
Si tratta senza dubbio di una novità importante che impatterà su moltissimi sttdenti iscritti alle facoltà appena citate. Ma quali saranno i cambiamenti effettivi? Scopriamoli assieme!
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Lauree abilitanti: per quali professioni non sarà necessario l'esame di Stato
Saranno già abilitanti per conto loro, dunque, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria (classe LM-46), di Farmacia e Farmacia industriale (classe LM-13), in Medicina veterinaria (classe LM-42), oltre che la laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51). Il disegno di legge rende abilitante pure l’esame finale delle laure professionalizzanti in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02), e Professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03).Anche le professioni di chimico, fisico e biologo potranno essere esercitate direttamente dopo aver conseguito la rispettiva laurea abilitante
Il percorso di abilitazione, in pratica, verrà sostituito dal conseguimento di almeno 30 cfu, acquisiti con “lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio".
La legge, inoltre, precisa che le specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione dei tirocini sono previste nell'ambito della disciplina delle lauree e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.
Professionisti, altre lauree in arrivo
Gli esami finali per il conseguimento di queste lauree magistrali comprenderanno, di conseguenza, lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio. Infine, dopo aver passato un esame finale, gli studenti saranno abilitati direttamente all'esercizio delle professioni.Alle lauree espressamente previste se ne potranno aggiungere altre. La legge prevede infatti che, con l’approvazione di un apposito regolamento, possano diventare abilitanti le lauree che attualmente consentono l’accesso all’esame di Stato senza aver svolto un tirocinio obbligatorio. Ad esempio si parla delle lauree in architettura e ingegneria.
Lauree abilitanti, quando sarà operativo il nuovo sistema?
La legge, infine, specifica che l’adeguamento del sistema universitario si applicherà "a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione", Presumibilmente dal 2022/2023. Con le norme che saranno valide sia per le università statali sia per quelle non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.Il regolamento, dovrà essere emanato su proposta del Ministero dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministero vigilante sull’Ordine o sul Collegio professionale, sentito il competente Ordine o Collegio professionale.
Ricordiamo che il provvedimento che ha avuto il via libera dal Parlamento dà attuazione a uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che l’Italia ha inviato alla Commissione Europea, pensato per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro a giovani professionisti
Lauree abilitanti, cosa succederà nei prossimi mesi
Ma, a questo punto, cosa succederà nelle prossime settimane? La legge comporterà scavalcamenti? Chi ha conseguito il titolo cosa deve fare? Lo spiega, tramite una nota, il senatore della Lega, Mario Pittoni: "Coloro che hanno già conseguito il titolo in base ai previgenti ordinamenti didattici o lo conseguiranno nel frattempo, per accedere alle rispettive professioni, dovranno sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione; tuttavia l’articolo 6 dispone che siano assicurate modalità semplificate".Aggiungendo: "La loro definizione sarà rimessa a uno o più decreti del ministro dell’Università (di concerto con il ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio)".
E ancora: "Per gli studenti che hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, è prevista una specifica disciplina transitoria (articolo 7): l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo sarà acquisita previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa".
"Anche in questo caso – conclude Pittoni – la disciplina concreta è rimessa a un decreto del ministro dell’Università".