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f. ESITO POSITIVO PIANIFICAZIONE E ADOZIONE INTERVENTI CORRETTIVI:
organizzativi; tecnici; procedurali; comunicativi; formativi rivolti ai fattori di contesto e
contenuto del lavoro risultati critici.
g. Messa a punto degli strumenti di valutazione dell’efficacia dell’intervento
h. Verifica dell’efficacia dell’intervento
3. Fase approfondita (soggettiva, percezioni dei lavoratori) diversa a seconda del numero di
dipendenti.
• Per aziende con più di 9 dipendenti (altrimenti è difficile garantire l’anonimato):
a. Somministrazione del QUESTIONARIO STRUMENTO INDICATORE (HSE)
b. Analisi dei risultati
• Per aziende tra 6 e 9 dipendenti:
a. FOCUS GROUP o QUESTIONARIO STRUMENTO INDICATORE (con limiti
metodologici della loro applicazione). Aziende più a carattere familiare, il moderatore
deve fare emergere criticità riferite a specifiche categorie (ovvero quelle dell’HSE).
Sono tematiche che in questo genere di aziende vengono affrontate
quotidianamente. Il moderatore può essere un componente del Gruppo di Gestione
della Valutazione, il consulente non è obbligatorio.
b. Analisi dei risultati
• Per aziende fino a 5 dipendenti:
a. RIUNIONE
b. Analisi dei risultati
ESITO NEGATIVO SI PROCEDE ALLA RI-VALUTAZIONE DOPO 2-3 ANNI o prima qualora
ci sia un cambiamento organizzativo tale da modificare gli assetti organizzativi (es.
pandemia, fusione aziendale)
4. Fase di pianificazione e messa in atto degli interventi correttivi
a. ESITO POSITIVO PIANIFICAZIONE E ADOZIONE INTERVENTI CORRETTIVI:
organizzativi; tecnici; procedurali; comunicativi; formativi
b. Messa a punto degli strumenti di valutazione dell’efficacia dell’intervento
c. Verifica dell’efficacia dell’intervento
Smart working: la posizione della giurisprudenza. Esperienze e prospettive
Avv. Cristiana Pomes
Possibile domanda: possibili elementi di criticità e vantaggi, limiti che possono essere intrinseci a
questa modalità a cui dobbiamo porre attenzione (diritto alla disconnessione).
Il perfezionista disfunzionale tende sempre alla procrastinazione, differisce sempre la conclusione
di un compito, lavoratore la cui autonomia può diventare un dark side, Karasek in questo caso “non
funziona”, l’autonomia per questo genere di lavoratori diventa disfunzionale, per non rischiare di
portare a termine un compito che loro percepiscono non essere perfetto, adottano una strategia di
coping disfunzionale, ritardando il compito o abbandonandolo, ritenendo di non riuscire a portarlo a
termine, piuttosto di percepire la conclusione di un compito come imperfetto.
Smart working Ambito di applicazione e fonte normativa: «Rapporti di lavoro subordinato –L.
22.5.2017 n. 81»
Il lavoro agile
Il 14 giugno 2017 entra in vigore la L. 22.5.2017 n. 81 (81/17) recante: «misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi
e nei luoghi del lavoro subordinato»
Art. 18
«allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro», si promuove il lavoro agile quale: 74
Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le
▪ parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di
orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento
dell’attività lavorativa. Si avvicina al rapporto di lavoro autonomo. Incide su libertà dei luoghi e
dei tempi di lavoro.
La prestazione lavorativa viene eseguita, «in parte all’interno di locali aziendali e in parte
▪ all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di
lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva».
Art. 19 Forma e recesso
Modalità alternata tra modalità classica e smart working (giornate o periodi).
L’accordo stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, disciplina:
• l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali;
• le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
• i termini e le modalità di utilizzazione degli strumenti forniti al lavoratore per l’uso all’esterno dei
locali aziendali;
• i tempi di riposo del lavoratore;
• le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore
dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
In caso di accordo a tempo indeterminato, la norma pone un termine di preavviso, per il caso di
recesso “non inferiore a trenta giorni”. Qualora l’accordo sia stipulato con lavoratori disabili, il
termine viene incrementato a non meno di novanta giorni;
In presenza di un giustificato motivo, entrambe le parti del rapporto possono recedere prima della
scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di
accordo a tempo indeterminato.
Art. 20 Trattamento, diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze del
lavoratore
Il lavoratore agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo “non inferiore” a quello
complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni
esclusivamente all'interno dell'azienda.
