
Sono molte le domande che scuole, famiglie e strutture ospitanti hanno formulato al MIUR, una fra le più frequenti è quella in merito al percorso di ASL degli alunni che non hanno superato l’anno scolastico.
Per prima cosa è necessario distinguere due casi.
Alunno ripetente che non ha frequentato il percorso di alternanza
Nel caso di un alunno ripetente che non ha frequentato il percorso di alternanza, in quanto l’obbligatorietà è stata introdotta l’anno successivo, sarà il Consiglio di classe a decidere se l’alunno ripetente dovrà o meno partecipare alle attività di alternanza al fine di riallinearsi con il resto dei compagni:“Per facilitare l’inserimento dell’allievo interessato nel nuovo gruppo-classe, il Consiglio di Classe organizza idonee iniziative di sostegno didattico, stabilendo se far partecipare, ed in quale misura, lo studente, durante il quarto anno, ad attività di alternanza scuola lavoro per un numero di ore aggiuntivo rispetto al resto della classe esempio”.
Quindi , nel caso lo studente partecipi all’alternanza dovrà conseguire “un numero di ore di alternanza individuale superiore a quello del gruppo-classe di appartenenza”, specifica il MIUR, aggiungendo che “Al termine del percorso personalizzato, comprensivo dei moduli relativi ad approfondimenti teorici e/o alle attività pratiche proposte all’allievo, il Consiglio di classe attesterà l’equivalenza, anche in termini quantitativi, con le ore di alternanza scuola lavoro svolte dal resto della classe nell’ anno successivo”
Alunno ripetente che ha frequentato le attività di alternanza
Quanto a un alunno ripetente che ha frequentato le attività di alternanza durante l’anno (scolastico al termine del quale non è stato ammesso alla classe successiva), nei chiarimenti si indica che, essendo l’alternanza scuola-lavoro un’attività ordinamentale programmata dal Consiglio di Classe, lo studente ripetente deve svolgere nuovamente l’intero percorso: “Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e d.P.R. n.122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento”.Il percorso di alternanza, quindi, va ripetuto come se effettivamente fosse una materia (al parii matematica o italiao). Rimangono però validi i brevetti conseguiti durante il precedente anno di alternanza.
Federico Argilli