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DIRITTI FONDAMENTALI

in senso oggettivo

Diritto (law): indica insieme norme giuridiche di un

ordinamento. Contiene le norme giuridiche di una comunità che si trova in un

certo territorio. Ogni società ha questi principi che stabiliscono cosa si può fare

e non. Questo diritto connette i membri della società.

Può essere

- Permissivo: permette agli individui di stabilire relazioni giuridiche con

diritti e doveri.

- Coercitivo: punisce coloro che violano le norme

- Norma giuridica: è una regola che disciplina il comportamento e riflette le

idee e le esigenze della società

in senso soggettivo,

Diritti (rights): che ha ogni persona all’interno

dell’ordinamento di riferimento.

Diritti umani: influenzati da religione, filosofia, concezione ideologica. Difficile

trovare unica definizione.

1. La prima cerchia fa riferimento a quei diritti fondamentali che spettano a

tutti dalla nascita e garantiscono le libertà fondamentali.

2. Diritti soggettivi che spettano a tutti gli esseri umani in quanto individui

nati e in grado di agire. Garantiti in tutto il mondo.

3. Quelli che appartengono a tutti gli uomini, di cui l’uomo non può essere

spogliato. Nucleo essenziale che deve essere garantito a tutti.

4. Quelli cui riconoscimento è condizione necessaria per il perfezionamento

della persona umana oppure lo sviluppo della civiltà.

5. Distinti da diritto morali in quanto riconoscono interessi fondamentali,

non tutti questi diritti morali sono giuridici.

6. Categoria speciale dei diritti.

Questi diritti proteggono la parte debole dell’individuo e lo Stato deve garantire

la tutela.

Si parla di doppia protezione (interna e internazionale):

- Lo stato deve essere quello che garantisce la protezione dei diritti umani,

la costituzione deve garantirlo. In certi ordinamenti il diritto

fondamentale non è garantito sufficientemente. In questo caso, il diritto è

più elaborato a livello internazionale.

- Tutela dei diritti fondamentali a livello internazionale. Solo se lo Stato non

lo garantisce o non lo garantisce sufficientemente, gli organismi

internazionali intervengono.

Diritti umani diventano importanti dopo la seconda guerra mondiale con la

pubblicazione della Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948. Si tratta

di una dichiarazione NON VINCOLANTE, ma un primo passo per l’affermazione

dei diritti dell’uomo.

12/01/2026

Nella dottrina dei diritti umani ci sono due approcci differenti:

- Visione particolarista= il DI pubblico prevede dei sottosettori che non

self-contained

sono collegati fra loro. Idea del (=regime speciale,

autosufficiente, chiuso con un’applicazione limitata del diritto

internazionale generale). C’è il rischio di isolamento dei diritti umani dal

diritto generale.

- Visione universalistica= il DI è un ordinamento unico e coerente, esistono

dei regimi speciali, ma relazionati con il diritto generale. I diritti umani

sono tra questi.

Nel DI contemporaneo prevale la visione universalistica, i diritti umani hanno

contribuito al processo di umanizzazione del DI influenzando settori

dell’ordinamento internazionale.

Diritto internazionale definito come ordinamento giuridico della società

internazionale. Quindi, un complesso di norme giuridiche che prescrivono la

condotta degli uomini e sono comuni ad una certa società di persone.

Ordinamento giuridico interno sono le norme dei singoli Stati. Se la norma

viene creata all’interno degli Stati, si tratta di una norma interna che si

inserisce nell’ordinamento giuridico interno. Se viene creata dalla volontà delle

parti rientra nell’ordinamento internazionale.

Diritto internazionale privato prevede delle norme giuridiche che riguardano un

comportamento dei privati che ha un’influenza nella società. I soggetti sono i

privati, non c’è la posizione dello Stato.

Diritto internazionale dei diritti umani è un sottosettore del DI pubblico.

Condivide fonti, obblighi e responsabilità. In sostanza i diritti umani sono i diritti

degli individui riconosciuti come tali dal DI e il DI dei diritti umani mira alla loro

protezione.

L’art. 38 dello Statuto della CIG descrive le fonti del DI:

- Diritto internazionale particolare= convenzioni

- Diritto internazionale generale= consuetudine e principi

Soggetti del diritto: coloro che sono centri di imputazioni diritti e doveri. Coloro

che hanno la capacità di adire tribunali internazionali e interni per far valere

diritti previsti da norme internazionali.

