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IL DIVIETO DELL’USO DELLA FORZA

IL CORPO DELLA NORMA: ART. 2, PAR. 4 CARTA ONU E DIRITTO

CONSUETUDINARIO

L’art. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite impone ai membri l

“obbligo di astenersi nelle relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso

della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di

qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini

dell'ONU.”

L'inserimento di questo divieto assoluto risponde all'incontro di due

orientamenti di pensiero:

2 1. Orientamento idealistico: Di matrice kantiana, concepisce il divieto

come espressione della "pace universale" assicurata dal diritto e non

dall'equilibrio di potere.

1 2. Orientamento di controllo sociale dei conflitti: Concepisce il divieto

come l'unica tutela possibile per gli Stati più deboli contro gli abusi

delle grandi potenze, in un sistema internazionale fortemente disuguale

e scarsamente istituzionalizzato.

Diritto consuetudinario: Nelle storiche sentenze del Caso Nicaragua c.

Stati Uniti (liceità delle attività militari e paramilitari operate dagli Stati Uniti

nei confronti del Nicaragua), la Corte Internazionale di Giustizia ha

accertato la coesistenza di due norme distinte (quella convenzionale della

Carta e quella consuetudinaria), dotate di una propria autonomia

concettuale -> viene riconosciuta l’esistenza di un divieto consuetudinario

di uso della forza.

La portata del divieto si determina identificando gli atti che integrano una

violazione della norma. La Dichiarazione dell’Assemblea Generale sulla

definizione di AGGRESSIONE distingue:

. Aggressione diretta: Forme di invasione, occupazione militare,

bombardamento aereo, terrestre o navale, e il blocco militare dei

porti e delle coste di uno Stato.

Aggressione indiretta: L'invio da parte di uno Stato (o per suo

. conto) di bande di mercenari o gruppi armati per compiere attacchi

di gravità rilevante contro un altro Stato.

-> Il divieto ha carattere imperativo ed esclude l'applicazione di una regola

de minimis. Anche un uso minore della forza o un'incursione

transfrontaliera limitata violano la norma in modo assoluto ->

Esempi nella prassi:

Le rappresaglie armate (Vietate)

Definizione: Azioni di autotutela messe in atto da uno Stato in risposta a

un precedente illecito subito, aventi una finalità prettamente retributiva o

punitiva.

Le rappresaglie armate sono vietate, anche qualora costituiscano la

risposta a un attacco subìto. Per distinguerle dalla legittima difesa occorre

guardare l'elemento temporale: se l'attacco dell'aggressore è già

terminato, l'azione successiva perde la finalità difensiva (respingere

l'attacco) e diviene una rappresaglia illecita.

Prassi recente (Tensione Iran-Israele): ultimamente c’è la tendenza di

alcuni Stati a ritenerle lecite nella prassi recente: nell'ottobre 2024 l'Iran ha

risposto con missili ai bombardamenti israeliani; nel giugno 2025 l'uso

congiunto della forza da parte di USA e Israele contro i siti nucleari iraniani

è stato qualificato da ampie delegazioni in sede di Consiglio di Sicurezza

ONU come un impiego illecito della forza contrario al divieto.

Interventi a tutela di cittadini all'estero

Definizione: Incursioni militari mirate a liberare ostaggi detenuti sul

territorio di uno Stato terzo (es. il celebre raid israeliano ad Entebbe in

Uganda).

Operati prevalentemente da Stati occidentali, gran parte della comunità

internazionale li condanna. Sotto il profilo tecnico, la dottrina discute se

integrino una violazione minore (circoscritta alla sola sovranità territoriale

dello Stato ospitante senza intaccare la sua indipendenza politica) o se

cadano nel divieto assoluto; la prassi prevalente esclude eccezioni di

questo tipo al di fuori della legittima difesa.

Interventi umanitari e "Responsabilità di Proteggere" (R2P)

Il dilemma del Kosovo (1999): L'intervento militare NATO in Jugoslavia

per fermare le violazioni dei diritti umani ha aperto un enorme dibattito

dottrinale sulla liceità degli interventi unilaterali privi di autorizzazione del

CdS. La Corte Internazionale di Giustizia adita dalla Jugoslavia evitò di

pronunciarsi nel merito dichiarando il difetto di giurisdizione.

