Diritto internazionale
Il diritto internazionale può essere definito come il diritto della comunità degli Stati. Si tratta di un complesso di norme che nascono dalla cooperazione tra gli Stati e si collocano al di sopra di ogni stato. Il diritto internazionale regola i rapporti tra Stati anche di tipo commerciale, sociale ed economico. Dunque va distinta una definizione “formale” (crea obblighi e diritti per gli stati) da quella “materiale” (regola i rapporti interni individuali, cioè interni alle singole comunità statali).
Il diritto internazionale dunque è l’insieme delle leggi e delle norma che regolano il rapporto tra gli stati, creando diritti e doveri. È il diritto della comunità degli stati, significa che è un sistema giuridico diverso. Non fa parte dei diritti interni (anche se incide nel regolamento nazionale). Raccoglie le norme che regolano i rapporti tra stati e i soggetti dell’ordinamento internazionale. È espressione di una comunità che ha delle caratteristiche specifiche: la comunità degli stati.
Caratteristiche del diritto internazionale
- Soggetti destinatari delle norme
- Decentramento delle funzioni
- Effettività
Soggetti destinatari delle norme
Se definiamo il diritto internazionale come il diritto della comunità degli Stati, bisogna specificare cosa si intende per Stato, poiché a livello di definizione possiamo distinguerlo in Stato-comunità o in Stato-organizzazione. La prima accezione fa riferimento ad un insieme di individui che si stanzia su una porzione di superficie terrestre ed è sottoposta alle regole. La seconda, invece, è costituita dall’insieme di governanti, cioè degli organi che esercitano sui singoli associati il potere di imperio. La qualifica di soggetto di diritto internazionale spetta allo stato-organizzazione. Sono infatti gli organi statali che partecipano alla formazione delle norme internazionali, sono loro i destinatari delle norme materiali internazionali e sono sempre loro che rispondono.
I soggetti più importanti sono gli Stati: si dice che il diritto internazionale derivi dalla nascita dello stato moderno (1648 pace di Westfalia). Mentre nelle organizzazioni statali gli individui sono i soggetti giuridici primari e gli enti sono soggetti giuridici secondari, nelle organizzazioni internazionali sono gli stati ad essere i soggetti primari e gli individui solo secondari.
- Enti territoriali: cioè tutti quegli enti che hanno un legame con il territorio e sono:
- Insorti
- Movimenti di liberazione nazionale
- Governi in esilio
- Enti non territoriali: non hanno un legame con il territorio, e sono le organizzazioni internazionali. Le organizzazioni internazionali non hanno legami con il territorio, ma sono entità istituite dagli stati per svolgere una funzione specifica. Oltre agli stati, ci sono altri soggetti che hanno dei diritti e doveri, ridotti rispetto a questi. Le più importanti sono le Organizzazioni internazionali: Unesco, Wto, Onu. Si tratta di organizzazioni intergovernative, fatte dagli Stati. Caratteristica fondamentale che sta alla base delle organizzazioni è l’idea consortile: più stati si mettono insieme per raggiungere un fine comune perché insieme è più facile raggiungere un determinato fine; insieme gli Stati riescono ad ottenere meglio i loro obiettivi.
Altri soggetti sui generis
- La Santa Sede
- Il Sovrano militare ordine di Malta
- Il comitato internazionale della Croce Rossa.
L’individuo come “essere umano” è un soggetto di diritto internazionale? Sì, però non dobbiamo limitarci ai diritti.
Il decentramento delle funzioni
Negli ordinamenti interni le funzioni principali sono svolte da organi chiamati a svolgere quelle determinate funzioni. Nell’ordinamento internazionale i compiti sono svolti direttamente dai soggetti dell’ordinamento. L’ordinamento internazionale infatti è molto diverso da quello interno, a partire dal fatto che non esiste un’autorità assoluta, ma bensì un principio di sovrano uguaglianza. Viene quindi a mancare un apparato centrale istituzionalizzato. Le 3 funzioni per uno stato cioè legislativa, esecutiva e giudiziaria non sono riuscite ad uscire fuori dalla fase statale. Ci sono dunque 3 funzioni decentrate: funzione normativa, di accertamento del diritto e di attuazione coercitiva del divieto. Le norme che valgono per tutti gli stati sono pochissime.
