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LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: CRITERI DI VALUTAZIONE
Beni immateriali→ si applicano le norme già viste con riferimento alle immobilizzazioni materiali
In particolare:
1) iscrizione al costo di acquisto o di produzione (art.2426, punto 1);
2) se ad utilizzazione limitata, ammortamento sistematico in ogni esercizio in base alla residua possibilità di
utilizzo (art. 2426, punto 2);
3) in ipotesi di perdita duratura di valore, obbligo di svalutare e, se ne vengono meno i motivi, di ripristinare il
valore originario (art.2426, punto 3)
Oneri pluriennali e avviamento: in considerazione delle loro particolari caratteristiche si applicano alcune norme
cautelative
ONERI PLURIENNALI: NORME CAUTELATIVE
Art. 2426, punto 5
“I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo
con il consenso, ove esistente, dei collegi sindacale.
I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni.
I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni.
Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non
ammortizzati”
Per i costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo sono prescritte le seguenti cautele:
all’accertamento dell’utilità futura ed effettuabile con il consenso del Collegio
- iscrizione→subordinata
Sindacale;
- Ammortamento→in un massimo di 5 anni;
- Distribuzione dividendi→ solo se completamente ammortizzati; oppure in presenza di riserve disponibili
che coprono l’importo non ammortizzato.
L’avviamento: norme cautelative
Art. 2426, punto 6
“L’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a
titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.
L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile
stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni. Nella nota
del periodo di ammortamento dell’avviamento”.
integrativa è fornita una spiegazione
Per l’avviamento sono prescritte le seguenti cautele:
→
- Iscrizione nei limiti del costo sostenuto solo se:
acquisto a titolo oneroso;
vi è il consenso del Collegio Sindacale
- Ammortamento:
-secondo la sua vita utile;
-in casi eccezionali entro un massimo di 10 anni;
-spiegazioni in NI dell’ammortamento dell’avviamento non dovrebbe comunque superare i 20 anni.
Secondo i PP.CC. la durata
Investimenti finanziari: criteri di valutazione
Bisogna distinguere se gli investimenti finanziari rientrano in: immobilizzazioni (B III) o l'attivo circolante(C III).
Investimenti finanziari immobilizzati
B III Immobilizzazioni finanziarie
1. Partecipazioni in imprese:
a) Imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d- bis) altre imprese
3. altri titoli;
4. strumenti finanziari derivati attivi
Partecipazioni titoli e strumenti finanziari che rappresentano investimenti duraturi
C 3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) Partecipazioni in imprese controllate;
2) Partecipazioni in imprese collegate;
3) Partecipazioni in imprese controllanti;
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
4) Altre partecipazioni;
5) Strumenti finanziari derivati attivi;
6) Altri titoli.
Si tratta di partecipazioni e titoli detenuti per scopi speculativi o per dare impiego a temporanee eccedenze di liquidità
Investimenti finanziari: criteri di valutazione
Investimenti finanziari rientranti in:
- Immobilizzazioni→ valutazione secondo i criteri generali detteti per le immobilizzazioni ossia al costo.
Articolo 2426 punti 1, 3.
Facoltà per le sole partecipazioni in controllate e collegate di optare per la valutazione al patrimonio netto.
Articolo 2426 punto 4
- Attivo circolante→ valutazione secondo i criteri generali dettati per le giacenze in magazzino.
Articolo 2426 punto 9.
Se beni fungibili, il costo può calcolarsi col metodo: costo medio ponderato; LIFO; FIFO. Articolo 2426
punto 10.
Il decreto legislativo n. 139/2015 introduce una precisazione per la valutazione dei titoli rientranti nelle
immobilizzazioni.
Titoli immobilizzati B III 3: possibilità di rilevarli in bilancio con il criterio del costo ammortizzato ove applicabile
(anziché al costo).
