IL DIVIETO DELL’USO DELLA FORZA
IL CORPO DELLA NORMA: ART. 2, PAR. 4 CARTA ONU E DIRITTO
CONSUETUDINARIO
L’art. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite impone ai membri l
“obbligo di astenersi nelle relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso
della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di
qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini
dell'ONU.”
L'inserimento di questo divieto assoluto risponde all'incontro di due
orientamenti di pensiero:
2 1. Orientamento idealistico: Di matrice kantiana, concepisce il divieto
come espressione della "pace universale" assicurata dal diritto e non
dall'equilibrio di potere.
1 2. Orientamento di controllo sociale dei conflitti: Concepisce il divieto
come l'unica tutela possibile per gli Stati più deboli contro gli abusi
delle grandi potenze, in un sistema internazionale fortemente disuguale
e scarsamente istituzionalizzato.
Diritto consuetudinario: Nelle storiche sentenze del Caso Nicaragua c.
Stati Uniti (liceità delle attività militari e paramilitari operate dagli Stati Uniti
nei confronti del Nicaragua), la Corte Internazionale di Giustizia ha
accertato la coesistenza di due norme distinte (quella convenzionale della
Carta e quella consuetudinaria), dotate di una propria autonomia
concettuale -> viene riconosciuta l’esistenza di un divieto consuetudinario
di uso della forza.
La portata del divieto si determina identificando gli atti che integrano una
violazione della norma. La Dichiarazione dell’Assemblea Generale sulla
definizione di AGGRESSIONE distingue:
. Aggressione diretta: Forme di invasione, occupazione militare,
bombardamento aereo, terrestre o navale, e il blocco militare dei
porti e delle coste di uno Stato.
Aggressione indiretta: L'invio da parte di uno Stato (o per suo
. conto) di bande di mercenari o gruppi armati per compiere attacchi
di gravità rilevante contro un altro Stato.
-> Il divieto ha carattere imperativo ed esclude l'applicazione di una regola
de minimis. Anche un uso minore della forza o un'incursione
transfrontaliera limitata violano la norma in modo assoluto ->
Esempi nella prassi:
Le rappresaglie armate (Vietate)
Definizione: Azioni di autotutela messe in atto da uno Stato in risposta a
un precedente illecito subito, aventi una finalità prettamente retributiva o
punitiva.
Le rappresaglie armate sono vietate, anche qualora costituiscano la
risposta a un attacco subìto. Per distinguerle dalla legittima difesa occorre
guardare l'elemento temporale: se l'attacco dell'aggressore è già
terminato, l'azione successiva perde la finalità difensiva (respingere
l'attacco) e diviene una rappresaglia illecita.
Prassi recente (Tensione Iran-Israele): ultimamente c’è la tendenza di
alcuni Stati a ritenerle lecite nella prassi recente: nell'ottobre 2024 l'Iran ha
risposto con missili ai bombardamenti israeliani; nel giugno 2025 l'uso
congiunto della forza da parte di USA e Israele contro i siti nucleari iraniani
è stato qualificato da ampie delegazioni in sede di Consiglio di Sicurezza
ONU come un impiego illecito della forza contrario al divieto.
Interventi a tutela di cittadini all'estero
Definizione: Incursioni militari mirate a liberare ostaggi detenuti sul
territorio di uno Stato terzo (es. il celebre raid israeliano ad Entebbe in
Uganda).
Operati prevalentemente da Stati occidentali, gran parte della comunità
internazionale li condanna. Sotto il profilo tecnico, la dottrina discute se
integrino una violazione minore (circoscritta alla sola sovranità territoriale
dello Stato ospitante senza intaccare la sua indipendenza politica) o se
cadano nel divieto assoluto; la prassi prevalente esclude eccezioni di
questo tipo al di fuori della legittima difesa.
Interventi umanitari e "Responsabilità di Proteggere" (R2P)
Il dilemma del Kosovo (1999): L'intervento militare NATO in Jugoslavia
per fermare le violazioni dei diritti umani ha aperto un enorme dibattito
dottrinale sulla liceità degli interventi unilaterali privi di autorizzazione del
CdS. La Corte Internazionale di Giustizia adita dalla Jugoslavia evitò di
pronunciarsi nel merito dichiarando il difetto di giurisdizione.
