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RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE
Ci sono due questioni problematiche:
- Quando sorge una responsabilità internazionale, quando si può dire che uno stato ha commesso un
illecito internazionale?
- A cosa va in contro uno stato che ha commesso un illecito?
Non c’è un trattato che disciplina queste questioni, ma c’è il diritto internazionale consuetudinario e un
progetto di articoli della commissione di diritto internazionale.
Non è mai avvenuto un negoziato su questo progetto: l’assemblea generale non l’ha voluto far diventare
una convenzione. Non è quindi di per sé vincolante ma dato che la gran parte del progetto corrisponde al
diritto consuetudinario, molte sono norme vincolanti. La convenzione non è mai nata perché la situazione
diventa complessa quando uno stato deve ratificare una convenzione che conferisce quando nasce la sua
responsabilità giuridica: gli stati preferiscono che certe questioni restino non scritte, preferiscono non
impegnarsi ufficialmente anche se le norme le applicano comunque.
Forse è meglio così: se l’assemblea avesse convocato una conferenza ci sarebbe stato il rischio che gli stati
avrebbero partecipato per annacquare questa convezione e piuttosto che avere una convenzione
annacquata che dice poco, è meglio avere un progetto di articoli non vincolante ma autorevole.
Tutte queste sono considerazioni politiche e non giuridiche.
Progetto di articoli del 2001.
Quando si può dire che lo stato ha commesso un illecito internazionale?
Art. 2:
“Sussiste un atto internazionalmente illecito di uno Stato quando un comportamento consistente in
un’azione o in un’omissione:
a) può essere attribuito allo Stato alla stregua del diritto internazionale; e
b) costituisce una violazione di un obbligo internazionale dello Stato.”
L’atto può essere commissivo, lo stato fa una cosa che non dovrebbe fare, o omissivo, lo stato non fa una
cosa che dovrebbe fare.
L’omissione o la commissione devono:
- Essere attribuibili allo stato. Elemento soggettivo.
o Comportamenti posti in essere da un organo dello stato.
Lo stato risponde ai comportamenti dei propri organi.
Art. 4:
“1. Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai
sensi del diritto internazionale, sia che tale organo eserciti funzioni legislative, esecutive,
giudiziarie o altre, qualsiasi posizione abbia nell’organizzazione dello Stato e quale che sia la
sua natura come organo del governo centrale o di un’unità territoriale dello Stato.
2. Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il
diritto interno dello Stato.”
Lo stato risponde al comportamento di tutti i suoi organi indipendentemente dalla loro
funzione (esecutiva, giudiziaria, amministrativa ect) o dal fatto che siano organi del potere
centrale o locale.
Risponde alle azioni degli organi de jure, cioè quelli che sono formalmente organi
dello stato.
Se Mattarella violasse il diritto internazionale a risponderne sarebbe l’Italia, ma lo
stesso varrebbe se lo violasse il sindaco di Brescia.
Risponde del comportamento degli organi de facto: formalmente non sono organi
dello stato ma agiscono in nome e per conto dello stato. Questo serve per evitare
che lo stato si serva di persone che non sono direttamente sotto di lui per
commettere illeciti.
Se una spia dello stato italiano, che non è formalmente un suo organo, agisce in
nome dello stato, è un suo organo de facto.
Risponde per gli atti ultra vires: gli atti che gli organi compiono andando al di là
dell’esercizio delle proprie funzioni o competenze.
Art. 7: “Il comportamento di un organo di uno Stato o di una persona o di un ente
abilitati ad esercitare prerogative dell’autorità di governo sarà considerato come
un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale, se quell’organo, persona o
ente agisce in tale qualità, anche se eccede la propria competenza o contravviene
ad istruzioni.”
Se dei soldati vanno al di là delle istruzioni ricevute dallo stato, lo stato risponde
comunque: se un soldato israeliano al quale è stato ordinato di andare a
distruggere uno stabilimento in un determinato luogo della Siria va oltre quel
territorio e distrugge un’abitazione, lo stato ne è responsabile.
Si vuole evitare che lo stato possa commettere un illecito giustificandosi dicendo
che non aveva dato ordini a riguardo.
o Comportamenti di individui o organi che esercitano prerogative del potere di governo.
Art.5:
“Il comportamento di una persona o di un ente che non è un organo dello Stato ai sensi
dell’articolo 4, ma che è abilitato dal diritto di quello Stato ad esercitare prerogative
dell’attività di governo sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto
internazionale purché, nel caso in questione, la persona o l’ente abbiano agito in tale
qualità”.
In alcuni paesi viene appaltato il controllo della sicurezza nelle carceri a società private.
Queste società esercitano una prerogativa tipica dello stato, quindi le loro azioni sono
attribuibili allo stato.
Negli aeroporti a controllare i passaporti e i documenti sono le hostess: un’azienda privata
si occupa di controllare che gli aerei abbiano come passeggieri solo persone regolari. La
funzione di controllo dei confini è prerogativa dello stato, quindi in caso di illecito sarebbe
lo stato a risponderne
o Comportamento di individui o gruppi che agiscono sotto la direzione o il controllo di uno
stato.
