
Studente rischia la sospensione fino alla fine dell’anno per aver preso a pugni la sua insegnante. Succede all’istituto statale professionale per il commercio, il turismo e i servizi socio-sanitari "Marco Polo" di Rovigo.
L’attacco d’ira del ragazzo che frequenta la prima classe della scuola in questione ha procurato diversi traumi al volto e alla mano della prof che ora dovrà decidere se denunciare o meno il suo studente. Intanto, la decisione finale sulla sospensione spetta al Consiglio d’Istituto.LA PROF METTE UNA NOTA, LUI LA PRENDE A PUGNI - Tutto è iniziato in una normale mattinata di lezione quando la prof dell’Istituto “Marco Polo” decide di riprendere il quattordicenne con una nota. Il ragazzo non ci sta e, in un impeto di rabbia, si alza ed inizia a prenderla a pugni sul volto. Tutto è durato fino a che un insegnante della classe vicina non è intervenuto a fermarlo. Ora lo studente rischia di essere sospeso fino giugno e, di conseguenza di perdere l’anno, come previsto dal D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 che regolamenta, appunto, le sospensioni scolastiche. Come conferma proprio il D.P.R. in questione, è il Consiglio d’Istituto a decidere se infliggere o meno questa punizione che, ricordiamo, può essere assegnata solo in casi ben definiti. Ecco quali sono:
- Sospensioni per un periodo inferiore ai 15 giorni le cui modalità sono definite dall’art.4 comma 8 del D.P.R. n.249/98: tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri descritti dall’art. 3 del D.P.R. n. 249/98.
- Sospensione per un periodo superiore ai 15 giorni: Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: per riceverla devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento). Inoltre, il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo, come è possibile leggere nel del D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007.
- Sospensione fino al termine dell’anno scolastico le cui motivazioni possono leggersi nell’art. 4 comma 6 bis del D.P.R. n.249/98: questa sanzione si assegna solo in casi “di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico”.
E SE LA SOSPENSIONE È INGIUSTA? - Insomma, il Consiglio d’Istituto decide se infliggere o meno la sospensione in base alla gravità dell’atto commesso dallo studente in questione che, però, qualora ritenga ingiusta la punizione, può presentare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della sua irrogazione presso un organo di garanzia interno alla sua scuola. Di questo organo devono far parte il preside, un prof designato dal collegio dei docenti, il presidente del consiglio di istituto se è genitore di un alunno di scuola secondaria di I° grado o altro genitore di alunno di scuola secondaria di I° grado delegato dal presidente del consiglio d'istituto. Inutile dire che vi consigliamo sempre, prima di intraprendere un’azione del genere, di cercare un confronto con il vostro insegnante per chiarire la questione senza arrivare a vie estreme.
Serena Rosticci