Estratto del documento

L’Unione Europea, negli ultimi anni, si è indirizzata verso una politica che preveda la salvaguardia ambientale

come priorità. Anche per l’agricoltura si è proceduto alla revisione dei Regolamenti e delle Direttive emanate negli

anni precedenti al fine di migliorare l’attenzione verso l’ambiente.

Per quanto riguarda i fitofarmaci, l’attenzione è stata rivolta alla procedura di registrazione ed all’uso da parte

delle aziende agricole.

Obiettivi della Direttiva 128/2009

✓ Ridurre al minimo i pericoli ed i rischi derivanti dall’uso dei fitofarmaci per l’uomo e l’ambiente

✓ Potenziare i controlli sull’uso e sulla distribuzione dei fitofarmaci

✓ Ridurre i livelli di sostanze attive più pericolose ed incoraggiare tecniche a basso impatto, promuovendo la

difesa integrata e sensibilizzando gli utilizzatori

✓ Istituire un sistema trasparente di notifica e sorveglianza dei progressi compiuti, in particolare definendo

indicatori adatti

Punti sensibili della Direttiva

❖ Riduzione d’uso e quindi del rischio dei fitofarmaci che destano particolare preoccupazione

❖ Formazione adeguata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti

❖ Ispezione delle attrezzature, compresi gli accessori (ugelli, manometri, filtri), da effettuare una volta entro

7 anni dall’entrata in vigore, poi ogni 5 anni fino al 2020 e poi ogni 3

❖ Gestione integrata (IPM – Integrated Pest Management) entro 1° gennaio 2014, comprendente: rotazioni,

cultivar resistenti, organismi utili, monitoraggi degli organismi nocivi ed interventi sopra soglia,

preferenza per metodi biologici, fitofarmaci con minimi effetti sulla saluta umana, organismi non target e

ambiente

❖ Tutela ambiente acquatico che intende: preferenze a fitofarmaci classificati non pericolosi per l’ambiente

acquatico e a tecniche di applicazione efficaci, individuazione delle aree di rispetto con divieto di trattare,

riduzione o eliminazione dei trattamenti su strade, ferrovie ecc.

❖ Tutela zone sensibili, con uso vietato o limitato in aree utilizzate dalla popolazione (parchi, giardini

pubblici, campi sportivi, cortili di scuole, parchi gioco) e nelle aree di conservazione speciale.

Articolo 11 – Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua non potabile

2.c Ricorso a misure di mitigazione che riducano al minimo i rischi di inquinamento al di fuori del sito

causato da deriva dei prodotti irrorati, drenaggio e ruscellamento. Esse includono la creazione di aree di rispetto

di dimensioni appropriate per la tutela degli organismi acquatici non bersaglio e di aree di salvaguardia per le

acque superficiali e sotterranee utilizzate per l’estrazione di acqua potabile, nelle quali sia vietato applicare o

stoccare pesticidi.

2.d La riduzione, per quanto possibile, o l’eliminazione dell’applicazione dei pesticidi lungo le strade, le

linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o

sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque

superficiali o nei sistemi fognari.

Articolo 13 – Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni elencate di seguito, eseguite

da utilizzatori professionali e, ove applicabile, da distributori, non rappresentino un pericolo per la salute delle

persone o per l’ambiente:

a) stoccaggio, manipolazione, diluizione e miscela di pesticidi prima dell’applicazione;

b) manipolazione degli imballaggi e dei residui di pesticidi;

c) smaltimento dopo l’applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi;

d) pulizia dopo l’applicazione delle attrezzature impiegate;

e) recupero o smaltimento delle rimanenze dei pesticidi e dei relativi imballaggi conformemente alla normativa

comunitaria in materia di rifiuti.

Fasi della Direttiva UE 128/2009

13 gennaio 2009: votazione plenaria in Parlamento UE

Giugno 2009: votazione Consiglio UE

Autunno 2009: pubblicazione Direttiva

2012-2013: applicazione Normativa

DECRETO LEGISLATIVO 150/2012

“Attuazione della Direttiva CE 180/2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai

fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”

Sulla Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 2014, è stato pubblicato il Decreto di adozione del Piano di azione

nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell’articolo 6 del Decreto 150/2012

pubblicato con oltre un anno di ritardo rispetto al termine previsto dalla Direttiva CE 2009/128 del 21 ottobre

2009. La versione definitiva è stata approvata il 19 dicembre 2013 dalla Conferenza Stato-Regioni e definisce gli

obiettivi quantitativi, le misure e i tempi richiesti per un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Il PAN si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:

➢ Ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità

➢ Promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell’agricoltura biologica e di altri approcci alternativi