Inoltre, l’accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore può riconoscere a quest’ultimo il diritto
all’apprendimento permanente ed alla periodica certificazione delle relative competenze.
Art. 21 Potere di controllo e disciplinare
Il datore di lavoro ha diritto di controllare la prestazione resa dal lavoratore in modalità di lavoro
agile, nei limiti espressamente indicati dall’accordo individuale stipulato e nel rispetto della
disciplina in materia di controlli a distanza del lavoratore di all’art. 4 Stat. Lav.
L’accordo individuale dovrà, inoltre, precisare gli eventuali comportamenti disciplinarmente
rilevanti ulteriori a quelli contenuti nel codice disciplinare applicato dal datore di lavoro al
personale che presta attività lavorativa esclusivamente all’interno dei locali.
Lo Smart Working e i buoni pasto
Secondo la legge 81 del 2017, “Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha
diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente
applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente
all’interno dell’azienda”. 75
Tuttavia, durante lo smart working, non spettano automaticamente i buoni pasto: infatti, avendo
natura non negoziale, sono revocabili unilateralmente dal datore di lavoro a prescindere dal lavoro
agile.
A tal proposito, la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 28 luglio 2020, n. 16135, ha confermato
la natura assistenziale dei buoni pasto e non ha ritenuto che i medesimi costituiscano un elemento
della retribuzione normale del lavoratore.
Tornando ai buoni pasto, di recente il Tribunale di Venezia si è occupato di una controversia tra
alcuni lavoratori ed il Comune di Venezia relativa al presunto diritto ai buoni pasto anche durante la
prestazione lavorativa in modalità agile. A tal proposito, il Tribunale di Venezia, con sentenza 8 luglio
2020, n. 1069, ha rigettato la richiesta presentata dai lavoratori ritenendo il lavoro agile
incompatibile con la fruizione dei buoni pasto, per i seguenti motivi:
• durante lo smart working non è previsto un orario di lavoro fisso e i lavoratori sono liberi di
organizzare come meglio ritengono la prestazione sotto il profilo della collocazione
temporale;
• il buono pasto rappresenta a tutti gli effetti un elemento differente rispetto alla retribuzione
ordinaria.
Alla luce di quanto sopra, si può concludere che l’erogazione dei buoni pasto ai lavoratori in regime
di smart working sia a discrezione del datore di lavoro.
Lo Smart Working e il lavoro straordinario
Ricorso al lavoro straordinario: Quando la prestazione avviene con modalità agile, la legge 81/2017
stabilisce che l’attività deve essere svolta nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario
di lavoro giornaliero e settimanale, stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Qualora il
datore di lavoro non affidi prestazioni che, per la loro complessità, natura o urgenza, di norma,
vengono realizzate entro i normali termini di orario giornaliero/settimanale non vi è motivo di
ritenere necessario il ricorso al lavoro straordinario. Inoltre, il lavoro svolto in modalità agile
non è controllabile in termini di ore espressamente dedicate.
Pertanto, l’effettuazione di prestazioni lavorative eccedenti il normale orario giornaliero risulta
discrezionale e di difficile individuazione.
È possibile quindi riconoscere e retribuire il lavoro straordinario in regime di smart-working?
La posizione comune, riscontrata negli accordi aziendali fin qui sottoscritti, è quella di negare la
possibilità di svolgere lavoro straordinario nell’ambito delle prestazioni rese in regime di
lavoro agile, pur con qualche isolata eccezione.
Infatti, alcuni accordi concedono, comunque, la possibilità di svolgere straordinari, ove
specificatamente previsti e previa autorizzazione del datore di lavoro con il conseguente
riconoscimento del relativo trattamento economico.
Si può quindi concludere che teoricamente è possibile svolgere lavoro straordinario anche se
di fatto è molto difficile, se non impossibile, tenere il computo dell’orario di lavoro effettivamente
prestato.
Nei fatti, e nello spirito della norma possiamo dunque ritenere preferibile (non obbligatorio) - in
alternativa al riconoscimento di retribuzioni per lavoro straordinario - riconoscere compensi
(o premi) extra in relazione al conseguimento di obiettivi, a prescindere dalla misurazione del
tempo impiegato per raggiungerli.
Smart Working e infortuni sul lavoro
Art. 22 Sicurezza sul lavoro
È onere del datore di lavoro garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la
prestazione in modalità di lavoro agile. Previsto obbligo documentale ad hoc, in forza del quale, con
76
cadenza almeno annuale, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta recante l’individuazione dei rischi generali e
specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Art. 23 Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali
Il lavoratore ha diritt