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Il trattamento dello stato straniero

Una norma di diritto internazionale consuetudinario di antica formazione prescrive che uno Stato non possa essere sottoposto a giurisdizione di fronte ai tribunali di uno Stato estero. Tale norma è una proiezione del principio dell'eguaglianza degli Stati e tutela la loro indipendenza. In virtù di tale norma uno Stato non può essere convenuto in giudizio dinanzi a un Tribunale dello Stato del foro, tranne che lo Stato estero non accetti volontariamente di sottoporsi alla giurisdizione locale e quindi rinunci all'immunità.

Excursus storico (Evoluzione da immunità assoluta a relativa):

Diritto internazionale classico: Fino alla metà del XIX secolo nel diritto internazionale era generalmente riconosciuto che uno Stato estero non potesse essere assoggettato ad atti di autorità da parte di un altro Stato, in ragione dell'assenza di qualsiasi gerarchia tra Stati sovrani. Immunità assoluta

acta iure gestionis e imperii.

Diritto internazionale contemporaneo: la c.d. immunità assoluta è stata revisionata dopo la Prima guerra mondiale, parallelamente all'ampliamento dell'attività economica degli Stati, sempre più frequentemente impegnati in attività privatistiche che nulla avevano a che fare con il carattere pubblicistico dello Stato (N.B. l'immunità può essere sempre oggetto di rinuncia da parte dello Stato):

Immunità dello Stato straniero:

  • Assoluta per acta iure imperii (Atti tipici di uno Stato, come la difesa, la sicurezza interna, la diplomazia)
  • Relativa per acta iure gestionis (Attività commerciali svolte dagli Stati, che potrebbero essere svolti anche da privati, come l'acquisto immobile, emissione prestiti obbligazionari)

Immunità dei beni dello Stato straniero da azioni esecutive:

  • Esecuzione forzata ammissibile solo se esperita su beni non destinati ad una

La difficoltà nel capire quale atto possa qualificarsi come iure imperii e gestionis rimette al giudice di turno l'onere di giudicare a favore o contro l'immunità, mentre il diritto internazionale convenzionale è abbastanza limitato nella codificazione della disciplina.

LA PRASSI A FAVORE DI UNA LIMITAZIONE DELL'IMMUNITÀ ASSOLUTA DELLO STATO DALLA GIURISDIZIONE:

La prassi esistente oscilla tra l'approccio classico e innovativo, ma è difficile estrarne un diritto quantomeno consuetudinario:

  • Le nazionalizzazioni sovietiche degli anni 20: Con la rivoluzione di ottobre le fabbriche, originariamente private, della Russia Zarista vennero nazionalizzate. Quando sorgeva un contenzioso commerciale l'Unione Sovietica pretendeva di vedersi riconosciuta la norma consuetudinaria sull'immunità dello Stato straniero, ma questa richiesta non venne accolta dalla comunità internazionale.
  • Il default
Il paese sudamericano aveva emesso delle obbligazioni nel mercato dei titoli per sostenere il suo debito e le sue spese. Con il default argentino, molti piccoli risparmiatori che avevano investito nei bond argentini persero tutto e intentarono cause contro il governo di Buenos Aires che, dal suo canto, invocò il principio di immunità. I tribunali americani hanno negato l'immunità dalla giurisprudenza civile nella ratio che l'emissione di bond fosse un atto privatistico. I tribunali italiani hanno respinto i ricorsi valutando il provvedimento di autorizzazione del default come uno di carattere pubblicistico, a tutela del popolo argentino e della sua sopravvivenza finanziaria. LE OPERE DI CODIFICAZIONE E LE LORO PECULIARITÀ La Convenzione di Basilea sull'immunità degli Stati - Consiglio d'Europa (Basilea, 1972) in vigore [Solo 8 ratifiche (Austria, Belgio, Cipro, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi,

Svizzera)

UNICITÀ: Definisce il principio di immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione dello Stato ma, nello specifico, elenca le attività iure gestionis che non prevedono l’applicazione dell’immunità, tra cui la Tort Exemption e le controversie lavorative. Questa convenzione è quella che più di tutte è considerata esplicativa del diritto consuetudinario esistente in materia.

La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni – CDI (New York, 2004) 110

Non in vigore Ratificata solo da 22 stati (Compresa Italia nel 2013), ma servono 30 ratifiche per entrata in vigore

Questa ultima opera in particolare è una convenzione di codificazione ma anche di avanzamento del diritto consuetudinario. È stato firmato da 28 stati ma non è ancora entrato in vigore (anche se gli Stati firmatari sono vincolati da degli obblighi minori dopo la firma). Questa

convenzione è stata spesso presa come punto di riferimento da molte giurisprudenze nazionali.

UNICITÀ: La Convenzione di New York del 2004 riconosce come principio generale l'immunità dello stato straniero dalla giurisdizione dello stato ospitante ma elenca alcune eccezioni di carattere privatistico e il metodo per capire il loro carattere di acta iure gestionis. Secondo l'articolo 2: "Per determinare se un contratto o una operazione abbiano natura di 'operazione commerciale' si deve in primo luogo far riferimento alla natura del contratto e dell'operazione, ma si deve altresì tenere conto del suo scopo se le parti del contratto hanno così convenuto o se, nella pratica dello Stato del foro, lo scopo è rilevante per determinarne il carattere non commerciale".

IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI: La convenzione di New York non si applica ai privilegi e alle immunità di cui lo stato gode in relazione

All'esercizio né delle sue missioni diplomatico consolari, né delle sue missioni alle OI. Non si applica altresì alle immunità dei capi di stato e di governo. L'Immunità può essere sempre e comunque rinunciata dallo Stato titolare ma può farlo solo in modo inconfutabile, con una dichiarazione scritta, una clausola contrattuale o comparendo in giudizio e confermando la rinuncia all'immunità.

I SINGOLI CASI DI LIMITAZIONE ALL'IMMUNITÀ DELLO STATO DALLA GIURISDIZIONE

L'immunità degli Stati dalla giurisdizione straniera è un principio fondamentale, ma negli ultimi decenni sono stati riconosciuti alcuni casi in cui l'immunità può essere limitata.

Azioni riconvenzionali: Lo stato straniero non potrà avvalersi dell'immunità in caso di azioni riconvenzionali. Il convenuto in giudizio da uno Stato può, oltre a difendersi dalle pretese avanzate dal convenente,

anche promuovere una propria domanda contro il convenente, sfruttando lo stesso giudizio e processo. Attività prettamente iure gestionis: nel diritto contemporaneo è positivo che l'immunità statale dalla giurisdizione assoluta sia limitata di fronte ad atti che rientrino nella sfera si acta iure gestionis, come appunto attività commerciali, contratti, diritti di proprietà e controversie di lavoro, per cui gli Stati operano come privati e, per cui, non possono sottrarsi dalla giurisdizione invocando immunità (Queste limitazioni alla giurisdizione sono riconosciute nelle Convenzioni di Basilea e New York): - Attività commerciali: Gli Stati possono essere chiamati a rispondere delle loro attività commerciali svolte all'estero in quanto tali attività non sono considerabili come Acta iure imperii, e quindi non godono di immunità giurisdizionale. - Contratti: Gli Stati possono essere chiamati a rispondere dei loro contratti, sia nazionali che internazionali, in quanto tali atti rientrano nella sfera dell'attività commerciale e non godono di immunità giurisdizionale. - Diritti di proprietà: Gli Stati possono essere chiamati a rispondere delle controversie relative ai diritti di proprietà, come ad esempio espropriazioni o violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in quanto tali atti rientrano nella sfera dell'attività commerciale e non godono di immunità giurisdizionale. - Controversie di lavoro: Gli Stati possono essere chiamati a rispondere delle controversie relative ai rapporti di lavoro, come ad esempio licenziamenti o discriminazioni, in quanto tali atti rientrano nella sfera dell'attività commerciale e non godono di immunità giurisdizionale.loro obblighi contrattuali nei confronti di soggetti esteri, in tal caso gli Stati non possono invocare l'immunità giurisdizionale per evitare di rispettare i propri obblighi contrattuali.
  • Proprietà: gli Stati possono essere chiamati a rispondere di controversie riguardanti la proprietà immobiliare situata all'estero, poiché tale proprietà non è considerata un elemento della sovranità dello Stato e quindi non godono dell'immunità giurisdizionale.
  • Controversie lavorative: se insorgono controversie lavorative tra lo Stato e, ad esempio, il personale locale ingaggiato per mansioni amministrative dei loro uffici all'estero, la Convenzione di Basilea e New York riconoscono una limitazione alla giurisdizione:
    • Basilea: Due criteri da esaminare, nazionalità del lavoratore (o residenza abituale) e luogo dove il lavoro è stato prestato. Se il lavoratore è cittadino dello Stato del foro

La sua mansione si svolge nello Stato del foro, quindi lo Stato straniero non potrà avvalersi dell'immunità. Se il lavoratore è di uno stato terzo e la sua attività è svolta nello stato del foro, vale lo stesso principio, lo stato straniero non potrà avvalersi dell'immunità. Se il lavoratore ha la cittadinanza dello Stato straniero, anche se svolge la sua mansione nel territorio del foro, lo Stato straniero potrà avvalersi dell'immunità.

New York: Lo Stato straniero non può invocare immunità relativamente ad un procedimento che è emerso da una controversia lavorativa tra lo Stato straniero e la persona fisica che ha svolto o dovrà svolgere la sua mansione del tutto o in parte nel territorio dello Stato del foro. Le eccezioni alla regola generale sono enumerate nell'articolo 11 della Convenzione: a) il dipendente è stato assunto per svolgere funzioni particolari.

111 dell'esercizio dell'attività di governo; b) il dipendente è un funzionario diplomatico, un agente consolare, un membro del personale diplomatico; etc. Oppure se l'oggetto della controversia riguarda il rinnovo del contratto di lavoro o il licenziamento, allora lo Stato straniero può invocare l'immunità. Quale è la linea seguita dai tribunali italiani? L'Italia, parte della Convenzione di New York, si fonda sull'articolo 11.

Tort exemption: Le Convenzioni di Basilea e di New York prevedono delle eccezioni dalla giurisdizione civile nella forma della Tort Exemption. Questa eccezione viene riconosciuta con ampiezze diverse da Basilea (Art. 11) e da New York (Art. 12). Generalmente questa eccezione prevede che lo stato straniero non possa mai invocare l'immunità per eventuali risarcimenti a fronte di azioni commesse a beni o a persone fisiche nel territorio del foro da un agente dello Stato straniero. La genesi

di questa eccezione è molto circoscritta, ovverosia i risarcimenti a seguito di incidenti automobilistici con auto diplomatiche. In caso di incidente tra auto diplomatiche e altre auto dello Stato accreditatario, le assicurazioni erano solite fondarsi sull'immunità.

Dettagli
A.A. 2023-2024
204 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Richardfnt1996 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Sciso Elena.