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mascherinaDal 1° aprile stop alla Dad per gli alunni negativi al Covid, indipendentemente dallo status vaccinale o di guarigione. Restano le mascherine chirurgiche a partire dalle primarie, così come sui mezzi di trasporto, anche se di tipo ffp2 almeno fino al termine del prossimo mese.
Non si potrà accedere agli istituti con sintomatologia respiratoria o febbre e, per quanto concerne gli esterni, senza Green Pass base almeno fino al 30 aprile. Rimane la raccomandazione di mantenere la distanza di un metro e l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Per quanto riguarda la gestione dei casi positivi in classe, per tutti i cicli scatta l’obbligo di mascherina Ffp2 dopo la quarta positività nello stesso gruppo (eccetto che per i bambini più piccoli). Questi sono i principali provvedimenti del cosiddetto Decreto Riaperture - appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale - per quel che riguarda la scuola. Il portale Skuola.net ne ha riassunto i passaggi principali.

Dunque, in vista della fine dello stato di emergenza - a partire dal prossimo 1° aprile - il Governo ha definito le disposizioni per il superamento delle misure anti-Covid anche in ambiente scolastico. Misure che fanno seguito a quelle già inserite nel cosiddetto “decreto Ucraina”, pubblicato il 21 marzo, che prevedeva la proroga dell’organico per l’emergenza fino alla fine delle lezioni.

Decreto Riaperture: cosa cambia dal 1° aprile a scuola

Chi sperava in un “liberi tutti” sarà in parte deluso. Le misure anti-Covid, per lo meno a scuola, rimangono sostanzialmente invariate, seppur con qualche modifica che ne allenta ulteriormente le maglie rispetto al passato. Come fa sapere anche il Ministero dell’Istruzione, in tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di efficacia protettiva maggiore), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine.

La mascherina, viene precisato, andrà ancora indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici, e dovrà essere di tipo ffp2 almeno fino al 30 aprile 2022. Tuttavia, gli alunni saranno esonerati dall’obbligo di indossarla durante le attività sportive.

Non cambia neanche la regola sul distanziamento: è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, salvo i casi in cui le condizioni strutturali degli edifici non lo consentano.

Non sarà, ovviamente, possibile entrare a scuola se si è positivi al Covid o se si presentano sintomi e, fino al 30 aprile, gli esterni potranno accedere negli edifici scolastici solo esibendo il Green Pass cosiddetto ‘base’ (che attesti quindi il primo ciclo di vaccinazione, la guarigione o l’effettuazione di un tampone negativo). Tornano però le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Obbligo di Ffp2 dopo il 4° caso di positività, stop differenze tra studenti vaccinati e non

Il precedente intervento del Governo, esecutivo dal 7 febbraio, aveva dato una spallata alla Dad di massa per la classe, automatica fino a quel momento dopo aver superato un certo numero di positivi. Questo, aumento dei contagi permettendo, darà una spallata alla Ddi: per i non vaccinati e per i guariti/vaccinati con due dosi ma da più di 120 giorni, non scatterà più l’obbligo di rimanere a casa se in classe ci sono troppi casi positivi.
Infatti per tutti i cicli, dalla quarta positività in poi, le lezioni vanno avanti in presenza, usando la mascherina Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto accertato, purché gli alunni abbiano più di 6 anni. Gli alunni asintomatici continuano a frequentare in presenza. In caso di comparsa di sintomi, però, è obbligatorio effettuare un test, anche rapido o autosomministrato. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Nel pratico, scatta la Dad solo per chi risulta positivo al Covid. Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie in isolamento perché contagiati, l'attività scolastica prosegue nella modalità della didattica digitale integrata (Ddi) su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne, presentando la certificazione medica che attesti le sue condizioni di salute. Si torna in classe con la dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Fino a giugno rimane l’obbligo vaccinale per chi lavora a scuola

Resta in piedi anche l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, fino al 15 giugno. Chi risulta non ancora vaccinato o chi non abbia presentato la richiesta di vaccinazione dovrà perciò produrre, entro 5 giorni, la documentazione che attesti “l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”. Chi non presenterà questa documentazione, o non si vaccina, non sarà però sollevato temporaneamente dall’incarico ma verrà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica, senza contatti con le classi. Cade, quindi, la sospensione del personale scolastico inadempiente, previsto fino al permanere dello stato di emergenza.

Rimane l’organico dell’emergenza, sia tra il personale Ata che docente

Ricordiamo infine che, con il precedente decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni per l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene e tutti gli altri materiali di consumo legati alla gestione della pandemia.

Prorogato, con lo stesso decreto, anche l’incarico per il personale reclutato per fronteggiare l’emergenza, sia docente che Ata - di frequente denominato “organico Covid” - fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

Leggi qui il testo del decreto completo.