Lisa De Vecchi
Habilis
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Concetti Chiave

  • La società in nome collettivo (SNC) è una società di persone, con obblighi illimitati per i soci e può essere costituita per attività commerciali e non.
  • Esistono SNC regolari, iscritte nel Registro delle Imprese, con autonomia patrimoniale più forte, e irregolari, non iscritte e soggette alle normative delle società semplici.
  • La società in accomandita semplice (SAS) distingue tra soci accomandatari, con responsabilità illimitata, e soci accomandanti, limitati ai loro conferimenti.
  • La società per azioni (SPA) è una persona giuridica con autonomia patrimoniale perfetta, dove i soci rischiano solo il capitale conferito.
  • La costituzione di una SPA richiede un atto pubblico e specifiche indicazioni nel atto costitutivo, come la sottoscrizione del capitale e le sedi.

La società in nome collettivo

La società in nome collettivo è una società di persone che può essere costituita per l’esercizio di qualsiasi attività, di natura commerciale o non commerciale.

Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali ma nel caso avvenga il contrario, ha solo efficacia interna e non ha effetto nei confronti dei terzi.
Il socio di una SNC non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società. In caso di violazione, il socio ha l’obbligo di risarcire i danno o può comportare l’esclusione dalla società.

Una SNC può essere:
• Irregolare: non è iscritta nel Registro delle Imprese e si applicano le disposizioni relative alla società semplice.
Si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio.
• Regolare: è iscritta nel Registro delle Imprese. Ha una più forte autonomia patrimoniale.
L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è illimitata, solidale e sussidiaria perché i soci hanno il beneficio di escussione cioè i creditori prima di rivolgersi al patrimonio dei singoli soci, devono rivolgersi al patrimonio dell’intera società, e solo se questo è insufficiente a garantire la loro soddisfazione possono rivolgersi a quello dei soci.

La Costituzione avviene per Atto pubblico o per Scrittura privata autenticata.
L’Atto Costitutivo deve essere depositato entro 30 giorni dagli amministratori per l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Questo crea l’effetto della Pubblicità Dichiarativa cioè tutto ciò che è depositato nel Registro delle Imprese è opponibile ai terzi. All’interno dell’atto costitutivo vi si trovano
• La generalità dei soci;
• La ragione sociale;
• I soci amministratori e quelli che hanno la rappresentanza;
• Le sedi della società;
• L’oggetto sociale;
• I conferimenti;
• Le prestazioni dei soci d’opera;
• La durata della società;
• Le norme sulla divisione degli utili.

Non può esservi la ripartizione di somme tra i soci se non per gli utili realmente conseguiti. Se vi è una perdita, non vi può essere la distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia stato reintegrato.

Lo scioglimento della società avviene per cause uguali alla società semplice, per provvedimento dell’autorità governativa e quando vi è la dichiarazione di fallimento.

Società in accomandita semplice

In questa società vi sono due tipi di soci:
• Soci accomandatari:
Rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali;
• Soci accomandanti:
Non rischiano di più di quanto abbiano conferito in società;
Anche qui vi sono SAS regolari & irregolari.

L’Atto Costitutivo contiene:
• I soci accomandanti e quelli accomandatari
• La ragione sociale (contiene il tipo di società e il nome di un socio accomandatario).

Il Codice Civile permette il trasferimento della quota del socio accomandante solo con l’unanimità dei consensi degli altri soci. La quota è trasmissibile per causa di morte.

L’Attività di amministrazione è fatta dai soci accomandatari. Se nominati con atto separato dal contratto sociale, la loro nomina o revoca deve avere il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale da essi sottoscritto. Quest’attività non possono svolgerla i soci accomandanti però hanno diritto a:
• Percepire utili;
• Comunicazione del bilancio e controllo dei libri contabili.

Lo scioglimento della società avviene per cause uguali alla SNC o il venir meno di una delle due categorie di soci.

Società per azioni

La società per azioni è una persona giuridica, caratterizzata da un’autonomia patrimoniale perfetta, in quanto delle obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio sociale.
I soci quindi, in caso di perdite, perdono solo ciò che hanno inizialmente conferito. Le quote di partecipazione dei soci consistono in azioni.

La Costituzione deve avvenire per forza per atto pubblico. L’Atto Costitutivo deve contenere:
• La generalità dei soci e il numero delle azioni sottoscritte;
• La denominazione sociale;
• Le sedi;
• L’oggetto sociale;
• Il capitale sottoscritto e versato;
• Il numero e il valore nominale delle azioni;
• Il valore dei crediti e dei beni conferiti;
• La distribuzione degli utili;
• La durata della società;
• L’importo globale delle spese per la costituzione.

I requisiti per la costituzione sono:
• La sottoscrizione per intero del capitale sociale se è una società per azioni unipersonale;
• Il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro;
• Le autorizzazioni governative per l’esercizio di determinate attività.

Entro 20 giorni il notaio deposita l’atto costitutivo e ne chiede l’iscrizione presso il Registro delle Imprese. Con il deposito vi è l’acquisizione della personalità giuridica.

Lo scioglimento della società avviene per:
• Mancata stipulazione dell’atto costitutivo mediante atto pubblico;
• Illiceità dell’oggetto sociale;
• La mancanza nell’atto costitutivo di indicazioni sulla denominazione della società, sui conferimenti, sull’oggetto sociale o sull’ammontare del capitale sociale.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le caratteristiche principali di una società in nome collettivo (SNC)?
  2. Una SNC è una società di persone che può esercitare attività commerciali o non commerciali, con soci che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Può essere regolare o irregolare e richiede un atto costitutivo depositato nel Registro delle Imprese.

  3. Qual è la differenza tra soci accomandatari e soci accomandanti in una società in accomandita semplice (SAS)?
  4. I soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti rischiano solo quanto conferito in società e non possono amministrare.

  5. Quali sono i requisiti per la costituzione di una società per azioni (SPA)?
  6. La costituzione di una SPA richiede un atto pubblico, la sottoscrizione del capitale sociale, il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro, e le autorizzazioni governative per determinate attività.

  7. Come avviene lo scioglimento di una società in nome collettivo?
  8. Lo scioglimento di una SNC avviene per cause simili a quelle di una società semplice, per provvedimento dell'autorità governativa o in caso di fallimento.

  9. Quali sono le informazioni essenziali contenute nell'atto costitutivo di una società per azioni?
  10. L'atto costitutivo di una SPA deve includere la generalità dei soci, la denominazione sociale, le sedi, l'oggetto sociale, il capitale sottoscritto e versato, il numero e il valore nominale delle azioni, e la distribuzione degli utili.

Domande e risposte