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MISURE DI SICUREZZA
Le misure di sicurezza per i minorenni erano già disciplinate dal codice penale, il
quale aveva introdotto qualche di erenza tra le misure di sicurezza dei minori e
degli adulti.
Le misure di sicurezza rappresentano il secondo binario sanzionatorio. La pena è la
sanzione penale mediante la quale lo Stato punisce il soggetto che ha commesso
un fatto nell’esercizio della propria libertà morale: la punizione è la reazione a una
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scelta di azione di un soggetto dotato di discernimento. La pena guarda
essenzialmente al passato: è la reazione dello Stato a un fatto ed è quindi
caratterizzata dal principio di proporzionalità.
Le misure di sicurezza sono delle sanzioni penali che non condividono le stesse
funzioni della pena, il c.p. quali che le misure di sicurezza come amministrative e
questo per rendere evidente che le misure di sicurezza rispondono alla disciplina
delle pena. Queste nascono come misure di pro lassi: sono pensate per soggetti
autori di reato che il giudice ritenga socialmente pericolose. Che proprio perché
pericolosi sono diversi dal semplice autore di reato. Il soggetto pericoloso rischia di
recidivare comportamenti illeciti e dunque è un soggetto che deve essere trattato in
un’ottica special-preventiva. Quando la pericolosità di un soggetto è la
conseguenza di una condizione psicopatologica dell’autore si parla di reo
pericoloso e malato di mente (reo-folle).
Le misure di sicurezza prevedono una disciplina principalmente uniforme che non
di erenzia i presupposti applicativi in base all’età del reo: il presupposto è la
pericolosità sociale. La nozione di pericolosità era identica, no al 1988, per minori
e per adulti. Per i minori era prevista una speci ca misura di sicurezza: riformatorio.
Le misure di sicurezza potevano essere applicate non solo al soggetto imputabile, in
tal caso se il reo è imputabile ed è autore di un reato il giudice può condannare il
soggetto sia ad una pena sia una misura di sicurezza. Ma la speci cità delle misure
di sicurezza è quella di potersi applicare anche a soggetti non imputabili questo
perché non è uno strumento di punizione di un soggetto perché la punizione
presuppone la capacità di colpevolezza del reo: la punizione presuppone la libertà
morale del soggetto. L’assoggettamento alle misure di sicurezza non presuppone la
libertà morale del soggetto perché l’applicazione serve ad agganciare un soggetto
per poterlo trattare e renderlo sicuro. Le misure di sicurezza perseguono l’obiettivo
di modi care il comportamento, rendendolo non pericoloso.
Tali misure si protraggono no al persiste del presupposto della pericolosità sociale:
se il giudice non perviene alla dichiarazione di cessata pericolosità sociale, il
soggetto rimaneva a assoggettato tutta la vita alla misura di sicurezza —> ergastolo
bianco (ospedali psichiatrici giudiziari).
Le misure di sicurezza funzionavano anche come strumenti di garanzia della
sicurezza sociale mediante l’estromissione del reo dal contesto sociale per tutto il
resto della vita e non sulla base di una decisione che commisurava la durata della
misura sulla base del fatto commesso, ma sulla base della ragione di controllo.
Il minore di anni 18 poteva essere assoggettato a una misura di sicurezza, ma non
solo il minore che ha commesso un reato tra i 14 e i 18 anni, ma anche il minore
infra-quattordicenne: il minore non imputabile può essere assoggettato a una
misura di sicurezza.
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La disciplina delle misure di sicurezza era caratterizzata da una serie di norme che
contenevano delle presunzioni di un duplice tipo: principalmente presunzioni di
pericolosità sociale di chi si fosse reso autore di particolari reati. L’autore di questi
reati veniva ritenuto per legge socialmente pericoloso e quindi destinatario di una
misura di sicurezza che in alcuni casi veniva indicata direttamente dalla legge.
presunzione di pericolosità sociale presunzione di
Duplice presunzione: e
adeguatezza di una determinata misura: automatismo sanzionatorio. Questo
modo particolare di costruire le norme era funzionale a degli scopi di politica
criminale, perché la conseguenza di una presunzione e di un automatismo
sanzionatorio è quella di sottrarre al giudice il suo normale potere valutativo: il
giudice dovrebbe compiere una valutazione discrezionale avvalendosi di un parere
di un esperto. Chiaramente questa scelta politico criminale è marcatamente
autoritaria perché all’interno di uno stato liberale il legislatore non può generalizzare
rispetto a caratteristiche personali di un soggetto: non può dichiarare la pericolosità
di un soggetto solo in relazione alla commissione di un reato.
Questo sistema delle presunzioni viene poi riformato: le presunzioni di pericolosità
sociale scompaiono nel 1986 mediante una riforma importante operata dalla legge
663. Ciò fa emergere che, nonostante l’entrata in vigore di una Costituzione
repubblicana, la cultura politica e giuridica è sempre stata caratterizzata da un
approccio severo e conservativo. Prima della politica è stata la corte costituzionale
a promuovere le riforme, a partire da decisioni in campo minorile.