➢ Proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata

➢ Tutelare i consumatori

➢ Salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili

➢ Conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi

Il percorso necessario per conseguire gli obiettivi del Piano si sviluppa in 7 azioni, così definite:

▪ Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti

▪ Informazione e sensibilizzazione

▪ Controllo delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

▪ Irrorazione aerea

▪ Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di

prodotti fitosanitari in aeree specifiche

▪ Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamenti dei relativi imballaggi e delle rimanenze

▪ Difesa sanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (strategie fitosanitarie sostenibili)

I 7 Allegati accompagnano il documento e trattano i seguenti argomenti:

I. Obiettivi formativi specifici per le diverse tipologie di corso (di base e di aggiornamento)

Come previsto dal decreto legislativo n. 150/2012, a decorrere dal 26 novembre 2013 è istituito un

sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti. Il

sistema riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico.

Il rilascio dei relativi certificati di abilitazione è a carico delle Regioni, previa frequenza degli interessati a

specifici corsi di formazione e successiva valutazione. È precisato che tutti i soggetti in possesso dei

requisiti di accesso (salvo determinate categorie di soggetti), sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di

formazione della durata di 25 ore e al superamento dell'esame di abilitazione.

I certificati, obbligatori a partire dal 26 novembre 2015, sono validi per cinque anni e alla scadenza

vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative

di aggiornamento.

Il Piano non definisce i soggetti autorizzati a svolgere l'attività formativa, prevedendo che la stessa venga

realizzata dalle Autorità competenti, oppure affidata agli Organismi accreditati dalle Regioni e Province

autonome per la formazione in agricoltura. Per quanto attiene, in particolare alla consulenza, il possesso

del relativo certificato di abilitazione costituisce un requisito obbligatorio per lo svolgimento della relativa

attività. In taluni specifici casi è previsto, comunque, che le Regioni e le Province autonome possano

rilasciare il certificato di abilitazione all'attività di consulente, senza l'obbligo di frequenza al corso di

formazione. I corsi di aggiornamento per i distributori ed i consulenti possono essere realizzati ricorrendo

anche a modalità FAD/E-learning, seguite da un tutor che ne attesti la veridicità e validità.

II. Componenti delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, oggetto del

controllo funzionale, modalità di esecuzione dello stesso e requisiti di funzionalità che devono essere

raggiunti

Entro il 26 novembre 2016 è previsto che tutte le attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti

fitosanitari (fatta eccezione per alcune meno significative) debbano essere sottoposte al controllo

funzionale da effettuare presso Centri Prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome.

Oltre al controllo funzionale periodico, gli utilizzatori professionali devono effettuare la regolazione in

azienda delle stesse attrezzature, impiegando strumenti in dotazione alla macchina irroratrice, quando

presenti, e seguendo le indicazioni riportate sul libretto d'uso e manutenzione in modo da garantire la

distribuzione della corretta quantità di miscela fitoiatrica.

È possibile, poi, effettuare una regolazione (volontaria) strumentale della macchina irroratrice presso i

Centri Prova autorizzati. Tale attività dovrebbe trovare supporto all'interno degli strumenti di sostegno

finanziario della nuova Pac.

III. Requisiti minimi delle attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei controlli funzionali

Il Piano traccia il percorso attraverso il quale le Regioni e Province autonome e, ove pertinente, in accordo

con gli Enti gestori, individuano entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, specifiche misure vincolanti,

in conformità alle linee guida che i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'Ambiente e

della Salute, su proposta del Consiglio Tecnico Scientifico, adottano entro 12 mesi dall'entrata in vigore

del Piano stesso.

Le linee guida e le conseguenti misure dovranno tener conto dell'eventuale limitazione dei prodotti

fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti

fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici.

Anche per quanto riguarda le misure volontarie e di accompagnamento è previsto che entro 12 mesi

dall'entrata in vigore del PAN, debbano essere predisposte apposite linee guida. In particolare, per quanto

concerne l'ambiente acquatico sarà direttamente il Consiglio a predisporre le linee guida per

l'individuazione di misure di mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il ruscellamento e il

drenaggio. Per la tutela delle aree protette, invece, l'adozione di linee guida è a carico del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio.

Sulla base di esse, le Regioni e le Province autonome possono prevedere opportuni strumenti per

incentivare, nell'ambito della Politica agr

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 7
Appunti Chimica dei fitofarmaci - Aspetti normativi  Pag. 1 Appunti Chimica dei fitofarmaci - Aspetti normativi  Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 7.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Chimica dei fitofarmaci - Aspetti normativi  Pag. 6
1 su 7
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze chimiche CHIM/08 Chimica farmaceutica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Edoardo-37 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Chimica dei fitofarmaci e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Vischetti Costantino.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community