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Istituzioni di diritto pubblico

Prof. Turco Arnaldo

Vitali Irene

Lez. 2 - L'ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico è il complesso di regole di condotta che dà ordine a un gruppo sociale organizzato in un determinato ambito territoriale. Tutte le società tendono ad avere un proprio ordinamento che si distingue in originario (diretta e immediata) e derivato (nasce da un altro ordinamento).

Sulla definizione di ordinamento giuridico si riconoscono principalmente tre teorie:

  • Normativismo (Kelsen): l'ordinamento giuridico è fondato da una norma superiore, che si colloca fuori dall'ordinamento stesso.
  • Decisionismo (Schmitt): l'ordinamento giuridico è determinato dalla volontà superiore imposta da un'autorità sovrana.
  • Istituzionalismo (Santi Romano): l'ordinamento giuridico si identifica con il gruppo sociale organizzato.

La norma giuridica

La norma stabilisce un comportamento, condiviso dai partecipanti al gruppo ed è finalizzata a regolarne il comportamento stesso. Lo scopo è quello di assicurare la sopravvivenza dei singoli e perseguire i fini che lo stesso ritiene preminenti. Le norme si distinguono in:

  • Dispositive: hanno la finalità di integrare norme precedenti che risultano incomplete.
  • Di conflitto: hanno la finalità di risolvere le controversie.

Le caratteristiche fondamentali di una norma giuridica sono:

  • Generalità: si riferisce a una pluralità di soggetti.
  • Astrattezza: fa riferimento a un'ipotesi astratta e non al singolo caso concreto.
  • Novità: la norma regola un comportamento non regolato da precedenti norme.
  • Imperatività (o coazione): la norma prevede la sanzione.
  • Bilateralità: in quanto la norma riconosce un diritto a un soggetto e in contrapposizione impone un dovere o un obbligo a un altro soggetto.
  • Esteriorità: oggetto della norma è l'azione esterna del soggetto.
  • Coattività: deve essere rispettata obbligatoriamente e la sua inosservanza viene punita applicando una sanzione al trasgressore.
  • Relatività: la norma giuridica è relativa perché varia nel tempo e nello spazio, cioè all'interno dello Stato stesso e da Stato a Stato.

Il diritto pubblico

È il complesso di norme volte a disciplinare la struttura, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i rapporti tra pubblico e privato. Rientrano nel diritto pubblico: diritto costituzionale, diritto amministrativo e il diritto penale.

Lez. 3 - Lo Stato

Lo Stato è la forma di organizzazione del potere politico che gli permette di esercitare l'uso della forza, su una comunità di persone all'interno di un determinato territorio. Gli elementi costitutivi dello Stato sono:

  • Popolo: è la collettività umana sottoposta ad un potere effettivo;
  • Territorio: è l'ambito entro il quale lo Stato esercita la propria sovranità.
  • Sovranità: potere di governo supremo, esclusivo, ed originario.

La cittadinanza

È il rapporto giuridico mediante il quale si determina l'appartenenza di un individuo allo Stato. Si può acquistare:

Per nascita:

  • Padre/madre cittadini italiani;
  • Se è nato nel territorio della Repubblica con entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
  • Figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica (se non venga provato il possesso di altra cittadinanza).

Per estensione (iuris communicatio):

  • Figlio riconosciuto o dichiarato;
  • Minore straniero adottato da cittadino italiano;
  • Coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio.

Per beneficio di legge:

  • Straniero, dal quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  • Straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età.

Per naturalizzazione:

  • Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
  • Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque.

Perdita della cittadinanza

  • Se il cittadino italiano presta servizio militare per uno Stato estero non rispettando la richiesta del Governo italiano di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
  • Se il cittadino italiano, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico.

Riacquisto della cittadinanza

  • Se colui che abbia perso la cittadinanza presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara di volerla riacquistare;
  • Se colui che abbia perso la cittadinanza, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
  • Se colui che abbia perso la cittadinanza dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito oppure stabilisce entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica.
  • Dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
  • Se, avendo perduto la cittadinanza per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accetti da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione.

Rinuncia alla cittadinanza

  • Colui che risiede o stabilisce la residenza all'estero.
  • I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

Lez. 4 - Forma di Stato e di governo

La forma di governo è il modello organizzativo che uno Stato assume per esercitare il potere sovrano. Più in generale può intendersi come la modalità con cui viene allocato il potere tra gli organi portanti dello Stato: Parlamento, Governo e Capo di Stato; la forma di governo quindi attiene ai rapporti che si vengono a instaurare fra di essi e alle modalità con cui vengono ripartite e condivise le rispettive competenze.

Forma di Stato

Si indica il rapporto che intercorre tra i titolari dei poteri supremi e la società civile. Esempi sono:

  • Stato assoluto: inteso come regime politico in cui il potere è esercitato esclusivamente dal sovrano senza restrizioni e limitazioni;
  • Stato liberale: viene riconosciuto valore all'individuo e si impone un controllo e dei limiti al potere dei governanti.