-> Per superare lo stallo si è sviluppata la dottrina della Responsibility to

Protect, fondata su una nozione funzionale di sovranità. La sovranità non

è più un diritto assoluto e insindacabile, ma un insieme di doveri volti a

proteggere la popolazione. Se lo Stato fallisce in questo compito primario,

la comunità internazionale ha la competenza sussidiaria di agire. La dottrina

mira però a istituzionalizzare l'uso della forza, stabilendo che ogni

intervento umanitario coercitivo debba comunque passare per la

centralizzazione e l'autorizzazione delle Nazioni Unite.

PROFILI METODOLOGICI E GEOPOLITICA CONTEMPORANEA

Il Principio Nicaragua sulle violazioni della prassi: Di fronte alle

numerose violazioni da parte degli Stati, l'analisi metodologica della CIG

chiarisce che la presenza di condotte difformi non distrugge l'esistenza

della norma consuetudinaria. Se lo Stato che agisce in violazione cerca di

giustificarsi invocando eccezioni o scuse giuridiche, esso conferma e

rafforza l’autorità del divieto anziché metterne in discussione l'esistenza.

– Russia in Ucraina: La qualificazione dell'invasione da parte di Putin

come "operazione militare speciale" dimostra il tentativo pudico di

arrampicarsi su giustificazioni giuridiche, confermando

indirettamente il valore normativo del divieto (struttura supportata

dalla condanna prevalente degli Stati).

– Stati Uniti e Iran (2025): Di contro, le minacce e i bombardamenti

condotti nel 2025 dalle grandi potenze per scopi geopolitici,

giustificati con formule ampie come la "rimozione di fonti di

insicurezza globale", evidenziano una preoccupante erosione della

tenuta del sistema multilaterale, in cui la forza rischia di tornare a

essere un mero strumento di politica estera unilaterale.

L'ISTITUTO DELLA LEGITTIMA DIFESA

Fondamento normativo: La legittima difesa costituisce l'unica eccezione

unilaterale al divieto di minaccia e uso della forza armata. È codificata

dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, che la definisce

espressamente come un "diritto naturale" (inherent right). La Corte

Internazionale di Giustizia (CIG), nella sentenza relativa al Caso Nicaragua

c. Stati Uniti (1986), ha accertato che la disciplina pattizia dell'art. 51

corrisponde interamente al diritto internazionale consuetudinario.

Nel sistema della Carta ONU, il diritto di autotutela è concepito come una

misura temporanea. Lo Stato che agisce in legittima difesa ha l'obbligo

tassativo di:

. Notificare immediatamente le misure adottate al Consiglio di

Sicurezza (CdS)

. Cessare l'azione non appena il CdS abbia adottato le misure

necessarie per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Il blocco del Consiglio di Sicurezza: Il diritto di azione unilaterale si

riespande pienamente qualora il Consiglio di Sicurezza sia paralizzato dal

diritto di veto o decida di non intervenire per ragioni di opportunità politica.

Esempio Afghanistan, 2001): A seguito degli attentati dell'11 settembre,

il CdS non ritenne di intervenire direttamente né di autorizzare una

forza multinazionale, legittimando l'intervento unilaterale degli Stati

Uniti in coordinamento con la prassi dell'art. 51.

LA NOZIONE DI "ATTACCO ARMATO" E LE AZIONI CONTRO ENTI

NON STATALI

Il presupposto: L'attivazione della legittima difesa esige l'esistenza di un

attacco armato già sferrato.

Aggressione indiretta vs. Assistenza logistica: Secondo la

giurisprudenza della CIG (Caso Nicaragua), è necessario distinguere il

livello di coinvolgimento dello Stato terzo:

– Aggressione indiretta: L'invio da parte di uno Stato di bande

paramilitari o mercenari che operano per suo conto con

particolare gravità sul territorio di un altro Stato. Genera il

diritto alla legittima difesa.

– Assistenza logistica: La mera fornitura di armi, finanziamenti

o strutture a gruppi ribelli. Non equivale a un attacco armato; lo

Stato leso può adottare solo contromisure proporzionate non

implicanti l'uso della forza.

Esempio Ucraina: La fornitura occidentale di armi a Kiev si configura

come assistenza logistica mirata alla difesa e non comporta il

coinvolgimento diretto di Stati terzi come cobelligeranti.

