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ALLERTA E COMPOSIZIONE NEGOZIATA
Quando si parla di strumenti di regolazione della crisi si fa riferimento ad un
panorama di soluzioni, di tecniche e modalità di gestione della crisi piuttosto
ampio e variegato. Si tratta di un corredo di soluzioni che è andando crescendo
all’attenzione del legislatore sul presupposto, sempre più avvertito, di come la
gamma dei possibili rimedi dovesse essere articolata. A questa prospettiva fa
riferimento anche una norma definitoria: l’articolo 2 m-bis del codice della
crisi di impresa ( l’art. 2 del codice elenca una serie di definizioni, tra queste
quella degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, notiamo che
questa definizione è alla lettera m-bis questo sta a significare che non era
presente originariamente nel testo del 2019 ma è frutto di non pochi interventi di
aggiustamento del legislatore fatti anche prima dell’entrata in vigore del codice,
il codice è entrato in vigore già riformato).
«strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»: le misure,
art.2 m-bis)
gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica
della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o
del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a
richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata
della crisi”
gli strumenti della crisi e dell’insolvenza sono tutte quelle misure, gli accordi e le
procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della
composizione, dello stato o della struttura dell’attività oppure volti alla
liquidazione del patrimonio o delle attività che possono essere preceduti dalla
composizione negoziata.
Questa definizione da un’indicazione molto chiara: il legislatore ha, in qualche
modo, voluto regolare un sistema di accesso o di selezione di questi strumenti,
nella consapevolezza che la scelta dello strumento richiede una ponderazione
e un confronto con i creditori, cui quello strumento è destinato. Il legislatore
muove nella consapevolezza che la scelta è importante e quindi ha approntato
un contesto nel quale quella valutazione possa svolgersi adeguatamente, questo
contesto è la composizione negoziata.
Il debitore quando inizia ad avvertire, quando si mostri consapevole o viene
stimolato circa l’emergere una situazione di crisi, ancorché non ancora acuta,
non ancora insorta in termini definitivi, ha la possibilità di ricorrere ad un istituto
che è la composizione negoziata, e che è facoltativamente messa a disposizione
del debitore e il cui obiettivo primario è quello di avviare un confronto con i
creditori in ordine a quale debba essere lo strumento di regolazione della crisi e
dell’insolvenza al quale accedere.
Due premesse:
- La composizione negoziata è una delle novità intervenute nel codice della
crisi nel corso di quella fase che ha portato, dalla promulgazione nel 2019
alla sua entrata in vigore nel 2022, alcuni correttivi. Il legislatore ha
approvato il codice nel 2019 e, a seguito di altre valutazioni, dovute anche
alla situazione pandemica ma non solo, ha aperto una parentesi di
riflessione prima di varare la riforma e nel corso di questa fase il
legislatore ha approntato alcuni correttivi, tra questi la composizione
negoziata. Il legislatore già nel codice del 2019 aveva immaginato di
composizione
creare un contesto preliminare che era stato chiamato
assistita, ma quella disciplina aveva dei tratti che il legislatore ha reputato
poi inadeguati e li ha sostituiti con un altro sistema che è quello della
assistita
composizione negoziata. La terminologia ha un suo significato (da
negoziata).
a Allora la composizione negoziata rappresenta una delle
novità intercorse in quella fase, introdotta prima con una legge speciale
del 2020 e poi trasfusa nel codice.
- Il legislatore non si è fermata a regolare un contesto, un modello
procedimentale, un ambito preliminare, ma ha anche approntato un
regime volto a rafforzare la consapevolezza del debitore circa una pronta
valutazione dei segnali di crisi e dunque in ordine ad una tempestiva
adozione delle misure a ciò dedicate. Il legislatore ha voluto richiamare
l’attenzione con delle regole espressamente dirette a questo obiettivo: il
debitore è prontamente avvertito in ordine all’emergere di una situazione
di crisi, che porta dunque ad una tempestiva rilevazione della crisi
stessa, prima dell’insorgere, e di un’altrettanta pronta attivazione. È
necessario quindi che la crisi venga gestita precocemente e il debitore si
attivi in senso tempestivo perché quanto più la crisi venga avvertita,
segnalata, percepita e quindi si avviano misure della gestione della stessa
in maniera altrettanto tempestiva, tanto più è ragionevole immaginare che
la crisi possa essere superata, che ci sia un risanamento, che sia
scongiurato un esito più grave oppure che si possano garantire meglio
obiettivi di continuità e salvaguardia dei valori produttivi o in ogni caso,
anche nel caso in cui si vada in contro ad un esito liquidatorio che quella
liquidazione generi un soddisfacimento più sostanzioso e quindi il danno
che si genera sui creditori sia meno grave.
