
“Diritti a Portata di Banco” oggi si occuperà di sospensioni; più precisamente cercheremo di capire quando questi provvedimenti sono legittimi e vi spiegheremo inoltre il comportamento da seguire nel caso contrario.
IL CASO – Come sempre il nostro punto di partenza è un caso segnalato da un nostro utente, oggi skiantos, nel Forum.
Ecco le sue parole: “segnalazione di un disagio ?vi voglio raccontare in poche righe quello che mi è successo in classe con finale a parere mio ingiusto. Ora di laboratorio pratico elettrico 5 min. di confusione ci lanciamo fili elettrici addosso il prof. si arrabbia urla basta basta ne prende uno a caso cioè io dicendomi nota sul registro no prof per 4 volte ma niente da fare anche se il mio compagno gli ha fatto notare che era stato lui e non io, allora sbagliando gli ho strappato il registro dalle mani e come risposta mi sono trovato dal vicario con annessa lavata di capo e sospensione di 5 giorni. Premetto che sono uno studente di 2 superiore e che il mio gesto finale non ha scusanti però loro non vogliono sentire ragioni e mi giudicano solo per il gesto non perché è scaturito,e siccome mio padre dovrà andare a parlare con il preside ho paura che le cose possano peggiorare. VI CHIEDO PER CORTESIA COSA POSSO FARE?...”.
L’ESPERTO: COSA SONO LE SOSPENSIONI – Come tutti sappiamo, le sospensioni, sono dei provvedimenti disciplinari, quindi delle punizioni, che dovrebbero essere inflitte agli studenti che si macchiano di gravi fatti, che nei casi più estremi costituiscono addirittura reato.
Tutte le sanzioni disciplinari, quindi anche le sospensioni, sono disciplinate dall’art. 4 dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”.
Vediamo di capire cosa ci dice questo articolo relativamente al nostro caso. Innanzitutto, nonostante debbano essere le singole scuole a stabilire quali sono i comportamenti scorretti, le sanzioni applicabili e gli organi competenti a riguardo, ogni punizione deve essere proporzionata al fatto commesso e deve tendere alla rieducazione del colpevole.
Corollari di questi punti fermi sono:
1) i comportamenti sanzionabili devono essere lesivi del sereno svolgimento della vita scolastica;
2) lo studente deve avere il diritto e il modo di difendersi;
3) nessuno può essere punito per delle opinioni personali.
Arriviamo ora, alle sospensioni, cioè l’allontanamento temporaneo dalla scuola. Questo provvedimento deve essere preso dal Consiglio di classe se i giorni di allontanamento sono inferiori a quindici e dal Consiglio di Istituto nei casi più gravi. Tale provvedimento deve comunque essere inflitto in casi di gravità eccezionale o di reiterata violazione delle norme comportamentali.
IL CASO SKIANTOS - La situazione di Skiantos non è chiarissima, nel senso che non sappiamo se prima dell’episodio descritto ha avuto altri richiami e non sappiamo neppure se sono state rispettate le procedure descritte dallo Statuto (in particolare il diritto alla difesa). Il suo gesto, cioè strappare il registro dalle mani del professore, comunque, non ha scusanti ed è sicuramente gravissimo; una mancanza di rispetto da sanzionare, così come il comportamento maleducato della classe che durante una lezione si mette a lanciare fili elettrici per l’alula ignorando i tentativi del professore di riportare ordine. Detto questo, ammesso che la sua reazione sia stata un caso isolato, frutto dell’ira del momento, la sospensione di cinque giorni non è sicuramente proporzionata al fatto descritto. Bastava una nota sul registro. A quel punto lo studente avrebbe dovuto scusarsi con il professore e successivamente, con il Preside, dimostrando di aver capito l’errore; così facendo, per premiare il suo ravvedimento, forse, non sarebbe stato punito così gravemente.
IMPUGNAZIONI – Cosa fare se la sospensione è illegittima? Se ritenete che la decisione contro di voi non ha rispettato i vostri diritti, secondo quanto dice lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (art. 5), potete impugnare entro quindici giorni la sospensione davanti all’apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche e richiedere il riesame dell’intera vicenda.
Elena Lauretti