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INVESTITURA DELLA FUNZIONE GESTORIA
Nella srl , a di erenza della spa, non è così chiara.
Bisogna prima di tutto comporre 3 norme che nel loro insieme sembrano formare un dilemma
interpretativo in cui una norma contraddice l’altra:
art.2463.2 n.7 c.c. →
1. è l’omologo del 2328: contenuto percettivo dell’atto costitutivo.
→
1. Statuto atto fondativo di spa
→ →
2. Atto cost atto fondativo di srl rimando a dimensione più contrattuale-negoziale
n.7: →
funzionamento della società
norme regolative (generali) su il funzionamento viene
amministrazione e
a dato alle scelte dei soci fondatori + indicando di norme su
rappresentanza.
n.8: →
indicazione di persone a cui a dare l’ammi e la revisione legale dei conti
governance.
Rispetto ad spa:
- manca individuazione degli amministratori a cui è a data la funzione di rappresentanza
(art.2465 bis de nisce il contenuto della rappresentanza)
- perchè il controllo nella srl non è obbligatorio
→
Manca l’organo di controllo (sarà
obbligatorio solo in alcuni casi)
- Non c’è la de nizione di una sfera autonoma di controllo a data ad un organo interno : c’è
solo menzione a revisione legale dei conti che viene a data a un organo esterno!
art.2475 “Amministrazione della società”:
2. 1. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086,
secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo, l'amministrazione della società è a data a uno o più soci nominati con decisione dei soci
presa ai sensi dell'articolo 2479. Si applica l'articolo 2382.
A noi interessa la seconda parte che è stata introdotta con c.c.i.i. (richiamo ad art.2382 su cause
di ineleggibilità e decadenza).
2. All'atto di nomina degli amministratori si applicano il primo, quarto e quinto comma dell'articolo 2383.
- →
primo comma : la nomina degli ammi spetta all’assemblea ma art.2475 dice che gli ammi
sono nominati su decisione dei soci. 63
ffi ff fi fi ffi ffi ff ffi ffi ffi ff
- Quarto e quinto comma : attengono a iscrizioni da e ettuare nel registro delle imprese
Gli ammi sono nominati su decisione dei soci e possono essere soci/non , salvo diversa
→quindi
disposizione dell’atto costituivo non è una norma inderogabile e tassativa. Quindi sembra
che l’istituto se prevede qualcosa di particolare può sovvertire tutta la regola (derogablità
statutaria )
art.2479 “Decisioni dei soci”:
↓ →
3. riparto di competenze tra soci e ammi è antitetico rispetto
al riparto nella spa.
1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti
che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione. →
Questo comma ci dice che è l’atto cost a stabilire e a de nire il ruolo e le competenze dei soci
l’atto costitutivo può riservare la competenza in materia di gestione dell’impresa (capovolgimento
totale dell’art.2380 bis), quindi non c’è una preordinazione alla funzione gestori.
Due passaggi :
- l’atto cost dice che i soci possono decidere tutto (compresa la gestione)
- Se invece la gestione è a data agli ammi secondo un modello para-azionario , il singolo
amministratore può in ogni momento a dare ai soci la decisione su materie e argomenti anche
relativi alla gestione dell’impresa.
↓ comma 2 :
Approfondimento nel
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del
soggetto incaricato di e ettuare la revisione legale dei conti;
4) le modi cazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi cazione dell'oggetto sociale
determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modi cazione dei diritti dei soci.
Quindi nella srl i soci hanno un minimo di competenze intangibili (il contrario di spa) ci sono
materie che non possono mai essere spostate da soci ad amministratori
Vediamo le materie:
2) nomina degli amministratori :questa disposizione non asserisce che ai soci sia a data in ogni
→
caso e tassativamente la nomina degli ammi : deve essere prevista nell’atto cost di coltà
→
interpretativa soluzione:
- se l’atto cost non stabilisce una regola diversa , la norma suppletiva è quella della nomina degli
ammi tra i soci fatta dai soci , cioè decisione dei soci che nominano gli ammi scegliendoli tra i
soci.
- Sempre seguendo la dizione dell’art.2475, se gli ammi sono più di uno (ammi pluripersonale) e
l’atto costitutivo non dice nulla, costoro formeranno un cda (→ emerge in ligrana la spa). L’atto
costitutivo deve prevedere la possibilità di nominare amministratori uno o più soci, la decisione
dei soci non deve essere assunta in assemblea, la competenza è dei soci non dell’assemblea
dei soci
→ nella spa le due cose coincidono: se nella spa parliamo di competenza di soci parliamo per
forza di competenze dll’assemblea ( i soci non hanno modo di decidere in maniera collettiva
di erentemente dall’applicazione del voto assemblare).