Investimenti finanziari: svalutazione e rivalutazione
“l'immobilizzazione
Investimenti immobilizzati→ Articolo 2426 n. 3 che, alla data della chiusura dell'esercizio,
risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale
minor valore; il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della
perdite durature di valore: l'emittente delle imm.ni finanziarie si trova in situazioni di dissesto o
rettifica effettuata”
di insolvenza, non è perdita durevole di valore la constatazione di un minor valore di mercato dell'imm.ne finanziaria
alla data di bilancio. Il riprestino di valore è un caso raro.
… tale minor valore (tra costo d'acquisto e valore di
Investimenti non immobilizzati→ Articolo 2426 n. 9 "
realizzazione desumibile dall'andamento di mercato) non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi”.
Valutazione delle partecipazioni: il metodo del patrimonio netto
“le
Articolo 2426 punto 4 immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate possono
essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n.1 (costo
d'acquisto), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle
imprese medesime detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio
consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis.”
Patrimonio netto contabile + rettifiche (extracontabili) = patrimonio netto corrente
L'applicazione del metodo del patrimonio netto consente di sostituire al valore della partecipazione il valore della
quota di patrimonio netto della partecipata.
La sua applicazione implica un confronto tra costo e patrimonio netto corrente.
“quando
Prima iscrizione in bilancio: Articolo 2426 punto 4 bis la partecipazione è iscritta per la prima volta in base
al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito
alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto
nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni
“
ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Confronto tra costo e patrimonio netto corrente
Caso A: Costo d'acquisto> patrimonio netto corrente
La partecipazione è iscritta:
- Al costo se la differenza è dovuta all'avviamento (art. 2426 n. 4 bis). Esso però non si rileva
separatamente dal valore della partecipazione; viene solo evidenziato extra contabilmente.
“cattivo affare”.
- Al patrimonio netto corrente se la differenza è dovuta ad un In tal caso occorre
svalutare la partecipazione. La differenza è imputata al CE.
Caso B: costo d'acquisto< patrimonio netto corrente
La partecipazione è iscritta:
- Al costo se la differenza è dovuta ad avviamento negativo; essa andrà iscritta extra contabilmente in
nu fondo per i rischi e oneri da utilizzare quando la partecipata evidenzierà tali perdite.
“buon affare”
- Al patrimonio netto corrente se la differenza è dovuta ad un (sconto sul prezzo
d'acquisto). Il maggio valore si iscrive in una riserva non distribuibile (riserva per plusvalori di
partecipazioni acquisite). “…negli
Iscrizioni successive alla prima: Articolo 2426 punto 4 bis esercizi successivi le plusvalenze derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile.”
Negli esercizi successivi a quello in cui si applica per la prima volta il metodo del patrimonio netto, il valore della
partecipazione deve essere aggiornato in base ai risultati (positivi o negativi) conseguiti dalla partecipata. Il codice
civile disciplina solo il caso di conseguimento di utili da parte della partecipata (che origina una plusvalenza per la
partecipante).
Negli esercizi successivi a quello in cui si applica per la prima volta il metodo del patrimonio netto:
Caso A: la partecipata consegue un utile.
La partecipazione va rivalutata e la plusvalenza iscritta in una riserva non distribuibile.
o B.III.1 Partecipazioni D;
o A.VII Riserva non distribuibile A.
Caso B: la partecipata subisce una perdita. La partecipazione va svalutata:
o D.19.a Svalutazione partecipazione D;
o B.III.1 Partecipazioni A.
Classe ATTIVO CIRCOLANTE
La classe è suddivisa in 4 sottoclassi:
1. Rimanenze;
2. Crediti;
3. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
4. Disponibilità liquide
C1: RIMANENZE
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo;
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
→
3. Lavori in corso su ordinazione una rimanenza particolare
4. Prodotti finiti e merci
5. Acconti
Le rimanenze: criteri di valutazione
“le
Articolo 2426 punto 9 rimanenze... sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il
numero 1, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi”
→
Costo < valore di realizzazione valutazione al costo
→
Costo > Valore di realizzazione valutazione al valore di realizzo
N.B. Nel procedimento di valutazione delle rimanenze occorre determinare sempre in base al costo, successivamente
procedere al confronto con il valore desumibile dall'andamento del mercato riducendo il valore se esso risulta
inferiore al costo (anche pe