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VIZI:
- Violazione delle forme sostanziali
- Violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro
applicazione
- Sviamento di potere
SOGGETTI LEGITTIMATI:
- Istituzioni
- Persona fisica / persona giuridica
TERMINI d’IMPUGNAZIONE = 2 mesi dalla conoscenza del vizio
Art. 264 TFUE se il ricorso è fondato, la corte dichiara nullo e non avvenuto l’atto
impugnato che ha però prodotto effetti fenomenologici. Si ha una nullità dell’atto con
la sentenza in maniera retroattiva, invalidità ex tunc
Lezione N°20 22/04/2022
Eccezione di invalidità
Eccezione in quanto è un ricorso posto nel momento in cui è già pendente un’altra
azione (es. di annullamento).
Art. 277 TFUE nel caso in cui si superi il termine di 2 mesi del 263, è possibile
presentare un’eccezione di invalidità che abbia come contenuto le stesse motivazioni
dell’azione di annullamento.
Viene presentata in via incidentale quando è pendente un’altra causa sullo stesso atto.
Rispetto all’azione di annullamento abbiamo tempistiche diverse e legittimati diverse,
in quanto i soggetti legittimati sono le parti del processo pendente che possono
sollevare in via incidentale tale eccezione.
Ipotesi di eccezione: durante una procedura d’infrazione, procedura che viene
sollevata dalla commissione nei confronti di uno stato o + stati che non abbiano
adempiuto ad un obbligo posto dall’unione (es. trasposizione di una direttiva). Tale
giudizio pendente rende lo stato legittimato a sollevare una eccezione di invalidità
della direttiva madre, contestando la non trasposizione.
In realtà la corte di giustizia, nell’interpretare tale fattispecie, afferma che in questa
ipotesi non si può sollevare l’eccezione di invalidità, per sollevare la validità della
direttiva che ha trovato applicazione, in quanto una procedura d’infrazione può essere
aperta anche dopo anni, salvo che non si tratti di una invalidità particolarmente grave
(es. incompetenza assoluta (ipotesi limite)).
Che effetto produce tale eccezione?
La sentenza, nella eccezione di invalidità, non determina la nullità dell’atto impugnato,
ma determina la mera inapplicabilità dell’atto stesso. Per tutti gli altri rapporti l’atto si
continua ad applicare, continua a produrre i suoi effetti, non li produce in quel giudizio
ove si è posta l’eccezione di invalidità.
Altra Azione Art. 265 TFUE azione in carenza
Presupposto: controllo della CdG sull’operato delle istituzioni (Parlamento, Consiglio
Europeo, Consiglio, Commissione o BCE), nell’ipotesi in cui ci sia una violazione dei
trattati. In questo caso le istituzioni si astengono dal pronunciarsi, ovvero si ha una
illegittima inattività. 31
Ipotesi classica: istituzioni che dovrebbero adottare un atto giuridico (regolamento,
direttiva o decisione), si può sollevare questa azione dinanzi alla CdG.
Problema: molto spesso non sono previsti termini, ma la CdG valuta un termine
ragionevole in base al tipo di attività richiesta.
Altro problema: è possibile sindacare un’azione in carenza dinanzi ad una forte
discrezionalità di una istituzione? Quanto più è ampia la discrezionalità tanto minore
sarà la possibilità di sollevare le azioni in carenza.
L’ultima parte del primo comma e il secondo comma includono, oltre alle istituzioni
politiche e la BCE, include tutti gli altri organi e organismi dell’UE. Include tutto
l’apparato dell’UE.
L’azione in carenza la possiamo dividere in 2 fasi.
1° Fase Fase Amministrativa, ai sensi del secondo comma, che si sostanzia in una
messa in mora,
richiesta di agire a tale istituzione. Viene inviata una cd avente un
termine di 2 mesi.
Dopo 2 mesi:
- Se quell’istituzione agisce, tutto ok
- Se non agisce si intraprende la seconda fase
- L’istituzione adotta l’azione voluta, raccogliendo la sollecitazione, ma non
adottando l’atto voluto che ha sollevato la messa in mora. Questa opzione fa si
che l’azione in carenza non possa avvenire dinanzi alla corte.
2° Fase Fase Giudiziaria, che avvia l’azione in carenza, entro 2 mesi.
Chi può presentare l’azione in carenza?
I legittimati, ai sensi del comma 1 del 265, abbiamo anche qui ricorrenti privilegiati,
ovvero le istituzioni dell’unione e gli stati membri, definiti privilegiati in quanto non
devono dimostrare la motivazione (il cd interesse ad agire) per il quale attuano
l’azione in carenza, e non privilegiati, ovvero tutti gli individui, le persone fisiche e
giuridiche, che devono dimostrare il loro interesse ad agire (prevalentemente le
persone fisiche e giuridiche vanno a porre in essere tale procedura verso le decisioni
rivolte ad esse stesse). Anche quando non si è destinatari di quell’atto, se si dimostra
l’interesse, ad esempio relativo alla propria posizione, è possibile attuare l’azione in
carenza.
Tale azione non può essere richiesta verso una raccomandazione o un parere, in
quanto non vincolanti, non produce effetti giuridici sulla posizione del singolo.