Allora da un lato il legislatore regola la composizione negoziata, sostituendola a
quella assistita e dall’altro si occupa di queste misure, di queste soluzioni che
tendano a fare emergere tempestivamente la crisi e quindi stimolano l’iniziativa
altrettanto tempestiva del creditore.
allerta
Si tratta di un sistema di (una terminologia che non compare più perché
è stata anche questa oggetto di modifica del legislatore ma che talvolta viene
utilizzata), è una situazione in cui il debitore viene allertato attraverso dei segnali
di allarme.
Si può parlare allora di allerta e composizione negoziata. Il legislatore vuole
che il debitore percepisca questi segnali e una volta avvertiti possa attivarsi in
modo tempestivo per ricorrere allo strumento della composizione negoziata, fine
proprio a questo obiettivo.
L’allerta era prevista nel codice del 2019 ma è stata fortemente modellata per
renderla più compatibile ad una visione che si è originata in seguito.
C’è da segnalare una norma importante che indica i principi generali che
connotano l’intero sistema concorsuale e che danno una chiave di lettura in una
prospettiva non soltanto prescrittiva ma anche interpretativa del sistema.
Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della
Art. 3.
rilevazione tempestiva della crisi d'impresa:
1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare
tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative
necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile,
ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee
iniziative.
Questa norma si compone di più commi: i primi due parlano in modo
sostanzialmente simmetrico guardando in due prospettive diverse.
Il primo comma guarda all’imprenditore individuale, il secondo guarda
all’impresa societaria. Infatti nel corpo del codice della crisi il legislatore isola
alcune previsioni espressamente dedicate, formula alcune previsioni nel caso
l’impresa abbia forma societaria e quindi ci siano delle esigenze di carattere
tecnico più peculiari e che quindi debbano essere prese in considerazione, è
quello che viene da molti chiamato diritto societario della crisi.
Sia il primo comma che il secondo in realtà si muovono nella stessa prospettiva.
deve
Il primo comma ci mostra un dovere: l’imprenditore individuale adottare
idonee misure a rilevare tempestivamente la crisi e assumere senza indugio le
iniziative necessarie per farvi fronte, tempestiva rilevazione della crisi,
tempestiva attivazione. È una regola di condotta fondamentale per ogni impresa:
l’imprenditore deve organizzarsi secondo un dovere di condotta che gli impone di
fare tutto il possibile per percepire la crisi, per rilevarla tempestivamente, e
innescare il dovere ad esso conseguente di assumere ogni iniziativa per fargli
fronte, dovere di rilevazione, dovere di attivazione.
Nel confronto tra impresa individuale e impresa collettiva cambia lo strumento
tecnico per la rilevazione. Nel primo comma, quindi per quella individuale, si
misure,
parla di quindi soluzioni, l’imprenditore deve riflettere su quali regole
deve basarsi per essere debitamente e tempestivamente messo nella condizione
di rilevare la crisi. Si parla di misure e quindi si lascia all’imprenditore capire quali
siano e possono sempre rilevarsi ex post inidonee e quindi l’imprenditore si
troverà nella prospettiva di responsabilità. assetti,
Per quanto riguarda l’imprenditore collettivo il legislatore parla di
l’imprenditore deve costituire un assetto organizzativo, amministrativo e
contabile, e devono essere adeguati. Quindi la norma enuncia un dovere
fondamentale per ogni imprenditore, individuale o dell’impresa collettiva,
cambiano le modalità tecniche con cui assolvere ma la ratio sottesa è la
medesima. Sono, queste, le istanze di gestione precoce della crisi che vengono
insolvensing
guardate anche dal legislatore europeo perché la direttiva 1023 è
“sui quadri di ristrutturazione preventiva”.
rubricata
In questa prospettiva, nell’idea che ci sia la composizione negoziata come
anticamera e che serva nella misura in cui il debitore sia messo nella situazione
di bisogno e quindi con la possibilità di accedervi in modo tempestivo, il
legislatore non confida o non si ferma a confidare su un’iniziativa naturale e
spontanea del debitore, c’è fiducia nei confronti del debitore, c’è un auspicio che
possa spontaneamente dotarsi di misure, che queste siano corrette e che i
segnali che quelle misure restituiscono inducano il debitore ad una pronta
attivazione, quindi si parte da una prospettiva di fiducia ma il legislatore prevede
dei doveri di segnalazione intestando ad altri soggetti, diversi dal debitore, di
segnalare a costui che c’è qualcosa che non va.
Questi doveri di segnalazione sono dovuti al fatto che potremmo essere
difronte ad un imprenditore poco attrezzato, che non ha adottato delle misure,
che ha trascurato di ottemperare a questo dovere o l’ha fatto in maniera
sbagliata e quindi è portato a credere, in buona fede, che questi segnali di crisi
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