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TUTELA IMPUBERE

Per sapere le competenze del tutore si va a vedere l’età del pupillo:

Da 0 a 7 anni = INFANTES (= coloro che non sanno parlare) → il tutore gestisce IN

è AUTONOMIA E DA SOLO il patrimonio (come se di fatto si sostituisse al pater

familias);

Da 7 a 14 anni = INFANTIA MAIORES (= sono maggiori per quanto riguarda gli

è infanti) → la regola vuole che il soggetto possa gestire patrimonio da solo, MA

c’è la possibilità che il soggetto possa compiere determinati atti o da solo (ha

una minima autonomia sulla gestione del patrimonio) mentre altri atti devono

essere autorizzati dal tutore (auctoritas ≠ iussum).

In particolare è necessaria l’auctoritas negli atti di alienazione, di disposizione e

di assunzione di obbligazioni (es. adire e dividere un’eredità, manomissioni,

cedere credito); l’auctoritas può essere data anche con la presenza silenziosa

del tutore accanto al pupillo.

Responsabilità:

I primi tutori degli impuberi sono i fratelli e gli zii e se l’impubere muore sono anche i

suoi eredi legittimi perché il soggetto impubere non può fare testamento (si apre la

successione legittima: non può avere heres sui perché non può avere famiglia non

potendosi sposare, quindi si passa subito agli agnati). DI CONSEGUENZA in un primo

momento non si va a valutare la responsabilità del tutore per una cattiva gestione

perché il tutore sta gestendo un patrimonio che probabilmente sarà suo (la tutela

serve a proteggere il patrimonio, tant’è che lo si dà in mano a coloro che

dovrebbero essere gli eredi dell’impubere in modo che abbiano interesse a

mantenerlo integro).

TUTTAVIA quando si apre strada tutela dativa e quindi il tutore può anche essere un

estraneo, il discorso cade perché l’estraneo non sarà mai erede legittimo; diventa

di conseguenza necessario un controllo della gestione. Inizialmente il controllo è

posteriore (si controlla solo dopo che il tutore ha lasciato il suo officio) e ci sono due

azioni che sono concesse se l’impubere diventato pubere è convinto che il tutore

ha tenuto dei comportamenti lesivi del patrimonio: 71

1. ACTIO RATIONIBUS DISTRAHENDIS: azione penale (funzione afflittiva) con cui si

vuole vedere sanzionato il comportamento del tutore, ma non cumulabile;

2. ACTIO TUTALEA: azione reipersecutoria con cui si cerca di reintegrare il patrimonio

che è stato mal gestito.

Per evitare di arrivare a un’azione che si può esperie solo cessata la tutela, viene

introdotto un rimedio pretorio, la SATISDATIO REM PUPILLI SALVAM FORE: è simile alla

cauzione (= fa promettere un determinato comportamento dalla parte da cui si

ritiene di poter subire un danno) e consiste in una stipulazione con cui il tutore

promette di gerire onestamente il patrimonio altrimenti risarcirà e viene fatta in

presenza di garanti che vanno a rafforzare la tutela.

C’è anche la possibilità che durante la tutela qualunque cittadino romano pensi

che il tutore non sia gestendo correttamente il patrimonio dell’impure e può quindi

denunciare al pretore con l’ACCUSATIO SUSPECTI TUTORIS; se il pretore ritiene

l’accusatio meritevole di attenzione, parte l’azione.

DOMANDA: La Legge delle XII avole statuisce che l’insano di mente e, parimenti il

dissipatore, che sei stato interdetto legalmente dall’imitazione dei propri beni, siano

sottoposti alla cura tela degli agnati. Chi deve essere interdetto?

Prodigus

è

CURA FURIOSUS E PRODIGUS

Furiosi: infermi di mente più gravi ed evidenti (capacità di agire nei lucidi intervalli)

o Prodigi: incapaci di amministrare da sé i proprio beni per inettitudine pratica e

o generalmente con tendenza allo sperpero.

FONTE: Tit. Ulp. (Tituli ex corpore Ulpiani) 12. 1-3 → fonte di età tardoantica: le opere

di Ulpiano, come i libri di commento all’editto, erano di difficile comprensione,

occorreva quindi darne la sintesi.

1. Si vanno a introdurre le modalità per la CURA: I curatori o sono legittimi, tali quelli

dati in forza della legge delle 12 tavole, o sono onorari, tali quelli che sono disegnati

dal pretore

2. La LEGGE DELLE XII TAVOLE stabilisce un curatore per l’insano di mente e per il

dissipatore, MA il dissipatore per poter essere definito tale deve essere interdetto: La

legge delle 12 tavole statuisce che l’insano di mente e, parimenti il dissipatore, che

sia stato interdetto legalmente dall’imitazione dei propri beni, siano sottoposti alla

curatela degli agnati.

Ragione legata alla tradizione manoscritta dell’opera: colui che è andato a

o sintetizzare il pensiero di Ulpiano ha male interpretato e ha pensato che solo il

prodigus dovesse essere interdetto (mentre nei testi di istituzione di diritto

romano sembra che debbano essere interdetti entrambi);

Essendo estremamente sottile il confine tra un dissipatore e una persona

o generosa, si ritiene che questa scelta debba essere rimessa al pretore e non al

parente, il quale avrebbe una convenienza a definire prodigus il soggetto,

mentre il furiosus è qualcosa di evidente. 72

3. Poi si passa alla CURA HONORARIA: È designato dal pretore, nella persona da lui

stesso voluta, un curatore ai libertini dissipatori e, ugualmente, a quegli ingenui che,

divenuti eredi secondo le volontà testamentaria del loro pater familias, malamente

sperperano il patrimonio ereditario

Non si fa riferimento al furiosus;

è Il pretore designa il curatore per i prodighi e distingue tra libertini (= schiavi

è manomessi: diventano cittadini liberi sui iuris) e ingenui (= coloro che nascono

liberi).