Forma di governo

Monarchia costituzionale

Caratterizzata dalla presenza di due organi essenziali:

  • Il Re di legittimazione monarchico-ereditaria, titolare del potere esecutivo e di indirizzo politico;
  • Il Parlamento di legittimazione elettiva, titolare del potere legislativo.

Forma di governo parlamentare

Il Governo è l'organo titolare del potere esecutivo e di indirizzo politico ed è nominato dal Capo dello Stato. Essenziale è il rapporto di fiducia con il Parlamento di fronte al quale il governo è responsabile del proprio operato: tale legame si instaura con il voto iniziale di fiducia del Parlamento sul programma presentato dal Governo in occasione del suo insediamento. Se viene meno la fiducia il Parlamento può approvare una mozione di sfiducia e indurre il Governo alle dimissioni.

Forma di governo presidenziale

Il potere esecutivo è attribuito al Presidente che è costituzionalmente Capo di Stato e Capo di Governo; il potere legislativo è accordato all'Assemblea. Sia il Presidente che l'Assemblea sono eletti direttamente dal popolo (es. USA).

Forma di governo semi-presidenziale

È una forma intermedia tra il parlamentarismo ed il presidenzialismo, presentando una struttura dell'esecutivo cd. Diarchica; da un lato il Presidente della Repubblica che è eletto dal popolo che nomina il Governo e dall'altro il Primo Ministro che deve essere espressione della maggioranza parlamentare (es. Francia).

Forma di governo direttoriale

Sono presenti due soli organi:

  • Il parlamento
  • Direttorio (Consiglio federale): nominato dal Parlamento, rappresenta tutti i partiti in proporzione della loro forza e svolge le funzioni di Governo e Capo dello Stato (es. Svizzera).

Lez. 5 - La comunità internazionale

L'ordinamento italiano disciplina, a livello costituzionale, le modalità di apertura agli ordinamenti internazionali e sovranazionali e quindi i meccanismi di adattamento al diritto internazionale e dell'Unione Europea. La Comunità internazionale è l'insieme dei soggetti autonomi ed indipendenti collocati in posizione paritaria, con l'obiettivo di creare una rete di coesistenza pacifica e di cooperazione.

Fonti del diritto internazionale

Il diritto internazionale è il complesso di norme e principi che disciplinano i rapporti tra i soggetti della Comunità Internazionale. Le fonti sono:

  1. Consuetudine internazionale: Norme non scritte, cd a formazione spontanea, cioè determinate dalla reiterazione nel tempo (diuturnitas) di comportamenti ritenuti giuridicamente necessari e vincolanti. Tali norme trovano ingresso automatico nel nostro ordinamento in virtù dell’art. 10 Cost. (...l’ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.)
  2. Trattati internazionali (intesi anche come Accordi o Convenzioni): Un trattato internazionale consiste nell'incontro delle volontà di due o più Stati diretti a disciplinare i rapporti intercorrenti tra essi. Integrano il cd. Diritto internazionale convenzionale o pattizio cioè il complesso delle norme che vengono espresse ed accettate mediante la sottoscrizione di accordi tra Stati. I trattati vincolano soltanto gli Stati che partecipano all’accordo.
  3. Regolamenti: Ha portata generale. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
  4. Direttive: Vincola lo Stato membro cui è rivolta, riguardo il risultato da raggiungere, salva la competenza in merito alla forma e ai mezzi.
  5. Decisioni: È obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria solo nei confronti di questi.

Il procedimento di formazione dei trattati

Forma solenne

  • Negoziazione: fase delle trattative e della redazione del testo (competenza del Governo)
  • Firma: formale sottoscrizione ed accettazione del testo definitivo;
  • Ratifica: formale dichiarazione dello Stato di volersi obbligare all’osservanza dell’accordo (nel nostro ordinamento è di competenza del Presidente della Repubblica – art. 87 Cost.). L’articolo 80 della Costituzione indica cinque categorie di trattati (di natura politica: che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari che importano modificazioni territoriali o oneri finanziari o modificazioni legislative) nelle quali la ratifica del Presidente della Repubblica deve essere preceduta da una legge del Parlamento di autorizzazione alla ratifica;
  • Scambio delle notifiche (se bilaterale) o deposito delle ratifiche (se multilaterale);
  • Registrazione e pubblicazione

Forma semplificata

Nella prassi internazionale sempre più comuni stanno diventando gli accordi in forma semplificata, anche detti accordi informali, che entrano in vigore per effetto della sola sottoscrizione del testo da parte dei plenipotenziari (art. 12), che così esprimono la piena e definitiva manifestazione di volontà degli Stati di appartenenza. Tali accordi, secondo un’interpretazione estensiva dell’art. 80 della Costituzione italiana, sarebbero possibili in Italia per tutte le materie non coperte da riserva parlamentare per la ratifica. Gli esecutivi della maggior parte degli Stati, per motivi di necessità, preferiscono adottare accordi semplificati per bypassare l’inerzia parlamentare.

