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IL FACTORING O CESSIONE DEI CREDITI D'IMPRESA (L. 52/1991)

È una figura contrattuale di origine anglosassone: il creditore si impegna a cedere i suoi crediti (presenti e futuri) ad un imprenditore specializzato (il factor) il quale riceve un corrispettivo (una commissione) per lo svolgimento di una serie di servizi quali la contabilizzazione, gestione e riscossione del credito.

Il più delle volte il factor garantisce anche l'eventuale inadempimento del credito svolgendo, dunque, un'attività di finanziamento a favore del creditore mediante il pagamento anticipato dei crediti ceduti dietro corrispettivo di una determinata percentuale delle somme da riscuotere.

LA SUCCESSIONE NEL CREDITO E NEL DEBITO

La posizione di creditore o di debitore si assume in base ad un titolo; il fatto o l'atto che è fonte dell'obbligazione consente di individuare le parti del rapporto. Talvolta, però, la fonte del rapporto fa sì che...

Il debitore o il creditore non siano immediatamente determinati nellaloro identità, ma individuati in modo indiretto o mediato, cioè in base alla titolarità di undiverso rapporto giuridico.

La successione nel credito: surrogazione, cessione.

Il credito può essere osservato in due modi: o come rapporto giuridico o come un bene,inteso come cespite attivo nel patrimonio del creditore.

Una prima forma di successione nel rapporto di credito si ha per surrogazione (sostituzione)di un terzo nei diritti del creditore. La surrogazione consiste nel subentro di un terzo neldiritto di credito in luogo del creditore, il quale, soddisfatto il suo interesse, non è più titolaredel diritto di credito. L’obbligazione resta la stessa, ma il creditore è diverso rispetto a quellooriginario.

Surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.): si ha nell’ipotesi in cui- l’adempimento dell’obbligazione sia adempiuto da un terzo;

Il creditore può dichiarare di voler surrogare nei suoi diritti colui che ha pagato, che dunque assume la veste del creditore surrogato. Il Codice civile stabilisce che la surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneo al pagamento.

Surrogazione per volontà del debitore (art. 1202 c.c.): si ha quando la dichiarazione di surroga parte dal debitore: il terzo offre del denaro al debitore per l'estinzione del suo debito mediante la stipula di un contratto di mutuo; il creditore resta estraneo al fatto solutorio. Eseguito il pagamento il creditore rilascia al debitore una quietanza avente data certa, con indicazione dell'avvenuto pagamento e della provenienza del denaro (contratto di mutuo). Perfezionatasi questa fattispecie si produce l'effetto surrogatorio.

Surrogazione legale (art. 1203 c.c.):

  1. un creditore chirografario paga un altro creditore che gode di privilegio o garanzia reale e subentra in questi diritti;
  2. l'acquirente di un

immobile ipotecario paga il creditore ipotecario per liberare l'immobile;

3) chi paga un debito che ha con altri e si surroga nei confronti del condebitore

4) l'erede che ha accettato con beneficio di inventario paga i debiti ereditari per evitare l'espropriazione dell'eredità. Se i beni del de cuius (defunto) non sono sufficienti per soddisfare il credito dei creditori del defunto, questi possono rifarsi sul patrimonio degli eredi.

Diritto di prelazione: diritto del creditore di soddisfarsi su uno o più beni del debitore con preferenza rispetto agli altri creditori su quel determinato bene/beni.

Il creditore chirografario corrisponde a quel creditore che non ha forme di garanzia, diritti di prelazione, privilegi e paga il debito che il suo debitore ha nei confronti del creditore che, invece, ha privilegi / diritti di prelazione nei confronti del debitore e si surroga in quella posizione, ottenendo la garanzia.

La cessione del credito alla vera e propria

circolazione del credito ci si affaccia invece con la cessione del credito, che è un contratto con cui si realizza il trasferimento del diritto dal creditore, cedente, ad un cessionario. L'art. 1260 prevede solo che le parti possano escludere di comune accordo la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile all'eventuale cessionario se non si prova che egli ne era a conoscenza: se il cedente viola il patto, è obbligato al risarcimento verso il debitore ceduto, ma la cessione ha ugualmente effetto. La cessione è conclusa quando il credito è strettamente personale (credito per alimenti) o quando il trasferimento è vietato dalla legge. La cessione può essere vendita, se il credito è ceduto dietro corrispettivo di un prezzo; può essere donazione, può essere un conferimento in società, può essere lo strumento per estinguere un debito. La causa della cessione dipende dunque dal.

Contesto in cui si inserisce e, di conseguenza, anche le regole applicabili.

