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POTESTA’ DI CURA E CONSENSO INFORMATO
La potestà o facoltà di curare (eseguire procedure diagnostiche e interventi terapeutici) è conferita al
medico e ai sanitari dalla laurea e dall’iscirzione all’albo, tuttavia il suo esercizio è subordinato al
consenso informato e quindi alla volontà espressa dal paziente.
Legge 219/2017 "NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONE ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO" il caposaldo della bioetica, è composta da due parti: la prima sul consenso informato
e la seconda sul testamento biologico ovvero le "disposizioni anticipate di trattamento" (anche questo
elemento aveva la necessità di essere normato, attraverso cui il soggetto può decidere se essere
rianimato, di essere alimentato o idratato).
Il consenso informato faceva parte già dal 1978 del Codice di Deontologia Medica, inoltre la la famosa
sentenza "Massimo" ha contribuito a sensibilizzare la prassi sanitaria sulle necessità di acquisire il
consenso informato del paziente, prima di compiere qualsivoglia atto medico, anche necessariamente in
corso d'opera.
IL CONSENSO INFORMATO CI PERMETTE DI PASSARE AL PRECEDENTO CONCETTO DI PATERNALISMO
MEDICO (il medico aveva tutte le conoscenze, solo lui era in grado di prendere le decisioni più giuste per
il paziente e non era nemmeno tenuto a dare spiegazioni riguardo ai farmaci somministrati, addirittura
anche per quanto riguarda la spiegazione della diagnosi) A QUELLO CHE ORA E' L'ALLEANZA
TERAPAUTICA TRA MEDICO E PAZIENTE, LO SVILUPPO QUINDI DI UNA RELAZIONE DI CURA (ad oggi,
invece, il paziente è al centro del percorso terapeutico. Acquisire il consenso è un diritto inalienabile.
Anche decidere di non sottoporsi al trattamento, è una scelta che dobbiamo necessariamente
rispettare). IL FONDAMENTO GIURIDICO DEL CONSENSO INFORMATO: Art. 2 (inviolabilità dei diritti
dell'uomo), Art. 13 (inviolabilità della libertà personale), Art. 32 (*** pagina 1-2).
<NESSUNO PUO' ESSERE OBBLIGATO AD UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER
DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA LEGGE NON PUO' IN OGNI CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO
DELLA PERSONA UMANA>
Il consenso informato è quindi la fonte di legittimità di ogni accertamento o trattamento sanitario e il
consenso della persona assistita, ovvero l’adesione volontaria, libera, consapevole, manifesta e specifica
al trattamento a seguito di una puntuale, adeguata e completa informazione. Si introduce il concetto di
formazione del paziente tenendo in considerazione se ci sono delle alternative (chiedere un consulto da
un’altra parte), si deve far capire al paziente a cosa va incontro, in base al livello di scolarità, se c’è un
gravame economico (se c’è pagamento dopo la prestazione). QUESTO PROCESSO FA PARTE DEL TEMPO
DI CURA.
Lezione 2
La legge specifica sul consenso viene emessa nel 2017 ed è dovuta alla spinta pubblica in seguito a due
casi che chiedevano di porre fine alla propria vita a causa di malattie inguaribili (caso Welby, caso
Englaro).
CONSENSO INFORMATO:
In passato nel rapporto medico-paziente, esisteva il metodo ippocratico (Il metodo ippocratico è un
sistema di ragionamento che parte dall'osservazione dei segni del corpo per comprenderne le modalità
di funzionamento o i suoi difetti) e il paternalismo (solo il medico può prendere decisioni grazie al
proprio bagaglio culturale e molto spesso il medico non lo informava nemmeno sulla patologia o sugli
interventi che metteva in pratica). Oggi la legge lo dice in modo molto chiaro: il tempo che noi
impieghiamo a stabilire una RELAZIONE con il paziente è TEMPO DI CURA. Il rapporto in questo caso è
PARITETICO, sul piano del DIRITTO questo significa che il paziente è al pari del medico e che quindi al
fine di essere curato deve esercitare il proprio consenso.
FONDAMENTO GIURIDICO DEL CONSENSO INFORMATO
Art. 2 (inviolabilità dei diritti dell'uomo), Art. 13 (inviolabilità della libertà personale), Art. 32 (la salute
è un diritto fondamentale dell’individuo e della collettività e garantisce cure sicure e gratuite agli
indigenti).
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge
(possiamo avere deroghe in casi specifici, ad esempio per negli interessi della collettività posso fare un
trattamento sanitario obbligatorio). La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana (anche se una persona viene sottoposta ad un TSO deve essere garantita
la dignità).