La prima sentenza con cui la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente
illegittima una presunzione di pericolosità sociale ha riguardato una norma inerente
alla disciplina delle misure di sicurezza: in questo caso era prevista una presunzione
di pericolosità sociale del minore autore di reato infra-quattrordicenne. Fino ad
allora la corte aveva sempre dichiarato infondate le questioni e ha sempre difeso la
legittimità delle presunzioni di pericolosità sociale ritenendola conforme al principio
di uguaglianza in senso formale. In realtà perché due situazioni possano ritenersi
uguali vi deve essere un fattore tale da farle ritenere e ettivamente simili, e tale non
è la commissione di un reato. Il reato non è un pro lo in grado da far ritenere che
due persone che abbiano commesso il medesimo fatto possano essere ritenute
entrambe socialmente pericolose. In tale ottica la presunzione di pericolosità sociale
si ponevano invece in contrasto con il principio di uguaglianza perché trattavano
alla stessa maniera delle persone che in realtà erano diverse.
Sulla base di questa ri essione nel 1971 la Corte costituzionale dichiara la
presunzione di pericolosità illegittima per violazione dell’art. 3, perché nisce per
pari care il trattamento di soggetti diversi. Non esiste nessuna massima di
esperienza in grado di confermare razionalmente una presunzione di pericolosità
sociale.
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La Corte Costituzionale ha a ermato che le presunzioni relative ai fatti oggettivi
possono essere legittime se conformi a massime di esperienza o al sapere
scienti co.
Nella sentenza del’86 la Corte a erma che la presunzione di pericolosità sociale del
minore infra-quattordicenne è da ritenere incompatibile con l’art. 3 perché
considera, sulla base di una generalizzazione, pericolosi tutti i minori che hanno
commesso determinati tipi di reati quando avevano meno di 14 anni,. La corte
a erma che tale presunzione non ha alcuna base empirica e non è controllabile
scienti camente. Inoltre, data la mutevolezza della personalità del minore non è
possibile ssarne delle caratteristiche rispetto alla personalità. L’età, più che
confermare la personalità di un soggetto, la smentisce: è raro che si possa dichiate
di un minore di 14 anni la pericolosità sociale.
Il legislatore del 1988 compie una scelta prudente ma più audace: tiene fermo il
sistema delle misure di sicurezza e non modi ca la tipologia delle misure, ma ne
modi ca profondamente le modalità di esecuzione. La novità più importante, però,
de nizione della pericolosità sociale del minore:
ha riguardato la il minore può
ritenersi socialmente pericoloso quando, per le speci che modalità e circostanze
del fatto commesso e alla luce delle risultanze degli accertamenti sulla personalità,
è ragionevole ritenere che vi siano concrete probabilità che egli commetta in futuro
gravi delitti con uso di armi, mediante mezzi di violenza personale, mediante mezzi
diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale o delitti di criminalità
organizzata. Nel riscrivere la nozione di pericolosità sociale il legislatore ne ha
delimitato l’ambito applicativo: oggi le misure di sicurezza si apricano ai minori
violenti o aggressivi, quindi si applicano principalmente ai grandi adolescenti (ciò
non viene espresso dalla norma ma lo si deduce dalle statistiche che a ermano che
i reati violenti vengono commessi dai minori dopo i 16 anni).
La novità più signi cativa riguarda le modalità esecutive del riformatorio giudiziario
che dopo il 1988 si svolge secondo le forme del collocamento in comunità.
LEZIONE 13 LUNEDÌ 25 MARZO 2024
MISURE DI SICUREZZA
• Libertà vigilata
• Riformatorio giudiziario —> minore autore di reato particolarmente grave
• Ospedale psichiatrico giudiziario —> non si applica più ai minori a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale del 1988.
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La disciplina delle misure di sicurezza per i minori la rinveniamo all’interno del
codice penale e anche nel d.p.r. 448. Le uniche misure applicabili sono la libertà
vigilata e il riformatorio giudiziario. La scelta tra una e l’altra misura, nei casi in cui il
giudice ha la possibilità di scegliere, dipende dalle condizioni di praticabilità: la
possibilità di a dare il minore ai genitori o coloro che abbiano il compito di
provvedere. Il riformatorio giudiziario rimane quindi una misura marginale: la si
applica quando quella meno coercitiva non riesce a soddisfare gli interessi in gioco.
Il giudice deve privilegiare la misura meno coercitiva, ma può disporre la libertà
vigilata solo nel caso in cui esista una famiglia o altri soggetti in grado di provvedere
al minore, anche dal punto di vista delle esigenze di controllo e contenimento. Il
giudice applicherà il riformatorio giudiziario quando vi sono i presupposti normativi
ma anche quando il minore non ha una famiglia a dabile o altre gure di
riferimento, in assenza di queste risorse familiari al minore verra applicata la misura
più severa del riformatorio.
È competente a gestire la misura il magistrato di sorveglianza per i minorenni, che