Concetti Chiave
- Nel Tardoantico, l'impero romano fu diviso in parte occidentale e orientale, con riforme amministrative basate su diocesi e prefetti.
- L'epoca del dominato, iniziata con Diocleziano, rappresentò un cambiamento istituzionale verso una forma di governo assolutistica, lontana dai principi repubblicani romani.
- Il termine "Tardoantico" fu coniato nel 1901 da Alois Riegl, rilevando affinità tra arte contemporanea e bizantina, e alcuni storici lo fanno coincidere con l'inizio del Medioevo.
- Durante il dominato, le leggi imperiali, o editti, sostituirono le leggi pubbliche romane, evidenziando un ritorno alle fonti giurisprudenziali classiche.
- La giurisprudenza dell'epoca perse lo splendore classico, risultando anonima e burocratica, con opere semplificate e modificate dai funzionari di corte.
Indice
La dinastia severiana e le riforme di Diocleziano
Dal 235 a.C. dinastia severiana in cui operano i giuristi Ulpiano, Paolo, Ennio modestino. Nel 284 in cui un generale illirico, Diocleziano, prese il potere si procedette a una serie di riforme importanti sul piano istituzionale. Ciò che è interessante è la divisone dell’impero in due parti occidentale e orientale e la suddivisone amministrative delle provincie che furono aggregate introno alle diocesi, rette da un vicario e rette a loro volta da un prefetto.
Il tardoantico e il dominato
Età del dominato apre la scena ad una nuova forma istituzionale che non è più principato.
L’espressione “Tardoantico”, fu coniata nel 1901 da uno storico dell’arte, Alois riegl, che notò nella storia dell’arte delle singolari consonanze tra l’arte contemporanea e quella bizantina. Inventò allora questa categoria . Alcuni storici lo hanno fatto addirittura coincidere con il medioevo. Nella storia romana, il tardo antico si conclude con Giustiniano nel 565 d.C. . Il dominato ha la sua piena espressione con Diocleziano e Costantino e altro non è che una forma istituzionale assolutistica in cui le facciate di continuità con la repubblica cadono, e l’imperatore mostra tutta la realtà dispotica e tirannica del suo potere. Un evoluzione, quindi, sul modello degli imperi orientali, dove non c’è più nulla dello spirito genuino romano, nemmeno la sobrietà dei costumi. Si sviluppa una costituzione imperiale detta dal sapore di leggi generali: editti, che non rappresentano più le leggi pubbliche romane, bensì le disposizioni dell’imperatore attraverso il recupero delle letteratura giurisprudenziale classica. Bisogna riconoscere che ciò che sappiamo nel periodo del dominato è molto esiguo e come sic evince dalle citazioni di alcuni storici“ sembra di assistere al ritrarsi della grazia di Dio” poichè non c’è più un giurista degno di questo nome. La giurisprudenza è in questo periodo anonima e parla come burocrate, poiché espressione dei funzionari di corte. Le opere vengono accorciate, modificate, semplificate venendo meno lo splendore della giurisprudenza classica.Le fonti del diritto nel dominato
Le fonti del diritto del dominato si articolavano dunque in “Leges” (costituzioni imperiali ossia editti) e “Iure” ( le opere della giurisprudenza classica esibite in modo innovato dalle leggi imperiali oppure dalla scuole giuridiche o da anonimi autori).
Domande da interrogazione
- Quali furono le principali riforme istituzionali introdotte da Diocleziano?
- Come viene definita l'età del dominato e quali sono le sue caratteristiche principali?
- Quali erano le fonti del diritto durante il periodo del dominato?
Diocleziano introdusse la divisione dell'impero in due parti, occidentale e orientale, e la suddivisione amministrativa delle province in diocesi, rette da un vicario e un prefetto.
L'età del dominato è una forma istituzionale assolutistica, caratterizzata dalla caduta delle facciate di continuità con la repubblica e dall'espressione dispotica del potere imperiale, con un'evoluzione verso modelli orientali.
Le fonti del diritto del dominato erano le "Leges" (costituzioni imperiali o editti) e "Iure" (opere della giurisprudenza classica esibite in modo innovato dalle leggi imperiali o da scuole giuridiche o autori anonimi).