RESPONSABILITÀ DA PARTE DEGLI STATI
Queste norme sono state oggetto di codificazione, infatti, fu invitata la Commissione del Diritto
Internazionale a proporre posizioni e rapporti in tema di responsabilità internazionale. Già a metà degli
anni ‘50, l’Assemblea generale delle nazioni unite, tra i compiti di lavoro alla Commissione del diritto
internazionale, inserisce anche quello di studiare le norme sulla responsabilità personale.
I primi lavori di commissione si interessano di “illecito nei confronti degli stranieri”. I lavori furono
laboriosi, e con la consapevolezza che non funzionano, furono ripresi alla fine degli anni 60, dalla
Commissione generale dei lavori, e con un nuovo relatore speciale, Roberto Ago, il quale diede un nuovo
→
impulso ai lavori, con la distinzione tra norme primarie e secondarie con Ago, i lavori della
commissione assumono la struttura dei nostri giorni. Si giunge quindi ad un PROGETTO DI ARTICOLI
SULLA RESPONSABILITÀ, di cui si è avuta già una prima versione nel 1996, ma la versione definitiva
risale al 2001. Questo progetto ha inteso codificare il tema della responsabilità internazionale e in
alcuni casi dando uno sviluppo progressivo, offrendo anche delle soluzioni potenziali.
Struttura del progetto di articoli: →
o Prima parte, introduttiva composta da 3 articoli, principi generali 90
o Seconda parte→ tratta delle conseguenze dell’illecito o contenuto della responsabilità (es: obbligo
di riparazione)
o Terza parte→ tratta dell’attuazione della responsabilità internazionale (la reazione finale al fatto
che gli obblighi secondari previsti nella seconda parte (risarcimento danno, cessazione illecito),
non siano rispettati, che si continui una situazione di illegalità).
→
Art 1 PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEGLI ORDINAMENTI “ogni atto internazionalmente illecito di
uno stato determina la responsabilità internazionale di quello stato. All’esistenza dell’illecito corrisponde
il regime della responsabilità”. →
Ripetizione del termine internazionale nell’articolo 1 è voluta perché si vuole mostrare che le norme
consuetudinarie in materia disciplinano la dimensione internazionale dell’illecito, ed è lo stesso art. 3 a
sancirlo, in quanto prevede che “la qualificazione di un atto di uno stato come internazionalmente illecito
è disciplinata dal diritto internazionale”.
Pertanto, con questo articolo, si vuole evidenziare che il regime di responsabilità a livello internazionale è
separato e autonomo, rispetto al regime di responsabilità dell’ordinamento interno, quest’ultimo non
influenza quello internazionale e non può incidere su questo, se non quando sono proprio le norme
materiali del diritto a richiamarlo, perché il tema della responsabilità è trasversale a tutto il diritto
internazionale. →
Seconda parte articolo 3 “tale caratterizzazione non è influenzata in alcun modo dalla qualificazione
→
dello stesso atto come lecito da parte del diritto interno.” Ciò significa che una condotta/atto lecita
per il diritto interno può essere illecita per il diritto internazionale e, viceversa, ben può capitare
che una condotta illecita per il diritto interno sia lecita per il diritto internazionale.
Il progetto di articoli prende atto che il diritto internazionale non entra automaticamente nel diritto
interno perché manca un’autorità sovraordinata.
→
Art. 2 attribuisce una prima definizione di illecito internazionale: “si ha un illecito internazionale
quando vi è una condotta (che consiste in un’azione o omissione) dello stato che viola un suo obbligo
internazionale. Pertanto, l’illecito internazionale presenta 3 elementi:
1) ELEMENTO SOGGETTIVO: imputabilità dell’atto allo Stato; si parla di una condotta che
costituisce una violazione di un obbligo internazionale, non di violazione di norme internazionali
→ le norme materiali prevedono obblighi di condotta.
2) ELEMENTO OGGETTIVO: esistenza di una condotta attiva/omissiva in violazione di un obbligo
internazionale dello stato;
3) ASSENZA DI UNA CAUSA DI ESCLUSIONE DELL’ILLICEITÀ (e non della responsabilità):
elemento che in negativo completa la definizione di illecito stesso.
Se fossero circostanze che escludono la responsabilità avremmo un illecito ma senza che questo
dia origine a conseguenze effettive.
Il capitolo 2 della parte prima del progetto di articoli, riguarda l’attribuzione di una condotta allo Stato:
art. 4 e seguenti.
→
Art 4 La regola base di quando una condotta umana attiva od omissiva è attribuibile ad uno Stato
secondo il diritto internazionale è che tale condotta sia compiuta da un organo dello Stato.
→
Un organo dello Stato è un gruppo di individui che, individualmente o collettivamente, svolge
un’attività che esprime un potere o autorità prevista dall’ordinamento statale. Si effettua un RINVIO AL
DIRITTO INTERNO, per la definizione concreta di quale sia un organo dello stato, in quanto, l’articolo 4
secondo comma dice che la definizione di organo dipende dall’organizzazione pubblica di uno stato. 91
Gli artt. 5-11 forniscono dei criteri ulteriori per l’imputabilità di un atto:
→
Art. 5 amplia la nozione di governo, il quale è una “condotta di persone o enti che esercitino poteri di
autorità di governo”. La differenza con l’articolo 4 è che questo potere è provvisorio.