Funzione normativa
Bisogna distinguere tra diritto internazionale generale (norme che si indirizzano a tutti gli stati) e diritto internazionale particolare (norme che vincolano una cerchia ristretta di soggetti). Art. 10 della Cost. fa riferimento alle norma di diritto internazionale generalmente riconosciute. Queste innanzitutto sono le consuetudini che si formano nella comunità attraverso l’uso. La caratteristica di questo tipo di norme è che, è la fonte primaria ed ha dato luogo ad uno scarso numero di norme. Possiamo trovare delle norme strumentali (quelle che regolano i requisiti di validità ed efficacia dei trattati) e quelle materiali (che impongono direttamente obblighi e riconoscono diritti).
Le tipiche norme invece del diritto internazionale particolare sono i trattati (patti, accordi, convenzioni) che vincolano solamente gli stati contraenti. Il trattato è subordinato alla consuetudine come il contratto è subordinato alla legge. Il diritto viene prodotto dagli stessi destinatari del diritto infatti sono gli Stati che producono il diritto internazionale. Lo possono fare:
- Concludendo i trattati → negoziando bene come regolare un determinato aspetto della loro vita di relazione;
- Con le consuetudini → intendendosi per consuetudine la ripetizione costante e uniforme nel tempo di un determinato comportamento. Essa viene accompagnata dalla cd opinio iuris, cioè il convincimento che quel comportamento sia sentito come vincolante e obbligatorio giuridicamente.
Al di sotto dei trattati troviamo un’altra fonte: i procedimenti previsti da accordi. Essi traggono la loro forza dai trattati internazionali che li prevedono e vincolano solo gli stati aderenti ai trattati stessi. In questa categoria rientrano molti atti delle organizzazioni internazionali, come l’ONU, le 3 comunità europee ecc.
Accertamento del diritto
Chi accerta il diritto nell’ordinamento internazionale? Esistono tanti giudici, però in realtà non c’è un’organizzazione tra questi, giudici in senso gerarchico. Sono tutte Corti/tribunali che hanno una competenza specifica e non c’è un tribunale supremo che riporta ad unità le diverse giurisdizioni. Affinché un giudice si occupi di una questione, è necessario il consenso dello Stato. Nell’ordinamento interno questo non esiste! La funzione di accertamento giudiziario, nel diritto internazionale prevale una funzione arbitrale, che poggia sull’accordo tra le parti. Ciò che quindi è l’eccezione nel diritto interno, diventa la regola nell’ordinamento internazionale.
Funzione coercitiva delle norme
Per quanto attiene ai mezzi che vengono utilizzati per assicurare (funzione coercitiva delle norme) l’osservanza delle norme e reprimerne le violazioni, entriamo nella categoria delle forme dell’autotutela. Attuazione coercitiva del diritto = che cosa succede quando si viola una norma dell’accordo. Nell’ordinamento internazionale non esiste un organo chiamato a svolgere la funzione che, per esempio negli ordinamenti interni, svolge la polizia. Quindi negli ordinamenti internazionali l’autotutela è la regola.
Caratteristiche dell'ordinamento internazionale
La comunità internazionale ha una struttura paritaria = gli Stati sono tutti uguali e non esiste un’autorità superiore agli Stati. Si parla di uguaglianza sovrana tra gli Stati = sono tutti uguali dal punto di vista del diritto e sono tutti ugualmente sovrani. Il giurista internazionale parte dall’idea che dal punto di vista del diritto, gli stati sono tutti ugualmente sovrani → in questo senso si dice che la comunità è di coordinamento e non di subordinazione = ciascun Stato vi partecipa allo stesso modo degli altri stati, in conformità del principio di uguaglianza.
La comunità internazionale ha una struttura, almeno formalmente, paritaria: i soggetti sono messi in una situazione di uguaglianza. Dal punto di vista dell’ordinamento, gli stati sono formalmente uguali. L’altra caratteristica è che la maggior parte delle norme di diritto internazionale regola rapporti bilaterali = gli Stati normalmente agiscono per la tutela di propri interessi sulla base di rapporti con un singolo altro Stato.
