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COLPA LIEVE E COLPA GRAVE
Una colpa può essere grave, lieve e lievissima. Per il diritto penale non è in discussione il grado della colpa (grave, lieve o lievissima): la colpa c'è o non c'è. Il grado della colpa può semmai dar luogo ad una diversa valutazione del fatto ai soli fini della graduazione della pena.
Per colpa grave si intende la grossolanità dell'errore, dovuta alla violazione delle regole e alla mancata adozione degli strumenti e quindi di quelle conoscenze che rientrano nel patrimonio minimo del prestatore d'opera, poiché acquisite dalla scienza (medica, ecc.).
Per colpa lieve si intende l'omissione di diligenza dovuta alla preparazione non coerente al caso concreto e causante un danno.
Copyright Università degli Studi di Milano nella esecuzione dell'atto sanitario.
Il "decreto Balduzzi" (2012) ha ribaltato alcuni principi, sia in ambito penalistico, sia civilistico → la
La condotta del sanitario connotata da colpa lieve, ma che sia rimasta all'interno delle linee guida adottate dalla comunità scientifica, non ha più rilievo penale. Questo vale solo per l'imperizia, non per l'imprudenza o la negligenza. La norma quindi esclude la rilevanza penale delle condotte dei medici connotate da colpa lieve, quando abbiano seguito le linee guida e pratiche mediche virtuose, purché accreditate dalla comunità scientifica, reintroducendo, di fatto, nel diritto penale il concetto di colpa lieve che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, non avrebbe potuto trovare applicazione nella colpa professionale (in penale la colpa c'è o non c'è).
RESPONSABILITÀ CIVILE
L'illecito civile non è reato. La metodologia di indagine causale è la stessa. L'ambito penalistico considera acclarata una relazione causale solo in presenza di un criterio logico di certezza o di
probabilità molto elevata (probabilità prossima alla certezza). L'ambito civilistico considera acclarata una relazione causale in presenza di un criterio logico di probabilità. Accertamento della responsabilità in sede civile: la causalità va valutata secondo la regola della preponderanza dell'evidenza ovvero "del più probabile che non". Per ricollegare, quindi, un evento lesivo ad un atto medico colposo occorre che sussista tra i due elementi un nesso causale non in termini di certezza, né di mera possibilità, ma di rilevante probabilità, nel senso che il comportamento commissivo o omissivo del singolo sanitario o della struttura deve aver causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l'esclusione di altri fattori concomitanti o addirittura assorbenti. In ambito penale, dove si decide della carcerazione di un colpevole.È richiesto un maggiore rigore probatorio (soprattutto in riferimento al nesso di causa specifico): “…al di là di ogni ragionevole dubbio…”. In ambito civile, dove si decide di risarcimenti monetari, si allenta il rigore probatorio sul nesso di causa. L’ambito penale estremizza la tutela nei confronti dell’imputato, grazie soprattutto alle esigenze probatorie in tema di nesso di causa specifico. L’ambito civile apre invece maggiori spiragli per la concessione del risarcimento alla parte lesa. Le assicurazioni pagano da anni, ed essendo i contenziosi estremamente importanti, a furia di pagare, i premi assicurativi sono cresciuti in proporzione: ad oggi, ad esempio, l’RC auto costa 500€ in Italia, mentre in quasi tutti gli altri Paesi europei è la metà. Ciò accade perché, spesso, anche a seguito di piccoli incidenti, la parte lesa si reca in pronto soccorso per richiedere di apporre un collare.