- Ordinamento statale: persone fisiche o giuridiche. La posizione

dell’individuo all’interno dello Stato è abbastanza netta. Legame

individuo-Stato attraverso cittadinanza. Oppure norme giuridiche che si

applicano a tutti coloro che risiedono nello Stato.

- Ordinamento internazionale: stati sovrani, organizzazioni internazionali e

individui con soggettività limitata.

Nel DI pubblico non esiste concezione cittadinanza e limitazione

territorio, per definire individui si sono sviluppate diverse teorie. All’inizio

si diceva che non esistesse soggettività individui perché sotto controllo

Stati. Gli Stati soggetti primari e individui soggetti secondari che

ricoprono un ruolo secondario.

Con il tempo concezione cambiata, si sono sviluppate norme

convenzionali e si è previsto meccanismo di controllo per queste norme.

DI dei diritti umani e umanitario sono cose diverse.

1. Tutti individui hanno diritto fondamentale in qualsiasi momento

2. Disciplina l’uso della violenza e protegge le vittime dei conflitti armati

Quando si applicano le norme?

1. In qualsiasi momento, a tutte le persone sottoposte alla giurisdizione di

uno Stato

2. Nel momento dello scoppio di un conflitto armato

Sviluppo diritti umani

Alcuni dicono che si svilupparono a partire dalla Mesopotamia, altri al tempo

della Grecia.

1) Magna Charta Libertatum nascita netta (1215): il re Giovanni d’Inghilterra

promette libertà ai baroni e questi promettono a lui la fedeltà in cambio

di certi diritti. Es. Il diritto contro imprigionamento illegale, accesso

rapido alla giustizia, limitazione pagamenti feudali al re. Si parla di diritti

umani MA non sono garantiti a tutti, si tratta più di privilegi dati ai baroni

che promettono fedeltà al re.

2) Scoperta dell’America (1492): gli Indios vennero uccisi e spogliati delle

loro terre e beni e gli spagnoli diventarono i proprietari. Si parla di

schiavitù naturale, questi detti anche barbari non hanno diritti perché

non appartengono alla religione cristiana. Si sviluppa anche una visione

contraria, Francisco de Victoria prevede un ordine globale in cui tutti

cristiani e non hanno stessi diritti e doveri.

Si parla anche di diritti naturali: tutti hanno diritti che spettano dalla nascita

e sono superiori alla legge, perché nel momento in cui un individuo nasce è in

possesso di questi diritti a prescindere dal riconoscimento dell’ordinamento. Si

sviluppa la tendenza che lo Stato deve garantire questi diritti, lo Stato deve

essere attore attivo.

Generazioni dei diritti umani

a) positivizzazione

Il fatto che lo Stato debba essere attore attivo comporta una certa libertà da

parte dello Stato di garantire il diritto in maniera abbastanza autonoma,

facendo riferimento alle norme giuridiche proprie. Quindi si perde l’universalità

del diritto umano. Es. Bill of Rights, libertà dello Stato di gestire il diritto.

dichiarazioni programmatiche,

Si tratta perlopiù di non si tratta di legge ma di

dichiarazione, non è prevista una sanzione se quel diritto viene violato.

Dichiarazione dei diritti della Virginia (1776): tutti gli uomini in quanto nati sono

dotati dei diritti fondamentali e vengono riconosciuti i diritti di questa

dichiarazione. Sempre di tipo programmatico e non sono previsti rimedi

giudiziari.

Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789): durante

rivoluzione francese, chiede una società che si basa proprio su diritti

fondamentali che dovrebbe spettare a tutti. (Art. 1 esprime il principio

d’uguaglianza, concezione moderna ripresa poi da altri paesi). Sempre di tipo

programmatico.

Dichiarazione americana di indipendenza (1776): indipendenza colonie europee

in America. Nel preambolo politico enuncia i principi fondamentali alla base dei

nuovi Stati indipendenti affermando i diritti naturali dell’uomo “alla vita, alla

libertà e alla ricerca della felicità”.

Bill of Rights (1791): afferma i primi 10 emendamenti della Costituzione del

1787 per garantire la tutela effettiva dei diritti fondamentali. Riconosce la

libertà di parola e di religione, di riunione e di petizione, il divieto di

perquisizioni e confische arbitrarie e di pene crudeli o inusuali.

