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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
L’art. 87 della Cost., stabilisce che il Presidente delle Repubblica è il Capo dello
Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Rappresenta un organo super partes (autonomo e indipendente)
Non è titolare di nessuno dei poteri dello Stato ma partecipa all’azione di questi.
Garante della Costituzione e dell’unità e continuità dell’ordinamento.
Elezione
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune,
integrato da 3 delegati per ogni Regione (la Valle d’Aosta ha 1 solo delegato).
Convocazione:
- 30 giorni prima della scadenza del mandato
- se le Camere sono sciolte, o mancano meno di 3 mesi alla loro cessazione,
l’elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove (nel frattempo
sono prorogati i poteri del Presidente in carica).
Elezione
- ha luogo per scrutinio segreto;
- è richiesta la maggioranza di 2\3 dell’assemblea; 47
- se dopo il 3 scrutinio non si raggiunge la maggioranza, è sufficiente la
maggioranza assoluta.
Requisiti:
• cittadinanza italiana;
• compimento del 50 anno di età;
• godimento dei diritti civili e politici;
• il ruolo di Presidente delle Repubblica è incompatibile con tutte le altre cariche.
Mandato
Il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni. (art. 85 Cost.)
La legge 372 del 23 Luglio 1985 fissa l’assegno e la dotazione del Presidente della
Repubblica:
- assegno personale annuo 200 milioni di lire (oggi nel valore corrispondente in
euro);
- la dotazione consiste nell’uso di beni patrimoniali destinati alla residenza ed agli
uffici del Presidente (es. palazzo del Quirinale).
Cessazione dell’ufficio
-per scadenza del settennio;
- destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d'accusa
per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione;
- per impedimento permanente;
- morte o dimissioni;
- per decadenza della carica (perdita di uno dei requisiti);
La Costituzione non pone alcun divieto alla rieleggibilità del Presidente alla
scadenza della carica (ad oggi l’unico caso di rielezione è quello di Giorgio
Napolitano).
Supplenza
nel caso di permanente o temporaneo impedimento ad adempiere alle sue
funzioni il Presidente viene sostituito dal Presidente del Senato che acquista la
carica senza bisogno di investitura e giuramento. 48
Lez. 26 - L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
in base al potere coinvolto
Rispetto al potere legislativo:
rivolgere messaggi alle Camere (art. 87);
➔ indire le elezioni delle nuove Camere (art.87);
➔ convocare le Camere in via straordinaria (art. 62);
➔ sciogliere le Camere, dopo aver sentito i rispettivi presidenti (art. 88);
➔ autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge d’iniziativa del
➔ Governo (art. 74);
sospendere la promulgazione e rinviare la legge alle Camere (art. 74);
➔ indire il referendum popolare (art. 87);
➔ nominare 5 senatori a vita (art. 59).
➔
Rispetto al potere esecutivo:
nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di quest’ultimo i
➔ Ministri (art. 92);
nomina i funzionari dello Stato (art. 87);
➔ emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti (art. 87);
➔ ratifica i trattati internazionali (art. 87);
➔ ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa,
➔ dichiara lo stato di guerra (art. 87);
conferisce onorificenza (art 87).
➔
Rispetto al potere giudiziario:
presiede il Consiglio superiore della Magistratura (art. 87);
➔ può concedere grazia e commutare pene (art. 87);
➔ nomina 5 giudici della Corte costituzionale
➔ FUNZIONI: in base alla complessità dell’atto
-Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi;
Sono imputati al Capo dello Stato ma sono riconducibili alla volontà del ministro
proponente.
Per tali atti il Presedente delle Repubblica esercita un controllo di legittimità e
può chiederne il riesame. 49
-Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali;
Sono atti per i quali il Capo dello Stato gode di ampia discrezionalità.
-Atti complessi;
Sono atti per i quali la decisione del Capo dello Stato richiede la collaborazione di
altri soggetti.
Il potere di scioglimento delle Camere
Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o anche una sola di
esse, dopo aver sentito i loro Presidenti (art. 88 Cost.).
Il parere è obbligatorio ma non vincolante.
Lo scioglimento assume la forma del d.P.R. ed è controfirmato dal Presidente dei
Ministri.
Tale atto è seguito da un altro decreto, di pari data e con numero successivo per
la convocazione dei comizi elettorali.
Le camere non possono essere sciolte negli ultimi 6 mesi del mandato.
La controfirma
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Nei casi di atti che hanno valore legislativo e gli per gli altri indicati dalla legge è
obbligatoria la controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Funzione:
- attribuire la responsabilità dell’atto al ministero;
- requisito di validità dell’atto stesso;
- certifica il rapporto di collaborazione tra ministro e Capo dello Stato
La responsabilità del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento, per attentato
alla Costituzione e per atti compiuti come privato cittadino.
