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MODELLI ALTERNATIVI DI CORPORATE GOVERNANCE
I modelli alternativi di corporate governance sono forme organizzative per la gestione e il controllo delle società di
capitali, in particolare delle società per azioni. In Italia, la normativa consente tre sistemi di governance, disciplinati
dal Codice Civile agli artt. 2380-bis e ss. e dal D.Lgs. 6/2003:
● Sistema tradizionale (il più diffuso in Italia).
● Sistema dualistico.
● Sistema monistico.
1. Sistema dualistico
Il sistema dualistico, di origine tedesca, prevede una separazione netta tra le funzioni di gestione e quelle di
controllo.
È caratterizzato dalla presenza di due organi distinti:
● Consiglio di sorveglianza:
○ Eletto dall’assemblea dei soci.
○ Ha il compito di controllare la gestione e nominare/rimuovere i membri del consiglio di gestione.
○ Può approvare alcune decisioni strategiche rilevanti (es. bilancio, fusioni).
○ Svolge funzioni simili a quelle del collegio sindacale nel sistema tradizionale.
● Consiglio di gestione:
○ Organo operativo, responsabile dell’amministrazione dell’azienda.
○ I suoi membri sono nominati dal consiglio di sorveglianza.
○ Ha pieni poteri gestionali e rappresenta la società verso terzi.
Caratteristiche principali:
Maggiore separazione tra proprietà e gestione.
Maggior coinvolgimento dell’assemblea dei soci, che elegge il consiglio di sorveglianza.
Rigidità operativa dovuta al doppio livello di controllo
Vantaggi:
Funzioni di gestione e controllo ben separate.
Maggior tutela per gli azionisti di minoranza grazie al consiglio di sorveglianza.
Svantaggi:
Processo decisionale più lento e complesso.
Minore flessibilità rispetto agli altri sistemi.
2. Sistema monistico
Il sistema monistico, di derivazione anglosassone, concentra le funzioni di gestione e controllo in un unico organo:
il consiglio di amministrazione:
Organo unico che gestisce l’azienda e svolge anche funzioni di controllo.
Al suo interno è costituito un comitato per il controllo sulla gestione (obbligatorio), composto esclusivamente da
amministratori non esecutivi e indipendenti.
Assemblea dei soci:
Nomina il consiglio di amministrazione.
Caratteristiche principali:
Controllo e gestione sono integrati nello stesso organo.
Il comitato per il controllo sulla gestione sostituisce il collegio sindacale e si occupa di monitorare l’attività del
consiglio
Vantaggi:
Processo decisionale più rapido e snello.
Riduzione dei costi di governance (meno organi coinvolti)
Svantaggi:
Rischio di conflitto di interessi, poiché gestione e controllo sono meno separati.
Possibile perdita di indipendenza del comitato di controllo rispetto al consiglio di amministrazione.
Quando adottarli?
● Sistema dualistico: Ideale per grandi aziende con azionariato frammentato o per realtà che vogliono garantire
maggiore controllo sugli amministratori.
● Sistema monistico: Preferibile per aziende che cercano snellezza decisionale e minor complessità nella
governance. Sistema dualistico Sistema monistico
Origine Tedesca Anglosassone
Organi principali Consiglio di gestione e consiglio Consiglio di amministrazione e comitato
di sorveglianza di controllo
Separazione gestione-controllo Elevata Più ridotta
Efficienza decisionale Più lenta Più rapida
Indipendenza del controllo Maggiore Minore
Assemblea dei soci Nomina il consiglio di Nomina il consiglio di amministrazione
sorveglianza
IL BILANCIO
Il bilancio di esercizio di una società per azioni è un documento giuridico-contabile che evidenzia sia gli elementi
attivi e passivi del patrimonio della società alla chiusura di ogni esercizio, sia i ricavi e costi da cui deriva il risultato
economico della gestione sociale.
Il bilancio d’esercizio è lo strumento contabile che permette di determinare la situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica di un'impresa alla fine di un determinato periodo amministrativo (l'esercizio sociale, solitamente
coincidente con l'anno solare).
Funzioni principali:
Informativa: fornire informazioni chiare e complete ai soci, ai creditori e ad altri soggetti interessati (stakeholders).
Accertativa: determinare l'utile o la perdita d'esercizio.
Decisionale: aiutare gli organi amministrativi a prendere decisioni strategiche.
Base giuridica:
In Italia, la redazione del bilancio è regolata principalmente da:
-Codice Civile, artt. 2423-2435.
-Principi contabili nazionali emessi dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).
-Norme europee, come la IV Direttiva CEE (adottata in Italia con il D.Lgs. 127/1991).
Principi di Redazione del Bilancio:
La redazione del bilancio deve rispettare una serie di principi generali, dettati dall’articolo 2423 e seguenti del
Codice Civile.
● Chiarezza: Il bilancio deve essere redatto in modo chiaro, comprensibile e leggibile, per permettere ai destinatari
di valutarlo correttamente.
● Verità e correttezza: I dati riportati devono essere veritieri, corretti e rispondenti alla realtà economica
dell’impresa.
● Prudenza: Gli utili devono essere iscritti solo se realizzati. Le perdite devono essere registrate anche se solo
probabili. Questo principio evita sopravvalutazioni del patrimonio o sottovalutazioni delle passività.
