5' di lettura 5' di lettura
Faq ufficiali Ministero

Il ritorno in classe si è ormai completato da alcune settimane. Secondo le ultime rilevazioni, la riapertura delle scuole non ha inciso, come l'anno scorso, sull'impennata dei contagi. Anzi, la situazione pare essere sotto controllo, grazie anche alla vaccinazione del personale scolastico e degli studenti adolescenti.

Tuttavia è ancora necessario mettere a punto la gestione delle quarantene per ragazzi e prof, e nei prossimi giorni arriverà un pronunciamento definitivo da parte dell'autorità nazionale. Il Ministero dell'Istruzione, intanto, nel sito dedicato al rientro in classe, dal nome "IoTornoaScuola" ha aggiornato le FAQ ufficiali con alcune indicazioni utili per docenti, studenti e genitori. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Leggi anche:

PCTO, gli studenti devono avere il Green Pass

Una delle risposte più attese riguarda l'alternanza scuola/lavoro: gli studenti che si recano nelle strutture devono avere il Green Pass? Il Ministero specifica che gli studenti che effettuano a qualsiasi titolo un’attività lavorativa sono equiparati ai fini dello svolgimento della stessa agli altri lavoratori così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 septies del decreto legge 22 aprile 2021 n.52. Dunque sì, devono avere la certificazione verde.

Uscite didattiche, il controllo non lo fa la scuola, viene effettuato all’accesso ai servizi

Sulle uscite didattiche, invece, il Ministero precisa che il controllo del Green Pass per gli studenti non deve essere effettuato preventivamente, ma all'accesso ai servizi e alle strutture. Il 23 settembre 2021 il Garante della privacy ha precisato che i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti, direttamente o indirettamente. Ai fini dell’organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono l’obbligo della certificazione verde COVID-19, quindi, si ritiene che le Istituzioni scolastiche possano valutare di fornire, prima che sia resa apposita autorizzazione a partecipare all’iniziativa, informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie in merito ai requisiti e alle modalità per l’accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale. Dunque le scuole non verificheranno preventivamente il possesso delle richieste certificazioni verdi, il cui accertamento verrà effettuato al momento dell’accesso ai predetti servizi e attività ad opera dei relativi titolari o gestori. Necessario che le scuole definiscano preventivamente le misure organizzative da adottare nel caso in cui gli alunni siano sprovvisti di certificazione verde valida al momento dell’ingresso ai suddetti eventi.

Chi non ha il green pass non ha diritto allo smart working

Altra risposta molto attesa era quella inerente a cosa succede a chi non ha il Green Pass. Ebbene, Ii Ministero dell'Istruzione precisa che chi non ha il Green Pass non ha il diritto allo smart working. Il diritto al lavoro agile è previsto, ad ora, fino al 31 ottobre 2021 per i lavoratori fragili ai sensi dell’art. 26 co. 2 bis del decreto-legge n. 18/2020. Il restante personale che non ha la certificazione verde non ha diritto di svolgere la propria prestazione in modalità agile per ovviare alla mancanza della certificazione. L’organizzazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, infatti, spetta esclusivamente al dirigente scolastico ai sensi dell’art. 263 del decreto-legge n. 34/2020. Non solo. A decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sarà di regola quella in presenza.

Docenti allontanati durante la lezione per Green pass scaduto. Il controllo sarà solo all'ingresso

Quando deve essere controllata la validità della certificazione verde del personale scolastico? Il ministero dell’Istruzione chiarisce con una FAQ, dopo gli episodi avvenuti nelle ultime settimane che hanno visto docenti allontanati da scuola perché con Green pass scaduto durante l’ora di lezione ma risultato valido all’ingresso a scuola. In base alle disposizioni governative attualmente in vigore, le operazioni di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere svolte prima dell’accesso del personale nella sede ove presta il servizio, e non devono essere ripetute nel corso dello svolgimento dello stesso. Dunque, nel caso in cui, al momento dell’accesso in sede, la certificazione risulti “valida”, il dipendente potrà accedere regolarmente e svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa.