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PATRIMONIO ECONOMIA
Nasce come individuale o plurisoggettivo o anche Non ha una dimensione individuale perché è più una
pubblico ma a prescindere dalla titolarità mantiene ricchezza molteplice, sfaccettata che fa capo ad una
questa sua staticità che può essere suscettibile di società (società intesa come comunità organizzata,
accrescimento o diminuzione non come soggetto giuridico)
Si caratterizza per una rete di rapporti giuridici tra i È invece un concetto più sfuggente da questo pov
suoi componenti e i suoi titolari
È il bene di qualcuno È un bene per sua natura superindividuale e questo
spiega anche la collocazione dei delitti contro
l’economia nel titolo VIII cioè nella gerarchia
discendente che va dai beni dello Stato alla persona
e infine al patrimonio, ecco che i delitti contro
l’economia si collocano a metà strada.
L’offesa nella dimensione patrimoniale è più L’offesa all’economia proprio per la natura
facilmente misurabile sia sul piano della intensità superindividuale tende a sfuggire alle categorie
che della diffusione Il pregiudizio in campo tradizionali della offensività quindi nel campo
patrimoniale è sempre misurabile economico misurare il pregiudizio non è possibile
Il diritto penale del patrimonio deve fare i conti con Il diritto penale dell’economia deve fare i conti con
la disciplina civilistica dello stesso la disciplina extra-penale per lo più amministrativa o
civilistica del fenomeno.
I confini dei delitti contro il patrimonio sono Mentre è difficile dire quali siano i confini di quella
tracciati dal titolo XIII, salvo altre ipotesi che materia che noi chiamiamo <<diritto penale
stanno fuori in via del tutto eccezionale dell’economia>>. Nel campo economico accade il
contrario perché la gran parte delle fattispecie
incriminatrici sta fuori dal codice penale e i delitti
contemplati nel titolo VIII sono fattispecie che
hanno una portata di fatto residuale, sussidiaria.
Il Codice Rocco ha sentito la necessità di estendere la tutela penale anche verso l’economia.
Noi ci occuperemo del diritto penale societario: questo settore normativo si trova nel codice
civile artt. 2621 e ss.
Iniziamo ad analizzare la prima fattispecie art 2621 c.c.: Delitto di false comunicazioni sociali:
<<Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente
espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali
rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente
idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi >>.
(1)
Note
(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 11, L. 27 maggio 2015, n. 69
Ratio Legis
Il reato previsto dalla presente norma si distingue da quello di cui all'art. 2622, in
quanto nel primo sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel
secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.
Questa figura di reato ha una storia particolare perché la materia ha avuto uno sviluppo normativo
piuttosto recente. Il comparto societario del diritto civile risale al 1942 ed è in continua crescita ed
evoluzione. 23 MAGGIO
Riprendiamo l’analisi dell’art. 2621 n.1:
1° problema applicativo:
la condotta di false comunicazioni sociali consisteva nel comunicare fatti materiali non
rispondenti al vero in 3 veicoli informativi:
1. le relazioni (quello meno problematico) si intende la comunicazione formale (scritta o
orale) che la legge civile prevede in certi casi della vita dell’ente;
2. i bilanci inteso come elemento normativo si prestava a coincidere con il bilancio di
esercizio (cioè quel bilancio che la società ha l’obbligo di redigere ogni anno) quindi un
documento tecnico anch’esso disciplinato dal c.c.
3. le altre comunicazioni sociali (quello più problematico) tutto quello che non rientrava
nella interpretazione in senso stretto confluiva in questa categoria residuale per cui era
difficile anche dargli una definizione.
Il concetto di <<sociale>> aveva a che fare con la <<natura>> della comunicazione per cui
l’individuazione di 3 tipologie di veicoli informativi alla fine risultava poco selettiva e
suscettibile di una valutazione abrogante.
2° problema applicativo:
Collegato al <<grado>> della falsità perché esse possono avere un peso diverso a seconda del loro
<<oggetto>>.
