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Repressione del genocidio: ratifica anche se la relativa facoltà non è espressamente prevista nel testo del trattato, compatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato
Gli altri Stati perché essa sia contraenti hanno la facoltà di contestare la riserva, e se gli Stati non raggiungono un accordo sul punto, il trattato non può considerarsi esistente tra i due Stati. Se uno stato contesta la riserva ad un altro e quest'ultimo continua a volerla far accettare non si può raggiungere un accordo, e andrebbe capita la validità o meno della riserva.
Le riserve nella convenzione di Vienna del 1969: per quanto concerne le riserve il trattato di Vienna non corrisponde a diritto consuetudinario:
- firma, Art. 19 Convenzione di Vienna 1969: uno Stato, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione di un trattato o al momento dell'adesione, può formulare una riserva, a meno che:
La riserva non sia
vietata dal trattato;
o Il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra leo quali non figura la riserva in questione;
In casi diversi da quelli previsti ai commi a) e b), la riserva siao incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato;- può essere contestata
Art. 20 par. 5 Convenzione di Vienna 1969: una riservaentro 12 mesi dalla notifica, altrimenti si ritiene accettata;
Se lo Stato obietta alla riserva apposta da un altro Stato:- Art. 20, par. 4, lett. b) Convenzione di Vienna 1969: l'obiezione ad una riservanon impedisce al trattato di entrare insollevata da un altro Stato contraentevigore tra lo Stato che ha formulato l'obiezione e lo Stato autore della riserva(ma con o senza?), a meno che non sia stata chiaramente espressa unaintenzione contraria da parte dello Stato che ha formulato l'obiezione. Questanorma non corrisponde a prassi, a causa della sua scarsa chiarezza non haavuto grande successo;- Art. 21, par. 3 Convenzione
di Vienna 1969: quando uno Stato che ha formulato un'obiezione ad una riserva, non si è opposto all'entrata in vigore del trattato tra sé stesso e lo Stato autore della riserva, le disposizioni oggetto della riserva non si applicano tra i due Stati, nella misura prevista dalla riserva stessa. Ricapitolando: - Art. 19: se la riserva è contraria all'oggetto e allo scopo del trattato è inammissibile; - Art. 20 e 21: se uno Stato solleva un'obiezione ad una riserva e: - si è opposto all'entrata in vigore del trattato tra sé stesso e lo Stato autore della riserva, il trattato non entra in vigore fra Stato obiettante e Stato riservante; - non si è opposto all'entrata in vigore del trattato tra sé stesso e lo Stato autore della riserva, la riserva non si applica fra lo Stato obiettante e lo Stato riservante. Anche dopo la Convenzione di Vienna del 1969, ladisciplina delle riserve, quindi, ha continuato ad evolversi, e dalla prassi è emerso che:- Possibilità di apporre riserve in un momento successivo alla ratifica purché nessuna delle altre parti contraenti manifesti obiezioni entro 12 mesi;
- Per le riserve nelle Convenzioni sui diritti umani (dato l'oggetto e scopo specifici), una riserva, anche se inammissibile, non comporta l'estraneità dello Stato rispetto al trattato ma l'invalidità della sola riserva (Principio utile per inutile non vitiatur, ciò che è valido non è viziato da ciò che è invalido). Anche se vi fosse una riserva non ammissibile, questa verrebbe non considerata e verrebbe invitato lo Stato che l'avrebbe posta a prendere atto del fatto che si debba vincolare al trattato integralmente, si rimette alla responsabilità del riservatario l'esprimere la volontà di adesione o meno al trattato. In tema di trattati di
(spazioresiduale rimasto a favore dell'impostazione soggettivistica);
Nel caso di trattati redatti in più lingue ufficiali facenti ugualmente fede (quindi entrambe ugualmente vincolanti) ma con significati contrastanti quale versione linguistica prevale?
