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RESPONSABILITÀ DA PARTE DEGLI STATI

Queste norme sono state oggetto di codificazione, infatti, fu invitata la Commissione del Diritto

Internazionale a proporre posizioni e rapporti in tema di responsabilità internazionale. Già a metà degli

anni ‘50, l’Assemblea generale delle nazioni unite, tra i compiti di lavoro alla Commissione del diritto

internazionale, inserisce anche quello di studiare le norme sulla responsabilità personale.

I primi lavori di commissione si interessano di “illecito nei confronti degli stranieri”. I lavori furono

laboriosi, e con la consapevolezza che non funzionano, furono ripresi alla fine degli anni 60, dalla

Commissione generale dei lavori, e con un nuovo relatore speciale, Roberto Ago, il quale diede un nuovo

impulso ai lavori, con la distinzione tra norme primarie e secondarie con Ago, i lavori della

commissione assumono la struttura dei nostri giorni. Si giunge quindi ad un PROGETTO DI ARTICOLI

SULLA RESPONSABILITÀ, di cui si è avuta già una prima versione nel 1996, ma la versione definitiva

risale al 2001. Questo progetto ha inteso codificare il tema della responsabilità internazionale e in

alcuni casi dando uno sviluppo progressivo, offrendo anche delle soluzioni potenziali.

Struttura del progetto di articoli: →

o Prima parte, introduttiva composta da 3 articoli, principi generali 90

o Seconda parte→ tratta delle conseguenze dell’illecito o contenuto della responsabilità (es: obbligo

di riparazione)

o Terza parte→ tratta dell’attuazione della responsabilità internazionale (la reazione finale al fatto

che gli obblighi secondari previsti nella seconda parte (risarcimento danno, cessazione illecito),

non siano rispettati, che si continui una situazione di illegalità).

Art 1 PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEGLI ORDINAMENTI “ogni atto internazionalmente illecito di

uno stato determina la responsabilità internazionale di quello stato. All’esistenza dell’illecito corrisponde

il regime della responsabilità”. →

Ripetizione del termine internazionale nell’articolo 1 è voluta perché si vuole mostrare che le norme

consuetudinarie in materia disciplinano la dimensione internazionale dell’illecito, ed è lo stesso art. 3 a

sancirlo, in quanto prevede che “la qualificazione di un atto di uno stato come internazionalmente illecito

è disciplinata dal diritto internazionale”.

Pertanto, con questo articolo, si vuole evidenziare che il regime di responsabilità a livello internazionale è

separato e autonomo, rispetto al regime di responsabilità dell’ordinamento interno, quest’ultimo non

influenza quello internazionale e non può incidere su questo, se non quando sono proprio le norme

materiali del diritto a richiamarlo, perché il tema della responsabilità è trasversale a tutto il diritto

internazionale. →

Seconda parte articolo 3 “tale caratterizzazione non è influenzata in alcun modo dalla qualificazione

dello stesso atto come lecito da parte del diritto interno.” Ciò significa che una condotta/atto lecita

per il diritto interno può essere illecita per il diritto internazionale e, viceversa, ben può capitare

che una condotta illecita per il diritto interno sia lecita per il diritto internazionale.

Il progetto di articoli prende atto che il diritto internazionale non entra automaticamente nel diritto

interno perché manca un’autorità sovraordinata.

Art. 2 attribuisce una prima definizione di illecito internazionale: “si ha un illecito internazionale

quando vi è una condotta (che consiste in un’azione o omissione) dello stato che viola un suo obbligo

internazionale. Pertanto, l’illecito internazionale presenta 3 elementi:

1) ELEMENTO SOGGETTIVO: imputabilità dell’atto allo Stato; si parla di una condotta che

costituisce una violazione di un obbligo internazionale, non di violazione di norme internazionali

→ le norme materiali prevedono obblighi di condotta.

2) ELEMENTO OGGETTIVO: esistenza di una condotta attiva/omissiva in violazione di un obbligo

internazionale dello stato;

3) ASSENZA DI UNA CAUSA DI ESCLUSIONE DELL’ILLICEITÀ (e non della responsabilità):

elemento che in negativo completa la definizione di illecito stesso.

Se fossero circostanze che escludono la responsabilità avremmo un illecito ma senza che questo

dia origine a conseguenze effettive.

Il capitolo 2 della parte prima del progetto di articoli, riguarda l’attribuzione di una condotta allo Stato:

art. 4 e seguenti.

Art 4 La regola base di quando una condotta umana attiva od omissiva è attribuibile ad uno Stato

secondo il diritto internazionale è che tale condotta sia compiuta da un organo dello Stato.

Un organo dello Stato è un gruppo di individui che, individualmente o collettivamente, svolge

un’attività che esprime un potere o autorità prevista dall’ordinamento statale. Si effettua un RINVIO AL

DIRITTO INTERNO, per la definizione concreta di quale sia un organo dello stato, in quanto, l’articolo 4

secondo comma dice che la definizione di organo dipende dall’organizzazione pubblica di uno stato. 91

Gli artt. 5-11 forniscono dei criteri ulteriori per l’imputabilità di un atto:

Art. 5 amplia la nozione di governo, il quale è una “condotta di persone o enti che esercitino poteri di

autorità di governo”. La differenza con l’articolo 4 è che questo potere è provvisorio.

