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ARTCIOLO 21: LIBERTA’ DI ESPRESSIONE
Disciplina la libera manifestazione del pensiero. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La norma non si limita ad affermare il diritto ma prevede almeno un limite esplicito alla libertà di manifestazione
del pensiero: il limite del buon costume. Vi sono anche una serie di istituiti di garanzia previsti per un mezzo di
comunicazione che è la stampa. L’articolo si può suddividere in due parti:
• Prima parte—>primo e ultimo comma: l’affermazione del diritto e i limiti. Tutti hanno il diritto a manifestare
il pensiero, tutti hanno la libertà di espressione. Questa libertà quindi non è riservata ad alcune categorie ma è di
tutti i cittadini, non vi può essere un trattamento privilegiato di chi fa informazione in modo professionale.
In che ambito si può esplicare la libertà di manifestazione del pensiero? E’ un diritto bifronte: in una prima
accezione può essere inteso come diritto di libertà individuale, diritto per l’individuo. (Arturo Carlo Iemolo). Una
seconda accezione è intesa come espressione della democrazia. La libertà di pensiero è uno dei presupposti,
una delle condizioni perché ci sia un’effettiva democrazia. Lo stato non solo deve garantire che il singolo possa
esprimere il proprio pensiero, ma deve anche essere posto in condizione di essere informato adeguatamente.
Oltre al lato attivo esiste anche un lato passivo del diritto (informazione plurale). In questo senso è un diritto
bifronte, vi è un lato attivo in cui sono libero di esprimermi e un lato passivo in cui il singolo essere informato. Lo
Stato non solo deve affermare il diritto ma deve creare le condizioni affinché si realizzi effettivamente.
Pluralismo: chiamato dagli americani “il libero mercato delle idee”. A partire dal mercato dell’informazione, devo
garantire che la stampa possa agire, restare sul mercato. Bisogna attuare delle politiche attive di sostegno alla
stampa. Per quanto riguarda la televisione il discorso è più complesso. Moltissimi italiani hanno come unico
mezzo di informazione e di rapporto con la realtà esterna la televisione generalistica (Rai1, Rai2, ecc…) Il
monopolio de mezzi di comunicazione da parte di un soggetto comporta una forte influenza sulla società che
spesso è determinante nelle scelte dei cittadini. Lo Stato democratico deve garantire che ci sia un effettivo
pluralismo esterno, un’effettiva pluralità di soggetti nel mercato televisivo, e che nessuno abbia una posizione
dominante nel mercato. Es. politiche antitrust. Questo perché il bene tutelato è diverso, non solo la concorrenza
ma anche il diritto all’informazione dei cittadini. Secondo obbligo dello Stato è garantire anche il pluralismo
interno, cioè che alcuni emittenti (reti televisive) abbiano una programmazione ispirata ai principi di obiettività e
pluralismo.
Cosa significa manifestare il proprio pensiero? Vi è un diritto di critica ma anche diritto di cronaca. E’ possibile
manifestare il pensiero anche attraverso immagini, attraverso atti simbolici (bruciare la bandiera). Anche il diritto
al silenzio è stato considerato come proiezione (negativa) della libertà di espressione. Inoltre, la narrazione di un
fatto mai accaduto, falso, in sé è coperta dall’articolo 21. Se racconto un fatto falso ma neutro, che non sia
lesivo di un diritto altrui, non compio una cosa illecita. All’informazione pubblicitaria invece si potevano porre
limiti maggiori rispetto quelli che si possono porre ad altre manifestazioni del pensiero. Non è coperta
dall’articolo 21.
La libertà di espressione è forse uno dei diritti che incontra più limiti. Attraverso la manifestazione del pensiero
si possono violare molti diritti e interessi di rilievo costituzionale. Limite esplicito posto dalla Costituzione è il
limite del buon costume. Ci devono essere misure per prevenire e reprimere le violazioni al buon costume. Buon
costume è la morale corrente in una certa società. Questo concetto non può essere trasposto al concetto di
libertà di pensiero, dato che articolo 21 tutela anche espressioni che vanno contro i convincimenti di una
società. Quindi questo limite deve essere collegato al limite posto dal codice penale, cioè il concetto di
“osceno”. Non è vietata la stampa pornografica purché non vi siano soggetti che si trovino investiti da quel tipo
di immagine contro la loro volontà.
Regole di bilanciamento:
- Bene che può limitare la libertà di espressione deve essere di pari valore costituzionale.
- non posso fare sì che nel bilanciamento dei due diritti vi sia una prevalenza assoluta del diritto alla privacy
ma devo consentire che attraverso la libertà di espressione i cittadini siano informati.
La legge prevede che il trattamento dei dati (per finalità informative) è lecito solo quando quell’informazione è
essenziale per comprendere un fatto di interesse pubblico.
• Seconda parte—> parte centrale della norma. Parte dell’articolo 21 dedicato essenzialmente alla stampa.
L’articolo vieta qualsiasi forma di autorizzazione e censura. Interventi discrezionali dell’autorità che consentono
ad un soggetto di esercitare una propria facoltà o meno.