Successivamente ha avuto un grande impatto sul DI.

b) Generalizzazione dei diritti

Ampliamento delle categorie dei diritti umani, non sono civili e politici, ma

anche sociali, economici e culturali come risposta alle ingiustizie sociali legate

allo sfruttamento del lavoro del XIX secolo e si inizia a parlare che lo Stato

debba garantire certi diritti sociali che fino ad ora non venivano considerati.

Lo Stato non deve interferire e ha obblighi positivi: intervenire attivamente per

garantire questi diritti.

c) Internazionalizzazione

Nel DI tradizionale gli Stati hanno diritti internazionali e decidono per i loro

individui, mentre gli individui sono oggetti del DI. Si inizia a parlare di

protezione diplomatica, Stato interviene per quanto riguarda cittadino in un

altro Stato. Lo Stato di cittadinanza può fornire protezione in caso di

maltrattamento MA sempre rapporto bilaterale fra Stati dove individuo è

oggetto e NON soggetto.

Nel XIX secolo si inizia a parlare di protezione di certe categorie di persone,

soprattutto minoranze etniche. Sono stati conclusi due trattati (1856,78 Trattati

sulle minoranze cristiane nell’Impero Ottomano. Primo passaggio verso

protezione categorie). Campagna per l’abolizione della schiavitù, già dal 1820

hanno iniziato ad essere protagonisti ONG, tra cui una che voleva abolire la

schiavitù, si inizia a definirla disumana.

Dopo prima guerra mondiale si adottano trattati che proteggono le minoranze:

le Potenze Alleate impongono ai nuovi Stati di proteggere minoranze nazionali,

religiose ed etniche (Trattato sull’indipendenza della Polonia del 1919).

Fondazione della Società delle nazioni (1919) creata dal Trattato di Versailles

su proposta di Wilson.

- L’obiettivo era la cooperazione, la pace e la sicurezza internazionale.

- La struttura era tripartita: assemblea di tutti gli Stati, Consiglio composto

da 5 membri permanenti e altri eletti periodicamente. Dopo passano a 4

perché Wilson voleva che gli USA facessero parte di questo progetto ma

non è riuscito a convincerli ad entrare nella Società e questi non fecero

mai parte. Segretario.

- Necessaria unanimità di tutti membri. Ogni Stato ha possibilità di veto,

tante decisioni non potevano essere prese. Limite importante di questa

società.

Si inizia a pensare fosse poco efficace a livello internazionale, infatti nel 1947

fallisce per diverse limitazioni: nessuna forza armata, voto unanime, assenza

USA, uscite Giappone, Italia, Germania e l’URSS sciolta nel 1946.

C’erano commissioni istituite dalla Società che si occupavano di diritti umani,

tra cui l’OIL istituita all’interno della Società delle Nazioni e prevede certi diritti

ai lavoratori: tutte le persone umane dovrebbero avere stesse condizioni sul

lavoro, ancora esiste.

Quindi, nascono le prime forme di tutela internazionale, ma senza diritti

individuali diretti.

1933: un cittadino tedesco Bernheim fu licenziato in quanto ebreo e si rivolge

al Consiglio della Società e denunciò le leggi antiebraiche introdotte nella sua

regione e sostiene la violazione del DI. Si parla di una minoranza religiosa.

Cosa succede? Si presenta Goebbels, ministro propaganda Germania nazista,

e tiene un discorso in cui dice che anche se ci sono violazioni queste ricadono

nella giurisdizione dello Stato in questo caso della Germania nazista e riguarda

solo il suo popolo, perciò la Società non può interferire. Fino alla seconda

guerra si mantiene questa visione.

Il 6 gennaio 1941 Roosvelt, il presidente degli Stati Uniti, tiene un discorso sulle

quattro libertà. Ha fatto questo riferimento alle libertà fondamentali che

dovrebbero essere diffuse in tutto il mondo, non limitate nel territorio dello

Stato. Questo discorso è stato tenuto per promuovere il coinvolgimento degli

USA nel contrastare l’avanzata militare della Germania nazista e preparare il

terreno per una loro eventuale entrata in guerra.

Parla di quattro libertà fondamentali:

1. Libertà di parola e di espressione

2. Libertà di culto (ognuno deve poter venerare Dio a suo modo)

3. Libertà dal bisogno (diritto ad una vita dignitosa, sicura e salutare)

4. Libertà dalla paura (riduzione degli armamenti)

Vengono considerate necessarie per una pace durevole.

La Società delle Nazioni fallisce, ma viene considerata precursore delle Nazioni

Unite oltre a segnare il passaggio fra due epoche: dal vecchio ordine statale al

diritto internazionale dei diritti umani.

