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RIPARTITA.
↳ il parlamento con legge fissa i principi fondamentali della materia, che valgono per tutte le regioni.
Ciascuna regione, con propria legge regionale, normerà la materia in questione secondo le proprie
esigenze territoriali, rispettando i principi fondamentali = ecco perché concorrente.
Legge statale = legge quadro >> fissa la cornice entro la quale una regione norma, disciplina una
materia.
Le materie che si ripartiscono sono materie non irrilevanti, anzi hanno primaria importanza : professioni,
ricerca scientifica, tutela della salute (cfr. pandemia), istruzioni…
COMMA 4 : FUNZIONE LEGISLATIVA REGIONALE ESCLUSIVA O RESIDUALE
⟶ Residuale perché spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello stato. Noi ricaviamo implicitamente le materie
esclusivamente regionali, perché le ricaviamo da quelle nominate nei precedenti commi.
Ex. agricoltura, industria…
ART. 117 COMPLETO :
93
Che cosa succede se una legge non rispetta la propria competenza?
Se una legge regionale interviene in una materia ad esclusiva competenza statale, è illegittima;
analogamente, dovrebbe essere lo stesso nel caso in cui una legge statale intervenisse in materia
regionale.
Ma nel caso di funzione legislativa concorrente tra stato e regioni….
Se la legge regionale chiamata a normare la materia concorrente nel rispetto dei principi fondamentali
non rispetta i principi fondamentali della materia, quella legge regionale contrasta con la legge statale
l’art.117
cornice ⟶ violando la legge quadro, viola della Costituzione. Dunque, la conseguenza è
sempre la stessa, cioè è violazione della costituzione e potrà essere annullata dalla Corte costituzionale
art.117
>>> in questo caso di viola direttamente la legge quadro, ed indirettamente l’ della
Costituzione.
Il nuovo Titolo V non si è limitato ad invertire il guanto delle competenze legislative, ma ha anche
profondamente innovato il sistema dei controlli statali sulla legislazione regionale.
Cosa prevedeva il vecchio Titolo V? ⟶ prevedeva un visto governativo sulla delibera legislativa
regionale. E la possibilità di un ricorso preventivo davanti alla Corte costituzionale
Ex. la regione Emilia-Romagna vuole normare una materia di sua competenza o di competenza
concorrente.
Il testo legislativo approvato dal consiglio regionale, prima di essere promulgato veniva sottoposto al
controllo del governo, e se quella deliberale regionale secondo il governo presentava dei vizi di
incostituzionalità, negava il visto e restituiva il testo al consiglio regionale. Il consiglio regionale
poteva o modificare il testo legislativo secondo l’indicazione del governo, oppure se confermava il
testo, si esponeva davanti ad una impugnazione della Corte costituzionale.
Finché la Corte non si pronuncia, la legge non entra in vigore.
Dinamica politica che si instaura presente questo meccanismo di controllo preventivo =
patteggiamento tra governo e regione sul contenuto della legge, cioè se le regioni sapevano che se il
governo non avesse concordato sulla legge in questione l’avrebbe o rinviata o impugnata davanti alla
Corte e non sarebbe entrata in vigore.
Quindi il vecchio Titolo V, prevendendo un visto e la possibilità di ricorso preventivo, sterilizzava
l’autonomia legislativa delle regioni, costringendola ad una negoziazione continua con il
governo centrale.
Nuovo Titolo V…
Ha voluto superare questo patteggiamento legislativo, ed infatti la legge n.3/2001 ha :
23. eliminato la figura del commissario governativo presso la regione
24. ha eliminato il visto
25. ha eliminato la possibilità il ricorso preventivo davanti la Corte costituzionale.
quindi ha disarmato il governo di quegli strumenti che adoperava per il patteggiamento.
Abolendo ciò, il nuovo Titolo V ha introdotto : art.127,comma 1)
26. possibilità di un ricorso successivo alla Corte contro la legge regionale ( >> il
governo può impugnare una legge già pubblicata ed entrata in vigore.
ex art.120,comma 2
27. Il governo può sostituirsi agli organi regionali >> nei casi più gravi elencati
all’art.120, comma 2 accade che il governo si sostituisca ai consigli regionali, alla giunta.
Laddove questi organi regionali assumano decisioni che possano mettere a repentaglio esigenze
art.5
unitarie ⟶ che dice la repubblica è una ed INDIVISIBILE ⟶ quindi il governo subentra
quando si mettono a rischio quei principi unitari.
28. Titolo V
Sempre riguardo alla tutela di questi diritti unitari, il ha introdotto un potere di
scioglimento del consiglio regionale o di rimozione del presidente della regione da parte del
art.126, comma 1,Cost.
governo centrale statale >> ⟶ che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, o anche per motivi di sicurezza nazionale. Anche qui si
tratta di un potere incisivo, cioè il potere di scioglimento, adottato in casistiche particolarmente
gravi.
29. Ha modificato la potestà regolamentare delle regioni, cioè i regolamenti regionale = atti
formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi, perché introducono norme generali
astratte.
