
L’alternanza scuola lavoro sta entrando sempre di più nel cuore del sistema scolastico. Da quest’anno la fase di sperimentazione si è finalmente conclusa e tutti gli alunni dell’ultimo triennio delle scuole superiori, la prossima estate, dovranno aver svolto un’esperienza di tirocinio formativo (in azienda o, in alternativa, a scuola).
Ma è solo il primo passo, perché dalla Maturità 2019 l’alternanza sarà presente anche in sede d’esame (con una parte del colloquio dedicata proprio al resoconto del periodo di stage). Superfluo dire quanto sia importante la valutazione data agli studenti. Soprattutto da parte delle scuole. Ma quali sono i parametri per giudicare la bontà dell’alternanza. A tal proposito il ministero dell’Istruzione, per aiutare gli istituti a orientarsi, ha pubblicato una Guida dedicata proprio alla ‘valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro’.
Lo schema di valutazione dell’alternanza secondo il Miur
Partendo dal presupposto che ogni scuola può adottare criteri differenti per valutare gli alunni in alternanza, il Miur nel suo documento suggerisce modelli e schemi ormai consolidati. Un percorso, quello che deve portare al giudizio finale, che passa per le seguenti fasi:
-
- descrizione delle competenze attese al termine del percorso;
- accertamento delle competenze in ingresso;
- programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
- verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
- accertamento delle competenze in uscita.
Una valutazione finale degli apprendimenti, effettuata a conclusione di ogni anno scolastico (terzo, quarto, quinto), che viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor formativo esterno che ha affiancato lo studente durante il periodo di alternanza. Il Miur, inoltre, ricorda che la valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.
Frequenza minima per la validità del percorso di alternanza
Entrando nello specifico della valutazione vera e propria, affinché il percorso di alternanza sia valido, è necessario che lo studente abbia frequentato almeno tre quarti del monte previsto dal progetto. Traducendolo in numeri: se al liceo si devono svolgere 200 ore nel corso del triennio, ciò vuol dire che 150 è il numero minimo di ore con cui ci si può presentare davanti le commissioni d’esame. Mentre negli istituti tecnici e professionali, dove la legge prevede 400 ore di alternanza nel triennio, la quota minima sale a 300 ore.
Alternanza durante l’anno scolastico
Inoltre, qualora i periodi di tirocinio si svolgano durante la normale attività didattica, questi andranno conteggiati anche ai fini della validità dell’anno scolastico. In questo caso, il livello minimo di frequenza – pari sempre ad almeno tre quarti dell’orario annuale – si ricava dal piano personalizzato che ogni scuola adotta per i suoi studenti.
Alternanza durante le pause della didattica
Se, invece, l’alternanza va in scena durante la sospensione delle attività didattiche (pause estive o invernali) questa non viene considerata ai fini della validità dell’anno scolastico ma si rimanda il discorso alla fine del triennio; in tal caso, la presenza dello studente durante le attività presso la struttura ospitante, concorre alla validità del solo percorso di alternanza. Richiedendo comunque la presenza per almeno i tre quarti del monte ore previsto.
La certificazione finale
I giudizi del Consiglio di classe dovranno confluire nella certificazione finale. Un documento elaborato dai docenti ma in collaborazione con le strutture ospitanti e che, secondo la Guida del Miur, dovrebbe seguire lo studente già a partire dal terzo anno delle superiori. Anche se non c’è un obbligo che la certificazione prenda forma già durante gli scrutini (intermedi e finali) del terzo e quarto anno ma solo che venga acquisita entro la data dello scrutinio (finale) di ammissione agli esami di Stato. Nel caso, però, gli stessi percorsi abbiano durata pluriennale, per l’ammissione all’anno successivo possono essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzato il percorso di alternanza. In tal caso, dunque, la certificazione dovrebbe essere effettuata al termine di ciascun anno; in caso contrario, alla fine del triennio andrà fatta separatamente per tutti e tre gli anni.
Alternanza e voto di condotta
Quanto all’incidenza sul voto di condotta, essa è legata al comportamento dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo svolgimento dell’attività, ed è volta a valorizzarne l’eventuale ruolo attivo e propositivo, sulla base di quanto riferito dal tutor esterno.
Valutazione studenti disabili
Un discorso a parte merita la valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro effettuati da alunni disabili, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES). Essa, infatti, è svolta sulla base dei criteri sinora elencati che vanno però armonizzati con le norme riguardanti le categorie appena citate.
L'alternanza alla Maturità 2018
Come detto, l’alternanza scuola lavoro sarà parte integrante dell’esame di Stato solo a partire dal 2019. Ma questo non vuol dire che non sarà già presente alla maturità 2018. In qualche misura, infatti, una valutazione sul tirocinio ci sarà anche nel prossimo esame. Innanzitutto perché influisce indirettamente sulla media dei voti e, quindi, sulla definizione dei crediti curriculari con cui gli studenti arriveranno all’esame. Se il giudizio sull’alternanza è positivo è naturale che pure la media finale dell’alunno sarà più alta. Inoltre, le esperienze di alternanza potrebbero essere oggetto della terza prova (nel 2018 ci sarà per l’ultima volta).Qualora, infatti, la Commissione - nel predisporre le tracce del terzo scritto - scegliesse le tipologie indicate dall’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.M. n. 429/2000, potrebbe anche tener conto delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi nei percorsi di alternanza.
Le tipologie indicate nelle summenzionate lettere sono le seguenti:
e) analisi di casi pratici e professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all’interno di una progettazione di istituto caratterizzata dall’ampliamento dell’offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e professionale, che costituisce una esercitazione didattica particolarmente diffusa negli istituti professionali e tecnici, può coinvolgere più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da assicurare risposte in forma sintetica;
f) sviluppo di progetti, proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalità rappresenta una pratica didattica largamente adottata. In particolare negli istituti tecnici e professionali, in relazione ai singoli piani di studio, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse discipline o la esposizione di una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro caratteristiche e delle metodologie di impiego.
Infine, l’alternanza scuola lavoro potrebbe essere valorizzata pure durante il colloquio orale. Soprattutto negli istituti tecnici e professionali – sulla base delle disposizioni dei DD.PP.RR. n. 87 e 88 del 2010 - le Commissioni d’Esame, le porre domande ai maturandi, possono avvalersi di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.
Esami di Stato 2019
Nessun dubbio, invece, sulla Maturità 2019. Fermo restando il fatto che l’alternanza scuola-lavoro continuerà a incidere sulla media scolastica e sul libretto dello studente (aumentando il voto delle discipline legate all’esperienze di ASL, aumenta la media e quindi i crediti di partenza), lo svolgimento dello stage costituirà anche uno dei requisiti per essere ammessi all’esame stesso. Le esperienze di alternanza, inoltre, saranno oggetto del colloquio. Il candidato dovrà esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza svolta.
Modelli di certificazione
I modelli di certificazione, elaborati e compilati dalle scuole d’intesa con le strutture ospitanti, devono riportare i seguenti elementi:
a) i dati anagrafici del destinatario;
b) i dati dell’istituto scolastico;
c) i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in alternanza;
d) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all’ordinamento e all’indirizzo di studio;
e) i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di apprendimento e valutazione delle competenze;
f) la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.
Le competenze acquisite nei percorsi di alternanza vanno inserite nel curriculum dello studente che sarà, a sua volta, inserito nel Portale unico dei dati della scuola.
Marcello Gelardini