
Una volta individuati i colpevoli, fa sapere ‘Orizzontescuola’, questi andavano incontro alla sospensione. La famiglia di una studentessa accusata, però, non si è rimessa alla decisione dell’istituto e ha deciso quindi di fare ricorso. Così si è pronunciato in merito alla questione il Tar della Lombardia.
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Due giorni di sospensione senza l’obbligo di frequenza
La preside aveva optato per una linea dura nei confronti della studentessa fumatrice: due giorni di sospensione, senza obbligo di frequenza. Questa la motivazione, riportata da ‘Orizzontescuola’: “Per aver violato il regolamento di Istituto venendo meno all’obbligo di mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole di convivenza civile”.Tale sanzione non è stata presa bene dalla famiglia, che ha deciso di procedere con il ricorso perché, oltre a non essere stata informata a dovere sulla questione, non è stata chiamata a esporre le proprie ragioni in difesa della ragazza. Tra le lamentele, c’è anche la mancanza, nel provvedimento disciplinare, di indicazione dei fatti contestati e la convocazione dei genitori.
Cosa dice il Tar
La decisione del Tar non si è fatta attendere. Il Tribunale ritiene infatti che l’alunna abbia ricevuto una comunicazione verbale in classe, anche alla presenza degli altri studenti, e che questo sia idoneo ad avviare il procedimento disciplinare, come è previsto dalla giurisprudenza (Tar Emilia Romagna 800/2016). In merito invece alla mancanza della possibilità di difendere la figlia, il Tar constata che risultano provati i tentativi della scuola di avviare un confronto con la famiglia, la quale però si è ingiustificatamente sottratta.Dunque, la studentessa risulta colpevole di aver “violato il Regolamento d’Istituto venendo meno all’obbligo di mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole di convivenza civile”, recita il Tar, sempre come riportato da ‘Orizzontescuola’. In altre parole, per i giudici, il provvedimento scolastico viene ritenuto sufficiente e adeguato ai fatti.