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Alternanza scuola lavoro, è obbligatoria o no? I chiarimenti del Miur articolo

Una nota del Miur, datata 16 aprile, sull'alternanza scuola/lavoro ha creato un vespaio di polemiche. Sul provvedimento ministeriale si legge che per quest’anno scolastico gli studenti delle classi quinte potranno svolgere l’esame di Stato anche se non hanno completato l’intero monte ore minimo di alternanza previsto dalla legge 107.

Le 400 ore minime di formazione negli istituti tecnici e professionali, almeno 200 ore nei licei, sono un obbligo per le scuole, ma, almeno per l’anno scolastico 2017-2018, non per gli studenti.

Maturità 2019, alternanza e ammissione

La precisazione ministeriale, inoltre, conferma la linea rigorosa per la prossima maturità, nel 2018/2019. Il prossimo anno scolastico, infatti, l’alternanza peserà come requisito d’ammissione all’esame di Stato, e bisognerà pertanto svolgerla da parte di tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori.
Uno dei motivi per cui quest'anno non sarà obbligatorio aver completato le ore, è la presenza di studenti ripetenti l’ultimo anno i quali non hanno potuto frequentare le ore previste di alternanza nel biennio precedente.

Alternanza, obbligatoria o no? La precisazione del Miur

Alcune associazioni studentesche e sindacati, però, hanno interpretato erroneamente la circolare ministeriale e l'amministrazione centrale è intervenuta a precisare.
Le interpretazioni secondo le quali la recente circolare esplicativa inviata alle scuole sarebbe la prova della mancata obbligatorietà dell’Alternanza nel percorso scolastico, sono destituite di ogni fondamento secondo quanto riporta il Ministero.

il Miur chiarisce che quella "circolare risponde ad alcuni quesiti delle stesse istituzioni scolastiche in merito, in particolare, ai prossimi esami di Stato a cui parteciperanno, per la prima volta, studentesse e studenti che hanno completato il primo triennio di Alternanza secondo quanto previsto dalla legge 107 del 2015. Proprio quella legge, va ricordato, prevede l’attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per 200 ore nei licei e 400 negli istituti tecnici e professionali negli ultimi tre anni di scuola, con 100 milioni all’anno stanziati per sostenere i percorsi".

Detto ciò, l’amministrazione sottolinea che "la partecipazione all’Alternanza non è facoltativa e rientra, come ricordano anche le Linee guida inviate alle scuole dopo l’approvazione della legge 107, nel curricolo del triennio finale della scuola secondaria di secondo grado. La certificazione finale delle competenze viene acquisita negli scrutini intermedi e finali degli ultimi tre anni di studio, concorre alla determinazione del profitto nelle discipline coinvolte nell’esperienza di Alternanza, del voto di condotta e, quindi, del credito scolastico con cui si arriva agli Esami ed è inserita nel curriculum dello studente".

"In attesa che a giugno 2019 vada a regime la nuova regola sull’ammissione agli Esami, già oggi il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle esperienze di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. E lo fa sulla base della certificazione delle competenze acquisite entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato", conclude la nota.

Nessun dietrofront, dunque, sull’Alternanza. Solo norme che vanno a regime secondo quanto già noto.

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