-> Per superare lo stallo si è sviluppata la dottrina della Responsibility to
Protect, fondata su una nozione funzionale di sovranità. La sovranità non
è più un diritto assoluto e insindacabile, ma un insieme di doveri volti a
proteggere la popolazione. Se lo Stato fallisce in questo compito primario,
la comunità internazionale ha la competenza sussidiaria di agire. La dottrina
mira però a istituzionalizzare l'uso della forza, stabilendo che ogni
intervento umanitario coercitivo debba comunque passare per la
centralizzazione e l'autorizzazione delle Nazioni Unite.
PROFILI METODOLOGICI E GEOPOLITICA CONTEMPORANEA
Il Principio Nicaragua sulle violazioni della prassi: Di fronte alle
numerose violazioni da parte degli Stati, l'analisi metodologica della CIG
chiarisce che la presenza di condotte difformi non distrugge l'esistenza
della norma consuetudinaria. Se lo Stato che agisce in violazione cerca di
giustificarsi invocando eccezioni o scuse giuridiche, esso conferma e
rafforza l’autorità del divieto anziché metterne in discussione l'esistenza.
– Russia in Ucraina: La qualificazione dell'invasione da parte di Putin
come "operazione militare speciale" dimostra il tentativo pudico di
arrampicarsi su giustificazioni giuridiche, confermando
indirettamente il valore normativo del divieto (struttura supportata
dalla condanna prevalente degli Stati).
– Stati Uniti e Iran (2025): Di contro, le minacce e i bombardamenti
condotti nel 2025 dalle grandi potenze per scopi geopolitici,
giustificati con formule ampie come la "rimozione di fonti di
insicurezza globale", evidenziano una preoccupante erosione della
tenuta del sistema multilaterale, in cui la forza rischia di tornare a
essere un mero strumento di politica estera unilaterale.
L'ISTITUTO DELLA LEGITTIMA DIFESA
Fondamento normativo: La legittima difesa costituisce l'unica eccezione
unilaterale al divieto di minaccia e uso della forza armata. È codificata
dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, che la definisce
espressamente come un "diritto naturale" (inherent right). La Corte
Internazionale di Giustizia (CIG), nella sentenza relativa al Caso Nicaragua
c. Stati Uniti (1986), ha accertato che la disciplina pattizia dell'art. 51
corrisponde interamente al diritto internazionale consuetudinario.
Nel sistema della Carta ONU, il diritto di autotutela è concepito come una
misura temporanea. Lo Stato che agisce in legittima difesa ha l'obbligo
tassativo di:
. Notificare immediatamente le misure adottate al Consiglio di
Sicurezza (CdS)
. Cessare l'azione non appena il CdS abbia adottato le misure
necessarie per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
Il blocco del Consiglio di Sicurezza: Il diritto di azione unilaterale si
riespande pienamente qualora il Consiglio di Sicurezza sia paralizzato dal
diritto di veto o decida di non intervenire per ragioni di opportunità politica.
Esempio Afghanistan, 2001): A seguito degli attentati dell'11 settembre,
il CdS non ritenne di intervenire direttamente né di autorizzare una
forza multinazionale, legittimando l'intervento unilaterale degli Stati
Uniti in coordinamento con la prassi dell'art. 51.
LA NOZIONE DI "ATTACCO ARMATO" E LE AZIONI CONTRO ENTI
NON STATALI
Il presupposto: L'attivazione della legittima difesa esige l'esistenza di un
attacco armato già sferrato.
Aggressione indiretta vs. Assistenza logistica: Secondo la
giurisprudenza della CIG (Caso Nicaragua), è necessario distinguere il
livello di coinvolgimento dello Stato terzo:
– Aggressione indiretta: L'invio da parte di uno Stato di bande
paramilitari o mercenari che operano per suo conto con
particolare gravità sul territorio di un altro Stato. Genera il
diritto alla legittima difesa.
– Assistenza logistica: La mera fornitura di armi, finanziamenti
o strutture a gruppi ribelli. Non equivale a un attacco armato; lo
Stato leso può adottare solo contromisure proporzionate non
implicanti l'uso della forza.
Esempio Ucraina: La fornitura occidentale di armi a Kiev si configura
come assistenza logistica mirata alla difesa e non comporta il
coinvolgimento diretto di Stati terzi come cobelligeranti.