(facendo così pagare i danni all'assicurazione); o perché c'è chi riesce a frodare le assicurazioni, con i risarcimenti. Lo stesso vale per i risarcimenti che gli ospedali sono tenuti a dare, a tal punto che gli ospedali, oggi, non sono neanche più in grado di pagare i premi assicurativi (prezzo da pagare per poter usufruire di un contratto assicurativo), a causa del prezzo troppo elevato. I premi sono così alti che gli ospedali preferiscono non pagarli, ma preferiscono accantonare grosse cifre che servono per pagare i sinistri e i contenziosi, cercando di pagarli in una situazione al di fuori del giudizio, quindi in una situazione privata, di conciliazione e mediazione fra le parti (gli avvocati dei pazienti danneggiati e gli avvocati degli ospedali si mettono d'accordo). L'ospedale generalmente paga meno ma paga subito, il cliente e l'avvocato sono contenti e si chiudono le cause. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE EDEXTRACONTRATTUALE Contratto di cura: con la richiesta di cure si instaura tra sanitario e paziente un rapporto giuridico definito contratto da cui derivano degli obblighi in cui si identificano: - due soggetti: il creditore (il paziente) e il debitore (il sanitario / la struttura sanitaria); - un oggetto (la cura); - una prestazione intesa come comportamento. Responsabilità contrattuale: è una forma di contratto il rapporto tra un pz ed un medico di sua fiducia (contratto medico-pz). In questo caso, se il medico è citato in giudizio, risponde per responsabilità contrattuale. Responsabilità extracontrattuale: quando un paziente cita in giudizio un medico dipendente di una struttura sanitaria (e non la struttura sanitaria) il medico citato risponde per responsabilità di tipo extracontrattuale. Per rispondere in ambito extracontrattuale il medico citato non deve però avere avuto prima un rapporto contrattuale con il pz. Nella responsabilitàcontrattuale: - onere probatorio a carico del debitore (convenuto) - prescrizione 10 anni
Nella responsabilità extracontrattuale: - onere probatorio a carico dell’attore - prescrizione: 5 anni
Il paziente che si reca in una struttura ospedaliera fa un rapporto di tipo contrattuale con la struttura stessa, quindi rimane comunque un collegamento di tipo contrattuale con tutte le conseguenze che ne derivano (onere della prova a carico del convenuto e 10 anni di tempo per la prescrizione). Sarà la struttura ospedaliera a pagare, secondo la responsabilità contrattuale e sarà il medico del reparto a pagare secondo quella extracontrattuale. Il tutto è anche complicato dai rapporti contrattuali che sussistono fra i professionisti e le strutture sanitarie.
Negli ultimi 30 anni di contenzioso civilistico, le cause sono state sempre valutate come responsabilità contrattuale, quindi più favorevole al paziente. Infatti, il contenzioso è esploso a
Tal punto che l'ex ministro Balduzzi, nel 2012 Ministro della Sanità, aveva proposto un decreto (decreto Balduzzi) che aveva lo scopo di cambiare le cose, sia in ambito penale che in civile. Nell'ambito penale il decreto mirava a depenalizzare la colpa lieve, in ambito civile, invece, è volto ad eliminare la responsabilità contrattuale fra il paziente e il professionista della struttura sanitaria (invece definita extracontrattuale), sebbene tuttavia resti fissa la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria con il paziente. Ciò è stato fatto per alleggerire le posizioni dei medici e dei sanitari che venivano chiamati in causa per questioni di risarcimento, fermo restando il diritto del danneggiato di farsi risarcire dalla struttura sanitaria. Ultimamente, peraltro, in alcune sentenze, l'onere della prova viene posto a carico dell'attore anche in responsabilità contrattuale e si passa da 10 a 5 anni. Dal 2017
C'è una legge (legge Gelli) specificamente dedicata all'argomento della responsabilità professionale sanitaria. Abroga il "decreto Balduzzi" recuperandone però la sostanza. Si fonda su quattro punti:
- Sicurezza delle cure: attivazione di un centro di gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente → centro che riceve dati su rischi ed eventi avversi, entità, frequenza e onere finanziario del contenzioso con protezione delle informazioni → le strutture vengono a conoscenza di situazioni di rischio non segnalate in precedenza per timore.
- Responsabilità professionale:
- Responsabilità penale: è esclusa la punibilità se l'evento si sia verificato a causa di imperizia e il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida validate da società scientifiche accreditate e pubblicate online dall'Istituto superiore di sanità (non si parla di colpa lieve).
domanda di risarcimento- assicurazioni obbligatorie: tutte le strutture pubbliche e private hanno l'obbligo di assicurarsi o a dotarsi di adeguata copertura
Le linee guida non sono un obbligo categorico → il medico deve perseguire un unico fine: la cura del malato.
Le linee guida non sono da sole la soluzione dei problemi → timore che esse possano fornire indebiti cappelli protettivi a comportamentisciatti, disattenti: un comportamento non è lecito perché è consentito, ma è consentito perché diligente.
Le linee guida contengono valide indicazioni generali riferibili al caso astratto, ma è altrettanto evidente che il medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto della volontà di quest'ultimo, al di là delle regole cristallizzate nei protocolli medici.
IL CONCETTO DI DILIGENZA
ione tecnica, senza commettere errori grossolani o evitabili”. La diligenza richiesta è quella "media" (diligenza del professionista di preparazione professionale media e di attenzione media nell'esercizio della propria attività): il modello tenuto presente dalla giurisprudenza è quello del "professionista esercente la sua attività con scrupolosa attenzione e adeguata preparazione tecnica, senza commettere errori grossolani o evitabili".