Il furiosus è paragonato al pupillo minore di 7 anni, mentre il produgus al pupillo

maggiore di 7 anni; quindi nella gestione del patrimonio del curatore si seguiranno

le regole per la gestione del patrimonio dell’impubere minore di 7 anni e l’impubere

maggiore di 7 anni.

Il furiosus NON può compiere atti di gestione del patrimonio, a meno che non si

o trovi in uno stato di insanità mentale che gli consenta dei momenti di lucidità; il

curatore ha anche dei compiti di cura della persona.

Il curatore del prodigus NON è tenuto alla cura della persona, ma gestisce solo

o il patrimonio affinché non lo sperperi:

- se ci sono atti che non comportano un depauperamento del patrimonio, il

prodigus può compierli da solo;

- in caso di atti di alienazione, dispositivi o di assunzione di obbligazioni può

essere parte dell’atto se è presente il curatore che dà autorizzazione

Il sottoposto a curatela che riesce a ottenere la piena capacità d’agire perché

guarito non ha un’azione propria, ma deve rifarsi alla NEGOTIORUM GESTIO

(gestione affari altri): INFATTI il rapporto che si instaura tra curatore e sottoposto è

uguale a quello di un estraneo che inizia a gerire in modo volontario e senza alcun

incarico ma in modo utile e proficuo gli affari degli altri e la negotiorum gestio non

è un contratto perché non c’è un accordo tra le parti ma verrà definito da

Giustiniano come un quasi contratto. Quindi non c’è un’azione specifica, ma si

prende l’azione proprio della negotiorum gestio

CURA MINORUM

Minore di 25 anni = pupillo maggiore di 7 anni

• Noi moderni abbiamo il concetto della maggiore età: al raggiungimento dell’età

• prestabilita dall’ordinamento, il soggetto ottiene la piena capacità d’agire, a

meno che non sia insano di mente.

I Romani non arriveranno mai a concepire concetto di maggiore età: per loro è

la pubertà a segnare confine tra età adulta e infanzia; TUTTAVIA sul piano pratico

si vede che dai 14 ai 25 anni i soggetti sul piano pubblico sono uomini finiti (vanno

in guerra, possono iniziare carriera politica), ma sul piano privato sono

influenzabili

Interviene nel 191 a.C. (piena Repubblica) la LEX LAETORIA (legge sulla

è circonvenzione di incapace) perché questi soggetti erano indotti a compiere

degli atti che un pater familias maturo non avrebbe fatto; TUTTAVIA essa

identifica l’atto (circonvenzione di incapace) come contrario ordinamento,

73

MA né lo sanziona né lo annulla (non c’è rimedio) > leges minus quam

perfectae

QUINDI il pretore interviene:

1. EXCEPTIO LEGIS LAETORIA concessa all’adolescente se ha concluso un atto

a lui pregiudizievole, MA che NON ha ancora adempiuto;

2. RESTITUTIO IN INTEGRUM concessa all’adolescente se ha concluso un atto a

lui pregiudizievole e che ha adempiuto: in questo modo il pretore dà la

possibilità al soggetto di ripristinare la situazione antecedente all’atto;

solitamente si realizza mediante azioni fittizie (la finzione va a identificare la

situazione precedente), ma il pretore può intervenire anche con un

decretum (sorta di ordine) con cui si cerca di intimare il venditore a

ripristinare la situazione precedente

Tutela: negotiorum gestio (vedi sopra)

In età tardoantica (Costantino) c’è una sorta di tentativo di pensare al concetto di

maggiore età: VENIA AETATIS = tra i 14 e 25 anni possiamo trovare un’età in cui i

soggetti escono dalla cura se dimostrano una maturità (donne a 18 anni; maschi

a 20 anni; in età tardoantica la tutela mulierum è stata abrogata, quindi anche la

donna dai 14 ai 25 anni può avere la situazione di essere frodata).

DOMANDA: Per quali atti è necessaria l’auctoritas del tutore?

Atti dispositivi (atti di alienazione), atti di assunzione di obbligazioni

è

DOMANDA: Qual è il presupposto per poter richiedere la in integrum restitutio

propter aetatem?

L’esecuzione del negozio pregiudizievole per il minore

è

DOMANDA: Chi è il prodigus?

Colui che amministra i propri beni in maniera inetta e con tendenza allo sperpero

è

28 ottobre 2024 (lezione 16)

TESTIMENTIFACTIO ATTIVA = Capacità di fare testamento → deve averla colui che

redige il testamento e deve essere un sui iuris perché deve avere la capacità

giuridica di poter lasciare un patrimonio

Alcune forme testamentarie

TESTIMENTIFACTIO PASSIVA = Capacità di fare testamento → devono averla gli eredi

testamento per rame e testamento pretorio testamento tripartito

bilancia

• il testatore deve • essere un atto scritto • atto scritto

Il testamento enunciare (nuncupatio) • avere all’esterno il • avere all’esterno il

è sempre un la propria volontà di sigillo e sigillo e

testare

atto formale, • la firma (adscriptio) di • la fir

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angelica_2308 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Tarozzi Simona.