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a. RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE
Fino alla riforma del 2003, la riduzione reale era prevista soltanto per esuberanza: era
ammissibile solamente nel caso in cui i soci decidessero che il capitale originariamente
destinato a capitale sociale era eccessivo rispetto agli obiettivi prefissati.
Art.2445cc: adesso non è più necessario la sussistenza del requisito dell’esuberanza,
affinché si possa procedere ad un’operazione di riduzione del capitale reale. Ad oggi
può avvenire per qualunque scopo.
- Quando si procede alla riduzione del capitale sociale, il capitale non può essere
ridotto al di sotto del minimo legale (€50.000), al di sotto del quale non
potrebbe esistere una società per azioni.
- L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni (ad esempio,
uscire dalla borsa o ridimensionare il business)e le modalità di riduzione: la
delibera può essere eseguita solo dopo 90 giorni dall’iscrizione nel Registro delle
Imprese, termine entro il quale i creditori sociali possono fare opposizione (la
riduzione reale del capitale potrebbe infatti recare pregiudizio ai creditori più
deboli).
Quando c’è una riduzione reale di capitale, ci sono infatti esigenze di tutela: tutelare i
creditori sociali. La delibera di riduzione del capitale potrà essere eseguita soltanto se
non interviene l’opposizione da parte dei creditori sociali. Questa opposizione deve
pervenire entro 90 giorni dall’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese. Se i
soci ritengono l’opposizione come inopportuna e infondata, possono rivolgersi al
tribunale per chiedere la concessione di eseguire comunque la riduzione di capitale.
Con la riforma del 2003, si è previsto che la società possa comunque dare esecuzione
alla delibera di riduzione del capitale anche senza attendere il decorso, facendo
apposita istanza al tribunale, che la potrà autorizzare quando ritenga che non vi sia
pregiudizio per i creditori sociali, oppure nel caso in cui venga prestata idonea
garanzia a tutela degli eventuali creditori.
Come si esegue la delibera di riduzione del capitale sociale? Le modalità con cui può
avvenire la riduzione reale di capitale sono:
- mediante la liberazione dei soci dai versamenti ancora dovuti (decimi residui)
- mediante rimborso del capitale sociale (eventualmente mediante estrazione a
sorte): in questo caso, ai soci rimborsati vengono rilasciate azioni di godimento,
che attribuiscono il diritto futuro di partecipare alla distribuzione degli utili e alla
liquidazione del capitale al momento dello scioglimento. Nel caso di divisione
degli utili, dopo che è stata data una parte del dividendo agli altri soci; in sede
di scioglimento, partecipano soltanto sul residuo dopo che gli altri soci hanno
avuto la restituzione del valore nominale di cui i titolari di azioni di godimento
sono già entrati nella disponibilità.
b. RIDUZIONE DEL CAPITALE NOMINALE O PER PERDITE
Si ha questo tipo di riduzione in caso di perdite: consiste nell’adeguare il capitale
sociale nominale al capitale reale minore che risulta in seguito alla perdita. Può essere
facoltativa o obbligatoria.
È una riduzione puramente nominale, che non comporta alcuna riduzione del
patrimonio sociale (che si è già verificata per effetto delle perdite subite dalla società).
Perché si possa parlare di perdita del capitale, occorre che le perdite abbiano
completamente eroso tutte le riserve disponibili: non si ha perdita del capitale, se
l’importo delle perdite non supera l’ammontare delle riserve.
Il legislatore prende in considerazione questa ipotesi solo se la perdita è oltre 1/3 del
valore del capitale sociale:
- RIDUZIONE FACOLTATIVA: Fin quando la perdita non è superiore a un terzo del
capitale sociale, la società è libera di fare quello che vuole. La società può
quindi comunque decidere di deliberare la riduzione (anche se la perdita non è
oltre 1/3): se la società ha emesso obbligazioni, la riduzione può essere disposta
solo rispettando il limite dell’emissione (doppio del capitale + riserve).
- RIDUZIONE OBBLIGATORIA: Nel momento in cui la riduzione è superiore a 1/3
del capitale sociale, gli amministratori devono convocare senza indugio
l’assemblea straordinaria perché assuma gli opportuni provvedimenti.
Se il minimo legale NON viene intaccato, è prevista la possibilità di
rinviare a nuovo le perdite. L’assemblea straordinaria può altrimenti
provvedere alla riduzione del capitale sociale e al contestuale aumento
del capitale (se il capitale è sceso al di sotto del minimo legale).
Se a causa della perdita, il capitale sociale è sceso al di sotto del minimo
legale, la perdita NON può essere riportata a nuovo. L’assemblea
straordinaria deve necessariamente deliberare la riduzione del capitale e
il contestuale aumento di capitale, almeno per ripristinare il minimo
legale. Altre opzioni: trasformazione della società oppure scioglimento e
liquidazione.
