Diritto internazionale
Sapienza Università di Roma – Prof. Cadin – Anno Accademico 2022/2023
1° esonero di diritto internazionale (2022/2023)
Il diritto internazionale è un diritto di natura atipica, poiché regola i rapporti tra enti sovrani in situazione di parità fra loro. Si può quindi parlare di ordinamento paritario. Negli ordinamenti statali, invece, esistono degli organi che comunicano tra loro in modo gerarchico all’interno di ogni potere, che sia esecutivo, legislativo o giudiziario. Al contrario, per i tre poteri nell’ordinamento internazionale NON esistono organi disposti in linea gerarchica.
Potere legislativo
Negli ordinamenti statali è normalmente presente un organo che ricopre la funzione legislativa, ovvero il parlamento. Nel diritto internazionale non esiste un equivalente globale del parlamento, ma esiste un’assemblea generale, i cui atti però, a differenza degli atti parlamentari di un ordinamento statale, NON hanno carattere obbligatorio per gli stati membri, ma costituiscono solo delle raccomandazioni.
Quali sono le fonti del diritto internazionale?
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Diritto della coscienza - derivante da consuetudini, ovvero comportamenti uniformi degli stati membri, che, nonostante non siano resi obbligatori da alcuna legge imposta, sono dettati da un sentimento di obbligatorietà. Determinano quindi una creazione normativa dal basso, in cui il legislatore deve immedesimarsi nella coscienza collettiva dei membri, tenendo tuttavia conto degli interessi geopolitici dei singoli paesi del mondo. Le consuetudini, quindi, non rappresentano un diritto positivo, imposto dall’alto, ma sono comportamenti derivati dall’abitudine degli individui. Per questa ragione, il diritto internazionale consuetudinario viene anche definito "International Common Law", analogamente al diritto consuetudinario inglese, chiamato "Common Law".
Affinché questo sistema funzioni, è necessario che gli stati nelle loro valutazioni tengano conto di questo sentimento giuridico costituito dal diritto della coscienza a prescindere dai loro interessi. La consuetudine è quindi un fatto giuridico, e non un atto giuridico, ed è necessario. Ciò vuol dire che le consuetudini vanno applicate anche quando contrastano con gli interessi geopolitici di un determinato stato. Ovviamente questo non avviene sempre, come sarebbe auspicabile, in quanto gli stati cercheranno sempre di giustificare le loro azioni seppur amorali appellandosi al diritto internazionale, cosa accaduta ad esempio durante l’invasione russa in Ucraina, per la quale Putin si è appellato alla presunta lesione di norme internazionali.
Questo spunto richiama un tema molto importante per cui il diritto internazionale deve essere applicabile a tutti gli stati ugualmente.
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Diritto della volontà – deriva dalla conclusione di accordi internazionali specifici tra due o più paesi che consensualmente si obbligano a rispettare un determinato vincolo. L’accordo che ne nasce è un accordo particolare, il quale prevale sempre giuridicamente su quello generale, quindi la norma che deriva da un accordo particolare deroga la norma generale.
A questo meccanismo esiste però un’eccezione, ovvero lo ius cogens, diritto imperativo. Lo ius cogens rappresenta la norma che prevale in ogni caso e che non può essere derogato in alcuna circostanza. L’art. 53 della Convenzione di Vienna ha stabilito che l’accordo particolare instaurato tra due o più paesi è una nullità, ovvero non esiste giuridicamente, se contrasta con una norma imperativa (ius cogens).
Le norme che hanno carattere di ius cogens sono:
- Divieto del crimine supremo (aggressione militare);
- Divieto del colonialismo;
- Divieto di perpetrare crimini contro l’umanità (es: guerra);
- Divieto di genocidio (crimine dei crimini);
- Divieto di violazione dei diritti umani.
Quello dello ius cogens è un passo avanti relativamente recente, con il quale si è stabilita l’inviolabilità e inderogabilità di un determinato comportamento. Infatti, anche alla base dell’operato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite esiste un’unica grande linea guida, ovvero "Pax est servanda", slogan che richiama esplicitamente le norme a carattere ius cogens sopramenzionate. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha, infatti, la facoltà di derogare alcune norme internazionali per evitare lo scoppio di una potenziale terza guerra mondiale che al giorno d’oggi determinerebbe lo sterminio della razza umana a causa dell’utilizzo del nucleare.
