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RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE

Ci sono due questioni problematiche:

- Quando sorge una responsabilità internazionale, quando si può dire che uno stato ha commesso un

illecito internazionale?

- A cosa va in contro uno stato che ha commesso un illecito?

Non c’è un trattato che disciplina queste questioni, ma c’è il diritto internazionale consuetudinario e un

progetto di articoli della commissione di diritto internazionale.

Non è mai avvenuto un negoziato su questo progetto: l’assemblea generale non l’ha voluto far diventare

una convenzione. Non è quindi di per sé vincolante ma dato che la gran parte del progetto corrisponde al

diritto consuetudinario, molte sono norme vincolanti. La convenzione non è mai nata perché la situazione

diventa complessa quando uno stato deve ratificare una convenzione che conferisce quando nasce la sua

responsabilità giuridica: gli stati preferiscono che certe questioni restino non scritte, preferiscono non

impegnarsi ufficialmente anche se le norme le applicano comunque.

Forse è meglio così: se l’assemblea avesse convocato una conferenza ci sarebbe stato il rischio che gli stati

avrebbero partecipato per annacquare questa convezione e piuttosto che avere una convenzione

annacquata che dice poco, è meglio avere un progetto di articoli non vincolante ma autorevole.

Tutte queste sono considerazioni politiche e non giuridiche.

Progetto di articoli del 2001.

Quando si può dire che lo stato ha commesso un illecito internazionale?

Art. 2:

“Sussiste un atto internazionalmente illecito di uno Stato quando un comportamento consistente in

un’azione o in un’omissione:

a) può essere attribuito allo Stato alla stregua del diritto internazionale; e

b) costituisce una violazione di un obbligo internazionale dello Stato.”

L’atto può essere commissivo, lo stato fa una cosa che non dovrebbe fare, o omissivo, lo stato non fa una

cosa che dovrebbe fare.

L’omissione o la commissione devono:

- Essere attribuibili allo stato. Elemento soggettivo.

o Comportamenti posti in essere da un organo dello stato.

Lo stato risponde ai comportamenti dei propri organi.

Art. 4:

“1. Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai

sensi del diritto internazionale, sia che tale organo eserciti funzioni legislative, esecutive,

giudiziarie o altre, qualsiasi posizione abbia nell’organizzazione dello Stato e quale che sia la

sua natura come organo del governo centrale o di un’unità territoriale dello Stato.

2. Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il

diritto interno dello Stato.”

Lo stato risponde al comportamento di tutti i suoi organi indipendentemente dalla loro

funzione (esecutiva, giudiziaria, amministrativa ect) o dal fatto che siano organi del potere

centrale o locale.

 Risponde alle azioni degli organi de jure, cioè quelli che sono formalmente organi

dello stato.

Se Mattarella violasse il diritto internazionale a risponderne sarebbe l’Italia, ma lo

stesso varrebbe se lo violasse il sindaco di Brescia.

 Risponde del comportamento degli organi de facto: formalmente non sono organi

dello stato ma agiscono in nome e per conto dello stato. Questo serve per evitare

che lo stato si serva di persone che non sono direttamente sotto di lui per

commettere illeciti.

Se una spia dello stato italiano, che non è formalmente un suo organo, agisce in

nome dello stato, è un suo organo de facto.

 Risponde per gli atti ultra vires: gli atti che gli organi compiono andando al di là

dell’esercizio delle proprie funzioni o competenze.

Art. 7: “Il comportamento di un organo di uno Stato o di una persona o di un ente

abilitati ad esercitare prerogative dell’autorità di governo sarà considerato come

un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale, se quell’organo, persona o

ente agisce in tale qualità, anche se eccede la propria competenza o contravviene

ad istruzioni.”

Se dei soldati vanno al di là delle istruzioni ricevute dallo stato, lo stato risponde

comunque: se un soldato israeliano al quale è stato ordinato di andare a

distruggere uno stabilimento in un determinato luogo della Siria va oltre quel

territorio e distrugge un’abitazione, lo stato ne è responsabile.

Si vuole evitare che lo stato possa commettere un illecito giustificandosi dicendo

che non aveva dato ordini a riguardo.

o Comportamenti di individui o organi che esercitano prerogative del potere di governo.

Art.5:

“Il comportamento di una persona o di un ente che non è un organo dello Stato ai sensi

dell’articolo 4, ma che è abilitato dal diritto di quello Stato ad esercitare prerogative

dell’attività di governo sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto

internazionale purché, nel caso in questione, la persona o l’ente abbiano agito in tale

qualità”.

In alcuni paesi viene appaltato il controllo della sicurezza nelle carceri a società private.

Queste società esercitano una prerogativa tipica dello stato, quindi le loro azioni sono

attribuibili allo stato.

Negli aeroporti a controllare i passaporti e i documenti sono le hostess: un’azienda privata

si occupa di controllare che gli aerei abbiano come passeggieri solo persone regolari. La

funzione di controllo dei confini è prerogativa dello stato, quindi in caso di illecito sarebbe

lo stato a risponderne

o Comportamento di individui o gruppi che agiscono sotto la direzione o il controllo di uno

stato.

