
Gli studenti sono salvi: i PCTO non saranno requisito di ammissone alla Maturità 2024. Con l'Ordinanza Ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito fornisce tutte le indicazioni in merito all'ammissione all'esame di Stato 2024.
Resta ferma la possibilità per i maturandi di essere interrogati durante il colloquio orale sull'esperienza maturata in PCTO. Le Prove Invalsi, invece, rimangono requisito di ammissione. Vediamo nel dettaglio, allora, cosa serve per l'ammissione alla Maturità 2024.
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Quali sono i requisiti di ammissione alla Maturità 2024
Per potere svolgere l'esame di Stato 2024, lo studente maturando dovrà aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, avere conseguito una valutazione superiore o uguale a 6/10 in tutte le materie e nel comportamento (nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.). Infine, resta in vigore l'obbligo di partecipazione alle Prove Invalsi, svolte nel mese di marzo 2024.
Ricapitolando, i requisiti di ammissione alla Maturità 2024 sono i seguenti:
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale;
- avere una valutazione superiore o uguale a 6/10 in tutte le materie e nel comportamento (nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo);
- aver partecipato alle Prove Invalsi nel mese di marzo 2024.
I PCTO non saranno requisito di ammissione alla Maturità 2024
Spiegato in maniera semplice, ciò significa che per gli studenti non sarà necessario aver completato tutte le ore di PCTO per essere ammessi all’esame, ma saranno comunque chiamati a parlare dell'esperienza maturata nel corso dell'ex alternanza scuola-lavoro. Facendo riferimento all'emendamento al Decreto Milleproroghe: “Ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c) e 14, comma 3, ultimo periodo in relazione alle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è prorogata all’anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017″.
Inoltre, come fatto presente nell'Ordinanza: "Per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente".