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a. RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE

Fino alla riforma del 2003, la riduzione reale era prevista soltanto per esuberanza: era

ammissibile solamente nel caso in cui i soci decidessero che il capitale originariamente

destinato a capitale sociale era eccessivo rispetto agli obiettivi prefissati.

Art.2445cc: adesso non è più necessario la sussistenza del requisito dell’esuberanza,

affinché si possa procedere ad un’operazione di riduzione del capitale reale. Ad oggi

può avvenire per qualunque scopo.

- Quando si procede alla riduzione del capitale sociale, il capitale non può essere

ridotto al di sotto del minimo legale (€50.000), al di sotto del quale non

potrebbe esistere una società per azioni.

- L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni (ad esempio,

uscire dalla borsa o ridimensionare il business)e le modalità di riduzione: la

delibera può essere eseguita solo dopo 90 giorni dall’iscrizione nel Registro delle

Imprese, termine entro il quale i creditori sociali possono fare opposizione (la

riduzione reale del capitale potrebbe infatti recare pregiudizio ai creditori più

deboli).

Quando c’è una riduzione reale di capitale, ci sono infatti esigenze di tutela: tutelare i

creditori sociali. La delibera di riduzione del capitale potrà essere eseguita soltanto se

non interviene l’opposizione da parte dei creditori sociali. Questa opposizione deve

pervenire entro 90 giorni dall’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese. Se i

soci ritengono l’opposizione come inopportuna e infondata, possono rivolgersi al

tribunale per chiedere la concessione di eseguire comunque la riduzione di capitale.

Con la riforma del 2003, si è previsto che la società possa comunque dare esecuzione

alla delibera di riduzione del capitale anche senza attendere il decorso, facendo

apposita istanza al tribunale, che la potrà autorizzare quando ritenga che non vi sia

pregiudizio per i creditori sociali, oppure nel caso in cui venga prestata idonea

garanzia a tutela degli eventuali creditori.

Come si esegue la delibera di riduzione del capitale sociale? Le modalità con cui può

avvenire la riduzione reale di capitale sono:

- mediante la liberazione dei soci dai versamenti ancora dovuti (decimi residui)

- mediante rimborso del capitale sociale (eventualmente mediante estrazione a

sorte): in questo caso, ai soci rimborsati vengono rilasciate azioni di godimento,

che attribuiscono il diritto futuro di partecipare alla distribuzione degli utili e alla

liquidazione del capitale al momento dello scioglimento. Nel caso di divisione

degli utili, dopo che è stata data una parte del dividendo agli altri soci; in sede

di scioglimento, partecipano soltanto sul residuo dopo che gli altri soci hanno

avuto la restituzione del valore nominale di cui i titolari di azioni di godimento

sono già entrati nella disponibilità.

b. RIDUZIONE DEL CAPITALE NOMINALE O PER PERDITE

Si ha questo tipo di riduzione in caso di perdite: consiste nell’adeguare il capitale

sociale nominale al capitale reale minore che risulta in seguito alla perdita. Può essere

facoltativa o obbligatoria.

È una riduzione puramente nominale, che non comporta alcuna riduzione del

patrimonio sociale (che si è già verificata per effetto delle perdite subite dalla società).

Perché si possa parlare di perdita del capitale, occorre che le perdite abbiano

completamente eroso tutte le riserve disponibili: non si ha perdita del capitale, se

l’importo delle perdite non supera l’ammontare delle riserve.

Il legislatore prende in considerazione questa ipotesi solo se la perdita è oltre 1/3 del

valore del capitale sociale:

- RIDUZIONE FACOLTATIVA: Fin quando la perdita non è superiore a un terzo del

capitale sociale, la società è libera di fare quello che vuole. La società può

quindi comunque decidere di deliberare la riduzione (anche se la perdita non è

oltre 1/3): se la società ha emesso obbligazioni, la riduzione può essere disposta

solo rispettando il limite dell’emissione (doppio del capitale + riserve).

- RIDUZIONE OBBLIGATORIA: Nel momento in cui la riduzione è superiore a 1/3

del capitale sociale, gli amministratori devono convocare senza indugio

l’assemblea straordinaria perché assuma gli opportuni provvedimenti.

Se il minimo legale NON viene intaccato, è prevista la possibilità di

 rinviare a nuovo le perdite. L’assemblea straordinaria può altrimenti

provvedere alla riduzione del capitale sociale e al contestuale aumento

del capitale (se il capitale è sceso al di sotto del minimo legale).

Se a causa della perdita, il capitale sociale è sceso al di sotto del minimo

 legale, la perdita NON può essere riportata a nuovo. L’assemblea

straordinaria deve necessariamente deliberare la riduzione del capitale e

il contestuale aumento di capitale, almeno per ripristinare il minimo

legale. Altre opzioni: trasformazione della società oppure scioglimento e

liquidazione.