Azione contro enti non statali: La prassi contemporanea ammette la

legittima difesa ex art 51 alle azioni transfrontaliere contro attori non statali

(es. gruppi terroristici) a condizione che esercitino un controllo territoriale

di fatto (es. Hamas a Gaza, Al-Qaeda in Afghanistan nel 2001). In questi

casi l’ente non statale diviene destinatario diretto del divieto dell’uso della

forza e i suoi attacchi sono equiparati a attacchi armati -> L’azione militare

deve però circoscriversi strettamente alle sole strutture belliche dell'ente

non statale.

I LIMITI CONSUETUDINARI DELLA REAZIONE: NECESSITÀ E

PROPORZIONALITÀ

L'esercizio della legittima difesa è subordinato al rispetto di due parametri

consuetudinari rigidi:

Principio di Necessità: L'uso della forza è l'extrema ratio; non

. devono esistere vie pacifiche, diplomatiche o alternative per

respingere l'aggressione.

Principio di Proporzionalità (Criterio Funzionale): La

. valutazione della proporzionalità non segue un parametro

rigidamente oggettivo né soggettivo (sicurezza assoluta dello

Stato colpito). Il diritto internazionale adotta un parametro

funzionale: la reazione è proporzionata se è strettamente limitata

e finalizzata a respingere l'attacco e ripristinare lo status quo

ante della propria sfera territoriale.

Criticità della prassi contemporanea (Il caso di Gaza): La condotta

militare israeliana nella striscia di Gaza solleva profondi dubbi di legittimità

internazionale. Essendosi l'attacco iniziale di Hamas già esaurito, l'azione

su larga scala rischia di configurarsi come una rappresaglia armata

(storicamente vietata). Inoltre, l'estensione delle operazioni fino alla

distruzione sistematica delle strutture civili e di governo eccede il fine

funzionale di mero respingimento dell'attacco, violando

i limiti di necessità e proporzionalità.

LE FRONTIERE DELLA LEGITTIMA DIFESA: PREVENTIVA E

COLLETTIVA

. Legittima difesa preventiva -> problema se uno stato può agire con

l’uso della forza nella fase antecedente un attacco armato

La dottrina classica ritiene che sia ammissibile solo di fronte a una minaccia

di attacco armato imminente, certo e non altrimenti evitabile (es. truppe

nemiche schierate al confine e pronte all'azione) ma questo può

comportare il rischio di abusi insito nell’impiego unilaterale della forza. La

prassi dimostra un atteggiamento fortemente restrittivo della comunità

internazionale per evitare abusi (ad esempio il nesso stringente tra azione e

attacco che si vuole prevenire).

Come legittima difesa preventiva è stato qualificato da Israele il proprio

intervento in Iraq nel 1981, al fine di distruggere un reattore nucleare che

secondo l’iraq era parte di un programma di sviluppo pacifico dell’energia

atomica. L’attacco israeliano è stato considerato come un atto di

aggressione, condannando Israele.

La Dottrina Bush (Guerra anticipatoria - Illecita): La strategia introdotta

dagli Stati Uniti nel 2002 volta a giustificare l'uso della forza contro

minacce puramente potenziali, future o connesse al possesso di armi di

distruzione di massa da parte di "Stati canaglia" è considerata

palesemente illecita dal diritto internazionale, poiché scardina il divieto

dell'art. 2.4 della Carta ONU -> si considera una palese violazione del

divieto di uso della forza.

Legittima difesa collettiva -> L’art 51 ammette l’intervento militare di

. stati terzi in ausilio allo stato aggredito.

Il requisito del consenso: Secondo il diritto consuetudinario (Caso Nicaragua),

l'esercizio della legittima difesa collettiva richiede tassativamente:

1. L'accertamento formale dell'attacco da parte dello Stato vittima;

2. Una richiesta esplicita di aiuto o il previo consenso dello Stato

aggredito.

-> Ratio del limite: Impedire che gli Stati terzi (specialmente le grandi

potenze) utilizzino la scusa della solidarietà internazionale come

pretesto geopolitico per intervenire militarmente nelle vicende interne

di altre nazioni senza un reale titolo giuridico.

L'esigenza del consenso da parte dello Stato aggredito potrebbe

sembrare in conflitto con la struttura erga omnes sul divieto dell'uso

della forza. Un attacco armato non costituisce solo una violazione del

divieto nei confronti dello Stato attaccato ma anche nei confronti di

ciascuno Stato della comunità internazionale -> ciascuno Stato della

comunità internazionale è legittimato a reagire nei confronti

dell'aggressore.

