La sentenza del TAR. Lazio, n. 3729/2023 riguarda un caso di diniego del rilascio della patente di
guida da parte del Ministero delle Infrastrutture.
Il Ministero ha negato il rilascio della patente al ricorrente per il mancato possesso dei "requisiti
morali" previsti dall'art. 120 del Codice della Strada. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento per
eccesso di potere e carenza di motivazione. Il tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che il
provvedimento impugnato fosse illegittimo per carenza di motivazione. Non essendo chiaro quale
fattispecie dell’art. 120 C.d.S. fosse stata applicata, il diniego è stato considerato privo di fondamento.
Questa sentenza sottolinea l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di motivare adeguatamente i
provvedimenti restrittivi, in particolare quelli che limitano diritti fondamentali come il conseguimento
della patente di guida. Principi Generali
I principi generali che orientano le funzioni, l’attività e l’aspetto della PA si ricavano da più fonti:
a) Principi sulle Funzioni, per quanto riguarda i principi sulle funzioni vi sono dei principi fondamentali che regolano lo
svolgimento dell’attività amministrativa: innanzitutto abbiamo il principio di sussidiarietà, presente nei Trattati europei e in
Costituzione: l’art. 5 TUE enuncia il principio di sussidiarietà facendo riferimento ai rapporti tra Stati membri e istituzioni
dell’Unione stabilendo che l’Ue agisce nei limiti delle competenze assegnate e che gli stati membri sono titolari della generalità
delle competenze rimanenti. Nel diritto interno l’art. 118 Cost. cita i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e
prevede che la generalità delle funzioni sia attribuita al livello di governo più vicino al cittadino, ossia il comune.
Quello a cui si è fatto riferimento fino ad ora è il principio di sussidiarietà verticale, ovvero che presiede alla distribuzione delle
funzioni all’interno di un’amministrazione pubblica. La Costituzione, tuttavia, disciplina anche il principio di sussidiarietà
orizzontale, il quale serve a definire i rapporti tra poteri pubblici e società civile.
b) Principi sull’Attività, in riguardo ai principi che presiedono l'attività amministrativa si cita la l.n. 241/1990, che afferma che
l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.
art 97 Cost → In riferimento a tale articolo, che tutela il principio di buon andamento, è stata elaborata la nozione di
“amministrazione di risultato”. Tale nozione mette in luce come l'ordinamento continui a dare sempre più importanza
all'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e a dare sempre meno importanza all'idea secondo cui il
rispetto della legalità sia di per sé garanzia del buon andamento della PA.
Quindi ne ricaviamo 2 principi: 1) Efficienza, che mette in rapporto la quantità di risorse impiegate con il risultato dell'azione
amministrativa; 2) Efficacia, che mette in rapporto i risultati effettivamente ottenuti con gli obiettivi prefissati;
L’Economicità si riferisce alla capacità di lungo periodo di un’organizzazione di utilizzare in modo efficiente le proprie risorse
raggiungendo in modo efficace i propri obiettivi.
c) Principi sull’Esercizio del Potere Discrezionale, abbiamo: 1) Principio di Imparzialità, richiamato dall’art. 97 Cost. e dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’UE, esso consiste nel divieto di favoritismi da parte dell'amministrazione. Per cui, tale principio
è posto a garanzia della parità di trattamento e dell'uguaglianza dei cittadini di fronte all'amministrazione. 2) Principio di
Proporzionalità, assume particolare rilievo nel caso di poteri che incidono negativamente nella sfera giuridica del destinatario,
in quanto richiede all’amministrazione di applicare tre criteri: - Idoneità: mette in relazione il mezzo adoperato con l’obiettivo da
perseguire; - Necessarietà: mette a confronto le misure ritenute idonee e fa sì che ci sia il minor sacrificio degli interessi incisi
dal provvedimento; - Adeguatezza della misura: consiste nella valutazione della scelta finale, tenendo conto dell’incisione nella
sfera giuridica del destinatario del provvedimento affinché essa non superi determinati limiti. 3) Principio di Ragionevolezza,
dal momento che la PA, nel perseguimento di determinati obiettivi, realizza azioni coerenti, può capitare che l'impiego dei mezzi
per conseguire tali obiettivi siano considerati illogici e sproporzionati. Ad es. una conseguenza della violazione di questo
principio può essere il caso di eccesso di potere. 4) Principio di Legittimo Affidamento, mira a tutelare le aspettative poste
sull’amministrazione attraverso un proprio atto o comportamento.
d) Principi sul Provvedimento, sono: 1) Principio di Motivazione, esso sancisce l'obbligo per l'amministrazione di motivare le
proprie decisioni; 2) Principio della Sindacabilità degli Atti, afferma che gli atti amministrativi che ledono i diritti soggettivi e gli
interessi legittimi sono sottoposti al controllo giurisdizionale del giudice ordinario o amministrativo.
e) Principi sul Procedimento, sono: 1) Principio del Contraddittorio, stabilisce che ogni individuo ha diritto di essere
ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi danno; 2) Principio di
Pubblicità e Trasparenza, determina che ogni individuo ha diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda, ma pur sempre nel
rispetto della riservatezza e del segreto professionale; 3) Principio di Certezza dei Tempi, attribuisce ad ogni individuo il diritto
a che le questioni che lo riguardano siano trattate entro un termine ragionevole.