Che valore ha la sentenza della CdG?
Avendo l’illegittima inattività di un’istituzione, la sentenza della Cdg si limita ad
accertare l’inerzia, il valore giuridico è di mero accertamento. Quali sono le
conseguenze? Non consente alla Cdg di sostituirsi alla istituzione adottando l’atto, né
condannare l’istituzione. Non si condanna l’istituzione a fare qualcosa.
Potrebbe addirittura cagionare un danno, che dà la possibilità di sollevare un’altra
azione che tratteremo la prossima lezione
Lezione N°21 28/04/2022
Convegno con altro resto su sentenza polacca
Lezione N°22 02/05/2022
Politica energetica
Alla base dell’energia c’è lo sfruttamento delle risorse.
L’attenzione del DI è focalizzato sulla gestione delle risorse, partendo dal trattato di
Roma del 1957.
Come si occupava il DI delle risorse? 32
Individuando dei principi basati sull’utilizzo equo e razionale delle risorse. Questo
principio va a braccetto con un altro principio, il principio di sovranità.
Il vero problema è disciplinare il rapporto tra lo sfruttamento delle risorse e la
sovranità.
Abbiamo varie fasi storiche in cui il DI si è occupata di questo problema.
La fase storica in risalto sono gli anni 60, post-coloniale. Coincide con la fase dello
sviluppo tecnologico.
Visto ciò c’era un forte investimento nelle risorse e nel loro utilizzo.
La problematica era tutelare i paesi in via di sviluppo, andando a disciplinare tali
principi di utilizzo.
Viene stabilito che gli Stati possono utilizzare le risorse di un altro Stato, sotto
compenso.
Viene alla luce il primo principio citato, l’utilizzo equo delle risorse.
Negli anni 70 abbiamo l’affermazione del secondo principio, il principio dello
sviluppo sostenibile. Tale principio era già presente del trattato di Basia Do Plata,
che sostanzialmente diceva che era possibile utilizzare l’acqua di tale bacino,
assicurandone però l’utilizzo anche alle popolazioni future.
Il focus viene spostato anche sugli effetti che l’utilizzo delle risorse configurano, oltre
alla tutela dell’ambiente.
Solo col trattato di lisbona si inizia a prefigurare una politica energetica, ai sensi
dell’art. 194. L’obiettivo del trattato è basato sulla concorrenza e sulla libertà
economica. L’obiettivo è favorire la libera erogazione di servizi. L’UE a partire dagli
anni 90 si occupa dell’energia sotto il profilo di concorrenzialità.
I mercati iniziano a configurarsi come mercati energetici, volti a garantire la libera
concorrenza.
Nella storia si ebbe un evento in Ucraina che causò un blackout totale. Ciò ha
comportato l’affermarsi di un nuovo profilo, la sicurezza energetica (siamo agli inizi
degli anni 2000).
La politica ambientale (sulla diminuzione delle emissioni) e la politica energetica
(sull’individuazione di fonti energetiche meno inquinanti e l’approvvigionamento di
esse stesse) trovano dei punti di coesione, che vengono plasmati in programmi
dell’Unione, fino ad arrivare al New Deal.
Parentesi: transizione energetica, la politica europea ha spinto molto verso di essa,
verso l’utilizzo di risorse rinnovabili. Uno dei problemi rilevato era la conversione
industriale.
Con la guerra, questo delicato equilibrio salta, perché si ha una priorità maggiore, la
sopravvivenza energetica.
cd
Art. 194 TFUE: Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno
e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica
dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati
membri, a:
a. Garantire il funzionamento del mercato dell’energia
b. Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’unione
c. Promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di
energie nuove e rinnovabili
d. Promuovere l’interconnessione delle reti energetiche
Clausola sul concetto di solidarietà: art. 122
Altro tema: politica estera di sicurezza comune
Tale attenzione nasce attorno agli anni 70 sulla base di cooperazione dei paesi dell’UE.
Non era strutturato nei trattati. Non si sviluppa da subito come tema centrale del 33
Trattato di Roma in quanto la NATO andava a disciplinare tale tema. Associata alla
politica estera deve esserci la politica di difesa comune.
Tali settori richiedono una forte coesione tra gli Stati, bisogna sempre interagire tra gli
Stati, non essendoci uno Stato che delibera per tutti.
Ciò si concretizza col Trattato di Maastricht, introducendo una suddivisione a pilastri
dove uno di tali pilastri è la politica estera di sicurezza comune.
il servizio europeo per l’azione
Primo concetto che si avvicina ad un esercito comune:
esterna, derivato da una rete di rapporti diplomatici.
Altro tema: primato sul diritto dell’unione.
L’ordinamento comunitario che rapporto ha col diritto statale? L’adattamento e la
prevalenza del diritto dell’unione si sviluppa sotto diversi profili.
All’inizio ciò avveniva attraverso una norma legittimante, sotto un profilo più ampio
(art. 11) che dava prevalenza alla norma comunitaria che operava in concreto. Ciò
viene confermato da diverse sentenze. Fino al 2001 si riteneva che la prevalenza del
diritto dell’unione venisse legittimata con l&rsqu