Azione contro enti non statali: La prassi contemporanea ammette la
legittima difesa ex art 51 alle azioni transfrontaliere contro attori non statali
(es. gruppi terroristici) a condizione che esercitino un controllo territoriale
di fatto (es. Hamas a Gaza, Al-Qaeda in Afghanistan nel 2001). In questi
casi l’ente non statale diviene destinatario diretto del divieto dell’uso della
forza e i suoi attacchi sono equiparati a attacchi armati -> L’azione militare
deve però circoscriversi strettamente alle sole strutture belliche dell'ente
non statale.
I LIMITI CONSUETUDINARI DELLA REAZIONE: NECESSITÀ E
PROPORZIONALITÀ
L'esercizio della legittima difesa è subordinato al rispetto di due parametri
consuetudinari rigidi:
Principio di Necessità: L'uso della forza è l'extrema ratio; non
. devono esistere vie pacifiche, diplomatiche o alternative per
respingere l'aggressione.
Principio di Proporzionalità (Criterio Funzionale): La
. valutazione della proporzionalità non segue un parametro
rigidamente oggettivo né soggettivo (sicurezza assoluta dello
Stato colpito). Il diritto internazionale adotta un parametro
funzionale: la reazione è proporzionata se è strettamente limitata
e finalizzata a respingere l'attacco e ripristinare lo status quo
ante della propria sfera territoriale.
Criticità della prassi contemporanea (Il caso di Gaza): La condotta
militare israeliana nella striscia di Gaza solleva profondi dubbi di legittimità
internazionale. Essendosi l'attacco iniziale di Hamas già esaurito, l'azione
su larga scala rischia di configurarsi come una rappresaglia armata
(storicamente vietata). Inoltre, l'estensione delle operazioni fino alla
distruzione sistematica delle strutture civili e di governo eccede il fine
funzionale di mero respingimento dell'attacco, violando
i limiti di necessità e proporzionalità.
LE FRONTIERE DELLA LEGITTIMA DIFESA: PREVENTIVA E
COLLETTIVA
. Legittima difesa preventiva -> problema se uno stato può agire con
l’uso della forza nella fase antecedente un attacco armato
La dottrina classica ritiene che sia ammissibile solo di fronte a una minaccia
di attacco armato imminente, certo e non altrimenti evitabile (es. truppe
nemiche schierate al confine e pronte all'azione) ma questo può
comportare il rischio di abusi insito nell’impiego unilaterale della forza. La
prassi dimostra un atteggiamento fortemente restrittivo della comunità
internazionale per evitare abusi (ad esempio il nesso stringente tra azione e
attacco che si vuole prevenire).
Come legittima difesa preventiva è stato qualificato da Israele il proprio
intervento in Iraq nel 1981, al fine di distruggere un reattore nucleare che
secondo l’iraq era parte di un programma di sviluppo pacifico dell’energia
atomica. L’attacco israeliano è stato considerato come un atto di
aggressione, condannando Israele.
La Dottrina Bush (Guerra anticipatoria - Illecita): La strategia introdotta
dagli Stati Uniti nel 2002 volta a giustificare l'uso della forza contro
minacce puramente potenziali, future o connesse al possesso di armi di
distruzione di massa da parte di "Stati canaglia" è considerata
palesemente illecita dal diritto internazionale, poiché scardina il divieto
dell'art. 2.4 della Carta ONU -> si considera una palese violazione del
divieto di uso della forza.
Legittima difesa collettiva -> L’art 51 ammette l’intervento militare di
. stati terzi in ausilio allo stato aggredito.
Il requisito del consenso: Secondo il diritto consuetudinario (Caso Nicaragua),
l'esercizio della legittima difesa collettiva richiede tassativamente:
1. L'accertamento formale dell'attacco da parte dello Stato vittima;
2. Una richiesta esplicita di aiuto o il previo consenso dello Stato
aggredito.
-> Ratio del limite: Impedire che gli Stati terzi (specialmente le grandi
potenze) utilizzino la scusa della solidarietà internazionale come
pretesto geopolitico per intervenire militarmente nelle vicende interne
di altre nazioni senza un reale titolo giuridico.
L'esigenza del consenso da parte dello Stato aggredito potrebbe
sembrare in conflitto con la struttura erga omnes sul divieto dell'uso
della forza. Un attacco armato non costituisce solo una violazione del
divieto nei confronti dello Stato attaccato ma anche nei confronti di
ciascuno Stato della comunità internazionale -> ciascuno Stato della
comunità internazionale è legittimato a reagire nei confronti
dell'aggressore.