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quindi, NON può essere considerato una forma di potere esecutivo globale, poiché i suoi membri (rappresentanti di alcuni paesi) hanno sempre la possibilità di porre il veto su una certa decisione.
Potere esecutivo
Come anticipato, l’ordinamento internazionale non prevede l’esistenza di un organo legislativo, in quanto le sue norme deriveranno solamente dalla volontà o dalla consuetudine. L’organo esecutivo è altrettanto assente a livello internazionale, e quindi la funzione esecutiva verrà svolta tramite il meccanismo dell’autotutela.
Esistono due diverse posizioni in riferimento all’utilità della codificazione del meccanismo dell’autotutela:
- La posizione per cui l’istituto dell’autotutela non sia efficace poiché privilegia le grandi potenze a scapito delle nazioni meno potenti.
- La posizione per cui l’autotutela è invece il metodo più idoneo per cercare di dare efficacia al diritto internazionale.
L’autotutela si manifesta in diversi modi:
- Contromisure - sono reazioni ad un illecito (aggressione) subito da un paese da parte di un altro. Queste contromisure presentano tuttavia dei limiti: 1) devono essere pacifiche, 2) devono essere proporzionate, 3) non devono contrastare il diritto cogente. La contromisura nell’autotutela è giustificata dal fatto che non esiste un giudice internazionale che possa risolvere la controversia. Nel caso della commissione di crimini internazionali (genocidi, guerre…) tutti gli stati a livello globale possono considerarsi vittime dell’illecito, e quindi potenzialmente possono tutti intervenire. In questo caso, colui che ha commesso l’illecito internazionale avrà responsabilità erga omnes, quindi nei confronti di tutti.
- Nonostante le contromisure debbano essere di carattere pacifico, esiste un’eccezione al limite sopramenzionato, poiché nel caso in cui il paese stia ricevendo un’aggressione militare diretta, esso può applicare la legittima difesa armata, difendendo egli stesso il suo territorio ma chiamando anche altri paesi a farlo (legittima difesa collettiva).
- Ritorsione – è il comportamento lecito ma non amichevole che un paese adotta in risposta ad un altro comportamento lecito ma non amichevole da parte di un altro paese.
- Sanzioni – (art. 41 della Carta dell’ONU) – sono fondamentalmente contromisure, delle decisioni prese da un organo internazionale nei confronti di uno stato membro o terzo.
- Rappresaglia – termine specifico per riferirsi alla reazione di fronte ad una belligeranza, di fronte ad una perpetrazione di crimini contro l’umanità.
Norme secondarie = sono le norme che si occupano di definire quando viene commesso un illecito, quali sono le sue conseguenze e come possono essere risolte.
Responsabilità internazionale
Il sistema internazionale è di responsabilità oggettiva relativa:
- Oggettiva: Imputabilità di un comportamento illecito ad un individuo internazionale che lo ha commesso. Ciò significa che NON è un sistema che si basa sulla dimostrazione giuridica della colpa, in quanto non esiste un potere esecutivo internazionale che determini la colpevolezza o meno.
- Relativa: Lo stato accusato ha tuttavia il potere di difendersi tramite tre metodi:
- Legittima difesa (giustificata in caso di aggressione);
- Contromisura (giustificata in caso di subito illecito);
- Consenso dello stato leso (è lo stesso stato che ha subito la lesione a chiedere l’intervento di un altro stato).
Potere giuridico
Non esiste un singolo giudice internazionale come accade invece negli ordinamenti nazionali, quindi la funzione giurisdizionale è di natura consensuale, ovvero si basa sul raggiungimento del consenso fra gli stati coinvolti.
Il meccanismo che facilita la nascita del consenso:
- Compromesso ad hoc – trattato con cui si attribuisce la risoluzione di un conflitto ad un determinato giudice/arbitro.
- Clausola compromissoria – durante la stipulazione di un accordo internazionale tra due o più paesi viene inclusa nel trattato questa clausola per cui, qualora dovesse nascere una controversia nell’interpretazione del trattato, si attribuisce il potere di risoluzione ad un giudice/arbitro internazionale. Ad esempio, la Convenzione del 1948 (Genocide Convention) sulla prevenzione del crimine del genocidio contiene una clausola compromissoria alla quale l’Ucraina si è appellata.