La condotta posta in essere dal cittadino/ente di uno stato che NON è organo dello Stato, non fa mai

sorgere automaticamente la responsabilità dello stato, ma può essere attribuita allo stato quando

quest’ultimo gli ha attribuito poteri di esercizio di autorità di governo.

Esempio: una società privata di vigilanza, tecnicamente non è un organo dello stato e opera in

- rapporti inter privati. Se un organo dello stato le attribuisce dei poteri di tipo pubblicistico o che

abbiano elementi di autorità di governo, laddove la società agisca nello svolgimento di queste

funzioni, la condotta che viola obblighi dello stato è attribuibile allo stato.

Tutti gli organi dello stato possono far sorgere la responsabilità internazionale dello stato stesso, e

dipende dalle norme materiali (diversi obblighi concreti dello stato), se poi la violazione sarà in capo

all’organo esecutivo, legislativo o giudiziario. Tra gli organi statali rientra l’amministrazione pubblica

riconducibile al potere esecutivo e le autorità locali. Ciò che non è mai organo dello stato sono tutti gli

individui che agiscono per proprio conto.

ART 6: tratta l’ipotesi della condotta di organi di uno stato messi a disposizione di un altro stato.

Esempio: nel caso in cui i poliziotti dovessero compiere degli atti di tortura, questi verranno

- attribuiti allo stato in cui si trovano i poliziotti e non allo stato di loro origine. Questa ipotesi

rileva soprattutto nell’ambito della cooperazione a livello giudiziario.

Diversa è l’ipotesi in cui vi siano delle basi militari che si trovano in un paese straniero. In questo

caso, ciò che avviene nella base militare straniera resta straniera, cioè non riguarda lo Stato

ospitante.

ART 7: è una norma che precisa l’ambito di applicazione degli articoli dal 4 al 6, e tratta delle

ATTIVITÀ ULTRA VIRES, oppure ECCESSO DI AUTORITÀ, e stabilisce che anche quando la condotta di

un organo, definito ex art 4-5-6, contravviene ai propri compiti oppure eccede nei poteri, questa resta

imputabile allo stato di appartenenza a condizione che quel soggetto stia agendo nell’esercizio delle sue

funzioni. In effetti, se lo stato non fosse imputabile neanche nell’esercizio delle proprie funzioni,

assisteremmo ad organi labili.

CASO MALLEN: Un console messicano abitava ad EL PASO. Il tribunale distingue tra i primi fatti (scazzottata nel

saloon) e i secondi. Il tribunale dice che nel primo caso gli USA non hanno responsabilità perché lo sceriffo ha

agito al di fuori delle proprie funzioni ( e in se un individuo privato non fa sorgere la responsabilità in capo allo

stato di appartenenza). Nel secondo caso l’arbitro dice che lo sceriffo ha ecceduto tutti i suoi poteri Nel caso

Mallén, un console messicano venne aggredito e malmenato da un ufficiale statunitense.

ART 8: condotta compiuta dagli organi de facto un’ipotesi nella quale ci sia una persona o un

gruppo di persone la cui condotta è compiuta secondo le istruzioni/direzione/controllo di uno stato, in

questo caso tale condotta è imputabile allo stato in funzione del quale la condotta è avvenuta.

Differenza tra l’art 8 e il 5 Nell’art 5 vi è l’attribuzione formale da parte di un’autorità che attribuisce

dei poteri a un soggetto che non è organo dello stato. Nell’art 8 il legame tra le persone in questione e lo

stato è un legame puramente fattuale, non formalizzato attraverso atti previsti dall’ordinamento

giuridico.

L’ipotesi più importante di applicazione della fattispecie dell’organo de facto è quella dell’attività di

gruppi paramilitari, cioè di forze di tipo militare. In questi casi il diritto internazionale prevede la

responsabilità dello stato che ha dato l’istruzione. 92

ART 9: condotta eseguita in assenza o in mancanza dell’autorità ufficiale

È considerato l’estensione dell’imputabilità di condotte ad uno stato, e si riferisce all’ipotesi in cui vi sia

una persona o un gruppo di persone che esercitano di fatto prerogative dello stato nell’assenza o in

mancanza dell’autorità statale, la ratio è quella di evitare falle nelle maglie del sistema.

L’ipotesi tipica è l’attività svolta da insorti e che poi non vincono la loro guerra ma perdono, e infatti,

questo articolo si può ricollegare all’ipotesi in cui il territorio di uno stato viene controllato da

un’organizzazione diversa.

Può rientrarvi il caso di uno stato FALLITO: si tratta di casi in cui non vi è una chiara autorità di

governo, perché vi sono una pluralità di comunità che interagiscono tra loro in modo non coordinato

senza una chiara delimitazione territoriale.

CAPITOLO V-CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Nel diritto internazionale alcune di queste cause di giustificazione affondano le radici nella teoria del

diritto, in primo luogo del diritto civile.

Altre cause di giustificazione sono sui generis e tipiche del diritto internazionale. Interessante è che il

capitolo V non dia alcuna definizion

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorellacher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Di Benedetto Saverio.
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