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Effetti della guerra sui trattati
L'art. 73 della Convenzione di Vienna afferma che la Convenzione non si occupa della questione relativa all'apertura di ostilità fra Stati. È una clausola negativa, clausola di salvaguardia espressa.
Tradizionalmente, la guerra veniva considerata come una causa di estinzione di tutti i trattati internazionali vigenti tra i belligeranti (avveniva nei secoli passati). Oggi, la guerra non ha più tale potere nella maggior parte dei casi; in alcuni casi, i trattati possono entrare in vigore proprio con lo scoppio di un conflitto interno o internazionale (come quelli di aiuto umanitario).
Gli unici trattati che si estinguono a causa della guerra sono quelli che contengono il brocardo Rebus sic stantibus. Vi sono diritti inderogabili anche in caso di guerra o situazioni eccezionali (previsto dall'art 15 convenzione europea). Bisogna valutare caso per caso quale sia la situazione dei trattati in tempo di guerra, bisogna valutare.
se la guerra ha determinato un mutamento fondamentale delle circostanze. Benedetto concordi inquadra la guerra come il mutamento fondamentale delle circostanze. Disposizione secondo la quale l'inadempimento può costituire una causa di estinzione del trattato. Se c'è una violazione essenziale essa costituisce un inadempimento le altre parti possono considerare estinto un trattato. La parte vittima del trattato potrà scegliere se invocare l'estinzione del trattato oppure potrà scegliere di inquadrare tale situazione del diritto della responsabilità internazionale. Lo stato vittima della violazione del trattato può scegliere se chiedere l'estinzione o inquadrare tale situazione nell'ambito del diritto della responsabilità internazionale (che studieremo nella terza parte del corso. Con riferimento a tutte queste cause la convenzione di Vienna prevede una procedura di soluzione delle controversie in materia di
Invalidità di invalidità, sospensione e estinzione. Procedura prevista piuttosto complessa che non è mai stata applicata:
- Lo stato che sostiene l'invalidità/la sospensione/estinzione deve comunicare la propria posizione al depositario e alle altre parti che avranno tempo 3 mesi per rispondervi. Se non rispondono la procedura viene considerata assolta, la propria pretesa nel silenzio è stata accettata dalle parti contranti.
Se un'altra parte risponde nasce una controversia internazionale che si dovrà risolvere ai sensi dell'art. 33 della convenzione di Vienna.
Se nel termine di 12 mesi non viene trovato una soluzione ai sensi dell'art. 33 viene in applicazione il protocollo. Il segretario generale avrà un'azione di mediazione, se non avrà successo avrà luogo una commissione di conciliazione di 5 membri per cercare una soluzione che le parti potranno anche decidere di non osservare (non sarà
oggetto d’esame, non si richiede la conoscenza di questi dettagli)
INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
L’art. 31 della Convenzione di Vienna stabilisce la regola generale per quanto riguarda l’interpretazione dei trattati, che recita:
Un trattato deve essere interpretato in buona fede tenendo conto del senso ordinario dei termini utilizzati nel loro contesto e alla luce dell’oggetto/scopo.
Nell’interpretazione dei trattati internazionali, l’interprete deve utilizzare criteri oggettivi, non soggettivi.
Deve utilizzare la volontà oggettiva che emerge dal trattato, dal testo letterale.
I criteri interpretativi che l’interprete deve seguire sono:
- PRINCIPIO DI BUONA FEDE: l’interprete non deve forzare un significato al fine di strumentalizzarlo.
- CRITERIO LETTERALE: l’interprete deve tener conto del senso ordinario dei termini utilizzati nel trattato.
- CRITERIO SISTEMATICO: l’interprete deve considerare il contesto normativo in cui il trattato si inserisce.
4) CRITERIO TELEOLOGICO: l'interprete deve tenere conto dell'oggetto e dello scopo del trattato. Ad esempio, se un trattato contiene disposizioni di difficile interpretazione perché i suoi autori hanno utilizzato termini equivoci in modo tale da poter essere interpretati diversamente (ambiguità costitutiva del trattato), l'interprete dovrà tenere conto, per la corretta interpretazione, dello scopo e dell'oggetto del trattato. Deve quindi prediligere l'interpretazione più consona all'oggetto del trattato, ad esempio, un trattato sulla tutela dei diritti umani dovrà essere interpretato in maniera progressista a tutela effettiva dei diritti oggetto di accordo.
Questi criteri interpretativi hannovalore generale erga omnes, cioè devono essere osservati anche dai Paesi che non hanno ratificato la Convenzione di Vienna come Francia e USA. La prima regola che l'interprete deve seguire durante i lavori di interpretazione è quindi quella espressa dall'art. 31 della Convenzione. In un secondo momento, può utilizzare anche ulteriori strumenti, detti mezzi complementari, specificati dall'art. 32 della Convenzione: 1) L'interprete può far ricorso ai lavori preparatori del trattato. Per ricorso ai lavori preparatori del trattato si intende ricorso ai verbali che stabiliscono quali sono stati i passaggi che sono stati svolti durante la redazione del trattato per comprendere quali fossero realmente le volontà delle parti, in quanto la redazione di un trattato internazionale complesso può richiedere alcune volte anche decenni. Questo ricorso viene di solito utilizzato per dare ulteriore conferma all'esito raggiunto tramite
La regola generale.
