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POTESTA’ DI CURA E CONSENSO INFORMATO

La potestà o facoltà di curare (eseguire procedure diagnostiche e interventi terapeutici) è conferita al

medico e ai sanitari dalla laurea e dall’iscirzione all’albo, tuttavia il suo esercizio è subordinato al

consenso informato e quindi alla volontà espressa dal paziente.

Legge 219/2017 "NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONE ANTICIPATE DI

TRATTAMENTO" il caposaldo della bioetica, è composta da due parti: la prima sul consenso informato

e la seconda sul testamento biologico ovvero le "disposizioni anticipate di trattamento" (anche questo

elemento aveva la necessità di essere normato, attraverso cui il soggetto può decidere se essere

rianimato, di essere alimentato o idratato).

Il consenso informato faceva parte già dal 1978 del Codice di Deontologia Medica, inoltre la la famosa

sentenza "Massimo" ha contribuito a sensibilizzare la prassi sanitaria sulle necessità di acquisire il

consenso informato del paziente, prima di compiere qualsivoglia atto medico, anche necessariamente in

corso d'opera.

IL CONSENSO INFORMATO CI PERMETTE DI PASSARE AL PRECEDENTO CONCETTO DI PATERNALISMO

MEDICO (il medico aveva tutte le conoscenze, solo lui era in grado di prendere le decisioni più giuste per

il paziente e non era nemmeno tenuto a dare spiegazioni riguardo ai farmaci somministrati, addirittura

anche per quanto riguarda la spiegazione della diagnosi) A QUELLO CHE ORA E' L'ALLEANZA

TERAPAUTICA TRA MEDICO E PAZIENTE, LO SVILUPPO QUINDI DI UNA RELAZIONE DI CURA (ad oggi,

invece, il paziente è al centro del percorso terapeutico. Acquisire il consenso è un diritto inalienabile.

Anche decidere di non sottoporsi al trattamento, è una scelta che dobbiamo necessariamente

rispettare). IL FONDAMENTO GIURIDICO DEL CONSENSO INFORMATO: Art. 2 (inviolabilità dei diritti

dell'uomo), Art. 13 (inviolabilità della libertà personale), Art. 32 (*** pagina 1-2).

<NESSUNO PUO' ESSERE OBBLIGATO AD UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER

DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA LEGGE NON PUO' IN OGNI CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO

DELLA PERSONA UMANA>

Il consenso informato è quindi la fonte di legittimità di ogni accertamento o trattamento sanitario e il

consenso della persona assistita, ovvero l’adesione volontaria, libera, consapevole, manifesta e specifica

al trattamento a seguito di una puntuale, adeguata e completa informazione. Si introduce il concetto di

formazione del paziente tenendo in considerazione se ci sono delle alternative (chiedere un consulto da

un’altra parte), si deve far capire al paziente a cosa va incontro, in base al livello di scolarità, se c’è un

gravame economico (se c’è pagamento dopo la prestazione). QUESTO PROCESSO FA PARTE DEL TEMPO

DI CURA.

Lezione 2

La legge specifica sul consenso viene emessa nel 2017 ed è dovuta alla spinta pubblica in seguito a due

casi che chiedevano di porre fine alla propria vita a causa di malattie inguaribili (caso Welby, caso

Englaro).

CONSENSO INFORMATO:

In passato nel rapporto medico-paziente, esisteva il metodo ippocratico (Il metodo ippocratico è un

sistema di ragionamento che parte dall'osservazione dei segni del corpo per comprenderne le modalità

di funzionamento o i suoi difetti) e il paternalismo (solo il medico può prendere decisioni grazie al

proprio bagaglio culturale e molto spesso il medico non lo informava nemmeno sulla patologia o sugli

interventi che metteva in pratica). Oggi la legge lo dice in modo molto chiaro: il tempo che noi

impieghiamo a stabilire una RELAZIONE con il paziente è TEMPO DI CURA. Il rapporto in questo caso è

PARITETICO, sul piano del DIRITTO questo significa che il paziente è al pari del medico e che quindi al

fine di essere curato deve esercitare il proprio consenso.

FONDAMENTO GIURIDICO DEL CONSENSO INFORMATO

Art. 2 (inviolabilità dei diritti dell'uomo), Art. 13 (inviolabilità della libertà personale), Art. 32 (la salute

è un diritto fondamentale dell’individuo e della collettività e garantisce cure sicure e gratuite agli

indigenti).

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge

(possiamo avere deroghe in casi specifici, ad esempio per negli interessi della collettività posso fare un

trattamento sanitario obbligatorio). La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal

rispetto della persona umana (anche se una persona viene sottoposta ad un TSO deve essere garantita

la dignità).