Il prof richiama una sent. del 1999 nella quale è stato condannato l’amministratore delegato per
falso in bilancio per uno scostamento dal vero contabile pari al 0.008% pari a 30miliardi di
lire oggi sarebbero 15milioni di euro.
N.B. Il bilancio contiene delle valutazioni, delle stime.
Ora il prof esamina la riforma del 2002 del diritto penale societario che ha fatto discutere poiché
secondo alcuni commentatori e voci autorevoli della nostra dottrina non si è trattato di riforma ma
di una secca depenalizzazione del libero comparto (?) perché il legislatore ha concepito le
fattispecie societarie in modo iper-garantistico, cioè il legislatore ha voluto caricare le fattispecie
incriminatrici di una serie di elementi delimitativi sul piano della: tipicità, offensività e
colpevolezza creando delle figure di reato oltremodo selettive perché la riforma partiva dai
problemi posti dalle vecchie fattispecie e tipizzava soluzioni dottrinali ispirate al massimo
garantismo.
Cominciamo a dire che il reato di false comunicazioni sociali nel 2002 viene duplicato cioè
vengono varate due fattispecie gemelle chiamate con lo stesso nome <<<false comunicazioni
sociali >> (la seconda era rubricata in modo più lungo) ed erano previste rispettivamente agli
artt. 2621-2622:
1. la prima era una fattispecie di pericolo concreto ed era un reato contravvenzionale
2. la seconda fattispecie era delittuosa ed incentrata sull’offesa.
Vediamo art. 2622: False comunicazioni sociali delle società quotate
<<Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili
societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali,
al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti
materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione
è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore,
sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema
multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni
riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi >>.
(1)
Note
(1) Articolo così sostituito dall’art. 11, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.
Ratio Legis
A seguito della modifica operata dal D.Lg. 11 aprile 2002, n. 61 il falso in comunicazioni sociali
è stato configurato quale reato di danno a protezione del patrimonio di soci, creditori e di
chiunque possa vantare nei confronti della società un interesse.
Il reato è consumato quando:
l'immutatio veri
a) sul piano soggettivo, sia attuata con l'intenzione di ingannare i soci o il
pubblico, conseguendo così un ingiusto profitto per sè o altri;
b) sul piano oggettivo, la falsa comunicazione sia idonea a conseguire il fine ingannatorio;
c) che le appostazioni contabili mendaci determinino un'alterazione sensibile della corretta
rappresentazione ovvero non raggiungano le soglie percentuali indicate dalla norma.
Con la riforma attuata dalla legge n. 69/2015, è stata in primo luogo modificata la rubrica
dell’articolo (dalla precedente “False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei
creditori” all'attuale “False comunicazioni sociali delle società quotate”); inoltre l’art. 2622 c.c.
è stato trasformato in un reato di pericolo, perseguibile d‘ufficio: il delitto, infatti, non si
configura più in presenza di un danno patrimoniale ai creditori o ai soci , essendo ora
sufficiente il mero intento di danneggiare questi ultimi. Infine, per quanto riguarda le società
quotate, è stato aumentato il disposto sanzionatorio, in ragione appunto dei maggiori interessi
che vengono coinvolti dal novero del suddetto reato.
Arriva un dibattito <<sulla riforma della riforma>> e arriva con la L. 69/2015 che ha modificato
ancora una volta la fattispecie di cui stiamo parlando. Pertanto leggiamo ora l’art. 2621 vigente.
La riforma delle false comunicazioni sociali nella legge n. 69 del 2015
La seconda parte della legge n. 69 del 2015 (artt. 9-12) è dedicata alla riforma della disciplina delle false comunicazioni sociali.
La novità principale prevista dal provvedimento è che il falso in bilancio torna ad essere un delitto per tutte le imprese, non
solo per quelle quotate in borsa. La riforma introdotta dalla legge 69, ha infatti eliminato la precedente bipartizione tra
contravvenzione di pericolo