Art 8: “Il comportamento di una persona o di un gruppo di persone sarà considerato un

atto di uno Stato ai sensi del diritto internazionale se la persona o il gruppo di persone di

fatto agiscono su istruzione, o sotto la direzione o il controllo di quello Stato nel porre in

essere quel comportamento.”

 Sentenza CIG, Nicaragua vs USA, 1986.

Negli anni 70 il Nicaragua era sotto una dittatura, che si tramandava da padre in

figlio. Nel ‘79 c’è stata una rivoluzione.

Dei gruppi di ribelli hanno combattuto contro il potere e hanno ottenuto

gradualmente il controllo del territorio. Dietro alle rivoluzioni ci sono sempre degli

sponsor: i rivoluzionari erano sponsorizzati dall’URSS, che forniva loro armi,

finanziamenti ect.

Immediatamente dopo iniziarono a formarsi altri gruppi, controrivoluzionari, che

erano contrari al potere dei rivoluzionari: iniziarono a compiere una serie di atti di

carattere terroristico. I contras erano sostenuti dagli USA.

Gli USA li sostenevano dandogli finanziamenti (era vietato negli USA: agli inizi degli

anni ’80 il congresso aveva adottato una legge che stabiliva il divieto di sostenere i

contras. La presidenza di Regan usò degli “stratagemmi”: vendevano delle armi

all’Iran e grazie a questi proventi finanziavano i contras), armi, sostenendoli a livello

logistico, dandogli informazioni, e vari contras erano andati negli USA, dove

venivano addestrati all’uso delle armi, e degli americani erano andati in Nicaragua

per istruirli. Gli USA avevano anche compiuto altre azioni, come piazzare delle mine

nelle aree territoriali antistanti a quelle zone dell’America centrale…

Nasce una controversia fra Nicaragua e USA: il Nicaragua sostiene che gli USA

stiano violando delle norme internazionali, come l’uso della forza. Il Nicaragua

sosteneva che il sostegno degli USA rendeva le azioni compiute dai contras

attribuiti agli USA, che quindi ne dovevano rispondere.

Gli USA ritenevano che la corte internazionale di giustizia non avesse giurisdizione

in materia.

La corte esamina la questione: ritenne che il comportamento di individui o gruppi

di individui è imputabile allo stato solo se esso esercita un controllo effettivo, cioè

un controllo su tutto quello che gli individui o il gruppo fanno. Per la corte gli USA

non esercitavano un controllo effettivo nei confronti dei contras: non erano gli Usa

a dire ai contras cosa fare e come.

Il sostegno è provato ma non c’era un controllo effettivo, anche se gli USA

sapevano quello che i contras avrebbero fatto.

Gli USA sono stati comunque condannati perché hanno violato il divieto di

ingerenza negli affari interni, secondo il quale non si può sostenere una rivoluzione

in un paese terzo.

 Sentenza del tribunale per la ex Yugoslavia, Tadić, 1999

Si è iniziato a pensare che la decisione della corte di giustizia non fosse in linea con

il diritto internazionale. Il tribunale per l’ex-Yugoslavia si è espresso a riguardo.

Questo tribunale è stato istituito per giudicare gli individui (non gli stati) che

avevano commesso crimini in Yugoslavia (simile a quello che fa oggi la corte penale

internazionale).

Era accaduto il massacro di Srebrenica, una città bosniaca nel quale nel giro di una

notte sono stati ucciso 8000 uomini mussulmani. Ad aver pianificato l’uccisione è

stato lo stato maggiore dell’esercito serbo. Il tribunale dopo qualche anno si è

trovato a decidere se alcuni individui, in particolare il generale dell’esercito serbo

Mladić, fossero responsabili o meno di questo massacro.

Il tribunale ha condannato il generale. Per prendere questa decisione ha dovuto

verificare che tipo di controllo avesse lo stato serbo sul suo esercito. In questa

sentenza il tribunale ritiene che non sia necessario il controllo effettivo, ma basta

anche un controllo globale: è sufficiente che lo stato sostenga e aiuti degli individui

dandogli armi, finanziamenti ect, affinché un comportamento di individui sia

imputabile allo stato. Il tribunale non ha potuto condannare la Serbia perché non

era nella sua competenza. Ha però elaborato un concetto di controllo innovativo.

Ci si è quindi chiesti se applicare la teoria del controllo effettivo o globale.

 Sentenza CGI Bosnia-Erzegovina vs Serbia-Montenegro, 2007

Nel 2007 la corte internazionale di giustizia è intervenuta nuovamente sul concetto

di controllo con la sentenza Bosnia-Erzegovina vs Serbia-Montenegro (erano uno

stato unico).

La Bosnia ha presentato ricorso contro la Serbia: riteneva che la Serbia fosse

responsabile del massacro di Srebrenica.

Questo caso è finito davanti alla corte internazionale di giustizia perché sia la

Bosnia che la Serbia avevano firmato la convenzione contro il genocidio.

La corte è tornata ad applicare la teoria del controllo effettivo: si può attribuire la

responsabilità non solo se lo stato finanzia un illecito, ma serve che gli individui

agiscano sotto le direttive dello stato.

Quando si deve applicare l’articolo 8 bisogna considerare solo il controllo effettivo.

È una que

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A.A. 2024-2025
101 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lm_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Spatti Monica.