Art. 33 Legge 833/78 (LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833)
"Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in
quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto
della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera
scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti
con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un
medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari
pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere
accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è
obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori,
sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e
comunità. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi
ritenga opportuno. Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del
provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle
richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di
modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato".
(Questo è il testo della legge)
TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI (TSO)
La caratteristica fondamentale di ogni trattamento sanitario è che non può prescindere dalla finalità
terapeutica di beneficio personale e sociale. Il Codice Deontologia Medico (CDM) definisce all'Art. 18 che
"i trattamenti che incidono sull'integrità psico-fisica sono attuati al fine esclusivo di procurare un
concreto beneficio clinico alla persona" e all'Art. 32 che "il medico attua e prescrive misure e trattamenti
coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessità
cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona".
Per assurdo anche le sponde del letto sono contenzioni, il legare i polsi costituisce il massimo grado di
contenzione fisica ed anche in questo caso però si dovrebbe chiedere il consenso (sempre meglio per
iscritto, ai familiari).
Il TSO imposto al cittadino trova la sua legittimazione solo nell’esigenza dello Stato di tutelare l'interesse
della collettività, attuando quel dovere di solidarietà e responsabilità della convivenza civile, attraverso
un sacrificio personale del singolo (ad esempio nelle vaccinazioni ai sanitari la libertà individuale viene
meno al favore della collettività). Questi possono essere:
COATTIVI (con forza pubblica , contro la volontà del paziente);
NON COATTIVI (la violazione dell’obbligo al trattamento, per rifiuto del cittadino è sanzionata
per lo più con provvedimenti di tipo amministrativo come una multa ad esempio).
Quali sono i principali trattamenti/accertamenti sanitari obbligatori coattivi previsti dal nostro
ordinamento:
Malattia psichiatrica (la legge Basaglia è quella che eliminò i manicomi): presenza di una malattia
psichiatrica e rifiuto del paziente a farsi curare -> intervento della Polizia di Stato;
Malattie veneere in fase di contagio: dobbiamo sottoporre il paziente a cure ambulatoriali
obbligatorie -> in caso di rifiuto si può ricoverare coattivamente fino alla scomparsa della fase
contagiosa;
Malattie infettive e diffusive di Classe I: febbre ricorrente epidemica, febbre gialla, febbri
emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg, Ebola) peste, polio, tifo esantematico, botulismo,
difterite, influenza con isolamente virale (covid), rabbia, tetano, trichinosi -> isolamento
domiciliare o/e in seguito ospedaliero;
Patologie sessualmente trasmissibili nei reati di violenza sessuale-> possono disporre dei prelievi
coattivi.
Reati colposi di lesione ed omicidio stradale (Legge 41 del 2016) qualora il conducente che ha
commesso un reato si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti-> le forze possono costringerlo ad un
prelievo coattivo per vedere se era alterato.
Quali sono i principali trattamenti/accertamenti sanitari obbligatori non coattivi previsti dal nostro
ordinamento:
Art. 186 e 187 del Nuovo codice della Strada, accertamento dello stato di ebbrezza e della guida
sotto stupefacenti -> se lo rifiuto vengo considerato come se avessi guidato al grado più grave di
ebbrezza (>1,5 g/L o risultassi positivo alle sostanze stupefacenti) quindi sequestro della
patente, confisca dell’auto, lavori socialmente utili, multa.
Vaccinazioni obbligatorie: in caso di rifiuto i bambini vengono impossibilitati a frequentare la
scuola materna o la scuola primaria pubblica e viene erogata una multa ai genitori.
Accertamenti tossicologici su lavoratori addetti a mansione a rischio per la salute di terzi -> se
rifiutano non possono svolgere la mansione
Lesioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali -> in caso di mancata effettuazione di un
adeguato trattamento verrà riconosciuto il grado di disabilità permanente corrispondente a
quello che avrebbe avuto seguendo correttamente il percorso di cura.
MALATTIE MENTALI (le norme sono contenute all'interno della Legge 180/78, Legge Basaglia, e 833/78
SSN): il TSO psichiatrico può essere diretto esclusivamente nei confronti di cittadini in stato si sofferenza
mentale acuta che, in modo improcrastinabile, necessitano di un intervento urgente che non può essere
realizzato in sede extraospedaliera e che deve necessariamente avvenire sempre nel rispetto della
dignità individuale e dei diritti