- Tradizionalmente (visione soggettivistica): prevaleva la versione linguistica più restrittiva, il sinallagma si sarebbe creato intorno al nocciolo duro della questione quindi l'interpretazione meno ampia e più ristretta, che vedeva più d'accordo i contraenti;
- oggetto eArt. 33 Convenzione Vienna 1969: per capire chi prevale dipende dascopo del trattato (ex. Diritti umani bisogna tenere conto dell'interpretazione più ampia) se il contrasto non si può risolvere ricorrendo agli artt. 31 e 32 (valli il significato che, tenuto conto dell'oggetto ea leggere), deve essere adottato "dello scopo del trattato, concilia meglio detti testi ";
La successione degli stati
nei trattati: (integra principalmente dal testo) in questo contesto si parla di circostanze di fatto, costituite dall’affermarsi, dal ritirarsi ed all’espandersi della sovranità territoriale. Alla successione si applica tendenzialmente Trattati localizzabili: oggetto la convenzione di Vienna del 1978. trattati che hanno ad l’uso di determinate parti di territorio (es. servitù passive, libertà di navigazione, costruzione di opere sui confini o fiumi, come dighe): - sostituisce ad un altro nel governo di una Lo Stato che in qualsiasi modo si comunità territoriale, è vincolato dai trattati (o da clausole) localizzabili - Principio di continuità; - frontiere stabilite del predecessore deriva invece dal L’obbligo di rispettare le rispetto del diritto di sovranità territoriale di ciascun Paese; tabula rasa Per i trattati non localizzabili, valgono il principio della (il nuovo soggetto, proprio in quanto nuovo non può ereditaregli impegni del vecchio), principio dellamobilità delle frontiere e il principio rebus sic stantibus. In caso di estinzione delloStato predecessore (per cessione o incorporazione), si applica il principio della mobilitàdelle frontiere dei trattati, con la conseguenza che gli accordi stipulati dallo Statosuccessore si estendono ai territori acquisiti, mentre quelli conclusi dallo Statopredecessore cessano di produrre effetti giuridici. Nei casi di formazione di uno o piùnuovi Stati (secessione, fusione e smembramento) vige il principio della tabula rasa, inbase al quale il nuovo Stato non è vincolato dai trattati conclusi dal predecessore.
Tipologie di successione:
- Distacco di parti del territorio: per effetto di cessione o conquista, la partedi territorio distaccatasi si aggiunge a quello di uno Stato esistente. Si applica ladottrina della mobilità delle frontiere nei trattati, dunque, al territorio inquestione si estendono gli accordi vigenti nello
Stato che acquista il territorio;- Secessione: sulla parte di territorio distaccatasi si formano uno o più nuovi Stati (ordinamento diverso rispetto a quello dello Stato di origine). Gli Stati di nuova formazione hanno sempre preteso l'applicazione del principio della tabula rasa (es. Cuba dopo la secessione dalla Spagna 1898, Panama dopo la secessione dalla Colombia 1903, Finlandia dopo la secessione dalla Russia nel 1917). Per quanto riguarda i Trattati bilaterali e nei trattati multilaterali chiusi: l'applicazione del principio della tabula rasa è integrale;
Trattati multilaterali aperti: è prevista la possibilità di notificare la successione agli Stati membri del trattato (NOTIFICAZIONE DI SUCCESSSIONE). La partecipazione al trattato retroagisce al momento dell'indipendenza;
Accordi di devoluzione: utilizzati principalmente durante il processo di decolonizzazione, specialmente nell'ambito delle colonie.
Non trasmettono direttamente gli obblighi pattizi; Non hanno efficacia nei confronti delle altre parti contraenti, ma pongono soltanto l'obbligo per la ex-colonia di compiere i passi necessari affinché gli accordi siano rinnovati, il trattato può rimanere in vita quando il nuovo paese compie i passi necessari per rinnovare gli accordi e dunque ereditare le convenzioni precedentemente stipulate come parte del paese coloniale;
Stato si estingue e sul suo territorio si formano due o più Stati. Non c'è continuità nell'organizzazione del governo preesistente in nessuno degli Stati di nuova formazione (es. RFT e RDT dopo Reich). Si applica principio tabula rasa con possibilità di notifica di successione della per i trattati multilaterali aperti;
Stato estinguendosi passa a far parte di un altro.