→invece nella srl lo statuto può prevedere che le decisioni dei soci siano assunte mediante due
modalità alternative:
consultazione scritta
• Consenso espresso per iscritto
•
→ è un modo di adozione delle decisioni più personalistico (che capitalistico) che prescinde dalla
riunione assembleare e della successione delle fasi proprie dell’iter assembleare. Questa è la
regola che si applica in assenza di una diversa disposizione statutaria.
Alternative statutarie: alterazioni-deroghe della regola legale con regole suppletive statutarie→
sono 2 : 64
ff fi ff ffi ffi fi ff fi fi fi ffi ffi
Investitura statutaria diretta dei soci come amministratori
a. ( è la regola delle snc): tutti i
→
soci (sia attuali che futuri) in quanto tali sono direttamente amministratori non c’è nomina.
Diritti particolari:
b. istituto tipico ed esclusivo della srl introdotto per la prima volta con novella
del 2004 che inserisce forte tasso di contrattualità all’interno dell’atto costitutivo di srl nella
concretizzazione di quella centralità delle persone dei soci e dei rapporti contrattuali tra soci di
cui all’art.2 legge delega.
Ripasso spa:
- →è
tante azioni quanto è il conferimento e ettuato (proporzionalità) : è una regola derogabile
possibile assegnare più o meno azioni rispetto ai conferimenti, purché la somma globale dei
conferimenti corrisponda al capitale sociale.
- →
I diritti spettano al socio in proporzione alle azioni : es. diritto di voto il voto si moltiplica per il
numero delle azioni ; idem il diritto agli utili. Questo criterio di proporzionalità è derogabile
tramite l’emissione di categorie speciali di azioni (voto limitato, senza voto, voto plurimo, voto
→
condizionato, ecc…) le loro peculiarità spettano a tutti coloro che nel tempo avranno in
mano le azioni di quella categoria (non individualmente).
Srl:
Le due proporzionalità sono sempre derogabili:
- la prima nello stesso modo della spa: il capitale sociale non è diviso in azioni , ma in quote
→ogni socio riceve una quota unica ed unitaria a fronte del conferimento. Ma anche qui la
quota è proporzionale al conferimento salvo diversa disposizione dell’atto cost che può
prevedere come essa sia maggiore o minore rispetto al conferimento.
- in modo diverso
La seconda invece derogabile dalla spa: i diritti particolari sono diritti soggettivi
perfetti scritti nell’atto costitutivo e riferiti/spettano esclusivamente a un singolo socio
→
individualmente determinato ciò introduce un tasso di forte contrattualità nella srl :
- è come se fosse una clausola contrattuale , perchè questi diritti sono modi cabili solo
→
all’unanimità (no come modi cazioni dell’atto cost a maggioranza in assemblea)
obiezione: ci vuole il consenso solo del titolare, a cosa servono gli altri? I diritti particolari,
nonostante questa loro negozialità , in realtà hanno un valore organizzativo perchè la loro
→
modi ca deve ricevere il consenso di tutti la modi cabilità all’unanimità rivela la valenza
organizzativa e natura societaria dei diritti.
- Se invece vengono modi cati a maggioranza, i soci hanno diritto di recedere.
- →
E’ evidente che se questi diritti sono ritagliati sulla persona del socio non si trasferiscono
con la quota . LEZIONE 16.11
art.2468 comma 2 e 3
Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i
diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla
partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non
prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in
misura proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilita' che l'atto costitutivo preveda
l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti
l'amministrazione della societa' o la distribuzione degli utili.
→
Diritti particolari dei soci due ambiti:
- ambito partecipativo amministrativo
- Ambito partecipativo patrimoniale
comma 4
A parte il che dipone la modi cabilità dei diritti con consenso di tutti i soci , non altra
→ampiezza
norma diretta a disciplinarli di contenuto devoluta alle scelte dell’autonomia
→quindi
statutaria il contenuto di questi diritti :
- può essere vario ed eterogeneo
- e, in spregio a principio capitalistico, ci può essere un socio con quota modesta ma che però
racchiude un potere molto elevato e fortemente distonico rispetto al conferimento e ettuato o
rispetto alla quota detenuta. 65
fi fi fi ff fi fi fi ff
Esempio: diritto di rivestire la carica di amministratore; diritto di nominare gli amministratori ,
(diritti minori) diritto di esprimere un placet rispetto alle scelte dei soci; diritti di presentare la lista
dei candidati eleggibili.
Dunque la terza possibilità è legata alla presenza di diritti particolari: non c’è la nomina con
→a
decisione dei soci ex art.2479 che