Concetti Chiave
- I rapporti tra chiesa e stato variano nel tempo, passando da persecuzioni a una condizione di tolleranza sancita dall'Editto di Milano nel 313, ma senza un'uguaglianza totale.
- Gli ebrei, pur essendo tollerati e riconosciuti negli uffici pubblici e nelle università, affrontano limitazioni e disparità nella loro condizione giuridica.
- Dal 380, il cristianesimo diventa la sola religione riconosciuta nell'impero, con la chiesa che acquisisce un ruolo significativo nell'ordinamento statale e nella giurisdizione ecclesiastica.
- I privilegi concessi alla chiesa creano un rapporto complesso con lo stato, evidenziando una separazione non totale e una serie di immunità che la distinguono.
- Il principio gelasiano stabilisce una netta distinzione tra i poteri dell'Imperatore e del Papa, ciascuno governante un regno distinto con competenze specifiche.
Qual è l'evoluzione dei rapporti tra chiesa e stato?
I rapporti sono negativi ai tempi delle persecuzioni, 1 secolo dc, migliorano i rapporti fino al 313, data editto di milano di costantino. La chiesa è un collegio lecito, un'istituzione con determinati poteri. Successivamente da perseguitata diviene tollerata. Tollerata, non vuol dire che sia eguagliata. Le opere, gli editti di tolleranza tra 700 e 800, voltaire e locke, epistole di tolleranza. Il soggetto tollerato ha un miglioramento della condizione giuridica, ma non è eguagliato.
1.
Tolleranza e condizione giuridica degli ebrei
Gli ebrei vengono tollerati, sono ammessi negli uffici pubblici e in università. La loro presenza viene riconosciuta. Hanno delle concessioni -che vengono dall'alto- ma non sono uguali dappertutto. Gli ebrei potevano esercitare la medicina, ma non avevano un grado accademico.
Proselitismo e giurisdizione ecclesiastica
Tolleranza nel 313, ma nel 380 la religione cattolica è chiamata la sola religione riconosciuta all'interno dell'impero. Il cristianesimo ha condotto un'azione di proselitismo, ma la chiesa è stata inserita, svolgendo precisi compiti all'interno dell'ordinamento dello stato. Episcopali audentia= giurisdizione ecclesiastica che esercita una funzione surrogatoria e decide tra cristiani e non cristiani, di fronte a una carenza dello stato.
Emerge il potere papale.
Privilegi e separazione tra stato e chiesa
Rapporti tra stato e chiesa sono sempre piu' stretti e problematici. Non sono sullo stesso piano, alla chiesa sono concessi privilegi, ci sono dei titoli dedicati ai privilegi della chiesa, le immunità (esonero dai tributi fiscali, esonero dalla registrazione dei possedimenti terrieri, diritto d'asilo).
Papa gelasio i e il principio gelasiano della separazione:
Imperatore e papa costituiscono due regni distinti, a partire dalla seconda metà 5 secolo. Ognuno ha il suo campo.
Paesi cattolici- c'è una competenza esclusiva in materia matrimoniale da 16-18 secolo. Prevale il punto di vista del matrimonio come sacramento.
Nel 1783 il matrimonio è affermato come contratto dagli asburgo, oggi è invece un negozio giuridico.
Domande da interrogazione
- Qual è stata l'evoluzione dei rapporti tra chiesa e stato nel corso dei secoli?
- Qual è la condizione giuridica degli ebrei nel contesto della tolleranza?
- Qual è il principio gelasiano e come ha influenzato i rapporti tra papa e imperatore?
I rapporti tra chiesa e stato sono stati inizialmente negativi, migliorando con l'editto di Milano del 313, che ha reso la chiesa un'istituzione tollerata, sebbene non eguale. La tolleranza ha portato a un miglioramento della condizione giuridica, ma non a una parità totale (testo).
Gli ebrei sono stati tollerati e ammessi in uffici pubblici e università, ma la loro condizione giuridica variava. Pur avendo concessioni, come la possibilità di esercitare la medicina, non godevano di un grado accademico e non erano trattati in modo uniforme (testo).
Il principio gelasiano, affermato da Papa Gelasio I, stabilisce la separazione tra il regno spirituale del papa e quello temporale dell'imperatore, riconoscendo che ciascuno ha il proprio campo di competenza. Questo ha portato a rapporti sempre più complessi e privilegiati tra chiesa e stato (testo).