La condotta posta in essere dal cittadino/ente di uno stato che NON è organo dello Stato, non fa mai
sorgere automaticamente la responsabilità dello stato, ma può essere attribuita allo stato quando
quest’ultimo gli ha attribuito poteri di esercizio di autorità di governo.
Esempio: una società privata di vigilanza, tecnicamente non è un organo dello stato e opera in
- rapporti inter privati. Se un organo dello stato le attribuisce dei poteri di tipo pubblicistico o che
abbiano elementi di autorità di governo, laddove la società agisca nello svolgimento di queste
funzioni, la condotta che viola obblighi dello stato è attribuibile allo stato.
Tutti gli organi dello stato possono far sorgere la responsabilità internazionale dello stato stesso, e
dipende dalle norme materiali (diversi obblighi concreti dello stato), se poi la violazione sarà in capo
all’organo esecutivo, legislativo o giudiziario. Tra gli organi statali rientra l’amministrazione pubblica
riconducibile al potere esecutivo e le autorità locali. Ciò che non è mai organo dello stato sono tutti gli
individui che agiscono per proprio conto.
ART 6: tratta l’ipotesi della condotta di organi di uno stato messi a disposizione di un altro stato.
Esempio: nel caso in cui i poliziotti dovessero compiere degli atti di tortura, questi verranno
- attribuiti allo stato in cui si trovano i poliziotti e non allo stato di loro origine. Questa ipotesi
rileva soprattutto nell’ambito della cooperazione a livello giudiziario.
Diversa è l’ipotesi in cui vi siano delle basi militari che si trovano in un paese straniero. In questo
caso, ciò che avviene nella base militare straniera resta straniera, cioè non riguarda lo Stato
ospitante.
ART 7: è una norma che precisa l’ambito di applicazione degli articoli dal 4 al 6, e tratta delle
ATTIVITÀ ULTRA VIRES, oppure ECCESSO DI AUTORITÀ, e stabilisce che anche quando la condotta di
un organo, definito ex art 4-5-6, contravviene ai propri compiti oppure eccede nei poteri, questa resta
imputabile allo stato di appartenenza a condizione che quel soggetto stia agendo nell’esercizio delle sue
funzioni. In effetti, se lo stato non fosse imputabile neanche nell’esercizio delle proprie funzioni,
assisteremmo ad organi labili.
CASO MALLEN: Un console messicano abitava ad EL PASO. Il tribunale distingue tra i primi fatti (scazzottata nel
saloon) e i secondi. Il tribunale dice che nel primo caso gli USA non hanno responsabilità perché lo sceriffo ha
agito al di fuori delle proprie funzioni ( e in se un individuo privato non fa sorgere la responsabilità in capo allo
stato di appartenenza). Nel secondo caso l’arbitro dice che lo sceriffo ha ecceduto tutti i suoi poteri Nel caso
Mallén, un console messicano venne aggredito e malmenato da un ufficiale statunitense.
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ART 8: condotta compiuta dagli organi de facto un’ipotesi nella quale ci sia una persona o un
gruppo di persone la cui condotta è compiuta secondo le istruzioni/direzione/controllo di uno stato, in
questo caso tale condotta è imputabile allo stato in funzione del quale la condotta è avvenuta.
→
Differenza tra l’art 8 e il 5 Nell’art 5 vi è l’attribuzione formale da parte di un’autorità che attribuisce
dei poteri a un soggetto che non è organo dello stato. Nell’art 8 il legame tra le persone in questione e lo
stato è un legame puramente fattuale, non formalizzato attraverso atti previsti dall’ordinamento
giuridico.
L’ipotesi più importante di applicazione della fattispecie dell’organo de facto è quella dell’attività di
gruppi paramilitari, cioè di forze di tipo militare. In questi casi il diritto internazionale prevede la
responsabilità dello stato che ha dato l’istruzione. 92
ART 9: condotta eseguita in assenza o in mancanza dell’autorità ufficiale
È considerato l’estensione dell’imputabilità di condotte ad uno stato, e si riferisce all’ipotesi in cui vi sia
una persona o un gruppo di persone che esercitano di fatto prerogative dello stato nell’assenza o in
mancanza dell’autorità statale, la ratio è quella di evitare falle nelle maglie del sistema.
L’ipotesi tipica è l’attività svolta da insorti e che poi non vincono la loro guerra ma perdono, e infatti,
questo articolo si può ricollegare all’ipotesi in cui il territorio di uno stato viene controllato da
un’organizzazione diversa.
Può rientrarvi il caso di uno stato FALLITO: si tratta di casi in cui non vi è una chiara autorità di
governo, perché vi sono una pluralità di comunità che interagiscono tra loro in modo non coordinato
senza una chiara delimitazione territoriale.
CAPITOLO V-CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Nel diritto internazionale alcune di queste cause di giustificazione affondano le radici nella teoria del
diritto, in primo luogo del diritto civile.
Altre cause di giustificazione sono sui generis e tipiche del diritto internazionale. Interessante è che il
capitolo V non dia alcuna definizion
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