Il Parlamento in seduta comune, delibera a maggioranza assoluta lo stato
d’accusa.
Il giudizio è sottoposto alla Corte costituzionale.
La Corte, è integrata da 16 membri sorteggiati da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 9 anni
mediante elezione (seduta comune, a scrutinio segreto e con maggioranza
qualificata). 50
Nel pronunciare un’eventuale sentenza di condanna determina le sanzioni penali,
costituzionali, amministrative e civili.
Lez. 27 - IL GOVERNO
Formazione del Governo
Il Governo è l’organo costituzionale titolare del potere esecutivo.
Fasi del processo di formazione del Governo sono:
- Consultazioni;
Il Presidente della Repubblica effettua una serie di incontri per verificare la
sussistenza di una maggioranza parlamentare, al fine di individuare il
personaggio politicamente più idoneo al quale conferire l’incarico di formare il
Governo.
Nei recenti governi, la fase di consultazione è risultata molto semplificata, visto
che la nomina ricade sul leader dello schieramento politico che ha vinto le elezioni.
- Incarico;
Al termine delle consultazioni il Capo dello Stato procede al conferimento
dell’incarico in forma orale.
Quando i partiti non raggiungono un accordo per la formazione della maggioranza,
il Capo dello Stato conferisce l’incarico al Presidente del Senato/della Camera
del cd. mandato esplorativo al fine di svolgere ulteriori consultazioni.
Diverso è il caso di pre-incarico, che si ha quando le consultazioni vengono
affidate alla personalità politica che ha la maggiore probabilità di diventare
Presidente del Consiglio.
- Nomina;
Con la nomina c’è l’emanazione di 3 decreti:
1. Decreto di accettazione delle dimissioni del precedente Governo;
2. Decreto di nomina del nuovo Presidente del Consiglio;
3. Decreto di nomina dei Ministri
- Giuramento.
Il Presidente del Consiglio e i Ministri, in forma separata, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica. 51
Entro 10 giorni dal giuramento, il Governo entrato in carica deve presentarsi
alle Camere per ottenere la fiducia, esponendo (per mezzo del Presidente del
Consiglio) il programma che intende realizzare.
Le cause di cessazione del Governo
● Crisi di governo parlamentare:
- mancata concessione iniziale della fiducia
- approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Governo in carica
- voto contrario delle Camere alla questione di fiducia posta dal Governo
● Crisi di governo extra-parlamentare:
- dimissioni spontanee del Governo (ragioni politiche);
- dimissioni spontanee per cause indipendenti da situazioni di crisi (morte
presidente del Consiglio).
La fiducia parlamentare: strumento attraverso il quale il Parlamento valuta
l’operato del Governo.
Mozione di fiducia
La fiducia deve essere:
1. Motivata
2. Votata per appello nominale: a scrutinio palese con pubblica assunzione di
responsabilità da parte di ciascun parlamentare.
3. Votata a maggioranza semplice dei presenti
Mozione di sfiducia
Atto con cui si interrompe il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo.
La sfiducia deve essere:
1. Motivata;
2. votata per appello nominale
3. avere un quorum di presentatori pari ad almeno un decimo dei componenti della
Camera;
4. Non può essere messo in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione
Questione di fiducia
Meccanismo che consente al Governo di sottoporre al Parlamento la necessità
di esprimere un voto su una legge, facendo dipendere dalla sua approvazione la
propria permanenza in carica.
In caso di voto negativo il Governo è obbligato a dimettersi. La votazione avviene
per appello nominale. 52
Finalità:
- ricompattare la maggioranza governativa;
- contrastare l’ostruzionismo della minoranza.
Lez. 28 - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO
Il Governo della Repubblica è composto da:
- Presidente del Consiglio;
- Ministri (compongono il Consiglio
dei Ministri).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile oltre a mantenere l’unità di indirizzo politico ed amministrativo.
Poteri del Presidente del Consiglio:
- Rappresentanza;
• Comunicazione alle Camere della Composizione del Governo e di ogni
mutamento in essa intervenuto;
• richiesta alle Camere della fiducia o apposizione della questione di fiducia;
• richiesta al PdR alla presentazione di un disegno di legge o all’emanazione di
un atto normativo del Governo;
• controfirma delle leggi e degli atti aventi valore di legge;
• presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa;
• rappresentanza processuale del Governo dinanzi alla Corte costituzionale.
- Promozione e coordinamento dell’attività dei ministri;
• Adozione di direttive politiche e amministrative rivolte ai ministri in attuazione
delle d