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IL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA
Un altro soggetto di diritto internazionale è poi il sovrano militare ordine di Malta.
Questo soggetto intrattiene relazioni internazionali a livello di ambasciata con circa 108
stati.
L’ordine di Malta è molto peculiare perché in passato era in realtà uno Stato vero e
proprio (aveva sovranità interna ed esterna), ma ad un certo punto ha perso il territorio. In
teoria avrebbe dovuto cessare di esistere come soggetto di diritto internazionale, ma la
perdita del territorio è avvenuta intorno al 1490, periodo in cui non esisteva ancora il
concetto di Stato.
Dato che in passato l’Ordine aveva i caratteri tipici dello Stato, ancora oggi i membri della
comunità internazionale gli riconoscono una certa soggettività internazionale.
Tuttavia la sua soggettività è limitata dal punto di vista materiale, l’Ordine di Malta è infatti
titolare di diritti e di doveri solo in una limitata serie di casi: le materie interessate sono
quelle dell’assistenza ospedaliera e sanitaria.
LA SANTA SEDE
Ulteriore soggetto di diritto internazionale è la Santa Sede, che non corrisponde alla Città
del Vaticano. Concettualmente sono infatti distinte, anche se operano allo stesso modo.
La Città del Vaticano è uno Stato a tutti gli e etti; la Chiesa Cattolica come confessione
religiosa, invece, è riuscita a ritagliarsi una soggettività internazionale sua attraverso la
Santa Sede.
Sicuramente la Santa Sede difetta di territorio e popolazione, ma in realtà il problema è
stato risolto sostenendo che la popolazione è costituita dalla comunità cristiana sparsa
per il mondo.
Molti Stati intrattengono rapporti con la Santa Sede e non con il Vaticano perché per loro
cambia poco (il capo è lo stesso). ff fi Ludovica Cascino A.A. 2023-2024
Il problema della soggettività internazionale della Santa Sede riguarda gli scandali per cui
è nota la Chiesa cattolica (abusi nei confronti dei minori): un prete statunitense lavora per
la Santa Sede, che è un soggetto di diritto internazionale, questo vuol dire che il prete è
un diplomatico? Perché in tal caso gli si dovrebbe riconoscere l’immunità, quindi non
potrebbe essere sottoposto ad un processo internazionale.
La prassi non è molto numerosa: ci sono state varie sentenze nazionali, che generalmente
tendono a negare l’immunità ai dipendenti della Santa Sede (in realtà solo ai preti, viene
invece mantenuta per i livelli apicali della Chiesa).
Il problema sorge quando il procedimento penale viene intentato contro uno dei soggetti
apicali. Non ci sono casi attualmente pubblici, ma il problema teorico rimane.
L’INDIVIDUO
Un altro soggetto estremamente limitato del diritto internazionale è l’individuo, la persona
sica.
L’approccio classico andava a negare ogni rilevanza all’individuo: da un lato non poteva
creare norme di diritto internazionale, ma dall’altro non era neanche sottoposto agli
obblighi del diritto internazionale.
È poi cambiata l’idea del rapporto con l’individuo in seguito alla seconda guerra
mondiale, quando i gerarchi nazisti, per discolparsi, hanno iniziato a sostenere che
fossero stati obbligati a compiere determinati atti dalle leggi tedesche del tempo; proprio
per evitare ragionamenti di questo tipo, il diritto internazionale si è evoluto, con
l’istituzione dei tribunali penali militari di Norimberga e di Tokyo.
Questi tribunali hanno istituito una soggettività internazionale all’individuo, che ha però
due limiti:
- È esclusivamente in materia penale;
- È esclusivamente passiva: l’individuo è solo destinatario degli obblighi del diritto
internazionale, non ha quindi potere di creare norme.
Sicuramente si tratta di una grade evoluzione rispetto al passato, quando l’individuo era
ritenuto nullo dal diritto internazionale (a livello giuridico).
23/2/2024 - lezione 6
LE SOCIETÀ MULTINAZIONALI
Un attore che non ha soggettività internazionale ma che comunque partecipa e modi ca
l’andamento del diritto internazionale è rappresentato dalle grandi società multinazionali.
Le multinazionali nell’ultimo decennio hanno assunto una posizione tale da in uenzare
non solo le relazioni internazionali, ma le norme del diritto internazionale.
Attraverso un’attività di lobbying, le multinazionali riescono ad in uenzare la prassi degli
attori del diritto internazionale (prima tra tutti quella degli stati).
Ad un certo punto ci si è posti il problema di un loro possibile ottenimento di soggettività
internazionale, perché le multinazionali in uenzavano (e in uenzano) la comunità
internazionale, senza però essere soggette a nessuna sua norma. Quindi c’è stato un
momento in cui la comunità internazionale voleva assoggettare le multinazionali alle
fi fl fl fl fl fi
Ludovica Cascino A.A. 2023-2024
norme del diritto internazionale (in particolare per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente
e dei diritti umani).
Le multinazionali sono destinatarie solo del diritto statale, soprattutto degli ordinamenti in
cui sono localizzate le sedi delle loro attività.