Art. 33 Legge 833/78 (LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833)

"Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in

quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria

accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto

della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera

scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti

con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un

medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari

pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere

accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è

obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori,

sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e

comunità. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi

ritenga opportuno. Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del

provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle

richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di

modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato".

(Questo è il testo della legge)

TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI (TSO)

La caratteristica fondamentale di ogni trattamento sanitario è che non può prescindere dalla finalità

terapeutica di beneficio personale e sociale. Il Codice Deontologia Medico (CDM) definisce all'Art. 18 che

"i trattamenti che incidono sull'integrità psico-fisica sono attuati al fine esclusivo di procurare un

concreto beneficio clinico alla persona" e all'Art. 32 che "il medico attua e prescrive misure e trattamenti

coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessità

cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona".

Per assurdo anche le sponde del letto sono contenzioni, il legare i polsi costituisce il massimo grado di

contenzione fisica ed anche in questo caso però si dovrebbe chiedere il consenso (sempre meglio per

iscritto, ai familiari).

Il TSO imposto al cittadino trova la sua legittimazione solo nell’esigenza dello Stato di tutelare l'interesse

della collettività, attuando quel dovere di solidarietà e responsabilità della convivenza civile, attraverso

un sacrificio personale del singolo (ad esempio nelle vaccinazioni ai sanitari la libertà individuale viene

meno al favore della collettività). Questi possono essere:

 COATTIVI (con forza pubblica , contro la volontà del paziente);

 NON COATTIVI (la violazione dell’obbligo al trattamento, per rifiuto del cittadino è sanzionata

per lo più con provvedimenti di tipo amministrativo come una multa ad esempio).

Quali sono i principali trattamenti/accertamenti sanitari obbligatori coattivi previsti dal nostro

ordinamento:

 Malattia psichiatrica (la legge Basaglia è quella che eliminò i manicomi): presenza di una malattia

psichiatrica e rifiuto del paziente a farsi curare -> intervento della Polizia di Stato;

 Malattie veneere in fase di contagio: dobbiamo sottoporre il paziente a cure ambulatoriali

obbligatorie -> in caso di rifiuto si può ricoverare coattivamente fino alla scomparsa della fase

contagiosa;

 Malattie infettive e diffusive di Classe I: febbre ricorrente epidemica, febbre gialla, febbri

emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg, Ebola) peste, polio, tifo esantematico, botulismo,

difterite, influenza con isolamente virale (covid), rabbia, tetano, trichinosi -> isolamento

domiciliare o/e in seguito ospedaliero;

 Patologie sessualmente trasmissibili nei reati di violenza sessuale-> possono disporre dei prelievi

coattivi.

 Reati colposi di lesione ed omicidio stradale (Legge 41 del 2016) qualora il conducente che ha

commesso un reato si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti-> le forze possono costringerlo ad un

prelievo coattivo per vedere se era alterato.

Quali sono i principali trattamenti/accertamenti sanitari obbligatori non coattivi previsti dal nostro

ordinamento:

 Art. 186 e 187 del Nuovo codice della Strada, accertamento dello stato di ebbrezza e della guida

sotto stupefacenti -> se lo rifiuto vengo considerato come se avessi guidato al grado più grave di

ebbrezza (>1,5 g/L o risultassi positivo alle sostanze stupefacenti) quindi sequestro della

patente, confisca dell’auto, lavori socialmente utili, multa.

 Vaccinazioni obbligatorie: in caso di rifiuto i bambini vengono impossibilitati a frequentare la

scuola materna o la scuola primaria pubblica e viene erogata una multa ai genitori.

 Accertamenti tossicologici su lavoratori addetti a mansione a rischio per la salute di terzi -> se

rifiutano non possono svolgere la mansione

 Lesioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali -> in caso di mancata effettuazione di un

adeguato trattamento verrà riconosciuto il grado di disabilità permanente corrispondente a

quello che avrebbe avuto seguendo correttamente il percorso di cura.

MALATTIE MENTALI (le norme sono contenute all'interno della Legge 180/78, Legge Basaglia, e 833/78

SSN): il TSO psichiatrico può essere diretto esclusivamente nei confronti di cittadini in stato si sofferenza

mentale acuta che, in modo improcrastinabile, necessitano di un intervento urgente che non può essere

realizzato in sede extraospedaliera e che deve necessariamente avvenire sempre nel rispetto della

dignità individuale e dei diritti

Dettagli
A.A. 2024-2025
22 pagine
SSD Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Scienzeriabilitativepg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Gambelunghe Cristiana.