
Un incidente durante la ricreazione, in una scuola primaria, ha portato a una sentenza che richiama l’attenzione sulla responsabilità delle istituzioni scolastiche. Nel gennaio del 2017, secondo quanto riportato da 'Orizzontescuola', due bambine di terza elementare stavano giocando a rincorrersi nel corridoio della scuola quando si sono urtate accidentalmente. Una delle due è caduta, riportando una frattura coronale ai denti, un danno permanente stimato al 2% e la necessità di cure odontoiatriche per anni.
La responsabilità della scuola e del Ministero
Ora, con la sentenza n. 3621/2025, depositata il 30 agosto, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della scuola ex art. 2048 del codice civile, prevedendo una presunzione di colpa per chi esercita la vigilanza sugli alunni.
Secondo i giudici, l’incidente è avvenuto nel periodo in cui la bambina era affidata alla scuola, e pertanto quest’ultima non può sottrarsi alla responsabilità semplicemente affermando che l’urto è stato imprevedibile o limitandosi a raccomandazioni generiche come “non correre” o “non spingere” in un corridoio con pavimento rigido e visibilità ridotta.
Non basta la sola vigilanza generica
La legge, secondo il Tribunale, imporrebbe alla scuola dimostrare di aver adottato misure organizzative e disciplinari concrete, adeguate all’età degli alunni e alle caratteristiche degli spazi. Dunque, la semplice presenza di insegnanti o l’emissione di avvertimenti generici non sarebbero sufficienti.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che la prova liberatoria richiede l’adozione di regole operative e controlli specifici per prevenire i rischi tipici del contesto, come i giochi di movimento. Nel caso in oggeto, la mancata regolazione del gioco nei corridoi è stata ritenuta una lacuna significativa.
Nessuna colpa per i genitori dell’altra bambina
Il giudice ha escluso, invece, responsabilità nei confronti dei genitori della compagna che ha urtato la ragazza ferita. La spinta è stata definita accidentale e non volontaria, e non è stata dimostrata una carenza educativa direttamente collegata all’incidente.
Il risarcimento riconosciuto
La sentenza ha disposto un risarcimento complessivo di 13.791 euro, di cui 3.571 euro per danno non patrimoniale, calcolati secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, e 10.220 euro per spese sanitarie, comprensive di 2.720 euro già sostenuti e 7.500 euro previsti per cure future. Scuola e Ministero sono stati condannati in solido al pagamento di queste somme, oltre alle spese legali.