Censura: controllo da parte del potere pubblico degli stampati prima della loro diffusione da parte del potere
pubblico.
Sequestro della stampa: avviene successivamente alla diffusione di uno stampato ma che ne blocca l’ulteriore
diffusione. La Costituzione prevede un regime garantista per il sequestro. esso può essere disposto solo in casi
in cui la legge sulla stampa espressamente lo prevede. Solo per delitti e solo con un provvedimento motivato
dall’autorità giudiziaria. (Stesso schema articolo 13). Vi deve essere sempre un soggetto a cui riferire quello
stampato. Sequestro limitato a casi rari. Online—>si applicano le norme della stampa. La Cassazione è
intervenuta a sezioni unite e ha deciso che il concetto di stampa va inteso come informazione in particolare
come informazione professionale. Di conseguenza le garanzie previste dall’articolo 21 si applicano anche ai
giornali online che siano registrati, che abbiano un direttore e che abbiano una struttura simile a quella dei
giornali cartacei. Discriminazione tra stampa professionale e non (va contro al primo comma). Al direttore del
giornale online non si applica reato articolo 57 (responsabilità penale per tutto quanto scritto sul giornale).
20/03/18
Rapporti stato-chiesa
Principio di laicità —> il costituente non prende in considerazione il fenomeno religioso, disinteresse da parte
dello Stato della religione. Fenomeno religioso sotto il profilo della neutralità —> no religione di Stato.
Convinzione di un sentimento laico, modo di intendere la religione inclusivo.
Laicità non come disinteresse, ma tentativo di considerare le diverse religione partendo da un punto imparziale.
Necessità di favorire la religione, sia come fenomeno sociale che individuale, secondo una modalità che impone
allo stato una posizione di imparzialità. Si riconosce alla base che vi è una questione religiosa. Lo stato si pone
come:
• neutrale: non favorendo una religione rispetto ad un’altra:
• Cercando di eliminare gli elementi di carattere discriminatorio.
Nello Statuto Albertino invece si faceva riferimento alla religione cattolica come religione di stato.
Carattere pluralista della forma di Stato —> cosa che differenzia stato democratico e stato liberale.
Spesso la religione si ricollega alla coscienza: tendenzialmente lo Stato non si preoccupa delle credenze interne
Obiezione di coscienza —>
del singolo, ma se ne preoccupa quando queste convinzioni si esteriorizzano. un
soggetto si rifiuta di adempiere a particolari obblighi (nel campo militare o medico).
Nella costituzione non si legge espressamente che lo Stato italiano è uno Stato laico, ma lo si presume dalla
lettura di 3 articoli in particolare: art. 7, 8, 19
Art. 7
Norma che regola i rapporti tra l’ordinamento italiano e la chiesa cattolica.
“Lo Stato e la chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani” —> ciò significa che nel
momento in cui il legislatore scrive una norma, deve slegare gli effetti giuridici da quello che è il precetto
religioso. Un aspetto importante riguardava il giuramento, che nel passato era un giuramento non davanti
all’ordinamento, ma davanti a Dio.
Non vi è coincidenza tra aspetto giuridico e aspetto religioso, totale indipendenza.
Patti lateranensi —> prima versione del 1929, accordo di natura internazionale stipulato tra Stato italiano e
La finalità era quella di porre la parola fine rispetto alla questione romana e inoltre regolamentare le
Santa Sede.
relazioni tra l’ordinamento canonico e quello statale. Periodo dello Statuto Albertino. Le conseguenze dei patti
lateranensi sul nostro ordinamento era per esempio la materia del matrimonio, aspetti sulla fiscalità.
“Le modifiche dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono il procedimento della revisione costituzionale”
—> i patti sono stati modificati con gli accordi di Palazzo Madama nel 1984. Vengono modificate le norme per
quanto riguarda il matrimonio perchè nel frattempo era intervenuta la legge sul divorzio. Vi è la possibilità, se
non c’è l’accordo tra le due parto, di modifica in modo unilaterale con revisione costituzionale (modificando
l’articolo 7).
Art 8.
Regola rapporti tra l’ordinamento e le altre fedi religiose. Permangono delle differenziazioni per la
regolamentazioni dei rapporti in ambito pubblico.
“Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge” —> ogni religione è libera, si riconosce
la libertà di ciascuna fede e vi è il riconoscimenti di uguaglianza davanti alla legge. Diritto di natura liberale, lo
stato si astiene dall’intervenire.
“Le confessioni diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti senza che
contrastino con l’ordinamento italiano” —> la libertà si manifesta anche nella modalità di organizzarsi. Le norme
di ogni singola religione non possono ledere le norme dell’ordinamento.
intese
“I loro rapporti sono regolati attraverso delle (piccoli concordati che vengono stipulati tra la singola
religione e l’ordinamento)” —> le intese non sono delle condizioni, ma hanno la funzione di regolamentare i
rapporti tra stato e confessioni (come per es.