Prima della riforma del 2001, i regolamenti erano approvati dal consiglio regionale >>> con la
riforma del Titolo V si dicono due cose…
1. Art.117, comma 5 = principio di parallelismo tra funzione legislativa e funzione
regolamentare;
la potestà regolamentare segue la potestà legislativa : se la materia di competenza è
esclusiva statale, allora si avranno solo regolamenti statali. Se è esclusiva regionale o
concorrente, la potestà regolamentare sarà delle regioni.
Art.121, comma 4
2. = la potestà regolamentare che era una volta in capo alla giunta,
ora può essere attribuita alla giunta o al consiglio regionale a seconda da quanto stabilisce
lo statuto regionale.
94
Quali sono i problemi emersi dal nuovo Titolo V della Costituzione?
Art.117, comma 1 Titolo V
1) - il limite degli obblighi internazionali ⟶ già il precedente
specificava che la legislazione statale e regionale deve rispettare la Costituzione, in quanto rigida e
quindi sovraordinata alla funzione legislativa statale e regionale.
La novità in questo articolo aggiunge che le leggi statali e regionali devono rispettare gli obblighi
internazionali : è una novità perché prima della revisione del 2001, gli unici obblighi internazionali che
art.10, comma 1,
vincolavano la legge statale e regionale, erano solo quelli che si ricavavano dall’ a
tenore del quale l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute ⟶ ciò ci rimanda alle CONSUETUDINI INTERNAZIONALI, cioè a quelle sorta
di regole che si impongono ai rapporti tra stati, ripetuti nel tempo, e che diventano vincolanti per la
legge statale.
Ma qui si parla di OBBLIGHI INTERNAZIONALI, che è un’espressione più ampia, che include certamente
le consuetudini, ma include anche i trattati internazionali. Quando si parla di obblighi internazionali, si
dice dunque, che la legge statale e la legge regionale deve rispettare non solo le consuetudini, ma
anche i trattati internazionali.
Il che per un verso è positivo >> ad esempio un trattato internazionale, sottoscritto dall’Italia è la
convenzione europea dei diritti dell’uomo : dal 2001 ad oggi spesso vengono impugnate leggi statali
che violano diritti riconosciuti dalla convenzione europea, perché violando la CEDU, trattato
art.117, comma 1
internazionale, indirettamente la legge statale viola l’ della Costituzione ⟶ questa è
una cosa positiva perché costringe l’Italia a darsi una normativa coerente con un trattato internazionale
che ci obbliga ad avere standard elevati in materia di garanzia dei diritti.
Ma trattati internazionali bilaterali, anche i trattati che il governo ratifica attraverso un regolamento
indipendente, quei trattati cioè che non richiedono una legge d’autorizzazione alla ratifica in ordine di
ex art.17,
esecuzione, ma che il governo può ratificare direttamente con un regolamento indipendente
comma 1, lettera c (legge n.400/1988).
Politicamente, questo vuol dire che una negoziazione condotta dal governo con un altro governo
straniero, che si traduce in un trattato, diventa vincolante per la legge parlamentare o regionale.
Il pericolo, dunque, è che venga alterato il rapporto tra parlamento e governo, perché il governo
attraverso il trattato, impone un vincolo di contenuto alle leggi parlamentari, e questo porta il
parlamento ad essere succube di alcune scelte prese dall’esecutivo. Titolo V
2) Interesse nazionale quale limite alla legislazione regionale ⟶ il vecchio indicava, tra
i limiti alla legislazione regionale, il cosiddetto interesse nazionale…
Art. 117, comma 1 : “la regione emana per le seguenti materie norme legislative sempre che le
norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni”
Art. 127, comma 4 : “la legge regionale che contrasta con l’interesse nazionale è impugnata dal governo
davanti alle camere”
impugnava la legge davanti alle camere, e non davanti alla Corte costituzionale, perché si riteneva che
l’interesse nazionale fosse una materia squisitamente politica, e dunque spettasse ad un organo politico
quale il parlamento decidere se quella regione avesse violato il vincolo di interesse nazionale.
art.117
Dunque, il vecchio elencando i limiti alla funzione legislativa regionale contemplava anche
comma 1 dell’art.117…
l’interesse nazionale, che invece non era contemplato nel nuovo
Ma quindi l’interesse nazionale non è più un vincolo alla legge regionale?
È vero che alla lettera la Costituzione tace sul il limite all’interesse nazionale, ma tuttavia lo si può
art.5, Cost.
recuperare per via interpretativa dall’ = il principio di unità nazionale porta con sé il valore di
interesse nazionale, laddove la legge regionale opera scelte che vanno contro l’interesse nazionale, un
meccanismo di tutela ci deve essere; e non solo lo si ricava implicitamente da questo articolo, ma la
tutela dell’interesse nazionale passa attraverso meccanismi travestiti, opera sotto altra veste. Due
Titolo V
meccanismi entrambi frutto dell’interpretazione che la Corte costituzionale ha dato del nuovo e
che entrambi servono a garantire l’interesse nazionale e consentono allo stato di intervenire in materie
di esclusiva competenza nazionale : l’art.117, comma 2
1. Meccanismo delle materie trasversali : elenca le materie di