Quindi un attacco armato viola::
– L'interesse dello Stato aggredito alla salvaguardia della propria
integrità territoriale
– L'interesse di tutti gli Stati della comunità internazionale -> di
conseguenza ciascuno Stato terzo agente individualmente sarà
legittimato a reagire nei confronti dello stato aggressore -> non
si tratta di legittima difesa quanto di una forma di reazione
all’illecito che incontra il limite del divieto di uso della forza.
USO DELLA FORZA E TERRORISMO INTERNAZIONALE
La problematica ha assunto centralità con lo sviluppo del terrorismo di matrice
islamica radicale e le conseguenti risposte militari degli Stati Uniti.
La dottrina dello "Stato Canaglia" (Rogue State): Introdotta
dall'orientamento statunitense per giustificare interventi armati preventivi
massicci. Viene definito Stato canaglia quello Stato che si pone
deliberatamente al di fuori delle regole elementari della convivenza
internazionale, sostenendo o praticando il terrorismo; secondo tale visione
unilaterale, esso non godrebbe della protezione offerta dal diritto
internazionale.
Il caso dello Stato Islamico (ISIS) e il controllo territoriale: La questione
si è intensificata con le operazioni transfrontaliere contro l'ISIS in Iraq e
Siria. Poiché l'ISIS occupava stabilmente parti di territorio esercitando
funzioni di governo di fatto, il suo controllo territoriale ha giustificato
l'uso della forza a titolo di legittima difesa contro le sue precise strutture
militari e di governo.
La dottrina "Unwilling or Unable": sotto il profilo politico-giuridico, la
legittima difesa non appare lo strumento idoneo a risolvere situazioni
complesse in cui le dinamiche terroristiche si intersecano con conflitti civili
e religiosi interni. La prassi evidenzia come gli Stati spesso utilizzino la
scusa dell'autotutela per ridefinire l'assetto geopolitico regionale a proprio
vantaggio. L'azione militare mira ad assicurare la sicurezza internazionale
surrogandosi allo Stato territoriale che non ha la capacità (unable) o non
ha l'intenzione (unwilling) di reprimere le attività terroristiche sul proprio
suolo.
L'ISTITUTO DELL'INTERVENTO SU INVITO
Definizione: Consiste nell'intervento militare operato da uno Stato
all'interno del territorio di un altro Stato, dietro esplicita richiesta (invito)
di quest'ultimo, al fine di assicurare l'ordine, la sicurezza e l'esercizio delle
funzioni di governo.
Intervento su invito e legittima difesa :
- Analogia: Entrambi gli istituti comportano l'uso della forza armata
legittimato dal consenso del soggetto titolare della sovranità
territoriale.
– Differenza: La legittima difesa assiste uno Stato nel respingere
un'aggressione esterna; l'intervento su invito serve invece a
supportare lo Stato nel ripristinare l'ordine e la sicurezza
interna (es. contro ribelli o insurrezioni).
Requisiti:
L'intervento su invito si fonda sulla personalità dello Stato inteso come entità
solenne e unitaria. La validità della richiesta è subordinata a criteri stringenti:
1. Effettività di governo: La richiesta deve promanare esclusivamente dagli
organi dotati di reale ed effettiva rappresentanza esterna dello Stato.
2. Inammissibilità di richieste minoritarie: Non sono considerati validi gli
inviti formulati da minoranze, enti substatali o gruppi di ribelli.
3. Inefficacia di governi fantoccio o in esilio: Il diritto internazionale
esclude la validità di richieste avanzate da governi fantoccio o governi in
esilio, proprio per la carenza del requisito cardine dell'effettività.
Nei conflitti interni caratterizzati da alta intensità e pluralità di attori (guerre
civili), identificare univocamente l'organo legittimato a esprimere la volontà
dello Stato è complesso. Riconoscere il diritto di richiedere assistenza
militare esterna unicamente al governo centrale, laddove i ribelli esercitino
un significativo controllo su larghe porzioni di territorio, finisce per alterare
il principio di non intervento negli affari interni dello Stato.
Incompatibilità con lo Ius Cogens (carattere cogente del divieto di uso
della forza): L'istituto collide frontalmente con il carattere imperativo del
divieto dell'uso della forza quando l'invito non risponde a un conflitto
attuale, ma è predeterminato in un trattato internazionale. Se tale
trattato non fissa rigidi e precisi presupposti per l'attivazione, esso finisce
per conferire un ille
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