Art 8: “Il comportamento di una persona o di un gruppo di persone sarà considerato un
atto di uno Stato ai sensi del diritto internazionale se la persona o il gruppo di persone di
fatto agiscono su istruzione, o sotto la direzione o il controllo di quello Stato nel porre in
essere quel comportamento.”
Sentenza CIG, Nicaragua vs USA, 1986.
Negli anni 70 il Nicaragua era sotto una dittatura, che si tramandava da padre in
figlio. Nel ‘79 c’è stata una rivoluzione.
Dei gruppi di ribelli hanno combattuto contro il potere e hanno ottenuto
gradualmente il controllo del territorio. Dietro alle rivoluzioni ci sono sempre degli
sponsor: i rivoluzionari erano sponsorizzati dall’URSS, che forniva loro armi,
finanziamenti ect.
Immediatamente dopo iniziarono a formarsi altri gruppi, controrivoluzionari, che
erano contrari al potere dei rivoluzionari: iniziarono a compiere una serie di atti di
carattere terroristico. I contras erano sostenuti dagli USA.
Gli USA li sostenevano dandogli finanziamenti (era vietato negli USA: agli inizi degli
anni ’80 il congresso aveva adottato una legge che stabiliva il divieto di sostenere i
contras. La presidenza di Regan usò degli “stratagemmi”: vendevano delle armi
all’Iran e grazie a questi proventi finanziavano i contras), armi, sostenendoli a livello
logistico, dandogli informazioni, e vari contras erano andati negli USA, dove
venivano addestrati all’uso delle armi, e degli americani erano andati in Nicaragua
per istruirli. Gli USA avevano anche compiuto altre azioni, come piazzare delle mine
nelle aree territoriali antistanti a quelle zone dell’America centrale…
Nasce una controversia fra Nicaragua e USA: il Nicaragua sostiene che gli USA
stiano violando delle norme internazionali, come l’uso della forza. Il Nicaragua
sosteneva che il sostegno degli USA rendeva le azioni compiute dai contras
attribuiti agli USA, che quindi ne dovevano rispondere.
Gli USA ritenevano che la corte internazionale di giustizia non avesse giurisdizione
in materia.
La corte esamina la questione: ritenne che il comportamento di individui o gruppi
di individui è imputabile allo stato solo se esso esercita un controllo effettivo, cioè
un controllo su tutto quello che gli individui o il gruppo fanno. Per la corte gli USA
non esercitavano un controllo effettivo nei confronti dei contras: non erano gli Usa
a dire ai contras cosa fare e come.
Il sostegno è provato ma non c’era un controllo effettivo, anche se gli USA
sapevano quello che i contras avrebbero fatto.
Gli USA sono stati comunque condannati perché hanno violato il divieto di
ingerenza negli affari interni, secondo il quale non si può sostenere una rivoluzione
in un paese terzo.
Sentenza del tribunale per la ex Yugoslavia, Tadić, 1999
Si è iniziato a pensare che la decisione della corte di giustizia non fosse in linea con
il diritto internazionale. Il tribunale per l’ex-Yugoslavia si è espresso a riguardo.
Questo tribunale è stato istituito per giudicare gli individui (non gli stati) che
avevano commesso crimini in Yugoslavia (simile a quello che fa oggi la corte penale
internazionale).
Era accaduto il massacro di Srebrenica, una città bosniaca nel quale nel giro di una
notte sono stati ucciso 8000 uomini mussulmani. Ad aver pianificato l’uccisione è
stato lo stato maggiore dell’esercito serbo. Il tribunale dopo qualche anno si è
trovato a decidere se alcuni individui, in particolare il generale dell’esercito serbo
Mladić, fossero responsabili o meno di questo massacro.
Il tribunale ha condannato il generale. Per prendere questa decisione ha dovuto
verificare che tipo di controllo avesse lo stato serbo sul suo esercito. In questa
sentenza il tribunale ritiene che non sia necessario il controllo effettivo, ma basta
anche un controllo globale: è sufficiente che lo stato sostenga e aiuti degli individui
dandogli armi, finanziamenti ect, affinché un comportamento di individui sia
imputabile allo stato. Il tribunale non ha potuto condannare la Serbia perché non
era nella sua competenza. Ha però elaborato un concetto di controllo innovativo.
Ci si è quindi chiesti se applicare la teoria del controllo effettivo o globale.
Sentenza CGI Bosnia-Erzegovina vs Serbia-Montenegro, 2007
Nel 2007 la corte internazionale di giustizia è intervenuta nuovamente sul concetto
di controllo con la sentenza Bosnia-Erzegovina vs Serbia-Montenegro (erano uno
stato unico).
La Bosnia ha presentato ricorso contro la Serbia: riteneva che la Serbia fosse
responsabile del massacro di Srebrenica.
Questo caso è finito davanti alla corte internazionale di giustizia perché sia la
Bosnia che la Serbia avevano firmato la convenzione contro il genocidio.
La corte è tornata ad applicare la teoria del controllo effettivo: si può attribuire la
responsabilità non solo se lo stato finanzia un illecito, ma serve che gli individui
agiscano sotto le direttive dello stato.
Quando si deve applicare l’articolo 8 bisogna considerare solo il controllo effettivo.
È una que