Principio di effettività
È il principio per cui hanno rilevanza solo le situazioni effettive, che esistono nella realtà.
Evoluzione storica
Nel 1648 si verifica pace di Westfalia e con essa vi è nascita dello Stato moderno, il quale ha 2 caratteristiche fondamentali: lo Stato è l’unico centro di potere (superamento delle divisioni feudali) e all’esterno supera l’egemonia dell’imperatore/papato. Vi è un diritto anti-egemonico = non vi è nessuno che rompe la pace. È un sistema quindi che funziona in auto-equilibrio. Soprattutto nei primi anni, questo diritto è eurocentrico, ossia viene prodotto interamente dagli Stati.
Quando nasce lo stato moderno in Europa, si diffonde l’idea che esistano degli Stati che meritino di essere civilizzati → sono gli imperi coloniali. Si parla quindi di un diritto internazionale che aiuta il processo di decolonizzazione.
Arriviamo all’inizio del 1900 ed in particolare ad una serie di eventi (I G.M. ma non solo). Intanto in Europea nasce una realtà ideologica di “rottura” rispetto a quello che c’era prima → 1905: nascita dell’Unione Sovietica. E poi vi è l’emergere dall’altra parte dell’Oceano degli Stati Uniti → i quali erano una colonia del Regno Unito → questo scuote la comunità internazionale.
L’evento più scioccante è la I G.M.: l’uso della forza nelle relazioni internazionali può diventare fuori controllo e quindi c’è il primo tentativo di contenere il ricorso alle armi da parte degli Stati. Il primo grande esperimento che si fa è la Società delle Nazioni → gli Stati si rendono conto che la gestione libera della forza armata rischiava di produrre risultati allarmanti e vengono quindi posti dei limiti in cui gli Stati sono chiamati a collaborare.
La II G.M. ci dimostra che le aspirazioni della Società delle Nazioni falliscono:
- I limiti non erano così stringenti;
- Gli Stati Uniti non vi hanno mai partecipato.
Altro evento chock: II G.M. → dimostra 2 cose:
- Bisogna trovare un modo per regolare l’uso della forza in modo più stringente;
- Alcune violazioni erano state commesse dallo Stato ai sensi della legge → quindi lo Stato non solo non è in grado di tutelare, ma è lo stesso a violare le norme!
Oltre a questo, ci sono altri elementi di rottura nella storia del diritto internazionale: dagli anni 50 agli anni 80 viene completato il processo di decolonizzazione → cresce il numero di Stati. Gli stati quindi metteranno anche in discussione le regole. Altra data importante è il 1989: crollo del muro di Berlino. Questo determina una rivoluzione degli equilibri, anche in materia di pace e di sicurezza. Cambiano quindi le “minacce” alla sicurezza e alla pace internazionale; aumentano i conflitti all’interno degli stati mentre diminuiscono quelli tra gli Stati.
L’ultima esperienza è quella del terrorismo internazionale. A contrapporsi sono ideologie che vengono minacciate attraverso atti di terrorismo, portati avanti da organizzazioni terroristiche → quindi realtà non statali.
Soggetti di diritto internazionale: lo stato
Non vi sono regole di attribuzione per la soggettività, ma vi è richiesto il requisito della capacità giuridica. Vi sono due requisiti per poter essere soggetto di diritto internazionale:
Sovranità interna
Si intende un’organizzazione di governo o un ente che esercita effettivamente una potestà IMPERIO su una comunità territoriale. Lo stato secondo la dottrina è composto dalla triade:
- Il Governo: è l’elemento più importante. Deve esercitare il potere imperio in modo effettivo ed esclusivo. Intendendosi per effettivo la capacità di imporre e di far rispettare le leggi ed assicurare la convivenza fra i governati.
- Il Popolo: sono gli individui che stanziano stabilmente sua una porzione di territorio (anche nomadi, purché comunque ci sia comunque un legame con il territorio).
- Il Territorio: quali caratteristiche deve avere?
- I Confini: che non necessariamente devono definiti (come ad esempio Israele)
- Venuto in essere NATURALMENTE (Principato di Sealand non riconosciuto).
