paolodifalco01
di paolodifalco01
Immagine autore
3' di lettura 3' di lettura
bocciata in terza elementareDopo la bocciatura della figlia in seconda elementare, i genitori hanno fatto ricorso al Tar che ha deciso di sospendere la bocciatura.

Questo quello che è accaduto nel barese dove il Tar della Puglia ha accolto l'istanza cautelare dei legali della famiglia chiedendo alla scuola di rivalutare la decisione presa a giugno.

Andiamo a vedere qual è la motivazione di tale provvedimento.

La motivazione della decisione del Tar

Nella motivazione che accompagna la sospensione della bocciatura il Tribunale amministrativo regionale sostiene che "la non ammissione della minore alla classe successiva della scuola primaria appare essere configurata dal legislatore quale extrema ratio ammissibile unicamente in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".

Infatti, in pieno accordo con quanto sosteneva la famiglia dell'alunna, i giudici ritengono "che la perdita di un anno scolastico in così tenera età e in difetto di adeguata motivazione, valutate alla luce dell’esclusivo interesse della minore, costituisce un grave danno; che un’esperienza traumatica potrebbe danneggiare l’autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell’Istituzione scolastica; che, inoltre, in ragione della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando".

I docenti non avrebbero preso in considerazione diversi elementi

Oltre a definire la bocciatura come "estrema ratio", i giudici hanno anche messo in evidenza come il Consiglio di classe nella sua decisione non avrebbe tenuto conto "dell’età della bambina (anni 7), dello stato di salute in cui versava la minore, attestato da certificazione medica comunicata all’istituto scolastico, della opzione dei genitori in favore della dad (evidentemente anche alla luce delle condizioni di salute della minore), della circostanza che la bambina ha comunque conseguito voti non negativi in varie materie e, infine, della constatazione che la frequenza scolastica nella scuola primaria di primo grado non rileva ai fini della validità dell’anno scolastico, non essendo contemplata tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione".

In sostanza, per il Tar questi elementi non potevano essere trascurati nella valutazione finale e, proprio per questo, alla scuola toccherà nuovamente il compito di "valutare con specifica motivazione se gli eventuali livelli di apprendimento neanche parzialmente raggiunti, ovvero non conseguiti dalla minore neanche in via di prima acquisizione, siano tali da comportare la non ammissione della stessa bambina alla classe successiva".

Paolo Di Falco