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partita di calcio a scuola

Prima l’infortunio durante una lezione di educazione fisica, poi la richiesta del riconoscimento del danno. Il Tribunale di Catanzaro però ha respinto la richiesta dello studente, con una sentenza emessa dalla Seconda Sezione Civile il 4 settembre 2025, con cui i giudici hanno escluso qualsiasi responsabilità dell'istituto scolastico per l'incidente, ritenendo non sussistenti le condizioni per un indennizzo. 

Una decisione che chiude un lungo contenzioso legale, scrivendo un precedente importante in materia di sicurezza e responsabilità nelle attività sportive scolastiche.

Indice

  1. Una partita di calcetto finita male
  2. Lo studente chiede il risarcimento
  3. La sentenza del Tribunale

Una partita di calcetto finita male

L’incidente risale a novembre 2019: durante la lezione di ginnastica, un promettente studente, iscritto in un Istituto Tecnico Professionale, ha subito un grave infortunio al ginocchio sinistro mentre partecipava a una partita di calcetto

A causarlo un improvviso cambio di direzione e non uno scontro con altri alunni. L'esito degli esami clinici è stato pesante: lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno. Le conseguenze dell'infortunio, inizialmente sottovalutate con una prognosi di soli 15 giorni, si sono dunque rivelate più complesse.

A causare ulteriori ritardi, poi, la pandemia, con l'operazione in artroscopia che è stata eseguita solo nel luglio 2021, seguita da un lungo periodo di fisioterapia. Il giovane è riuscito a riprendersi completamente e a rientrare in piena attività solo nell'ottobre dello stesso anno.

Lo studente chiede il risarcimento

Per l’infortunio l’agenzia assicurativa aveva avanzato una proposta transattiva di 3.737,55 euro, ma lo studente l’ha ritenuta insufficiente per un incidente subito a scuola, facendo partire un’azione legale. Il risarcimento richiesto in un secondo momento è così salito a 36.961,88 euro, una cifra nettamente superiore a quella offerta inizialmente. 

La domanda, presentata contro l’Istituto scolastico e l’agenzia assicurativa, si basava sulla presunta violazione dell'obbligo di vigilanza da parte della scuola, secondo l'articolo 1218 del Codice Civile. 

La scuola, costituitasi in giudizio, ha però respinto l'accusa, sostenendo che l'incidente fosse "repentino e accidentale" e non prevedibile né evitabile dal docente. Inoltre, ha sollevato la questione dell'auto-responsabilità dello studente, data la sua maggiore età al momento dei fatti.

La sentenza del Tribunale

I giudici del Tribunale di Catanzaro, pur riconoscendo la natura contrattuale della responsabilità della scuola, sempre ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile, hanno precisato che il dovere di vigilanza degli insegnanti “non è assoluto, ma deve essere commisurato all'età e al grado di maturazione degli studenti”. 

Nel caso specifico, che vedeva coinvolto uno studente maggiorenne, la Corte ha stabilito che la vigilanza esercitata dall'insegnante era sufficiente e appropriata, non essendo necessaria una "assistenza e controllo speciale" per un alunno adulto. 

La sentenza ha inoltre sollevato il docente da ogni responsabilità, evidenziando che la sua presenza al momento dell'incidente non avrebbe potuto in alcun modo prevenire il danno, poiché non era possibile individuare "una condotta alternativa lecita" che avrebbe potuto evitarlo.

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