2) L'interprete può tener conto delle circostanze fattuali. Questi due mezzi complementari potranno essere utilizzati dall'interprete solo se si manifesta una delle seguenti situazioni:
- Quando l'applicazione della regola generale crea un dubbio sulla miglior interpretazione.
- Quando l'applicazione della regola generale crea un risultato del tutto illogico/irrazionale.
Infine, l'art. 33 contiene un ulteriore disposizione strumentale utile all'interprete, oltre a quella contenente la regola generale e quella contenente i mezzi complementari. L'art. 33 riguarda l'interpretazione di trattati conclusi in più lingue ufficiali.
Ad esempio, i trattati multilaterali conclusi nell'ambito delle Nazioni Unite sono solitamente conclusi in 6 lingue ufficiali: l'inglese, il francese, lo spagnolo, l'arabo, il cinese e il russo, nonostante le lingue "di lavoro" siano solo l'inglese e il francese.
La traduzione in 6 lingue avviene a partire dal testo originale inglese e francese per opera di traduttori. In questi casi l'interprete si trova, quindi, di fronte a 6 versioni equivalenti. Invece, negli accordi bilaterali, le versioni ufficiali del trattato sono nelle lingue dei Paesi coinvolti nell'accordo e sempre anche tradotti in inglese. La versione inglese farà fede nel caso si presentino controversie linguistiche che richiedano l'intervento di un interprete. L'art. 33 spiega che l'interprete, di fronte a divergenze linguistiche fra trattati equivalenti, deve trovare un significato che possa conciliare tutte le divergenze. Se ciò non è possibile, dovrà far prevalere il criterio teleologico. MODIFICA ED EMENDAMENTI AI TRATTATI Di questo tema si occupa la Convenzione di Vienna, la quale trova la soluzione nel principio "pacta sunt servanda". Sulla base del PRINCIPIO CONSENSUALE, così come gli Stati devonoesprimere il loro consenso nel vincolarsi ad un trattato internazionale, allo stesso modo una eventuale modifica sarà obbligatoria solamente per quegli Stati facenti parte del trattato che la hanno esplicitamente accettata. Un'eccezione a questo principio è valida solamente per gli atti istitutivi delle Organizzazioni Internazionali, i quali sono accordi non limitati ad un'azione normativa in quanto possiedono anche una dimensione costitutiva/istitutiva. In questo caso, eventuali modifiche saranno osservate da tutti gli Stati a prescindere dal loro consenso, quindi con valore erga omnes partes (PRINCIPIO NORMATIVO). L'art. 108 della Carta delle Nazioni Unite stabilisce che gli emendamenti necessitano per la loro approvazione di ratifica da parte della maggioranza assoluta dei 2/3 degli Stati membri, inclusi i 5 membri permanenti. Una volta entrato in vigore l'emendamento, esso sarà valido e dovrà essere osservato anche dagli Stati che nonlohanno ratificato. Quindi la Carta delle Nazioni Unite segue il principio normativo sopracitato.
ARTICOLI IMPORTANTI DELLA CONVENZIONE DI VIENNA
L'art. 25 della Convenzione di Vienna tratta invece dell'applicazione di un trattato a titolo provvisorio.
Di norma, un accordo internazionale concluso in forma solenne, oltre alla firma, deve essere anche ratificato e depositato presso il depositario per poter entrare effettivamente in vigore. Tuttavia, è possibile che l'accordo, nonostante concluso in forma solenne, possa entrare in vigore già nel momento della firma (come per i trattati conclusi in forma semplificata) A TITOLO PROVVISORIO.
Inoltre, l'art. 25 prevede che uno Stato possa comunicare agli altri in un qualsiasi momento che da quel momento in poi non applicherà più il trattato a titolo provvisorio.
CASO: Caso GATT
Il GATT è un accordo internazionale concluso nel 1947 in forma solenne tra una ventina di Paesi, applicato a
Titolo provvisorio
Fino al 1994, per 47 anni, continuò ad essere applicato a titolo provvisorio senza entrare mai in vigore con la procedura prevista per i trattati conclusi in forma solenne. Nel 1994 poi i Paesi aderenti al trattato decisero di cessare la sua applicazione a titolo provvisorio, senza che esso entrasse mai effettivamente in vigore.
Nel 1995 sorse poi l'Organizzazione Mondiale del Commercio che ha praticamente sostituito il GATT.
L'art. 26 della Convenzione di Vienna dà inizio alla terza parte dell'accordo che regola i trattati internazionali. Questo articolo tutela il principio "pacta sunt servanda" per cui un trattato deve essere osservato in buona fede dai contraenti.
L'art. 27 della Convenzione di Vienna fa riferimento al fatto che il diritto interno di un Paese non può essere invocato per invalidare un accordo internazionale. Questa affermazione ha una particolare importanza perché definisce e riconosce
l'esistenza di molteplici ordinamenti giuridici diversi fra loro, in cui per ordinamento si intende sia quello statale sia quello delle organizzazioni internazionali. L'art. 28 della Convenzione di Vienna definisce