TERRAFERMA 12 MIGLIA 24 MIGLIA 200 MIGLIA… AB ZONA CONTIGUA ZONA ECONOMICA C SOCIALE DPIATTAFORMA CONTINENTALE
- A) Il mare fa parte del territorio dello stato. Le 12 miglia rientrano nel mare territoriale, quindi vi è una massima e piena sovranità.
- B) Lo stato può esercitare alcuni poteri legati alla necessità di reprimere violazioni doganali, fiscali e immigrazioni. Dunque, vi è una sovranità parziale.
- C) Ulteriori sono le possibilità di sfruttare le risorse biologiche marine.
- D) Sulla piattaforma continentale lo Stato può sfruttare le risorse minerarie.
Definisce il limite del potere di imperio.
La nascita di uno stato
La nascita di uno stato è un procedimento storico. Può avvenire attraverso processi storico-politici.
Sovranità esterna
Si intende un’organizzazione di governo che esercita indipendentemente una potestà imperio da un altro ordinamento. Dunque lo Stato deve presentare due requisiti per poter essere considerato tale:
- L’effettività del proprio potere su una comunità territoriale. Pertanto infatti la qualifica di soggetto internazionale deve essere negata ai Governi in esilio, le organizzazioni o fronti, o comitati di liberazione internazionale che abbiano sede in un territorio straniero, dove hanno costituito una sorte di organizzazione di governo.
- L’indipendenza. In tal senso non sono soggetti gli Stati Federati di stati Federali, come ad esempio la California che ha la sovranità interna, ma non esterna perché fa parte degli USA. Non bisogna intenderla come la perfetta possibilità di uno stato di determinarsi da sé. Ma è indipendente uno stato il cui ordinamento è originario, cioè tragga la sua forza giuridica dalla propria Costituzione e non da quella di un altro stato.
Riconoscimento
Quando ricorrono i due requisiti, l’organizzazione di governo acquista la qualità di soggetto internazionale automaticamente: non è necessario il riconoscimento. Il riconoscimento è un atto meramente lecito che serve generalmente agli stati preesistenti per giudicare se il nuovo stato “meriti” o meno la soggettività per stipulare alleanze o altri rapporti. Per riconoscimento si intende un atto politico con il quale uno stato riconosce ad un’altra entità in quanto “stato” manifestando l’intenzione di entrarvi in relazione. Questo riconoscimento può essere esplicito, oppure implicito (concludendo trattati o entrando in relazione).
Effetti di questo riconoscimento: ha effetti costitutivi o solo dichiarativi? Se fosse costitutivo non ci sarebbe l’elemento di uguaglianza sovrana e mancherebbe il principio di effettività. Quindi è corretto dire che il riconoscimento ha efficacia dichiarativa e non costitutiva (rappresenta la prova dell’esistenza di uno stato). Questo non esclude al “riconoscimento” effetti giuridici importanti:
- Innanzitutto nel diritto internazionale vige un principio tipico il principio dell’estoppel: uno stato che abbia riconosciuto un altro stato non può contestare l’esistenza di questo stato davanti al giudice.
- C’è anche un altro effetto giuridico: più sono gli stati che riconoscono uno stato appena nato, più questo sarà un sintomo dell’esistenza di questo determinato stato.
Il non riconoscimento di uno stato ha un significato politico. Il riconoscimento non è un requisito che deve esserci, ma è qualcosa che può incidere sullo stato.
Soggetti territoriali (enti)
Sono enti che in qualche modo hanno un legame con il territorio. Il legame con il territorio però è diverso nei tre enti. E sono caratterizzati dalla TEMPORANEITA’.
Gli insorti
Sono quei gruppi di soggetti che attraverso la lotta armata perseguono il rovesciamento del governo o la secessione da parte del territorio. Gli insorti hanno, rispetto allo Stato, una soggettività limitata, che dipende da due requisiti:
- La struttura organizzativa che consenta almeno in parte l’esercizio delle funzioni di governo.
- Devono avere il controllo effettivo di una parte di territorio dello stato.
Quello degli insorti è un fenomeno transitorio, destinato ad avere un’evoluzione (esito). Se non riescono nel loro intento: rimangono.
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