Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 12
Allerta e composizione negoziata Pag. 1 Allerta e composizione negoziata Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Allerta e composizione negoziata Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Allerta e composizione negoziata Pag. 11
1 su 12
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ALLERTA E COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Quando si parla di strumenti di regolazione della crisi si fa riferimento ad un

panorama di soluzioni, di tecniche e modalità di gestione della crisi piuttosto

ampio e variegato. Si tratta di un corredo di soluzioni che è andando crescendo

all’attenzione del legislatore sul presupposto, sempre più avvertito, di come la

gamma dei possibili rimedi dovesse essere articolata. A questa prospettiva fa

riferimento anche una norma definitoria: l’articolo 2 m-bis del codice della

crisi di impresa ( l’art. 2 del codice elenca una serie di definizioni, tra queste

quella degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, notiamo che

questa definizione è alla lettera m-bis questo sta a significare che non era

presente originariamente nel testo del 2019 ma è frutto di non pochi interventi di

aggiustamento del legislatore fatti anche prima dell’entrata in vigore del codice,

il codice è entrato in vigore già riformato).

«strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»: le misure,

art.2 m-bis)

gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica

della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o

del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a

richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata

della crisi”

gli strumenti della crisi e dell’insolvenza sono tutte quelle misure, gli accordi e le

procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della

composizione, dello stato o della struttura dell’attività oppure volti alla

liquidazione del patrimonio o delle attività che possono essere preceduti dalla

composizione negoziata.

Questa definizione da un’indicazione molto chiara: il legislatore ha, in qualche

modo, voluto regolare un sistema di accesso o di selezione di questi strumenti,

nella consapevolezza che la scelta dello strumento richiede una ponderazione

e un confronto con i creditori, cui quello strumento è destinato. Il legislatore

muove nella consapevolezza che la scelta è importante e quindi ha approntato

un contesto nel quale quella valutazione possa svolgersi adeguatamente, questo

contesto è la composizione negoziata.

Il debitore quando inizia ad avvertire, quando si mostri consapevole o viene

stimolato circa l’emergere una situazione di crisi, ancorché non ancora acuta,

non ancora insorta in termini definitivi, ha la possibilità di ricorrere ad un istituto

che è la composizione negoziata, e che è facoltativamente messa a disposizione

del debitore e il cui obiettivo primario è quello di avviare un confronto con i

creditori in ordine a quale debba essere lo strumento di regolazione della crisi e

dell’insolvenza al quale accedere.

Due premesse:

- La composizione negoziata è una delle novità intervenute nel codice della

crisi nel corso di quella fase che ha portato, dalla promulgazione nel 2019

alla sua entrata in vigore nel 2022, alcuni correttivi. Il legislatore ha

approvato il codice nel 2019 e, a seguito di altre valutazioni, dovute anche

alla situazione pandemica ma non solo, ha aperto una parentesi di

riflessione prima di varare la riforma e nel corso di questa fase il

legislatore ha approntato alcuni correttivi, tra questi la composizione

negoziata. Il legislatore già nel codice del 2019 aveva immaginato di

composizione

creare un contesto preliminare che era stato chiamato

assistita, ma quella disciplina aveva dei tratti che il legislatore ha reputato

poi inadeguati e li ha sostituiti con un altro sistema che è quello della

assistita

composizione negoziata. La terminologia ha un suo significato (da

negoziata).

a Allora la composizione negoziata rappresenta una delle

novità intercorse in quella fase, introdotta prima con una legge speciale

del 2020 e poi trasfusa nel codice.

- Il legislatore non si è fermata a regolare un contesto, un modello

procedimentale, un ambito preliminare, ma ha anche approntato un

regime volto a rafforzare la consapevolezza del debitore circa una pronta

valutazione dei segnali di crisi e dunque in ordine ad una tempestiva

adozione delle misure a ciò dedicate. Il legislatore ha voluto richiamare

l’attenzione con delle regole espressamente dirette a questo obiettivo: il

debitore è prontamente avvertito in ordine all’emergere di una situazione

di crisi, che porta dunque ad una tempestiva rilevazione della crisi

stessa, prima dell’insorgere, e di un’altrettanta pronta attivazione. È

necessario quindi che la crisi venga gestita precocemente e il debitore si

attivi in senso tempestivo perché quanto più la crisi venga avvertita,

segnalata, percepita e quindi si avviano misure della gestione della stessa

in maniera altrettanto tempestiva, tanto più è ragionevole immaginare che

la crisi possa essere superata, che ci sia un risanamento, che sia

scongiurato un esito più grave oppure che si possano garantire meglio

obiettivi di continuità e salvaguardia dei valori produttivi o in ogni caso,

anche nel caso in cui si vada in contro ad un esito liquidatorio che quella

liquidazione generi un soddisfacimento più sostanzioso e quindi il danno

che si genera sui creditori sia meno grave.