Quindi un attacco armato viola::

– L'interesse dello Stato aggredito alla salvaguardia della propria

integrità territoriale

– L'interesse di tutti gli Stati della comunità internazionale -> di

conseguenza ciascuno Stato terzo agente individualmente sarà

legittimato a reagire nei confronti dello stato aggressore -> non

si tratta di legittima difesa quanto di una forma di reazione

all’illecito che incontra il limite del divieto di uso della forza.

USO DELLA FORZA E TERRORISMO INTERNAZIONALE

La problematica ha assunto centralità con lo sviluppo del terrorismo di matrice

islamica radicale e le conseguenti risposte militari degli Stati Uniti.

La dottrina dello "Stato Canaglia" (Rogue State): Introdotta

dall'orientamento statunitense per giustificare interventi armati preventivi

massicci. Viene definito Stato canaglia quello Stato che si pone

deliberatamente al di fuori delle regole elementari della convivenza

internazionale, sostenendo o praticando il terrorismo; secondo tale visione

unilaterale, esso non godrebbe della protezione offerta dal diritto

internazionale.

Il caso dello Stato Islamico (ISIS) e il controllo territoriale: La questione

si è intensificata con le operazioni transfrontaliere contro l'ISIS in Iraq e

Siria. Poiché l'ISIS occupava stabilmente parti di territorio esercitando

funzioni di governo di fatto, il suo controllo territoriale ha giustificato

l'uso della forza a titolo di legittima difesa contro le sue precise strutture

militari e di governo.

La dottrina "Unwilling or Unable": sotto il profilo politico-giuridico, la

legittima difesa non appare lo strumento idoneo a risolvere situazioni

complesse in cui le dinamiche terroristiche si intersecano con conflitti civili

e religiosi interni. La prassi evidenzia come gli Stati spesso utilizzino la

scusa dell'autotutela per ridefinire l'assetto geopolitico regionale a proprio

vantaggio. L'azione militare mira ad assicurare la sicurezza internazionale

surrogandosi allo Stato territoriale che non ha la capacità (unable) o non

ha l'intenzione (unwilling) di reprimere le attività terroristiche sul proprio

suolo.

L'ISTITUTO DELL'INTERVENTO SU INVITO

Definizione: Consiste nell'intervento militare operato da uno Stato

all'interno del territorio di un altro Stato, dietro esplicita richiesta (invito)

di quest'ultimo, al fine di assicurare l'ordine, la sicurezza e l'esercizio delle

funzioni di governo.

Intervento su invito e legittima difesa :

- Analogia: Entrambi gli istituti comportano l'uso della forza armata

legittimato dal consenso del soggetto titolare della sovranità

territoriale.

– Differenza: La legittima difesa assiste uno Stato nel respingere

un'aggressione esterna; l'intervento su invito serve invece a

supportare lo Stato nel ripristinare l'ordine e la sicurezza

interna (es. contro ribelli o insurrezioni).

Requisiti:

L'intervento su invito si fonda sulla personalità dello Stato inteso come entità

solenne e unitaria. La validità della richiesta è subordinata a criteri stringenti:

1. Effettività di governo: La richiesta deve promanare esclusivamente dagli

organi dotati di reale ed effettiva rappresentanza esterna dello Stato.

2. Inammissibilità di richieste minoritarie: Non sono considerati validi gli

inviti formulati da minoranze, enti substatali o gruppi di ribelli.

3. Inefficacia di governi fantoccio o in esilio: Il diritto internazionale

esclude la validità di richieste avanzate da governi fantoccio o governi in

esilio, proprio per la carenza del requisito cardine dell'effettività.

Nei conflitti interni caratterizzati da alta intensità e pluralità di attori (guerre

civili), identificare univocamente l'organo legittimato a esprimere la volontà

dello Stato è complesso. Riconoscere il diritto di richiedere assistenza

militare esterna unicamente al governo centrale, laddove i ribelli esercitino

un significativo controllo su larghe porzioni di territorio, finisce per alterare

il principio di non intervento negli affari interni dello Stato.

Incompatibilità con lo Ius Cogens (carattere cogente del divieto di uso

della forza): L'istituto collide frontalmente con il carattere imperativo del

divieto dell'uso della forza quando l'invito non risponde a un conflitto

attuale, ma è predeterminato in un trattato internazionale. Se tale

trattato non fissa rigidi e precisi presupposti per l'attivazione, esso finisce

per conferire un ille

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Serenamaggin di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Lopes Pegna Olivia.
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