata. Nel riscrivere la nozione di pericolosità sociale il legislatore ne ha

delimitato l’ambito applicativo: oggi le misure di sicurezza si apricano ai minori

violenti o aggressivi, quindi si applicano principalmente ai grandi adolescenti (ciò

non viene espresso dalla norma ma lo si deduce dalle statistiche che a ermano che

i reati violenti vengono commessi dai minori dopo i 16 anni).

La novità più signi cativa riguarda le modalità esecutive del riformatorio giudiziario

che dopo il 1988 si svolge secondo le forme del collocamento in comunità.

LEZIONE 13 LUNEDÌ 25 MARZO 2024

MISURE DI SICUREZZA

• Libertà vigilata

• Riformatorio giudiziario —> minore autore di reato particolarmente grave

• Ospedale psichiatrico giudiziario —> non si applica più ai minori a seguito della

sentenza della Corte Costituzionale del 1988.

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ff fi fi

fi fi fi fi ff ff fi fi ff

La disciplina delle misure di sicurezza per i minori la rinveniamo all’interno del

codice penale e anche nel d.p.r. 448. Le uniche misure applicabili sono la libertà

vigilata e il riformatorio giudiziario. La scelta tra una e l’altra misura, nei casi in cui il

giudice ha la possibilità di scegliere, dipende dalle condizioni di praticabilità: la

possibilità di a dare il minore ai genitori o coloro che abbiano il compito di

provvedere. Il riformatorio giudiziario rimane quindi una misura marginale: la si

applica quando quella meno coercitiva non riesce a soddisfare gli interessi in gioco.

Il giudice deve privilegiare la misura meno coercitiva, ma può disporre la libertà

vigilata solo nel caso in cui esista una famiglia o altri soggetti in grado di provvedere

al minore, anche dal punto di vista delle esigenze di controllo e contenimento. Il

giudice applicherà il riformatorio giudiziario quando vi sono i presupposti normativi

ma anche quando il minore non ha una famiglia a dabile o altre gure di

riferimento, in assenza di queste risorse familiari al minore verra applicata la misura

più severa del riformatorio.

È competente a gestire la misura il magistrato di sorveglianza per i minorenni, che

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A.A. 2024-2025
78 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartiCo22. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Dodaro Giandomenico.