Allora da un lato il legislatore regola la composizione negoziata, sostituendola a

quella assistita e dall’altro si occupa di queste misure, di queste soluzioni che

tendano a fare emergere tempestivamente la crisi e quindi stimolano l’iniziativa

altrettanto tempestiva del creditore.

allerta

Si tratta di un sistema di (una terminologia che non compare più perché

è stata anche questa oggetto di modifica del legislatore ma che talvolta viene

utilizzata), è una situazione in cui il debitore viene allertato attraverso dei segnali

di allarme.

Si può parlare allora di allerta e composizione negoziata. Il legislatore vuole

che il debitore percepisca questi segnali e una volta avvertiti possa attivarsi in

modo tempestivo per ricorrere allo strumento della composizione negoziata, fine

proprio a questo obiettivo.

L’allerta era prevista nel codice del 2019 ma è stata fortemente modellata per

renderla più compatibile ad una visione che si è originata in seguito.

C’è da segnalare una norma importante che indica i principi generali che

connotano l’intero sistema concorsuale e che danno una chiave di lettura in una

prospettiva non soltanto prescrittiva ma anche interpretativa del sistema.

Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della

Art. 3.

rilevazione tempestiva della crisi d'impresa:

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare

tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative

necessarie a farvi fronte.

2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile,

ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee

iniziative.

Questa norma si compone di più commi: i primi due parlano in modo

sostanzialmente simmetrico guardando in due prospettive diverse.

Il primo comma guarda all’imprenditore individuale, il secondo guarda

all’impresa societaria. Infatti nel corpo del codice della crisi il legislatore isola

alcune previsioni espressamente dedicate, formula alcune previsioni nel caso

l’impresa abbia forma societaria e quindi ci siano delle esigenze di carattere

tecnico più peculiari e che quindi debbano essere prese in considerazione, è

quello che viene da molti chiamato diritto societario della crisi.

Sia il primo comma che il secondo in realtà si muovono nella stessa prospettiva.

deve

Il primo comma ci mostra un dovere: l’imprenditore individuale adottare

idonee misure a rilevare tempestivamente la crisi e assumere senza indugio le

iniziative necessarie per farvi fronte, tempestiva rilevazione della crisi,

tempestiva attivazione. È una regola di condotta fondamentale per ogni impresa:

l’imprenditore deve organizzarsi secondo un dovere di condotta che gli impone di

fare tutto il possibile per percepire la crisi, per rilevarla tempestivamente, e

innescare il dovere ad esso conseguente di assumere ogni iniziativa per fargli

fronte, dovere di rilevazione, dovere di attivazione.

Nel confronto tra impresa individuale e impresa collettiva cambia lo strumento

tecnico per la rilevazione. Nel primo comma, quindi per quella individuale, si

misure,

parla di quindi soluzioni, l’imprenditore deve riflettere su quali regole

deve basarsi per essere debitamente e tempestivamente messo nella condizione

di rilevare la crisi. Si parla di misure e quindi si lascia all’imprenditore capire quali

siano e possono sempre rilevarsi ex post inidonee e quindi l’imprenditore si

troverà nella prospettiva di responsabilità. assetti,

Per quanto riguarda l’imprenditore collettivo il legislatore parla di

l’imprenditore deve costituire un assetto organizzativo, amministrativo e

contabile, e devono essere adeguati. Quindi la norma enuncia un dovere

fondamentale per ogni imprenditore, individuale o dell’impresa collettiva,

cambiano le modalità tecniche con cui assolvere ma la ratio sottesa è la

medesima. Sono, queste, le istanze di gestione precoce della crisi che vengono

insolvensing

guardate anche dal legislatore europeo perché la direttiva 1023 è

“sui quadri di ristrutturazione preventiva”.

rubricata

In questa prospettiva, nell’idea che ci sia la composizione negoziata come

anticamera e che serva nella misura in cui il debitore sia messo nella situazione

di bisogno e quindi con la possibilità di accedervi in modo tempestivo, il

legislatore non confida o non si ferma a confidare su un’iniziativa naturale e

spontanea del debitore, c’è fiducia nei confronti del debitore, c’è un auspicio che

possa spontaneamente dotarsi di misure, che queste siano corrette e che i

segnali che quelle misure restituiscono inducano il debitore ad una pronta

attivazione, quindi si parte da una prospettiva di fiducia ma il legislatore prevede

dei doveri di segnalazione intestando ad altri soggetti, diversi dal debitore, di

segnalare a costui che c’è qualcosa che non va.

Questi doveri di segnalazione sono dovuti al fatto che potremmo essere

difronte ad un imprenditore poco attrezzato, che non ha adottato delle misure,

che ha trascurato di ottemperare a questo dovere o l’ha fatto in maniera

sbagliata e quindi è portato a credere, in buona fede, che questi segnali di crisi

<
Dettagli
A.A. 2023-2024
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaraottopinpiyuki di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Barachini Paolo.