Provvedimento
Definito come manifestazione di volontà dell’amministrazione che produce in modo unilaterale effetti giuridici nel soggetto
destinatario, il provvedimento amministrativo costituisce in realtà prima di tutto una manifestazione dell’autorità dello stato.
Il provvedimento (così come la legge e la sentenza) è assunto alla fine di un procedimento atto a garantire trasparenza e tutela
degli interessi coinvolti. Tra i caratteri del provvedimento abbiamo:
a) Tipicità, essa riguarda il dovere della PA a perseguire esclusivamente il fine stabilito dalla norma di conferimento del potere
e ad utilizzare esclusivamente lo strumento giuridico definito dalla norma stessa. Possiamo affermare che la tipicità dei poteri
amministrativi è un corollario del principio di legalità sostanziale.
b) L’Imperatività, essa consiste nel fatto che la PA, attraverso l'emanazione del provvedimento, modifica la sfera giuridica del
soggetto privato destinatario senza che sia necessario il suo consenso. L'efficacia del provvedimento non dipende dalla validità
di questo ma bensì dalla sua piena conformità alla norma attributiva del potere.
c) L’esecutorietà, disciplinata dalla l. n. 241/1990, essa può essere definita come il potere dell'amministrazione di porre
immediatamente in atto un provvedimento o sentenza anche in caso di mancata cooperazione da parte del privato. Quindi
mentre l'imperatività si riferisce al potere di impartire ordini, l'esecutorietà si riferisce alla capacità di adottare decisioni o
provvedimenti. L’esecutorietà non è automatica di tutti i provvedimenti amministrativi, ma deve essere di volta in volta prevista
dalla legge. L’esecutorietà del provvedimento è accompagnata dall’efficacia → Essa può essere intesa come la necessità che il
provvedimento venga portato subito a esecuzione, a seconda dei casi, dalla stessa amministrazione che ha emanato l'atto
oppure dal destinatario del medesimo laddove il provvedimento faccia sorgere in capo a questo un obbligo di fare o dare.
d) L’inoppugnabilità, si riferisce al fatto che una volta che il provvedimento è stato emesso, esso non può essere impugnato o
contestato da parte di terzi attraverso un ricorso amministrativo o una procedura legale se non in casi eccezionali (ad es se si
ritiene che il provvedimento sia contrario alla legge o se si abbia commesso un errore procedurale nel processo di adozione).
Tra tali ricorsi presentati in casi eccezionali vi sono: 1) L’azione di annullamento del provvedimento, proposta entro il termine di
decadenza di 60 giorni; 2) L’azione di nullità, proposta entro 180 giorni.
Elementi Strutturali Atto Amministrativo
1) Il Soggetto → Esso si individua solitamente nelle PA, ma in casi particolari anche i soggetti privati sono titolari di poteri
amministrativi e i loro atti sono qualificabili come amministrativi.
2) La Volontà → Il provvedimento amministrativo è espressione della volontà dell’amministrazione.
3) L’Oggetto → Ovvero la cosa, l’attività o situazione soggettiva cui il provvedimento si riferisce (es. terreno espropriato).
4) Il Contenuto → Consiste in ciò che l'amministrazione intende disporre o certificare attraverso l'atto.
5) La Motivazione → E’ la parte del provvedimento che enuncia le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione di disporre l’atto stesso. L’obbligo di motivazione costituisce uno dei principi generali del regime degli atti
amministrativi che lo differenzia da quello degli atti legislativi e degli atti negoziali. Vige l’obbligo di motivazione, la cui violazione
può essere causa di annullabilità.
La motivazione adempie peraltro a 3 funzioni principali: - Promuove la trasparenza dell'azione amministrativa; - Agevola
l'interpretazione del provvedimento amministrativo; - Costituisce una garanzia per il soggetto privato qualora egli subisca un
pregiudizio dal provvedimento.
Quindi dalla motivazione deve essere possibile ricostruire in modo puntuale l’iter logico seguito dall’amministrazione per
giungere ad una certa conclusione.
6) La Forma → L’atto amministrativo richiede di regola la forma scritta, anche se in alcuni casi esso può essere emanato
oralmente (es: proclamazione del risultato di una votazione). In seguito alla crescente informatizzazione degli ultimi anni, l’atto
può essere sottoscritto in forma digitale. Provvedimenti Restrittivi
a) Provvedimenti Ablatori Reali → Tra essi rientrano tutti quei provvedimenti che restringono la sfera patrimoniale personale
del destinatario, estinguendo o modificando una situazione giuridica soggettiva attraverso l'imposizione di prestazioni (es: tributi
e imposte) o obblighi di fare o di non fare. Tra i provvedimenti ablatori reali si ricorda l’espropriazione per pubblica utilit&agrav
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