9' di lettura 9' di lettura
Green Pass obbligatorio per uscite e gite scolastiche

Dopo due anni in cui la didattica tradizionale è stata stravolta completamente dallo scoppio della pandemia, le lezioni sono finalmente riprese in presenza al 100% grazie all’avanzamento della campagna vaccinale.

Mentre la normalità si sta lentamente ristabilendo, le istituzioni scolastiche possono ricominciare ad organizzare uscite e gite didattiche, anch’esse parte essenziale dell’offerta formativa. Programmare attività fuori dai locali scolastici non sembra però così semplice a causa della discordanza tra le regole sul Green Pass vigenti a scuola e negli altri luoghi pubblici al coperto come cinema, teatri e musei: se per accedere a scuola agli studenti non è richiesto l’obbligo della Certificazione Verde, questa stessa clausola non è concessa invece per visitare gli altri luoghi pubblici al chiuso, nemmeno durante una gita di istruzione. Ma facciamo il punto della situazione.

Guarda anche:

Gita scolastica con o senza Green Pass? Le Faq del Ministero

L’obbligo della Certificazione Verde in tutte le uscite didattiche è chiarito bene tra le Faq del portale online #IoTornoAScuola presente sul sito del Ministero dell’Istruzione. La domanda 2 della Sezione 1 dispone infatti la necessità di possedere il green Pass per poter partecipare alle attività didattiche in tutte le strutture pubbliche al coperto: “Al riguardo, si rileva, in particolare, che, ai sensi dell’art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso - tra gli altri - a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, mostre, sagre e fiere è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del citato D.L. 52/2021, come modificato dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, e dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127. L’art 9-bis in parola, inoltre, al comma 3, prevede che l’obbligo della certificazione verde COVID-19 non si applica ai “soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti” e, dunque, agli alunni al di sotto dei 12 anni di età”.

Obbligo del Green Pass per uscite e gite scolastiche: il nodo da sciogliere

Di fronte a questo ostacolo, si pone necessariamente un problema di non facile soluzione per le istituzioni scolastiche: come riuscire ad organizzare uscite didattiche da cui non venga escluso nessuno studente? Per ora, le temperature autunnali ancora miti hanno consentito di organizzare gite in spazi aperti dove dunque non è necessario il possesso del Green Pass. Si tratta però di una soluzione temporanea dato che con l’arrivo dell’inverno non sarà più possibile praticare attività all’aperto. Per questo motivo, i presidi sollecitano risposte e chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione a riguardo, poiché anche le uscite sono parte integrante della didattica della classe.
Come chiarisce bene la dichiarazione riportata su La Repubblica di Ludovico Arte, preside del Marco Polo, la situazione non è da sottovalutare ma rischia invece di bloccare nuovamente l’organizzazione di uscite nei prossimi mesi: “I genitori degli studenti non vaccinati potrebbero lamentarsi dell’esclusione dei figli, mentre le famiglie dei vaccinati al contrario potrebbero obiettare che non è giusto rinunciare a queste preziose attività dopo due anni di stop”.

Il controllo del Green Pass spetta alla scuola o alle strutture che si visitano?

Mentre alcuni dirigenti preferiscono lasciare i controlli alle strutture presso cui ci si reca altri come Osvaldo Di Cuffa, preside del Sassetti-Peruzzi, ritengono che la verifica delle Certificazioni Verdi debba essere effettuata dalla scuola all’interno delle aule per non rischiare che gli studenti vengano esclusi all’ultimo momento. Secondo le dichiarazioni del preside rilasciate a La Repubblica, la scuola gestirà le varie fasi delle uscite didattiche compresa quella del controllo sul Green Pass: “Informeremo le famiglie con largo anticipo e il giorno ‘x’ controlleremo noi ciascun ragazzo con la App ‘VerificaC19’ per evitare brutte sorprese e cioè che un alunno si trovi escluso dalla visita una volta che è già arrivato di fronte al museo”. In realtà, tra le Faq di #IoTornoAScuola, il Ministero dell’Istruzione nella domanda 2 della Sezione 1, smentisce la possibilità di un controllo di questo tipo da parte dei docenti: “Il 23 settembre 2021 il Garante della privacy ha precisato che i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti, direttamente o indirettamente. Ai fini dell’organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono l’obbligo della certificazione verde COVID-19, dunque, si ritiene che le Istituzioni scolastiche possano valutare di fornire, prima che sia resa apposita autorizzazione a partecipare all’iniziativa, informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie in merito ai requisiti e alle modalità per l’accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale. […] Le Istituzioni medesime non verificheranno preventivamente il possesso delle richieste certificazioni verdi, il cui accertamento verrà effettuato al momento dell’accesso ai predetti servizi e attività ad opera dei relativi titolari o gestori, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 9-bis. Si ritiene, peraltro, opportuno che le Istituzioni scolastiche definiscano preventivamente le misure organizzative da adottare nel caso in cui gli alunni siano sprovvisti di certificazione verde valida al momento dell’ingresso ai suddetti eventi”.

PCTO, è obbligatorio il Green Pass?

Le stesse criticità si estendono anche alle attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) che coinvolgono gli studenti all’interno di aziende in cui vige l’obbligo della Certificazione verde per potervi accedere. Come si legge nel portale online #IoTornoAScuola, la prima domanda presente nella Sezione 1 chiarisce l’obbligo del Green Pass per gli studenti che devono intraprendere attività di PCTO presso le aziende: “Gli studenti che effettuano a qualsiasi titolo un’attività lavorativa sono equiparati ai fini dello svolgimento della stessa agli altri lavoratori. In proposito, l’art. 9 septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che disciplina l’obbligo del possesso della certificazione verde per chi svolge una attività lavorativa nel settore privato, prevede espressamente, al comma 2, che tale obbligo si applica “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”.
Infine, per qualsiasi esperienza lavorativa di stage o di PCTO nelle strutture socio-sanitarie come le Rsa, è obbligatorio il vaccino vero e proprio, escludendo dunque le altre alternative che rendono generalmente valido il Green Pass.