Adattamento dei trattati

  • Procedimento ordinario: adozione di un atto (di regola una legge ordinaria) le cui norme replicano quelle della normativa internazionale;
  • Procedimento speciale: adozione di un atto contenente il cd. Ordine di esecuzione attraverso il quale si recepisce il testo dello specifico trattato.

L'ordinamento dell'Unione Europea

L'Unione Europea costituisce un ordinamento sovranazionale di nuovo genere che segna il superamento del metodo della cooperazione intergovernativa in favore del cd. Metodo comunitario quale forma di integrazione tra soggetti che agiscono nell'interesse generale della Comunità.

Aspetti generali

  • Creazione di una comunità di soggetti e Stati dell’area europea che vi aderiscono;
  • Introduzione di limiti di sovranità;
  • Delibere prese a maggioranza dei voti;
  • Legittimazione ad adottare atti vincolanti nei confronti degli Stati membri;
  • Sistema di controllo giurisdizionale

Lez. 6 - Fonti del diritto

Fonte del diritto è ogni atto o fatto idoneo a produrre ed innovare il diritto soggettivo nell'ordinamento giuridico.

Si distinguono in:

  • Fonti di produzione: Introducono nell'ordinamento delle vere e proprie norme giuridiche. Si distinguono a loro volta in:
    • Fonti Atto: la norma è contenuta in atto
    • Fonti Fatto: la norma è desunta da un comportamento
  • Fonti di cognizione: fonti che non producono diritto, ma favoriscono la conoscenza delle norme tra i consociati (Gazzetta Ufficiale).

La gerarchia delle Fonti

Il sistema delle fonti è ricostruito in termini di rapporto gerarchico. Nell'ordinamento italiano abbiamo fonti di rango superiore e fonti di rango inferiore. In base a tale criterio si distinguono:

  • La Costituzione e le leggi costituzionali e di revisione costituzionale
  • Le fonti comunitarie (trattati istitutivi, regolamenti, direttive e le decisioni, atti che una volta immessi nell'ordinamento occupano una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale). Entrano a far parte dell'ordinamento interno con "l'adattamento", che può essere automatico o speciale.
    • Automatico: è previsto dall'art. 10 della Costituzione, laddove dispone che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute;
    • Speciale, invece, impiegato per il diritto internazionale pattizio.
      • Può consistere: nel semplice «ordine di esecuzione», che opera direttamente solo in relazione a trattati contenenti norme self-executing;
      • Nell'adattamento speciale ordinario, ossia in atti normativi interni necessari per dare esecuzione a norme internazionali che non siano selfexecuting.
  • Le fonti dell'ordinamento statale (leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge, referendum abrogativi, regolamenti dell'esecutivo, decreti ministeriali, ecc).
  • Le fonti regionali (statuti regionali, leggi regionali, regolamenti regionali)
  • Le fonti locali (statuti provinciali e comunali e regolamenti)
  • Le fonti esterne all'ordinamento (quelle che vengono recepite nell'ordinamento costituzionale in virtù dell'appartenenza alla Comunità Internazionale)

Fonti di livello costituzionale

Costituzione: legge fondamentale dello Stato che reca i principi, organizza e dispone le linee programmatiche di sviluppo. È scritta, lunga, votata, convenzionale, rigida. Si suddividono in:

  • Leggi di revisione costituzionale
  • Altre leggi costituzionali

Fonti di livello primario

  • Legge in senso formale; atti legislativi adottati dalle camere o da altri organi aventi funzione legislativa propria (es. Consiglio regionale).
  • Legge in senso materiali: atti che, indipendentemente dall'organo e dal procedimento utilizzato, sono suscettibili di produrre un contenuto legislativo;
  • Legge meramente formale: atti ricogniti di altri atti (legge di approvazione).

La legge ordinaria

È l'atto deliberato dal Parlamento (art. 70 e ss. Della Costituzione).

  • Principio di legalità: principio essenziale dell'ordinamento costituzionale italiano che ha la funzione di guidare e limitare la discrezionalità nell'esercizio del potere;
  • Riserva di legge: istituto attraverso cui la Costituzione e le leggi costituzionali riservano determinate materie alla legge:
    • Assoluta: interamente riservata alla legge;
    • Relativa: la riserva riguarda solo gli aspetti essenziali e generali
  • Riserva di legge:
    • Rinforzata: la Costituzione introduce ulteriori limiti circa il contenuto o il procedimento;
    • Di legge costituzionale: La Costituzione richiede che una materia sia regolata o modificata necessariamente con legge costituzionale;
    • Di legge formale: disciplinata con legge del Parlamento;
    • Deve rispettare principi costituzionali.

Lez. 7 - Gli atti aventi forza di legge

Gli atti aventi forza di legge sono atti emanati dal Governo, ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce la stessa forza della legge ordinaria (atto del Parlamento). Possono essere di due tipi:

  1. Decreto legge
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher irenevitali2003 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzione di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Turco Arnaldo.
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