● Competenza economica: I ricavi e i costi devono essere imputati all’esercizio a cui si riferiscono,
indipendentemente dalla data di incasso o pagamento.
● Continuità aziendale: Si presume che l’azienda continuerà a operare nel futuro, per cui le valutazioni devono
essere effettuate con questa ipotesi.
● Prevalenza della sostanza sulla forma: La rappresentazione delle operazioni deve riflettere la sostanza
economica delle stesse, piuttosto che la loro forma giuridica.
● Comparabilità: I valori devono essere comparabili con quelli dell’anno precedente, con spiegazione delle
eventuali variazioni nei criteri adottati.
● Criterio di valutazione del costo storico: I beni sono iscritti al costo d'acquisto o di produzione, salvo
svalutazioni in caso di perdite durevoli.
Struttura del Bilancio d’Esercizio:
Secondo l’articolo 2423 del Codice Civile, il bilancio d’esercizio è composto da:
a) Stato Patrimoniale: È una "fotografia" del patrimonio dell’impresa alla fine dell’esercizio e rappresenta attività e
passività.
Struttura SP:
Attivo diviso in:
● Attivo Immobilizzato: beni destinati a durare più esercizi (immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie).
● Attivo Circolante: crediti, rimanenze, disponibilità liquide.
● Ratei e risconti: quote di ricavi o costi di competenza futura.
Passivo diviso in:
● Patrimonio Netto: capitale sociale, riserve, utili o perdite d’esercizio.
● Passività: debiti verso terzi (fornitori, banche, obbligazionisti).
● Ratei e risconti passivi: quote di costi o ricavi di competenza futura.
b) Conto Economico: Esprime il risultato economico (utile o perdita) della gestione, evidenziando:
● Valore della produzione: ricavi, variazioni delle rimanenze, altri proventi.
● Costi della produzione: acquisti, ammortamenti, costi del personale, servizi, oneri diversi.
● Proventi e oneri finanziari: interessi attivi/passivi.
● Rettifiche di valore: svalutazioni/plusvalenze.
● Imposte sul reddito: imposte correnti e differite.
c) Nota Integrativa: ha lo scopo di:
● Spiegare i criteri di valutazione adottati.
● Fornire informazioni dettagliate sugli elementi dello stato patrimoniale e conto economico.
● Evidenziare fatti rilevanti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.
Redazione, Approvazione e Deposito del Bilancio
Chi redige il bilancio? Gli amministratori della società sono responsabili della redazione del bilancio.
Fasi principali:
1. Redazione: entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
2. Approvazione: l’assemblea dei soci approva il bilancio entro 180 giorni in casi eccezionali.
3. Deposito: il bilancio approvato deve essere depositato presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla sua
approvazione.
Bilancio Consolidato
Se una società è a capo di un gruppo di imprese, deve redigere il bilancio consolidato, che somma le attività, le
passività e i risultati delle società controllate, eliminando le operazioni infragruppo.
Responsabilità e Sanzioni
La violazione delle norme sul bilancio può comportare gravi conseguenze:
● Responsabilità civile: gli amministratori rispondono per danni a soci e creditori (art. 2394 c.c.).
● Responsabilità penale: reati come il falso in bilancio sono puniti penalmente (art. 2621 c.c.).
● Responsabilità fiscale: irregolarità nel bilancio possono comportare sanzioni tributarie.
Redazione del Bilancio
La redazione del bilancio è disciplinata principalmente dagli articoli 2423-2427 del Codice Civile e rappresenta il
momento in cui gli amministratori predispongono il bilancio d’esercizio.
Soggetti obbligati:
● Nelle società di capitali (come S.p.A. e S.r.l.), sono gli amministratori ad avere la responsabilità di redigere il
bilancio.
● Nelle società cooperative, la redazione spetta agli amministratori o al consiglio di gestione.
Termini per la redazione: Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (generalmente il 31 dicembre), gli
amministratori devono preparare il progetto di bilancio.
Nei casi di particolari esigenze legate alla struttura o all’oggetto sociale, il termine può essere prorogato a 180 giorni,
ma deve essere motivato nella relazione sulla gestione.
Documenti che compongono il bilancio
Gli amministratori devono predisporre: Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa.
Se richiesto, anche il rendiconto finanziario, per evidenziare i flussi di cassa.
! Nelle società di dimensioni rilevanti, può essere richiesta anche una Relazione sulla gestione, che descrive
l’andamento dell’impresa e le prospettive future.
Criteri di valutazione:
Gli amministratori devono attenersi ai principi di prudenza, competenza e verità, valutando correttamente:
Crediti e debiti, Immobilizzazioni (con ammortamenti), Rimanenze di magazzino, Fondi rischi e oneri. Eventuali
svalutazioni.
Responsabilità degli amministratori
La mancata redazione del bilancio o una sua redazione irregolare può comportare:
● Responsabilità civile nei confronti di soci e creditori per danni derivanti.
● Responsabilità penale per falso in bilancio (art. 2621 c.c.).
● Sanzioni amministrative e fiscali.
Approvazione del Bilancio
Dopo la redazione, il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione dei soci.
Iter di approvazione: Convoca