PERDITA A NUOVO: la società NON è obbligata immediatamente a ridurre il capitale

sociale, potendo decidere anche di portare la perdita a nuovo per vedere cosa succede

nell’esercizio successivo.

Nel caso in cui la società ritenga di portare la perdita a nuovo, se entro l’esercizio

successivo la perdita NON risulta diminuita a meno di 1/3, l’assemblea è obbligata a

ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate(questo fino a quando ci si

trova nell’ambito in cui il valore minimo del capitale sociale non sia intaccato,

rispettando quindi i limiti di capitale minimo).

Per quanto riguarda le PMI e le start up innovative, la possibilità di portare a nuovo la

perdita non è di

un anno ma è di due anni. La disciplina prevista dall’emergenza Covid 19 sterilizza le

eventuali di riduzione di capitali per le perdite verificate fino al 30/12, per evitare un

lock down definitivo per una moltitudine di società.

Capitolo 7: SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE (MODELLO TRADIZIONALE)

L’organo amministrativo può essere formato da persone socie o non socie. Nelle società

aperte, è obbligatorio il modello collegiale di amministrazione. Nelle società chiuse, lo

statuto può prevedere:

- ORGANO AMMINISTRATIVO UNIPERSONALE: amministratore unico che esercita

individualmente tutte le funzioni proprie dell’organo amministrativo.

- ORGANO AMMINISTRATIVO COLLEGIALE: consiglio di amministrazione + eventuali

organi delegati (comitato esecutivo e amministratori delegati). Per le decisioni, è

vietata l’unanimità (massimo una maggioranza rafforzata).

FUNZIONE: agli amministratori è affidata in via esclusiva la gestione dell’impresa, nel

rispetto delle norme all’art.2086, comma 2 cc. Gli amministratori hanno il potere di

compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (si occupano della

scelta delle strategie funzionali da perseguire).

“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva,

ART.2086 del CODICE CIVILE:

ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla

natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della

crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza

indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il

superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale ”.

Questa norma è stata importata dal Codice della crisi: la modifica apportata dal codice

della crisi nel 2003 ha agito sul profilo della responsabilità degli amministratori. La

predisposizione degli assetti è un obbligo che incombe (sull’organo amministrativo) per

tutti i tipi societari e anche per l’impresa individuale. Il codice della crisi ha dettato una

vera e propria definizione di crisi (finanziaria): quando l’imprenditore comprende che non

è in grado di adempiere ai pagamenti nei successivi 12 mesi.

L’imprenditore (l’amministratore) ha il dovere di istituire un assetto organizzativo,

contabile e amministrativo, che sia adeguato alla natura e dimensione dell’impresa.

L’assetto così predisposto deve essere finalizzato alla rilevazione tempestiva della crisi

d’impresa e della perdita di continuità aziendale. Questi assetti devono potersi attivare e

intervenire tempestivamente, arginando gli effetti di una crisi già in atto (per superare la

crisi e recuperare la continuità aziendale).

La predisposizione di assetti adeguati diventa quindi un obbligo, che viene assolto

soprattutto dagli organi delegati (comitato esecutivo e amministratori delegati), previa

autorizzazione del consiglio di amministrazione: nella delega deve essere anche indicato il

contenuto, i limiti e il perimetro entro il quale la delega deve operare.

Normalmente, la predisposizione di assetti adeguati è delegata agli organi delegati,

perché questi soggetti hanno compiti esecutivi e hanno le capacità per mappare i rischi e

le vere esigenze della società (manager).

Nel caso in cui ci sia stata la delega e nel caso vengano predisposti gli assetti, sugli organi

delegati incombe l’onere di predisporre i piani strategici industriali e finanziari della

società.

In ogni caso, in presenza di una delega, rimane in capo al CdA l’obbligo di valutare

effettivamente l’adeguatezza degli assetti predisposti (compito che sussiste anche

sull’organo di controllo, che valuta l’effettivo funzionamento e l’efficienza di questi

assetti).

Obbligo di agire costantemente informati (circolarità informativa) e obbligo degli organi

delegati di informare il CdA: sotto il profilo della responsabilità, il Cda ha il dovere di

chiedere un supplemento di informativa (qualora non sia sufficientemente informato), nel

momento in cui effettua le proprie verifiche (altrimenti, non può non far valere il fatto di

non occuparsi personalmente della predisposizione degli assetti, perché aveva comunque

l’obbligo di vigilare).

La mancata predisposizione di assetti adeguati è ancora più grave se questa mancanza è

stata fatta da da’impresa “sana” che dispone della capacità finanziaria e delle risorse

necessarie per dotarsi.

Nella gestione, rientra anche l’adozione di modelli organizzativi volti alla prevenzione di

reati (legge 231/2001).

COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI:

- Hanno il potere gestorio (potere di compiere tutte le operazioni necessarie per

l’attuazione dell’oggetto sociale): deliberano su

Dettagli
A.A. 2022-2023
127 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaagalliani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Paolucci Maria Ginevra.