Norme generali che valgono per qualsiasi cessione:

  • Garanzia: se la cessione è a titolo oneroso, il cedente risponde verso il cessionario della esistenza del credito, non della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto espressamente la garanzia; in quest'ultima ipotesi, il cedente garantisce la solvenza del debitore ceduto ma il suo obbligo vien meno se il cessionario è negligente nel perseguire l'adempimento.
  • Efficacia tra le parti e opponibilità: il trasferimento del credito tra cedente e cessionario avviene per effetto del solo consenso, secondo il principio generale che vale per i contratti traslativi di diritti (principio consensualistico). Verso il debitore ceduto, però, la cessione diviene efficace solo quando il debitore stesso l'abbia accettata o gli sia stata notificata. La notificazione altro non è che la comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione.
ed è un onere del cessionario, perché fin quando la cessione non è opponibile al debitore questi potrebbe pagare al vecchio creditore ed essere liberato, a meno che: a) il debitore abbia accettato la cessione oppure b) il cessionario provi che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. Come strumento di opponibilità, la notificazione serve anche a risolvere i conflitti tra più acquirenti dello stesso diritto: prevale chi ha notificato per primo la cessione al debitore ceduto ovvero colui la cui cessione è stata per prima accettata con atto avente data certa, anche se la cessione era posteriore ad altre. La successione nel debito: delegazione, espromissione e accollo. L'identità del debitore non è mai indifferente per il creditore. Anche quando non esiste un interesse del creditore a che il debitore esegua personalmente la prestazione, esiste sempre un interesse ad avere, come controparte nel rapporto obbligatorio,

un certo soggetto anziché un altro. Si spiega così la regola per cui la sostituzione del debitore non può avvenire per successione a titolo particolare senza la volontà del creditore: se manca la volontà del creditore si potrà aggiungere al vecchio debitore un nuovo debitore, ma il primo non sarà comunque liberato. Tutte le ipotesi disciplinate dagli artt. 1268 e ss. Del c.c. – delegazione, espromissione e accollo – avranno:

  • carattere privativo (o liberatorio): se il creditore acconsente alla liberazione del vecchio debitore
  • carattere cumulativo: se il creditore non vi consente

Delegazione (art. 1268 c.c.)

Operazione per cui un debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore.

Es: Tizio (debitore principale) delega Caio (debitore delegato) di pagare Mevio (creditore).

Se Mevio libera Tizio avremo?

Se Mevio non libera Tizio avremo?

Francesca-skuola.net

Tizio – è legato da un rapporto di

di credito. La delegazione di pagamento si verifica quando il debitore originario incarica il delegato di effettuare il pagamento al creditore. In questo caso, il delegato agisce come intermediario tra il debitore e il creditore, ma il debito rimane comunque a carico del debitore originario. La delegazione di credito, invece, si verifica quando il debitore originario trasferisce il proprio debito al delegato, che diventa il nuovo creditore. In questo caso, il debito viene estinto nei confronti del debitore originario e il delegato diventa il nuovo creditore. È importante notare che la delegazione di credito richiede il consenso del creditore, che può accettare o rifiutare il trasferimento del debito. In caso di accettazione, il rapporto di valuta si estingue con il pagamento al delegato. Le eccezioni al pagamento possono essere sollevate sia dal delegato che dal delegatario. Ad esempio, il delegato può opporre al delegatario l'eccezione di inadempimento del debitore originario, mentre il delegatario può opporre al delegato l'eccezione di inesistenza o invalidità del rapporto di provvista. In conclusione, la delegazione è un meccanismo che consente al debitore originario di liberarsi del proprio debito attraverso l'intervento di un delegato. La delegazione può avvenire sia per il pagamento che per il trasferimento del debito, e comporta un rapporto di provvista tra delegante e delegato e un rapporto di valuta tra delegante e creditore.provvedimento Mevio→Mevio può liberare Caio o non liberarlo

valuta Mevio→Accollo (art. 1273 c.c.)

Contratto tra debitore e terzo (accollante) per cui questi si assume il debito.

Due tipi di accollo:

  1. Accollo semplice o interno > non espressamente previsto dal codice, l’accollante si limita ad obbligarsi verso il debitore e il creditore non acquista alcun diritto nei suoi confronti
  2. Accollo esterno > l’accordo è concepito come un contratto a favore di un terzo, il creditore. Questo tipo di accollo produce l’effetto di obbligare l’accollante anche verso il creditore.

Nell’accollo esterno il debitore originario resta obbligato (accollo cumulativo) a meno che il creditore consenta alla liberazione (accollo privativo); l’adesione del creditore ha questo effetto, anche senza espressa dichiarazione liberatoria, se la liberazione era stata posta come condizione della stipulazione.

Mevio accollo privativo

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A.A. 2022-2023
183 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca31M di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Irti Claudia.