- Anche la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto ai trattati prevede la clausola compromissoria che rimanda il giudizio alla Corte Internazionale, ma solo per le controversie che riguardano la non-applicazione del diritto cogente. Questa clausola, tuttavia, non ha mai trovato applicazione pratica.
- Dichiarazione facoltativa di accettazione della competenza obbligatoria della Corte Internazionale a condizioni di reciprocità – questo meccanismo è proprio solamente della Corte Internazionale di Giustizia, come stabilito dall’art. 36 paragrafo 6 della Carta delle Nazioni Unite.
L’articolo tratta dell’accettazione della competenza della Corte a condizione di reciprocità. Lo statuto della Corte è contenuto nell’allegato alla Carta delle Nazioni Unite, che stabilisce che ogni stato che entra nelle Nazioni Unite deve anche far parte dello statuto (condizione necessaria ma non sufficiente). Affinché la Corte possa risolvere eventuali controversie che coinvolgono il paese in questione è necessario che questo firmi la dichiarazione di accettazione a condizione di reciprocità (condizione sufficiente).
La condizione di reciprocità a cui si fa riferimento deve essere anche sostanziale oltre che formale, poiché gli altri stati possono avvalersi di riserve di vario tipo:
- Tempo;
- Rationae materiae (ad esempio la Corte non viene ritenuta competente per questioni di confine);
- Personali (ad esempio lo Stato A stabilisce che la Corte non sarà competente per eventuali conflitti con uno Stato B). In tal caso, l’ambito di applicazione della controversia deve essere presente in entrambe le dichiarazioni di reciprocità.
La presenza eventuale di un giudice internazionale ha natura volontaria, e non necessaria, perché, come detto prima, si verifica solamente se richiesto il consenso fra gli stati. Si parlerà di:
- Giudice quando si ha a che fare con un tribunale precostituito;
- Mentre si parlerà di arbitro (o commissione arbitrale, composta da 3 o 5 membri) quando si ha un’entità specifica creata dalle parti per risolvere la disputa. Gli stati preferiscono chiaramente la predisposizione di un arbitro poiché in tal caso saranno loro stessi a decidere i membri della commissione arbitrale. Infatti, sarà scelto un arbitro da ogni paese mentre l’ultimo sarà scelto dagli altri arbitri già istituiti.
L’art. 94 stabilisce che uno stato non conformato può essere accusato dal Consiglio di Sicurezza, anche se esiste da parte degli stati una misura di sicurezza che gli consente di porre il veto sulla decisione presa dal Consiglio, come era accaduto ad esempio nel 1986 per gli Stati Uniti, accusati per una mancata conformazione ma mai veramente condannati grazie al loro veto.
Il veto viene ritenuto necessario per due motivi:
- Hans Kelsen sostiene che serva per non contrastare con il principio di uguaglianza sostanziale fra i membri del Consiglio.
- L’altro motivo è che i 5 membri permanenti delle Nazioni Unite sono le più grandi potenze nucleari e grazie al veto si blocca un’eventuale fine dell’umanità.
La Corte Internazionale di Giustizia non ha solo funzione contenziosa (risoluzione di conflitti), ma anche funzione consultiva, ovvero di dare pareri giuridici non vincolanti richiedibili da:
- Assemblea Generale;
- Consiglio di Sicurezza;
- Organi principali ONU (eccetto il Segretario Generale) – con condizione procedurale, ovvero essere autorizzato dall’Assemblea Generale;
- 17 istituti specializzati delle Nazioni Unite (Organizzazioni a carattere intergovernativo che si occupano di questioni di competenza delle Nazioni Unite) – con condizione procedurale, ovvero essere autorizzato dall’Assemblea Generale + condizione materiale, ovvero che la materia rientri nelle proprie competenze.
I pareri giuridici non possono essere richiesti alla Corte Internazionale di Giustizia da:
- Segretario Generale;
- Stati;
- Organizzazioni a carattere regionale (esempio: Organi EU);
- AIEA;
- OIM;
- Organizzazione Mondiale Commercio.
