4' di lettura 4' di lettura
docentiIl Ministero dell'Istruzione è intervenuto con una nota (la n.620 del 28 marzo) per esplicitare alcuni aspetti relativi a quanto espresso dal Decreto Riaperture pubblicato in Gazzetta Ufficiale la scorsa settimana.
Vediamo meglio nel dettaglio di cosa si tratta.

Obbligo vaccinale riguarda anche la dose di richiamo

L’obbligo vaccinale continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. Per il personale scolastico l’obbligo vaccinale, da adempiersi, per la dose di richiamo, entro i termini della validità delle certificazioni verdi COVID-19 permane dall’entrata in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) fino al 15 giugno 2022. Per tale personale (docente ed educativo) la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività a contatto con gli alunni. L’obbligo vaccinale riguarda anche il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei CPIA, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei CTS.

Sanzione di 100 euro per gli inadempienti

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro.

Chi è escluso dall’obbligo vaccinale

Secondo quanto segnala la nota ministeriale, l’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Come si svolge l'attività lavorativa per gli inadempienti

Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, "impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica". Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. Al personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento. Per consentire le sostituzioni vengono stanziati oltre 30 milioni di euro per il 2022.

Dirigenti scolastici e Ata anche se non vaccinati rientrano in servizio

ATA e dirigenti scolastici non vaccinati possono rientrare al lavoro dal 1° aprile con il green pass base, quindi con tampone negativo. Non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni" - spiega il Ministero dell’Istruzione - si ritiene che i dirigenti scolastici e il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.