PERDITA A NUOVO: la società NON è obbligata immediatamente a ridurre il capitale
sociale, potendo decidere anche di portare la perdita a nuovo per vedere cosa succede
nell’esercizio successivo.
Nel caso in cui la società ritenga di portare la perdita a nuovo, se entro l’esercizio
successivo la perdita NON risulta diminuita a meno di 1/3, l’assemblea è obbligata a
ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate(questo fino a quando ci si
trova nell’ambito in cui il valore minimo del capitale sociale non sia intaccato,
rispettando quindi i limiti di capitale minimo).
Per quanto riguarda le PMI e le start up innovative, la possibilità di portare a nuovo la
perdita non è di
un anno ma è di due anni. La disciplina prevista dall’emergenza Covid 19 sterilizza le
eventuali di riduzione di capitali per le perdite verificate fino al 30/12, per evitare un
lock down definitivo per una moltitudine di società.
Capitolo 7: SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE (MODELLO TRADIZIONALE)
L’organo amministrativo può essere formato da persone socie o non socie. Nelle società
aperte, è obbligatorio il modello collegiale di amministrazione. Nelle società chiuse, lo
statuto può prevedere:
- ORGANO AMMINISTRATIVO UNIPERSONALE: amministratore unico che esercita
individualmente tutte le funzioni proprie dell’organo amministrativo.
- ORGANO AMMINISTRATIVO COLLEGIALE: consiglio di amministrazione + eventuali
organi delegati (comitato esecutivo e amministratori delegati). Per le decisioni, è
vietata l’unanimità (massimo una maggioranza rafforzata).
FUNZIONE: agli amministratori è affidata in via esclusiva la gestione dell’impresa, nel
rispetto delle norme all’art.2086, comma 2 cc. Gli amministratori hanno il potere di
compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (si occupano della
scelta delle strategie funzionali da perseguire).
“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva,
ART.2086 del CODICE CIVILE:
ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla
natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della
crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza
indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il
superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale ”.
Questa norma è stata importata dal Codice della crisi: la modifica apportata dal codice
della crisi nel 2003 ha agito sul profilo della responsabilità degli amministratori. La
predisposizione degli assetti è un obbligo che incombe (sull’organo amministrativo) per
tutti i tipi societari e anche per l’impresa individuale. Il codice della crisi ha dettato una
vera e propria definizione di crisi (finanziaria): quando l’imprenditore comprende che non
è in grado di adempiere ai pagamenti nei successivi 12 mesi.
L’imprenditore (l’amministratore) ha il dovere di istituire un assetto organizzativo,
contabile e amministrativo, che sia adeguato alla natura e dimensione dell’impresa.
L’assetto così predisposto deve essere finalizzato alla rilevazione tempestiva della crisi
d’impresa e della perdita di continuità aziendale. Questi assetti devono potersi attivare e
intervenire tempestivamente, arginando gli effetti di una crisi già in atto (per superare la
crisi e recuperare la continuità aziendale).
La predisposizione di assetti adeguati diventa quindi un obbligo, che viene assolto
soprattutto dagli organi delegati (comitato esecutivo e amministratori delegati), previa
autorizzazione del consiglio di amministrazione: nella delega deve essere anche indicato il
contenuto, i limiti e il perimetro entro il quale la delega deve operare.
Normalmente, la predisposizione di assetti adeguati è delegata agli organi delegati,
perché questi soggetti hanno compiti esecutivi e hanno le capacità per mappare i rischi e
le vere esigenze della società (manager).
Nel caso in cui ci sia stata la delega e nel caso vengano predisposti gli assetti, sugli organi
delegati incombe l’onere di predisporre i piani strategici industriali e finanziari della
società.
In ogni caso, in presenza di una delega, rimane in capo al CdA l’obbligo di valutare
effettivamente l’adeguatezza degli assetti predisposti (compito che sussiste anche
sull’organo di controllo, che valuta l’effettivo funzionamento e l’efficienza di questi
assetti).
Obbligo di agire costantemente informati (circolarità informativa) e obbligo degli organi
delegati di informare il CdA: sotto il profilo della responsabilità, il Cda ha il dovere di
chiedere un supplemento di informativa (qualora non sia sufficientemente informato), nel
momento in cui effettua le proprie verifiche (altrimenti, non può non far valere il fatto di
non occuparsi personalmente della predisposizione degli assetti, perché aveva comunque
l’obbligo di vigilare).
La mancata predisposizione di assetti adeguati è ancora più grave se questa mancanza è
stata fatta da da’impresa “sana” che dispone della capacità finanziaria e delle risorse
necessarie per dotarsi.
Nella gestione, rientra anche l’adozione di modelli organizzativi volti alla prevenzione di
reati (legge 231/2001).
COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI:
- Hanno il potere gestorio (potere di compiere tutte le operazioni necessarie per
l’attuazione dell’oggetto sociale): deliberano su