1919-1945: periodo di transizione durante il quale le guerre e i totalitarismi

mettono in crisi le libertà fondamentali e le atrocità che avvengono fanno

emergere la necessità di una tutela universale della persona.

Dopo la Seconda guerra si istituiscono i tribunali di Norimberga e Tokyo, gli

individui non solo hanno diritti ma devono essere puniti personalmente per i

crimini che commettono ed hanno responsabilità nei confronti della comunità

internazionale. Sono stati fondati: Norimberga (1945) e di Tokyo (1946) per

punire i crimini dei nazisti tedeschi e degli alleati giapponesi. Tuttavia, questi

tribunali non possono considerarsi del tutto internazionali perché:

- Sono stati istituiti dalle potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale

- Hanno punito i c.d. “grandi criminali”

- Coloro che avevano avuto un ruolo minore sono stati puniti attraverso

processi statali

1945: nascita delle NU. Il 26 giugno 1945 50 nazioni si riuniscono a San

Francisco per la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Organizzazione

Internazionale. Viene approvata la Carta delle Nazioni Unite, non entra subito in

vigore, ma solamente il 24 ottobre 1945 quando nasce ufficialmente l’ONU.

Questa ha come obiettivi principali quelli di porre fine alla guerra e promuovere

la pace promuovendo anche i diritti umani.

Carta delle Nazioni Unite:

- Preambolo: salvare le future generazioni dal flagello della guerra,

riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nell’uguaglianza

dei diritti per tutti.

- Art.1: promuovere la pace e incoraggiare il rispetto dei diritti

fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua e religione.

Ma il fine principale è quello di mantenere la pace, in secondo luogo

viene il rispetto dei diritti umani. Infatti, fino al 1990 i due obiettivi

vengono perseguiti separatamente, poi con la fine della contrapposizione

tra blocchi il rispetto dei diritti umani diventa parte integrante del

raggiungimento della pace.

- Art. 55: conferisce delle funzioni all’Organizzazione, ossia quello di

promuovere il rispetto dei diritti umani. Ruolo che fino al 2006 sarà della

Commissione dei diritti dell’uomo.

- Art. 56: pone a carico degli Stati Membri l’obbligo di agire collettivamente

o singolarmente in cooperazione con l’organizzazione per raggiungere gli

obiettivi presenti nell’art. 55. Si tratta di un articolo formulato in termini

molto generali.

La Carta non prevede un elenco dei diritti umani, ma li menziona.

15/01/2026

1946: viene istituita la Commissione dei diritti umani, l’obiettivo era quello di

creare una Carta internazionale dei diritti dell’uomo (International Bill of Rights)

che avrebbe dovuto articolarsi in tre parti: dichiarazione di principi,

convenzione internazionale contenente norme vincolanti, misure di

applicazione. La prima parte di questa Carta è stata effettivamente creata ed è

la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

10 dicembre 1948: l’Assemblea generale delle Nazioni Unite dopo una lunga

discussione approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Gli Stati occidentali cercarono di integrare le libertà civili, mentre quelli

socialisti cercarono di considerare diritti economici e sociali.

La Dichiarazione è un atto NON vincolante giuridicamente (non vincola gli Stati

sul piano giuridico ma li indirizza ad impegnarsi politicamente), ma molto

importante per diversi motivi:

1) Viene considerato l’atto fondativo del diritto internazionale dei diritti

umani

2) Ha contribuito alla creazione di norme: ha funzionato da punto di

riferimento per l’elaborazione e l’adozione di numerosi accordi e ha

contribuito alla creazione di norme consuetudinarie in materia di diritti

umani.

3) Dopo l’adozione di questa i diritti umani diventano una questione di

rilievo e interesse internazionale. Inizialmente, gli Stati godevano del

diritto di trattare i propri cittadini senza interferenze.

Era molto importante la componente femminile nella Commissione per i diritti

umani, tra questa c’era Eleanor Roosvelt (first Lady degli Usa e delegata

dell’Assemblea generale) che ricoprì il ruolo di primo presidente della

Commissione ed ebbe un ruolo fondamentale nella redazione della

Dichiarazione.

Infatti, il primo articolo della Dichiarazione ribadisce questo aspetto, il fatto che

gli individui siano tutti uguali e abbiano stessi diritti.

Post seconda guerra:

1) Carta delle NU

2) Dichiarazione universale dei diritti umani

3) 1966: P

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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