Riguardo al tema delle armi nucleari, il Presidente della Corte Int. di Giustizia ha dichiarato che l’utilizzo delle armi nucleari non è da vietare interamente poiché è possibile inviarle su isole deserte. Questa decisione è stata presa dalla Corte Int. di Giustizia perché era stata chiamata a giustificare l’assenza di una norma che vietasse l’utilizzo delle armi nucleari internazionalmente in ogni caso.
Fonti del diritto internazionale
Esistono due dottrine principali che si occupano di definire l’origine del diritto internazionale:
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Dottrina sociale
Secondo questa dottrina il diritto internazionale è un diritto sociale, che non viene calato dall’alto come avviene negli ordinamenti nazionali, ma che nasce dalle consuetudini dei soggetti internazionali, ed è per questo che viene anche detto "diritto spontaneo". La norma internazionale diventa tale dopo aver affrontato un determinato processo, il quale ha inizio con la costituzione di una prassi socialmente necessaria, ma che con il passare del tempo arriva ad essere percepita come una doverosità giuridica. La formazione di una norma internazionale può quindi essere definita una dinamica graduale, progressiva, al contrario di come avviene nei sistemi di Civil Law, in cui le norme vengono imposte come tali dall’alto, da meccanismi di produzione giuridica definiti. -
Dottrina normativa
Secondo questa dottrina anche il diritto internazionale così come quello nazionale dovrebbe derivare dall’alto. Di questa dottrina il principale esponente è Kelsen, secondo cui tutte le norme dovevano avere fondamento giuridico ricevuto dall’alto, stabilendo anche una gerarchia delle fonti a piramide. All’apice di questa piramide si trova, secondo Kelsen, la norma base, la quale non ha bisogno di fondamento giuridico, in quanto non esiste nulla di più giuridico di essa, la quale ha perciò natura meta-giuridica. La norma base rispecchia il criterio "consuetudo servanda est", perché all’interno di essa trova giustificazione giuridica la consuetudine, primo gradino della piramide delle fonti. La consuetudine rispecchia invece il criterio "pacta sunt servanda", in quanto su di essa si erge la giustificazione giuridica degli accordi internazionali, secondo gradino della piramide delle fonti. Infine, al terzo gradino della piramide si trovano le fonti di 3° grado contenute negli accordi internazionali, da cui derivano obblighi giuridici per gli stati, e che trovano la loro giustificazione giuridica negli accordi. L’esempio più importante della validità giuridica delle fonti di terzo grado derivanti dagli accordi internazionali è rappresentato dall’articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite, che sostiene che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU può imporre sanzioni vincolanti qualora veda una minaccia internazionale.
Secondo Kelsen, quindi, il mondo giuridico era unitario, perciò chiamato monismo giuridico, per il quale non era prevista distinzione tra fonti del diritto nazionali e fonti del diritto internazionali. Kelsen sosteneva che tutte le norme giuridiche, sia di carattere nazionale che di carattere internazionale, derivassero da un’unica norma base. Si pose a questo punto il quesito relativo alla provenienza di questa norma base, se provenisse in primo luogo dall’ordinamento internazionale o se provenisse da quello nazionale. Secondo lo studioso, sul piano teorico giuridico non esisteva differenza tra le due provenienze, invece sul piano politico credeva sarebbe stato preferibile la prevalenza internazionale.
Alcune norme del giorno d’oggi fanno effettivamente riferimento al sistema monista, come nel caso dei crimini contro l’umanità. In questo caso l’individuo che ha violato la norma potrà essere chiamato a rispondere delle proprie azioni sia di fronte ad un tribunale nazionale sia di fronte ad un tribunale internazionale.
Uso della forza in ambito internazionale
Presupposto: prima della II Guerra Mondiale l’uso della forza non era regolato né vietato a livello internazionale, gli stati erano liberi di utilizzarla per tutelare i propri interessi. Tuttavia, gli stati preferivano giustificare in altro modo nella maggior parte dei casi i loro interventi armati, appellandosi a legittima difesa, guerra giusta ecc.
Nel 1919 cominciarono a nascere obblighi pattizi che limitavano l’uso della forza, ma sorgevano principalmente tra determinati paesi che concludevano questi accordi volontariamente. Con la nascita di questi accordi volontari incrementò l’interesse nei confronti di questa questione anche da parte della Società delle Nazioni, prima organizzazione...
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