Le multinazionali possono decidere liberamente dove insediare le proprie attività e
possono quindi scegliere il diritto nazionale più consono alle loro esigenze.
Non si è mai arrivati ad attribuire alle multinazionali una soggettività internazionale, ma
questo non vuol dire che non si sia cercato di imporre loro certi standard.
C’è però un elemento che rimane fermo: il diritto internazionale ha come destinatari solo i
soggetti di diritto internazionale; quindi per cercare di raggiungere le multinazionali e di
imporre loro determinate norme si è cercato di creare e promuovere delle regole di diritto
internazionale prima di tutto agli stati, i quali a loro volta devono farle rispettare all’interno
del loro ordinamento. C’è quindi stata una serie di iniziative avvenuta a livello
internazionale, con lo scopo di creare standard rivolti alle imprese che però vanno a
vincolare soprattutto gli Stati (in quanto sedi delle multinazionali).
Al momento, una delle iniziative più importanti è quella portata avanti dell’ONU nel 2011
per promuovere pace e sicurezza; essa si occupa anche delle imprese multinazionali e
consiste nell’approvazione di principi guida su imprese e diritti umani (soprattutto sulle
imprese multinazionali che operano in alcune speci che parti del mondo).
Sulla base di questi principi guida si sono andati a creare altri atti.
I principi si fondano in particolare su tre pilastri:
1. Obblighi degli stati: obbligare gli Stati a proteggere gli individui dalle violazioni sui diritti
umani compiuti dalle imprese; se ci sono rischi di violazione, gli Stati hanno l’obbligo
giuridico di attivarsi con i mezzi a loro disposizione (amministrativi o giurisdizionali).
2. Promuovere l’adozione di norme giuridiche speci che sulle responsabilità delle imprese
multinazionali: promuovere la conclusione di nuovi trattati internazionali, con cui gli
Stati si impegnano reciprocamente ad adottare delle nuove normative nazionali sulla
responsabilità giuridica delle imprese.
3. Occorre che gli Stati si assicurino che gli individui, se ritengono che i loro diritti
fondamentali siano stati lesi, abbiano accesso alla giustizia (questo pilastro è
necessario per far funzionar gli altri due).
LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Una peculiarità del diritto internazionale è che i suoi soggetti sono allo stesso tempo i
suoi creatori: la comunità internazionale crea il diritto ma ne è vincolata allo stesso tempo.
Inoltre, nella comunità internazionale, gli Stati sono tuti sullo stesso piano (parità giuridica
degli Stati); non esiste un’autorità che prevalga in modo assoluto sulle altre e che sia
capace di creare e imporre le leggi ai soggetti del diritto internazionale.
Di erenze con il diritto interno:
- I destinatari del diritto internazionale coincidono con i suoi creatori; questo perché il
diritto internazionale tutela la sovranità degli Stati, la legittima. Il diritto internazionale è
creato dalla prassi degli Stati, non è quello che vorremmo che fosse, non risponde a
ff fi fi Ludovica Cascino A.A. 2023-2024
degli obiettivi ideali, ma, in un determinato periodo storico, è ciò che gli Stati vogliono
che sia (principio consensualistico);
- Nel diritto internazionale non esiste una gerarchia tra le fonti: la fonte di carattere
generale (quella basilare, da cui è nato il diritto internazionale) è una fonte non scritta.
Esiste anche la fonte scritta (trattati e convenzioni), che nella maggior parte dei casi
può derogare alla fonte non scritta.
- Nel diritto internazionale ci sono norme che possono vincolare solo alcuni soggetti e
non altri: nell’ordinamento interno le norme vincolano tutti i cittadini, non c’è una
distinzione soggettiva, mentre in quello internazionale si (possono esistere trattati
internazionali anche solo tra due Stati).
- dualista,
Secondo l’approccio il diritto internazionale non comunica in nessun modo
con il diritto interno degli Stati: concettualmente, diritto internazionale ed interno sono
due sistemi autonomi e distinti e rimangono distinti nché non avviene un’attività di
raccordo. Questa autonomia consiste in una reciproca indi erenza di base: quello che
accade nel diritto internazionale non ha e etti immediati nel diritto interno degli stati;
una norma di diritto internazionale non ha e cacia diretta e immediata sullo Stato e sui
suoi cittadini, a meno che lo Stato interessato non decida di adottare una normativa
interna di attuazione. Nel diritto internazionale solo gli Stati sono destinatari, gli
individui non vengono direttamente interessati dalle sue norme, non diventano quindi
titolari di obblighi ma nemmeno di diritti (a meno che lo Stato non si attivi di
conseguenza, recependo la norma di diritto internazionale nel suo ordinamento interno
attraverso una legge interna di attuazione).
È valido anche il contrario: tutto quello che accade in un qualsiasi ordinamento
nazionale non ha e etti giuridici immediati e diretti a livello internazionale.
- monista:
Esiste anche un approccio contrario a quello appena esposto, l’approccio
dottrina tendente alla riduzione della pluralità degli esseri a un unico principio o
un'unica sostanza; è una teoria ormai superata dalla comunità internazionale (sempre
focalizzata sul mantenimento della propria sovranità). Chi sosteneva questa teoria era
anche convinto che il diritto internazionale fosse